L'amnistia del cinquantenario

L'amnistia del cinquantenario L'amnistia del cinquantenario Roma, 27, lira, S. M. il Ile ha firma»» il seguente decreto: « Noi, Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e ner volontà della Nazione ile d'Italia, visto l'art. 8 dello Statuto costituzionale del visto ari. b astio statuto cosuiu^-smaie >k Regno: vieti gli articoli 96 e 87 del Codice pe¬ nale, e gli articoli 830 e S31 de) Codice di prò- jcodina "iènaleT'visìo'T'articolo dol regio de!creto li novembre 1901, fi. 474; su proposta |dei nostri ministri segretari di Stato por gli ;biam[) datato e decretiamo: i .Art. l.o — E' concessa amnistia: a) ai r.?ati perseguibili d'ufficio, preveduti dal regio editto sulla stampa e nella logge 6 maggio 1887. N. 3814; b) a.i reati contro la liberta del lavoro, purché non siano accompagnati da delitti contro la persona, perseguibili d ufficio (art. lfió e seg. Cod pcn.j; c.) ai reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o contro ha proprietà, commessi a causa od in couse ;guen/.a di pretesi usi civici o di altri pretesi i diritti di godimento a favore della popolazio: "e- purché non accompagnati da altro delitto ipersesuibile d'ufficio; d) ai reati di istigazione ^inquere, di apologia di fatti che. la legge prevede come delitti o di associazione a sco po sedizioso (articoli 24G. 2-47, 251 Cod. pen.). 'e ai reati di indebito abbandono del proprio ufficio, di cui all'art. 181 Cod. pen. . « Ari. 2" - E' altresì concessa l'amnistia: a) ai reati di furto di valore lievissimo, o commesso per indigenza su cose alimentari o nelle cani paglie su legna da ardere, o sui li ulti pen denti, sempre che il valore della cosa rubata non superi le L. 30: b) di spigolamento p abbandono di animali su fondo altrui; c) per tutti i reati commessi da minorenni, purché non recidivi, che non abbiano compiuto gli anni 16, nei casi dei quali, per disposizione di legge, la pena può essere ridotta alla meta o ed una misura inferiore alla metà (art. Fm, N. 254, N. 3 in relazione all'art. 47, numeri 3 e 4 Cod. pen.); d) per 1 reati di diserzione da navi mercantili, o disobbedienze, e per il reato di ammutinamento commesso in occasione di sciopero dalla gente di mare (articoli 264 a 381: 281. 282, 2!)4 del Codice per la marma mercantile) e) per le contravvenzioni al disposto degli articoli 104, 155. 175, 177, 180, 198, 223, 230, nonché dei due primi capoversi dell'art. 17-2 di commercio, purché nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto si adempiano gli obblighi contemplati nelle dette disposizioni; /) per le contravvenzioni alle leggi sul pesi e misure, e sulla requisizione dei quadrupedi, purché nel termine di due mesi da oggi siano adempiuti gli obblighi suaccennati dalle leggi dette: ft) per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sullo Stato civile e per quelle prevedute dall' articolo 110 della legge sul notariato; h) per le contravvenzioni previste nei Codici nelle leggi speciali e nei regolamenti, se le pene ivi stabilite non superino i trenta giorni se restrittive nella libertà personale, ovvero trecento lire se pecuniarie, oppure una pena restrittiva della libertà personale ed insieme una pena pecuniaria, le quali nel complesso, convertendo questa ultima, avrebbero una durata non superiore ai trenta giorni. La disposizione contenuta nella lettera //, non si applica alle contravvenzioni relative al porto delle armi, ai giuochi di azzardo, a quelle previste dalle leggi e regolamenti sull'igiene, e sulla sanità pubblica e sull'emigrazione, e sul lavoro delle donne c dei fanciulli, sul riposo settimanale, sul lavoro notturno dei panettieri, sugli infortuni sul lavoro, né alle contravvenzioni previste dalla legge, intese a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze alimentari. « Art. 3. - E' concessa amnistia pei reali militari commessi prima del 20 settembre 1870. . « Art. 4. - Fuori dei casi contemplali nelle precedenti disposizioni, sono condonate le pene della reclusione e detenzione non superiori a sei mesi, e di altrettanto tempo ridotte le pene superiori inflitte o da infliggersi per reati commessi in occasione di scioperi, di conflitti di lavoro, moti popolari o comunque, per fini politici : da tale beneficio sono esclusi coloro, che all'epoca dei commessi reati avevano riportato precedenti condanne per delitti ' cclldmalsvgttlvzscLdpdedcdzdtagnpNdu^ilcontro la persona o contro la proprietà,, o sii rjg^r'fl? i«iwu rfiia , ittifiuii.» opiwdft^auai , e a o ' l -i o1 e! e | a e e i o e e o a Pubblica Sicurezza « Art. 5° - Le pene inflitte o da infliggere per tutti gli altri delitti non compresi nell'amnistia, di cui nei precedenti articoli, sono condonate, se inferiori od uguali a tre mesi, ridotte di tre mesi e di lire novecento se superiori; nel caso di concorso della pena restrittiva della libertà e di auella pecuniaria, il beneficio si applica a ciascuna di esse; il condono o la riduzione rion ha luogo rispetto ad Imputati o condannati recidivi, uè quando si tratti di omicidio volontario consumalo o tentato, ovvero di lesioni personali, che hanno piodoita la morte o qualcuna delle conse guenze preveduto nel i.umero 2 dell'ari. 372 del Cod. penale, eccetto che tali delitti siano stati commessi per eccesso della difesa o per grave provocazione, ovvero per causa di onore, od in stato di vizio parziale di mente. Del pari non si fà luogo a condono o a riduzione quando si tratti dei delitti di calunnia o falsila in giudizio o dei delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica, anche se previsti da leggi speciali di rapina, estorsione o ricatto. i Art. 6' - Nel caso di concorso di reati e di pene, l'amnistia si applica distintamente » ciascun reato. L'indulto si appli 'a ima voi to dopo commutate le pene, secondo ie polline stabilite negli art. u7 e seguenti del Cod. penale. ..Art. 7" - L'indulto, di cui negli art. 4 e del presenle decreto, :-i La come, non noncesio se nel termine, di cinque anni da ogg1 il condannato commette un nuovo delitto. « Art. 8" - Il presente decreto non si estende ai reati finanziari, ne ai reati militiri inversi da quelli indicati dall'art. !l.o. «Art. 9' - La efficacia del presente decreto si estende ai reati da esso previsti e conime.s si a tutto il giorno precedente alla da'-i d-1 decreto stesso. Esso non pregiudica le azioni civili derivanti dai reati, né. i diritti dei terzi, uè la stessa azione dell'erario, relativamente alla riscossione dei diritti degli ufficiali giudiziari in quanto tali diritti dipendano da ordinanze e dasentenze divenute irrevocabili, Ordiniamo che il presente decre.o, munito dal sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del j Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, I « Dato a Roma, addi ,27 marzo 1911». -' e , o e o o Tasse di bollo e registro Sua Maestà il Re ha firmata il seguente decreto. «Noi, Vittorio Emanuele 111, per grazia di Dio c volontà della nazione He d'Italia, visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale de! regno, sulla proposta dei nostri Ministri segretari di Slato per gli affari di Grazia. Giustizia e dei Culti e per le Finanze; sentito il Consiglio dei .Ministri, abbiamo decretalo e decretiamo: « Art. V - Sono condonale le pene pecuniarie incorse e non pagate tino alla data del seguente decreto; a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro di successione, previste dagli articoli 104, 105, luti. 107,108. 103, 111, 1U, 113, 114, 118, 119, 121, 132 della legge 'testo unico) 20 maggio 1897 ti. 217, e dell'art, r del Regolamento approvato con regio decreto 27 marzo 1902 N. 114; — 0) per le contravvenzioni alla legge sulle volture catastali 4 luglio 1897 N, 276 (lesto unico); — e) per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 3 e 1 della legge 7 luglio 1901 N, 321 relative alla esecuzione delle volture negli antichi e nel nuovo catasto; — d) per le contravvenzioni relative ai repertori prescritti in materia di tasse sulle assicurazioni marittime, previsti dagli articoli 7. 8, 9 e 25 della legge (lesto unico) del 26 gennaio 1896 N. 46; — d) per le contravvenzioni in materia di tasse sulle assicurazioni diverse dalle marittime previste dall'art. 20 della detta legge 26 gennaio 1896 la quanto concernono il registro dei treni e la conservazione delle polizze originali e delle quietanze ivi indicate, sia |dagli articoli 19, 29 terzo comma, e 22 della a legbge medesima, come pure per lo contrav- venzioni relative ai repertori da tenersi per stesse assi cu razioni giusta l'art. 2(5 secon- n do comma del regio decreto 5 dicembre 1895 nÌS 678. uon avva però ]uogo n condono se a (entro sei mesi dalla data del presente decre-| io non siano per qualsiasi motivo pagati le a e tasse dovute, e se inoltre entro lo stesso termine ed in quanto sia possibile non vengano adempiute le formalità prescritte. Nel caso contemplato daiUa lettera e non avrà luogo il condono se nel termine predetto non si completeranno gli atti indicati negli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1909 N. 321. « Art 2" - E' concessa amnistia e cessano lutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: a) contravvenzioni in materia di tasse di bollo previste nel titolo ottesinio della legge (testo unico) 4 luglio 1897 N. 414; — b) contravvenzioni alle leggi sul bollo delle carte ja giuoco: — e) contravvenzioni alle leggi sulla tassa di bollo dei contratti di borse; — d) contravvenzioni alle leggi concernenti tasse sulle concessioni governative e sugli atti provvedimenti ammiiiistrAivi: — e) contravvenzioni alla legge relativa alla tassa annua e sui velocipedi, motocicli e automobili per le contravvenzioni di cui alle lettere a, b, e. ci. L'amnistia non ha effetto se entro sei mesi dalla data del presente decreto non siano per qualsiasi motivo pagate le tasse tutlora dovute, e se inoltre entro lo stesso termine, ed in quanto sia possibile, non vengano adempiule le formalità prescritte. Art. 3" - E" concessa inoltre l'amnistia e cessano tutu gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse tino alla data del presente decreto: a) contravvenzioni concernenti le tasse sulla fabbricazione della birra e delle acque gazose, previste dall'art. 21 della legge 3 luglio 1874 N. 1827; — b) contravvenzioni .previste dall'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 1° maggio 1881. N. 183, per la tassa di fabbricazione dell'olio di seme di cotone: — c) contravvenzioni previste dall'art. 17 del regio decreto 25 dicembre 1887 N. 5125, per la tassa sulla produzione dell'acido acetico puro e s,i41a rettificazione dell'acido impuro; — d) contravvenzióni previste dall'art. 4, comma 4, dell'allegato b al- u ^9LNV^rif^oa^Sedìa^^^^♦va.Ì'ISI»-. ^^rrnSSE^SnàoSl saltri surrogati del caffo: ~ j) con\ ,^|%'e"nz:'on' ) dpreviste, dall'art. 4, comma 4 dell allegatole ]„tocavztedmarseecreinrrnz1bzaznsdtadcgvcRvtpalla, legge teslè indicata, per la tassa sulla raffinazione degli oiii minerali: — f) contravvenzioni previste dall'art. 10. comma penultimo, dell'allegato e, alla legge 'medesima per la tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi: — a) contravvenzioni previste dall'art. 8, comma penultimo, e dall'allegato I, alla ripetuta legge per la tassa sul consumo del'feas luce e dell'energia elettrica; — di contravvenzioni previste dagli articoli 88, 89. 90 e 91 del testo unico delle leggi doganali approvato con regio decréto 2fi gennaio 1896 N. 20: — 0 contravvenzioni previste dall'art. 20, comma 2 e 3 dei regolamenti approvati col regio nccdrzdzrsbcpi i decreto 12 aprile 1896 N. 100 per la tassa sul- ]la fabbricazione del glucosio; - 1) oontrav-1 venzioni previste 'dall'art.--08 del testò muco tdella legge sul dazio consumo approvato acon regio decreto 7 moggio 1908 .V «S; im) contravvenzioni previste dallart. 2G del testo unico di legge peT la. tassa sulle poi- gveri piriche e sugli altri esplodenti appro-j svato con regio decreto 2 marzo 1902 N. 56;1)- 7i) contravvenzioni previste dall art. 2b del ,regolamento approvato coli regio decreto 2 ln-|Le o , a r — a ; 6 a a r - 5 e e gUo 1903 N. 347 per la tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno; — o) contravvenzioni previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sugli spiriti, approvato con regio decreto 16 settembre 1909 Si 704: — p) contravvenzioni previste dall'art. 24, comma penultimo, del regolamento approvato con regio decreto 22 maggio 1910 N. 403 per tassa sugli apparecchi di accensione in surrogazione dei fiammiferi. « Art. 4' - E' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le infrazioni commesse lino alla data del presente decreto aventi carattere di semplice contravvenzione e previste dalle leggi sulla privativa dei sali, tabacchi e lotto, purché le pene pecuniarie applicate od applicabili non superino le l;re trecento. « Art. 5° - Sodo condonate le pene pecuniarie in corso e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni all'art. 7 della legge 23 giugno 1873 N. 1444 .(serip.-2) sulle sopratasse per omessa od inesatta dehuncia'delie .imposte dirette; — fi) per le contravvenzioni1 all'art. 69 della legge 24 agósto 1877 N. 4021 (serie sull'imposta di ricchezza mobile). Sono parimenti condonate le sopratasse in corso e non pagate lino alla data del presente decreto, stabilite dagli articoli 1 e 4 della suddetta legge del 23 giugno 1873 N. 1444. <i Art. 6" - Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto, per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 24 e 32 della legge P marzo 1886 N. 3682 (Serie 3) sul riordinamento dell'imposta fondiaria. « Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ». Pei reati militari Sua Maestà il Re ha nrmqto 11 seguente decreto : «Noi. Vittorio Emanuele IH. per grazia diDic e pai' volontà dèlia Nazione Re d'Italia, visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del regno, sulla proposta dei nostri Ministri Segretari di Stato per gli altari di Grazia e Giustizia e dei Culti, della Guerra e della Marina; sentito il Consiglio dei Ministri; abbiamo decretalo e decretiamo: «Art. 1": E' concessa amnistia: </) A coloro che incorsero nel reato di ommissione nelle note, di leva delle classi del 1890 e precedenti, se appartenenti alla leva'di terra, delle classi 1889 e precedenti se appartenenti alla leva, di mare; — b) a coloro che incorsero nel reato di renitenza nelle leve sulle classi rispettivaménte sopra indicale, quando non possano conseguire la cancellazione in via uinministraiiva dalle liste dei renitenti ui termini delie vigenti disposizioni sili servizio della levo, all'estero: —• c) ai militari dell'esercito e della marina di qualsiasi ciasse, che. per non avere risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, siano incorsi nel reato di diserzione anteriormente alla data del presente decreto; — il) ai militari del regio esercito e della regia marina di qualsiasi classe''che anteriormente alla data del presente decreto incorsero nel reato di diserzione per non avere risposto alla chiamala alle armi, fatta in applicazione dell'art. 131 deila legge sul reclutamento dell'esercito, o dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1902, oppure dell'art. 90 della legge sulla leva marittima; — e) ai militari di qualsiasi olasse o categoria mancanti alla chiamata alle armi per istruzione anteriormente alla data del preseme decreto. Art. 2". - Per l'applicazione di quest'amni- nplpmf^tà'^^vmia^H^Miè^. •Sgnè1w^a^Vlrenitenti, omessi, disertori e mancanti, indicati nel precedente articolo, sono ammessi incondizionatamente alla amnistia se nati an4eriormeiite al r gennaio 1S74: — li) Per gli cinesi disertori e mancanti nati dal primo gennaio 1871 tino al 1890 incluso, se apparlenenti alla leva di terra, e fino al 1889 incluso, se appartenenti alla leva di mare, la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione clip regolino la loro posizione non piO tardi del :u dicembre 1911 presso le autorità del Regno, se qui residenti o rimpatriali dall'estero, e non -più tardi del 31 agosto 1012 presso 1? autorità diplomatiche o consalari, se residenti all'estero. Pero, coloro clic risiedono all'estero e che risultino obbligati a compiere lo ferma, saranno ammessi all'amnistia soltanto (piando dopo essersi presentati alle autorità diplomatiche o consolari nel nel termine suaccennato, rientrino nel regno per compiere il loro servizio non più tardi del-31 dicembre 1912. Questo termine è prorogato isino ai 31 dicembre dell'alino successivo a]quello ii- cui compie il 26.o anno di età per coloro che entro il 31 agosto 1912 provino'in- nanzi alle autorità diplomatiche o consolari o o nanzi alle autorità diptematiche o consolari di trovarsi nella condizione di cui negli arti- coli 120 e 120 bis della legge sul reclutamento i legge sul reclutamento dell'esercito, nell'art 10 della legge 15 dicèmbre 1907 N. 763 e nell'art. 43 della legge sulla leva di mare, oppure abbiano assunto la qualità di volontari di un anno ritardatari a mente degli art. 118 e 81 della legge predelta; — <:) Le disposizioni di cui alla precedente lettera b si applicano anche al renitenti re- sidenti nel regno. Esse si applicano pure ai renitenti residenti all'estero i quali, essendo abili al servizio vllitas* e r*- avendo dirti- ain'ile 19*. sulla proposta del nostro ministro skwtertó di Stalo per gli affari della Guerra, di intosa con i ministri dell'Interno, delle Fii „„„„„ _ Aatl„ m„pino „m,j.m„ <i««Mt»tÀ » «ik to alla assegnazione alla seconda e alla terzal categoria, alla dispensa provvisoria del servizio, non possono conseguire la cancellazione in 'via amministrativa dalle liste dei detenuti ai termini delle ^vigenti disposizioni del servizio della leva all'estero; — d) Gli omessi. renitenti, disertori e mancanti residenti all'estero menzionati nelle' precedenti lettere b e, c possono essere ammessi all'amnistia, senza obbligo di rientrare nel regno, purché effettuino la surrogazione con un fratello che abbia tutti i requisiti richiesti. . ; E' pure concessa amnistia ai militari del regio esercito e della regia marina che siauo incorsi nel icato di diserzione semplice anteriormente alla data del presente decreto. Coloro eh-; risultino nati anteriormente al l.o gennaio 1874 sono ammessi all'amnistia Incondizionatamente; per quelli nati dal l.o gennaio 1374 in poi la concessione dell'amnistia è subordinata aila condizione che. per presentazione spontanea o per arresto, si restituiscano alle Autorità militari per imprendere 11 servizio entro il 31 dicembre 1911. qualora risiedano nel Regno, entro il 31 dicembre 1912 se residenti all'estero. Questi ultimi sono dispensati da tale condizione se inabili al servizio militare. « Ordiniamo che il presente decreto, m«»»**o del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi c dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chi spetti di osservarlo e di farlo osservare « Dato a Roma, addi 27 marzo 1911 ». Stabilimenti militari di pena Sua Maestà 11 Re ha firmato il seguente decreto : « Noi, Vittorio Emanuele III, per grazia di Rio e per volontà della -Nazione Re d'Italia, visto il regolamento per gli stabilimenti militari di pena c per le Compagnie di disci» plina approvato con nostro Decreto del- 21 noiize e della Marina, abbiamo decretato e decretiamo : « Art. l.o —- La permanenza alla seconda classe di punizione di tutti coloro che alla data del presente decreto si trovino incorporati nelle Compagnie di disciplina di punizione, nonché di quelli per i quali alla stessa data sia già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a due mesi. E' condonata la restante punizione a quelli fra gli individui suddetti che abbiano già terminato i loro obblighi di servizio e alla data del presente decreto si trovino ascritti alla seconda classe di punizione. Art. 2.o — L'incorporazione definitiva nel- ]p compagnie di disciplina di punizione della 1 ,diQ m cjuà (le ,j agentj di cuslodia m\e t..irceri p (ielle gl,air]ie di finanza, le quali a)]a datfl de, present0 decreto si trovino già. incorporate nelle Compagnie stesse, nonchà ql]C])o cr )p quàlj ana stessa data sia state gja 1ironiinCiata l'incorporazione, è ridotte di j sej )nesi Da tale riduzione sono però escluse 1)fi guawne di finanza che condannate alla det ,a incorporazione, alla data del presente de|L.ret() sj tvoVjno in istato di latitanza Arl. 3.o — La permanenza temporanea nelle Compagnie di disciplina di punizione dei militari della Regia Marina, i quali alla data del presente decreto si trovino già incorporati nelle Compagnie stesse, nonché di quelli per ì quali alla stessa data sia già stata pronunciata l'incorporazione, è ridotta a tra mesi. Ordiniamo che il presenle decreto, munite del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolti! ufficiale delle Leggi e dei Decreti del regno d'Italia, mandando a chi spetti di osservarlo e di farlo osservare. . Dato a Roma, addi 27 marzo 1911. »

Persone citate: Vittorio Emanuele Iii