Scuola di Stato e scuola privata di Filippo Sacchi

Scuola di Stato e scuola privata Scuola di Stato e scuola privata Il lettore non esercitato nei labirinti del linguaggio ufficioso sarà rimasto forse interdetto ier l'altro apprendendo dalla bocca stessa del Ministro della P. I. che, in omaggio alla Costituzione, la quale prescrive tassativamente nell'art. 33 che « enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per 10 Stato», tutti i Ministri della Pubblica Istruzione che si sono succeduti dopo l'entrata in vigore della legge fondamentale della Repubblica hanno elargito a scuole ed istituti non statali continui e massicci sussidi. Badate, precisa il Ministro, la Costituzione esclude l'onere per lo Stato, ma non vieta , l'erogazione di sussidi e contributi alla scuola non statale quando sia il caso ». Erogazione, insomma, non onere. E' chiaro? No, pensa probabilmente 11 solito grullo, il quale, quando elargisce 1500 lire al macellaio per un chilo di carne, o 150 lire ai fruttivendolo per un chilo di mele sa che alla fine del mese si ritroverà quella somma come onere sul suo oliando familiare. Credo che sarà, dunque, utile aiutarlo con qualche delucidazione. Quando l'articolo venne in discussione alla Costituente, fu l'on. Corbino, appoggiato da molti altri, tra l quali Marchesi, Preti, Facciardi, Codignola, Rodino, ad insistere perché venisse aggiunta quella prescrizione categorica: < senza onere per lo Stato >. Contro quest'aggiunta si pronunciò l'on. Gronchi, sostenendo che gli pareva inopportuno precludere per vìa costituzionale allo Stato di venire in aiuto ad istituzioni educative, come, por esempio, quelle dei Comuni, che, sebbene non statali,, esercitano una così importante funzione sociale. Alla fine l'emendamento fu approvato su un formale chiarimento di Corbino, fatto a nome anche degli altri proponenti, ossia che non si intendeva con quell'aggiunta che lo Stato non dovesse mai intervenire a favore di istituti privati, ma soltanto che nessun istituto privato sorgesse pretendendo di diritto un aluto dallo Stato; o, come precisò Codignola, che « non esistesse un diritto costituzionale a chiedere tale aiuto ». E' esatto, quindi, che nello spirito, se non nella lettera dell'articolo, l'onere, escluso a titolo di finanziamento permanente obbligatorio, è ammesso, diciamo così, a titolo di graz'oso sussidio. Però intanto, se si vuol davvero essere fedeli a quello spirito, non bisogna scordare che nella discussione la sollecitudi¬ ne prevalente di tutti gli oratori, compreso l'on. Gronchi, apparve esplicitamente rivolta alle scuole professionali, e generalmente in favore di un tipo d'insegnamento popolare. E poi, mettiamo bene in chiaro un punto. Giustissimo che, considerando l'istruzione come il servizio pubblico per eccellenza, si aiutino, quando provino di avere necessità e risultino effettivamente meriritevoli, anche le scuole private. Però non prima che si sia provveduto ai bisogni essenziali della scuola di Stato. La scuola di Stato e la scuola della nazione, la scuola di tutti. Si cominci a mettere essa in grado di funzionare co) decoro e con l'efficienza che la sua posizione prescrive. Quando i suoi insegnanti saranno decentemente pagati, quando i suoi edifici saranno adeguati ai bisogni delle scolaresche, e le sue aule modernizzate, e le sue attrezzature didattiche portate al livello di un Insegnamento moderno, allora nulla impedirà che lo Stato devolva somme anche alle scuole private. Ma decurtare il già magro bilancio dell'Istruzione, per fare ancor più faoile la vita ad istituti che possono disporre di fonti proprie e incontrollate di sovvenzione, che contano sopra una clientela scolastica disposta a pagare rette privilegiate, e che pro¬ fessano esplicitamente il programma di fare una concorrenza ideologica e pratica alla scuola pubblica, sarebbe per verità un curioso modo di interpretare la Costituzione e di servire gli interessi dello Stato repubblicano. Sarà dunque bene se, quando si presenterà il nuovo disegno di legge sull' ordinamento della scuola non statale, il Parlamento, indipendentemente dalla discussione sulle singole disposizioni particolari, ponga il principio che le provvidenze alla scuola privata, salvo per quel che riguarda l'insegnamento professionale e popolare espressamente incoraggiato dai Costituenti, siano subordinate ad un largo, preventivo, totale adeguamento degli organici della scuola statale. E sarebbe anche utile, per permettere ai cittadini di farsi un'idea dei criteri con cui sono distribuiti, pubblicare un elenco di tutti gli istituti privati ai quali in questi dieci anni affluirono copiosamente dalle nostre tasche sussidi ed erogazioni, coll'importo delle somme erogate. Giustamente si è istituito il principio di pubblicare gli elenchi del redditi dei contribuenti, cioè di coloro che sborsano allo Stato. Vogliamo provare a pubblicare anche l'elenco di coloro che intascano? Filippo Sacchi

Persone citate: Codignola, Corbino, Gronchi, Marchesi, Preti, Rodino