Lo Stato e la legge

Lo Stato e la legge Lo Stato e la legge 11 diritto Tornano, precipitando dalle libertà repubblicane ed italiche ni despot.isino déllMmpèEò oric/n(a.l.izzant<G—e definitivamente ori alitai izizato nell'impero bizantino — teorizzò il princeps leglbus solulus, il capo dello Stato, o del governo (erano diventiti, allora, la stessa cos'a^j libero dalle leggi perch'i superiore ad esse e loro creatore supremo : « quanto piacque al principe, ha, vigore di legge ». La storia politica d'Europa è, per grandissima purle, una reazione, od una. sevie di reazioni liberatrici r. questo arbitrario despotismo stata'";. Incominciò il cristianesimo — ricongiungendosi, per qualche via, allo stoicismo, assertore di una legge naturale, superiore alila positiva e criterio di questa ; asserzione che nelle stesse codificazioni del Diritto romano, per una contraddizione storicamente spiegabile, trova la sua eco — incominciò, dicevamo, il cristianesimo, e la Chiesa cristiana! a reagire, affermando il diritto imprescrittibile dell'andina individuale, la autonomia della comunità religiosa, la legge divina indipendente e superiore alla umana. Che se piti tardi, negli svolgimenti ecclesiastico-poli-liei del catolicismo, questi principi di libertà vennero parzialmente dimenticati o, peggio, contorti ad opposto segnio, il lievito ne rimase e ne rimane ; c eaò spiega come anche oggi, contro i despotiSmi rinascenti, le forze sociali cristiane portino un loro contributo, sia pure parziale, frammentario, e con qualche incertezza di orientazione, alla difesa della libertà. La seconda, e più decisiva reazione, venne dal diritto germanico e dalle nuove nazionalità e classi sociali, germinate, dalle invasioni barbariche in poi, durante l'alto medioevo. Feudalismo e comuni, cioè nobiltà e borghesia, contribuirono poteiVfiemente ad affermare, pur neìQe passività dello sminuzzamento e delle divisioni, la dignità dell'uomo libero, l'autonomia della classe e deljla ditta; e mentre in Italia la gloriosa fioritura comunale dava il vero inizio alla storia del popolo nostro, — per chi non si perda in archeologiche reminiscenze di libri scolastici — in Inghilterra la Maona Charta portava a quegli istituti rappresentativi, che dovevano poi affermare e tutelare la libertà dell'individuo. Ed accanto ai principi ed agli istituti rappresentativi, che importano la sottrazione d'una certa sfera di potere al monarca, o diciamo più genericamente al governo, si affermano, in parte per la stessa opera loro, in parte per opera di altri fattori, principii ed istituti tenJenti a regolare, a disciplinare, a. limitare questo medesimo governo a.nche nell'esercizio di quel potere che gli viene lasciato! Nasce cosi, nell'idea e nel fatto, lo Stato di diritto, contrapposto allo stato dispotico ; il governo non può esercitare il suo potere arbitrariamente, creando, con il suo atto singolo, la legge a suo piacere.'ma sottostà esso medesimo alla legge, entro i cui limiti e nelle cui forme soltanto gli è dato di esercitare la sua autorità. ' Sarebbe difficile stabilire quale delle due conquiste — strettamente connesse, come s'è accennato — sia stata più preziosa: e meglio vale affermare che tanto la partecipazione dei cittadini all'esercizio della sovranità, quanto la soggezione di questa medesima sovranità — da qualsiasi potere dello stato esercitata — alla legge costituiscono ancora i pilastri della civiltà politica, la quale (per il principio, giustissimo se„rettamente inteso, che « politique d'abord ») è poi la base della civiltà, pura e semplice. Ma certo, se si dovesse stubilire una gradazione, il primo posto dovrebbe spettare al principio dello Stato legale, come quello che rappresenta un'esigenza più elementare, senza la cui soddisfazióne non è oggi concepibile il viver civile. Potrebbesi crede'-e, pertanto, che questo principio, del governo e di tutti gii organi statali soggetti alla legge, fosse, pur nella confusione e nel turbamento di idee del periodo postbellico, a tutti familiare, e fuori di controversia per tutti, anche per coloro, cioè, che impugnano il governo parlamentare, il liberalismo e la democrazia. Invece, vi è, in Italia almeno, chi crede — potremmo dire, con ingenuità — essere qualunque atto governativo legale, per il falto solo che emana dal governo ; il quale, cosi, sarebbe, appunto,, il princeps legibus solutus del diritto romano-bizantino. Proprio in questi giorni, è stato da vario parti citato ed esaltato come un principio di normalizzazione e di legalizzazione la censura preventiva inflitta ad alcuni giornali socialisti di Milano per il primo maggio (e ci si è, per conseguenza, scandalizzati delle prole-*! ste sollevate da questo episodio); quando è evidente — c lo stesso goverlio, in cu. virra éharilàlis, non penserebbe certo a negarlo — che, non esistendo nelle leggi italiane la censura preventiva sulla starnila, quell'atto era, invece, illegale. Viene., cioè, ignorala questa idea elementare : die, accanto all'illegalismo privato, può lenissimo verificarsi un illegalismo pubblico, governativo o magari parlamentare, o di qualsiasi altro potere dello stato ; e ebe il secondo, se anche possa essere materialmente meno grave del primo, è invece assai più grave da un punto di vista giuridico e morale. " Questa incapacità di afferrare una idea giuridica fondamentale della società moderna si associa alla confusione fra staio e governo. Per costoro il governo non ò il potere esecutivo, distinto dal legislativo e dal giudiziario, e incompetente ad esercitare le attribuzioni di essi : per costoro il governo è tutto, è lo stato intero, che poi, a sua volta, assorbe in sè mede teimo la società Per la civiltà europea, invece, che l'eredità romana ha purificato con lo spiritualismo cristiano e svolto con l'individualismo moderno, lo Stato non ò la società, ina semplicemente l'organizzazione giuridica di questa (mezzo, e non Une, dunque, rispetto a essa); e il governoù semplicemente uno degli organi dello stato. L'espressione sintetica, unitaria dello Slato è la legge, a cui il governo per il |triiuo de\if obbedienza, per poterla poi aligere a tua volta da tutti i cittadini.

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