Carceri, problema italiano di Carlo Galante Garrone

Carceri, problema italiano SI ACCENDE IL DIBATTITO SULLA CONDIZIONE DEI DETENUTI Carceri, problema italiano La protesta dei detenuti delle carceri «rNuove» di Torino, a cui si sono associati i reclusi di altre case di pena, l'evasione di Graziano Mesina hanno posto in drammatica evidenza il problema carcerario. TL interviene nel dibattito con un'intervista a Carle. Galante Garrone, senatore della Sinistra indipendente, e altri servizi. D. — In queste ultime settimane sono state frequenti, in tutta Italia, le manifestazioni di detenuti. Sappiamo che Lei ha fatto parte della delegazione intervenuta, nella giornata di Ferragosto, alle Carceri «Nuove» di Torino, dove si è svolta la manifestazione più clamorosa e Le chiediamo: quali sono le specifiche istanze e rivendicazioni dei carcerati? quale, a Suo avviso, il fondamento delle loro richieste? R. — Credo che sia necessario distinguere fra le rivendicazioni dei detenuti in attesa di giudizio (e cioè degli imputati non ancora giudicati con sentenza definitiva) e quelle formulate dai condannati in via definitiva: anche se, ovviamente, esistono rivendicazioni comuni (si pensi, ad esempio, ai problemi dell'edilizia carceraria). Con riferimento alla prima categoria, e cioè a quella dei detenuti in attesa di giudizio, si tratta di rivendicazioni antiche e recenti. Fra le antiche, antichissime anzi, ricordo le richieste di riforma dei codici Rocco, vale a dire del codice penale e del codice di procedura penale: che, nonostante una parziale revisione, sono nella loro struttura ancora in vigore (e sono passati oltre treni"anni dalla Liberazione). La situazione, sotto questo profilo, è assai seria e allarmante: non tanto per il codice di procedura penale che, in una nuova e profondamente modificata edizione dovrebbe vedere la luce nella primavera del 1977, quanto per il codice penale che non riesce a prendere quota e che ad ogni legislatura governo e Parlamento si impegnano a modificare senza che l'impegno sia mantenuto. Fra le rivendicazioni più recenti vorrei segnalare quelle che riguardano la durata della custodia preventiva: che in questi ultimi anni è stata, per legge, dilatata in misura irragionevole e tale da produrre conseguenze di enorme gravità. Esistono infatti imputati in attesa di giudizio che, in quell'attesa, rimangono in carcere per anni e anni senza che il processo giunga a una conclusione definitiva: tutto ciò in contrasto con la Costituzione, che presume la non colpevolezza dell'imputato, e in contrasto altresì con la Convenzione sui diritti dell'uomo, la quale impone che la custodia preventiva sia mantenuta in termini ragionevoli. E l'esperienza insegna che non pochi fra questi detenuti «in lista di attesa» saranno, alla fine, assolti, o condannati a pene minori della carcerazione preventiva sofferta, e così, in definitiva, soggetti ad una detenzione totalmente o parzialmente ingiustificata. D. — Quali rimedi potrebbero esnere adottati per sanare questa situazione? R. — La risposta è semplice, anche se incompleta: rapida riforma dei codicu in armonia con la Costituzione, e, nell'attesa, immediato ritorno alla precedente legislazione relativa ai termini della custodia preventiva. Ed anche, mi sia consentito di aggiungere, un maggiore impegno dei magistrati, che valga ad assicurare più solleciti giudizi, i D. — Ritiene altrettanto legittima l'agitazione dei detenuti condannati ih via definitiva? R. — Certamente. Basterà accennare alle rivendicazioni da essi avanzate per convincersi del fondamento delle loro richieste. In buona sostanza, i detenuti lamentano che a distanza, di un anno dalla pubblicazione del nuovo ordinamento penitenziario, e pur essendo entrato in vigore il regolamento di esecuzione che dovrebbe renderlo efficace in ogni sua norma, ancora non siano stati realizzati gli strumenti necessari per l'attuazione di alcuni nuovi istituti «alternativi alla detenzione», quali il regime di semilibertà e l'affidamento in prova al servizio sociale. Ma soprattutto i detenuti lamentano che di tali istituti, e di un altro istituto, e cioè quello della liberazione anticipata (in virtù del quale i detenuti che «abbiano dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione» possono godere di una riduzione di pena di venti giorni per ogni semestre di pensa detentiva scontata), non abbiano modo di fruire i recidivi per delitto della stessa indole e, anche se r.on recidivi, i condannati per rapina, estorsione e sequestro di persona. D. — Perché non ritiene giusta una maggiore severità nei confronti di queste categorie di condannati? R. — La risposta è semplice. Io posso comprendere (anche se, personalmente, reputo che la lotta al crimine debba essere condotta con altri criteri) che il legislatore intenda colpi¬ re con pene molto severe alcuni reati: ma assolutamente non comprendo e non giustifico, una volta consumato il delitto, und discriminazione fra detenu: to e detenuto in rapporto al tìtolo del reato o ai precedenti penali del condannato. Tutti i detenuti indistintamente possono «partecipare all'opera di rieducazione» ed essere perciò meritevoli dei benefici che l'ordinamento penitenziario pre- vede. Di tutti i detenuti la legge vuole la rieducazione*' ai fini del reinserimento nella vita sociale:' perché dunque stabilire «in anticipo» che alcuni di essi non siano in modo alcuno recuperabili? b. — Ma ci sarà pure sta-' ta una' giustificazione, nel- * l'intento del legislatore, per operare questa discriminazione. R. — Vorrei ricordare, a questo proposito, che così gravi e, a mio avviso, ingiustificate limitazioni non erano comprese nel disegno di legge di riforma dell'ordinamento penitenziario e nel testo approvato dal Senato: furono introdotte dalla Camera su proposta del Governo, sull'onda di quella legislazione autoritaria e repressiva che trovò il suo coronamento nella legge Reale sull'ordine. pubblico. E' da augurarsi che il legislatore, in virtìtdi una più approfondita meditazione, si avveda della sostanziale ingiustizia della discriminazione di cui, ho parlata, e continuare ad"; f£òn.~gli strati pa^^tici deiopinione. Per tòmi riguarda; sono a tal punto convinto della bontà delle mìe osservazUh m^mel.ho, promesso legazione dei detenu- xNuotx»,:fitf$W una abrogatiétó^Soni di cui parlato. . ^^^v;:^>^^u|tìina domansohò state formulate proteste e censure anche con specifico riferimento al . regolamento di esecuzione deU'ordinamento penitenziario? R. — Sì, ed alcune — certamente — non prive di validità: così quelle relative alle norme del regolamento (notevolmente restrittive rispetto a quelle dell'ordinamento penitenziario) che riguardano le modalità dei colloqui e la frequenza della corrispondenza-epistolare, telegrafica e telefonica (due telefonate al mese.'). Possono sembrare, a un osservatore superficiale, rivendicazioni di non grande momento: ma è evidente che la vita del carcerato è fatta anche di cose che possono apparire di secondario rilievo, ma che sono invece di essenziale importanza per chi vive in stato di grave privazione nei rapporti con il mondo estetno. Carlo Galante Garrone senatore della Sinistra Indipendente

Persone citate: Carle, Galante Garrone, Graziano Mesina, Soni

Luoghi citati: Italia, Torino