Molti gli interrogativi sulle imposte indirette

Molti gli interrogativi sulle imposte indirette Le incerte norme del condono tributario Molti gli interrogativi sulle imposte indirette Le espressioni usate dalla legge non sono chiare e malgrado la circolare ministeriale applicativa i dubbi e le perplessità rimangono Diversi lettori ci hanno scritto chiedendo di continuare l'esame delle norme relative al «Condono», con riferimento alle imposte indirette. Il primo comma dell'art. 6 del provvedimento agevolativo dispone, nella sua prima proposizione: «Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in ordine all'applicazione delle imposte di registro e ipotecarie, dei diritti catastali e delle relative addizionali relative ad atti formati anteriormente al 1° gennaio 1973, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento del cinquanta per cento dell'imposta richiesta o di quella corrispondente al valore presunto dall'Ufficio del Registro e senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie». Le espressioni usate dalla legge non sono né perspicue né chiare e di ciò si rende conto la Circolare ministeria¬ lentospdadteal'cctorvnd1dtipcrànmcptac le applicativa n. 1 del 16 gennaio; quest'ultimo documento, infatti, precisa che all'espressione «Controversia pendente» si deve attribuire un ampio significato, comprendendo in essa, non solo l'ipotesi di giudizio pendente avanti alle Commissioni o all'Autorità Giudiziaria, ma anche il caso di avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, senza che sia stata instaurata una controversia. Ci si vuole riferire alla sospensione dei termini stabilita con decreto-legge 18 dicembre 1972 72. 788 la quale ha impedito, per gli accertamenti notificati, l'instaurazione di un procedimento contenzioso: ne consegue che il «Condono» sarà sempre applicabile, a meno che non esista un accertamento definitivo, anche per concordato. Ciò che può lasciare perplessi è la procedura adottata: il pagamento del 50 per cento dell'imposta richiesta o ? n i i di quella corrispondente al valore presunto dall'Ufficio del Registro. Non è facile spiegare il riferimento all'imposta, anziché oM'imponibile, trattandosi dell'applicazione del «Condono» ad una imposia normalmente proporzionale. La giustificazione poteva trovarsi nel testo originario del Decreto il quale prevedeva che valore iniziale, ai fini Invim, sarebbe stato l'imponibile richiesto, mentre l'imposta sarebbe stata ridotta a metà. Ritenuta giustamente iniqua una simile affermazione e modificata la norma relativa al valore iniziale dell'Invim, è invece rimasto il riferimento all'imposta anziché all'imponibile. L'ambiguità della disposizione diventa più grave qualora si voglia conoscere esattamente il significato della proposizione: «In nessun caso l'imposta può essere ridotta a cifra inferiore a quella corrispondente ai valori dichiarati». La norma sembra chiara; facendo un esempio concreto, qualora sia stata stipulata una compravendita per lire 7 milioni, per la quale sia stato notificato un avviso di accertamento di valore di lire 12 milioni, non sarà possibile pagare — in sede di «Condono» — l'importo corrispondente ad un imponibile di lire 6 milioni (pari al 50 per cento dell'accertato); in conseguenza verrà accettata la dichiarazione di lire 7 milioni, senza possibilità di chiedere rimborsi. Il dubbio sorge in relazione all'offerta incondizionata che il contribuente può aver fatto in sede di ricorso contro l'accertamento; in altre parole, il valore dichiarato, al di sotto del quale non può essere computata l'imposta ai fini dell'applicazione del « Condono», sarà quello dichiarato in atto o quello offerto in ricordo? Il ministero delle Finanze non si è pronunciato lasciando così, in pratica, all'arbitrio dei singoli uffici l'applicazione dell'uno o dell'altro criterio. Ci risulta che l'Intendenza di Finanza di Torino ritiene che il valore offerto in ricorso non sia stato tenuto presente dal legislatore, con evidente favore per il contribuente. Ancora una volta dobbiamo lamentare l'assenza di un principio comune che non può non pregiudicare la corretta applicazione della legge. Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi

Luoghi citati: Torino