Il processo Torre-Sala rinviato per una nuova costituzione di Parte Civile

Il processo Torre-Sala rinviato per una nuova costituzione di Parte Civile Il processo Torre-Sala rinviato per una nuova costituzione di Parte Civile o a . a a i i n . e o e a n o . i o n i a a so i i e n . a . Roma, 16, notte. L'udienza di oggi del processo Torre-Sala Voce Jiepubblicana si a,pre alia settima sezione deJ Tribunale, presieduta da.1 cav. Pardo, alle ore 13 precise. Sono presenti le partì, assistite da tutu d difensori. Prima che sia richiamato il testimonio comm. Bacchioni, l'avv. Cai'aballese chiede la parola ed ottenutala annunzia che i fratelli Salvatore e Michele Scalerà si costituiscono parte civile, sia contro Raimondo Sala sia contro il gerente della Voce Ucpubblieana. Entrano In scena i fratelli Scalerà Sinora, dice l'avvocato, l'indagine più che contro l'on. Torre è stata fatta contro gli Scalerà, a cui proposito è stata richiamata anche lu relazione della Commissione parlamentare. Del resto, basta la lettura deU'tu'ti- 0010 per convincersi, secondo l'articolo stesso in cui si parla di corrotti e di corruttori ed in cui si indicano come tali gli Scalerà, che questi hanno diritto di costituirsi parte civile. L'avv. La Penìa si oppone alla costituzione. Prende atto che gli scalerà si temono sfiorati daille indagini, ma questo non tia'ta per costituirsi parte civile. L'attribuzione di avere favorito interessi di speculatori lede l'on. Torre quale pubblico ufficiale e non i fratelli Scalerà. Ciò che è risultato dal dibattimento nei loro confronti, non dà loro diritto a costituzione. L'avv. Romualdi dice che daie interessi ha la parte civile Torre circa questo inokienic. 11 primo che non vengano opposti ostacoli allo svolgimento dell'attuale processo, risiaceli che sorgerebbero dalla costituzione degli Scalerà; il secondo che gli Scalerà vengano a deporre come tesi.imoni con giurami ito. Ma bisogna esaminare In cosa in diritto. L'oratore ritiene che motivi rituali impediscano la costituzione. In tema di rento ad azione di parte, come la diffamazione, deve essere specificato l'oggetto della diffamazione e tiò non può esservi nella querela che si dice presentata. Inoltre, nel rito eccezionalissimo dell'istanza di parte, sottratta all'attività del P. M. arbitro dell'azione penale, la dichiarazione di costituzione di parte c.vile deve essere fatta nella stessa querela. Allora, coinè fa un cittadino qualsiasi a domandare di costituirsi parte civile durante il dibattimento? Si oppone pertanto alla costituzione. 11 P. M. si oppone anch'egH, in quanto, se sostanzialmente il nome degli Scalerà è stato fatto nel presente dibattimento, non sono risultati fatti che possano giustificare la necessità della costituzione. E &icrome nella richiesta di citazione devono essere specifU cali i fatti su cui il Tribunale deve giudicare, cosi la parte lesa deve motivare la sua richiesta. Ciò non essendo stato fatto il Tribunale non ha diritto di giudicare delle lesioni giuridiche subite dagli Scalerà. Nella querela Torre si accenna ad un gruppo di speculatori, ma non è detto che siano gli Scalerà. So ne è parlato nel dibattimento, ma ciò. non basta. NeJSà querela Torre non risultano fatti specifici contro gli Scalerà. L'avv. Caraballese chiede che il P. M. dia atto a verbale della querela degli Scalerà clic investe tulto l'articolo della Voce Repubblicana ed il processo odierno. Il P. M. conferma questo, ma non riconosce la legittimità della costituzione. L'avv. Romualdi dice che l'incidente è stato discusso e deve risolversi allo stato di fatto. L'on. Conti ritiene che, in ogni caso, debba presentarsi la copia della querela sporta dal fratelli Scalerà, onde poter giudicare sulla base dei fatti enunciati. La dichiarazione del P. M. clie attesta la presentazione della querela non può considerarsi sufficiente. Esaminando le eccezioni fatte, rileva che l'articolo non offende gli Scalerà, ma è stato obbiettato che dall'istruzione è stato scalfito l'onore degli Scalerà. Ora o i falli sono estranei alla o.Biisa e ciò non può ammettersi, o sono inerenti alla causa di cui oggi si tratta. Se nella querela gli Scalerà non sono nominati, ciò si deve al fatto che non si è avuto Intenzione di esaminare la loro opera, ma esclusivamente quella de.H'on. Torre. Allora comepuò dirsi che gli Scalerà siano stati offesi? L'oratore rileva inoltre che l'accoglimento della richiesta dell'avv. Caraballese porterebbe inevitabilmente al rinvio del processo, non potendo gli imputati essere condannati due volte per lo stesso reato. L'on. Nicolai chiede se l'avv. Caraballese vuole costituirsi parte civile su questo proredimento, in una querela esistente, o vuole l'abbinamento coli'altra causa, in base ad una querela presentata. L'avv. Romualdi 6i preoccupa che non si commettano nullità. La sostanza dell'incidente L'incidente su cui finora 6i è discusso era impostato in modo diverso. Ora esso si è sostanzialmente trasformato, si viene cioè, dall'avv. Caraballese, a domandare sostanzialmente, se non formalmente, la sospensione di questo giudizio, perchè sia riunito a quello che si dovrà istituire su querela che egli afferma essere stata presentata, per lo stesso articolo del sig. Sala, dai suoi raccomandati signori Scalerà. La P. C. ritiene opportuno notare, per la regolarità del'dibattimento, che mentre l'avvocato Caraballese aveva indubbiamente diritto di presentare il primo incidente, per il quale si è discusso e sul quale la P. C. ha formulato le sue opposizioni, esso non può assumere anche in questo dibattimento la veste per presentare altre istanze. Onesto potrà essere fatto in ogni momento dal P. M. e la P. C. si riserva di discutere le eventuali richieste del P. M. quando il Tribunale abbia acquisito, come elemento di giudizio, l'originale della querela. Non possono essere considerati, come equipollenti della querelacertificati generici della Procura del Re, nò tanto meno attestazioni generiche del P. MII P. M. ritiene che anzitutto debba risolversi l'incidente di costituzione della Parto Civile e che le ragioni ultime, dedotlc dall'avv. Caraballese e relative all'esistenza della querela da parte degli Scalerà, sono premature, in quanto occorrerebbe si presentasse anzitutto la copia della querela, su cui le parti potranno discutere ed il Tribunale giudicare. In secondo luogo occorrerebbe che il Tribunale giudicasse anzitutto sull'istanza di costituzione della P. C. Nel caso di ammissione di essa non potrebbe contestarsi alì'avv. Caraballese il diritto di sollevare un nuovo incidente in relazione alla querela esistente. Circa l'istanza della costituzione dP. C., dichiara che si oppone, in quanto dafatti contestati agli imputati, in base all'istanza specifica dell'on. Torre, non risulta l'interesse e neppure il nome degli ScaleràIl Tribunale risolve l'incidente proposto, ammettendo la costituzione di P. C. dei fratellScalerà. L'avv. Caraballese, essendo già risultataper l'attestazione dell'Ufficio del P. M., l'esistenza di una querela dei fratelli Scalerà, che investe lo stesso articolo per cui sì procede In questo giudizio, e poiché risulta che 1 fattdi cui si dolgono gli Scalerà sono gli stessche hanno formato oggetto dello querela del l'on. Torre, dice che ci si Irova dinanzi ad un unico materiale diffamatorio investito di due querele, in procedimenti diversi. Fa perciò istanza che il dibattimento sia rinviato, al fine di procedere in un unico giudizio per un unico reato per gli stessi fatti diffamatori i. L'avv. La Perna dice che è chiaro ed indubbio che il primo incidente, risolto dal Tribunale, ed il nuovo espediente procedurale, tendono ad ottenere, colla riunione, il differimento di questa causa alle calondo greche. La Difesa si ostina a giudicare che questo è uno sforzo che turba il pubblico giudizio, e che, salvo ogni altra decisione del Tribunale, deve essere relegato tra gli sforzi inutili per il line e grotteschi per il mezzo. Gli altri difensori si associano. L'avv. Romualdi, per la Parte civile, dichiara che si ò opposto prima di tutto con mezzi amichevoli a che l'avv. Caraballese fosse ammesso in questo giudizio come Parte civile dei fratelli Scalerà. Ora, di fronte all'altro incidente, rileva il danno enorme, morale e materiale, cui sarebbe esposto l'ex-Alto Commissario alle Ferrovie, on. Torre, qualora l'istanza dell'avv. Caraballese venisse accolta ed il presente dibattimento venisse rinvialo. L'onorevole Torre ha un unico desiderio ed un unico scopo: che venga sollecitamente dimostrata la completa correttezza della sua amministrazione. Protesta perciò contro la volgare interpretazione data dall'avv. La Perna ìll'incidente e insiste perchè il processo continui. L'avv. Caraballese insiste nella sua richiesta. L'on. Nicolai, da parte sua, sostiene che la causa degli Scalerà deve essere assorbita in questo processo. Chiede il proseguimento del dibattimento. Il rinvio Il P. M. ritiene che si tratti di un reato connesso e chiedo di conseguenza la riunione dei due procedimenti ed il conseguente rinvio dell'attuale. L'avv. Romualdi insiste per il prosegulo dell'attuale dibattimento, chiedendo che 11 Tribunale dichiari la querela presentata dagli Scalerà improcedibile. L'on. Conti dichiara improcedibile l'azione penalo promossa dagli Scalerà colla querela annunziata dall'avv. Caraballese. 11 P. M. ribatte che il Tribunale non ha possibilità di giudicare sulla procedibilità della querela, che sinora non è stata sottoposta al suo esame. Afferma che il rinvio assolutamente si impone. La discussione tra le parti continua a lungo, tutte insistendo nelle loro tesi, a sostegno delle quali espongono argomenti di carattere giuridico. . Il Tribunale st ritira quindi per giudicare dell'incidente. Rientrato, il presidente legge un'ordinanza, colla quale, affermandosi l'unicità del giudizio, si accoglie l'istanza della [-Parte Civile Scalerà, rinviando il processo e rimettendo gli atti al P. M. D fi f i

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