Queste sono le otto ipotesi di sfratto

Queste sono le otto ipotesi di sfratto Queste sono le otto ipotesi di sfratto La disciplina transitoria della legge sull'equo canone, in relazione ai contratti in corso soggetti a proroga, ed ulteriormente prorogati dall'art. 58, prevede, nell'art. 59, otto ipotesi di recesso del proprietario, che può essere posto in essere in ogni momento, mediante comunicazione all'inquilino con lettera raccomandata e con preavviso di almeno sei mesi. • Le ipotesi previste dalla legge sono le seguenti: 1) quando il proprietario abbia la necessità, verificatasi dopo la locazione, di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale, proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado. Rientrano, quindi, tra questi ultimi i figli ed i genitori (parenti in linea retta in primo grado) e i figli dei figli ed i nonni (parenti in linea retta in secondo grado). Notiamo che la limitazione è particolarmente severa nei confronti dell'ipotesi, prevista dall'art. 6, di morte dell'inquilino, nella quale succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini, con lui abitualmente conviventi, senza limitazione di lìnea o di grado; 2) quando il locatore, volendo disporre dell'alloggio per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea diretta fino al secondo grado, offre all'inquilino un altro alloggio idoneo, per cui sia dovuto un canone non superiore del 20 per cento al canone dell'immobile occupato. Le spese di trasloco sono a carico del proprietario, a meno che l'inquilino si opponga infondatamente all'azione del proprietario. 3) quando l'alloggio locato sia compreso in edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito (o del quale debba essere assicurata la stabilità) e la permanenza dell'inquilino impedisca di compiere i lavori indispensabili; 4) quando il proprietario intende, avendone la relativa licenza o concessione comunale, demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, intenda eseguire la sopraelevazione dell'edificio e sia indispensabile, per ragioni tecni¬ che, lo sgombero dell'appar- | t amento 5) quando l'immobile dato in locazione sia di interesse artistico o storico, a sensi di legge, e la competente sovraintendenza riconosca la necessità e l'urgenza di procedere a riparazioni o restauri (se c'è la licenza o concessione) tali da essere impossibili durante l'occupazione dell'alloggio; 6) quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso Comune ovvero in un Comune confinante; 7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte con continuità. Ricordiamo che l'inquilino, salvo patto contrario, ha il diritto di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al proprietario con lettera raccomandata delle generalità del subinquilino, della durata della sublocazione e dei vani sublocati. Al fine di evitare frodi la legge presume che esista la sublocazione (anche non comunicata al proprietario), quando l'alloggio risulta occupato da persone che non sono alle dipendenze dell'inquilino o che non sono a lui legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. Sono parenti in quarto grado, per esempio, i cosiddetti cugini primi, e cioè i figli dello zio e le mogli dei cugini primi sono affini in quarto grado. Comunque, la presunzione di sublocazione, che permette il recesso quando l'inquilino non occupa l'alloggio neppure in parte con continuità, non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile con l'inquilino; 8) infine, quando l'inquilino non occupa continuativamente l'alloggio, senza giustificato motivo. Il proprietario, in tutti i casi suddetti, può, quindi, esercitare il recesso; ma entro sei mesi da quando ne ha riacquistato la disponibilità deve adibirlo all'uso previsto dalla legge, per attuare il quale ha ottenuto il recesso, o deve iniziare i lavori per i quali ha receduto. Qualora ciò non avvenga l'inquilino ha diritto, non solo nei confronti del proprietario, ma anche di chi ha comprato ! o eredita l'alloggio, di ripristinare la locazione, al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri, ovvero, a sua scelta, al risarcimento del danno che verrà stabilito dal giudice in misura non inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilità del canone, oltre ad un indennizzo equo per le sole spese di trasloco. Qualora, però, l'alloggio sia stato nel frattempo locato a persone in buona fede (e che, cioè, non erano a conoscenza del recesso), l'inquilino non potrà richiedere il ripristino del contratto di locazione, ma unicamente il risarcimento e l'indennizzo per le spese. Il giudice, oltre al ripristino della locazione o al risareimento, ordinerà al locatore il I pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000 per il fondo sociale previsto dalla legge sull'equo canone. Il recesso del proprietario per necessità è attuabile solo nei confronti dei contratti in corso soggetti a proroga e non nei confronti di quelli non soggetti; in tal modo, il recesso del proprietario è stato previsto a carico dei soggetti più deboli. Per i contratti non soggetti a proroga (e, cioè, quando l'inquilino ha un reddito annuo superiore a lire 8.000.000), lo scioglimento del contratto può essere richiesto prima della scadenza unicamente per inadempimento, quale può essere il mancato pagamento del canone dovuto.