Il processo contro gli ex amministratori della Fiat

Il processo contro gli ex amministratori della Fiat Il processo contro gli ex amministratori della Fiat Il Tribunale ammette le Parti Civili fitto PM La prima udienza Se lo stuolo imponente degli avvocati, tra i Squali son da notarsi i maggiori luminari dei ipori italiani, non riempisse l'aula si potrebbe dire che questa 6 desolatamente vuota. Una 'diecina di ragazzetti sta nel recinto pubblico con l'atteggiamento sconcertato di coloro elio ed inatteso. La disposizione degli accusati e degli avvo-catl nei banchi, non e cosa molto facile. Macome Dio vuole, nella meschinissima aula tutti ci si trova a discreto agio. Lo spazio è stato speculato con molla avvedutezza. Come sia composto il Tribunale e il Collegio di difesa, i lettori sanno. Quanti e quali i testimoni pure lo sanno. Questi sono venuti stamane a sentire l'avvertimento collettivo, e l'egregio presidente subito dopo rimanda quelli d'-ac- cusa all'udienza di venerdì e quelli di difesa a lunedi Tutte le preliminari incombenze, noiosis- !sime e complicate in questi processi di cosi jerando mole, son sbrigate abbastanza prostoanche perchè si lascia per intanto insoluta lajfluestione se devono sfare nell'aula i periti Conti, Valetta, Gagliardi, Bottino, Gobbi e pitti, che sono pure citati come testimoni.mentre nessuna eccezione è fatta per i periti rag. Astuti, Viale e Fenoglio, che prestano tosto il loro giuramento. Avv. Floris. — Chiedo la parola per una costituzione di P. C, AVv. Cavaglià. — Prima il presidente faccia la contestazione del capo d'imputazione. Io devo fare una eccezione preliminare su queste imputaztoni per la loro indeterminatezza, i ■fi0„„ n i? n^^ri v„nio ridilo in mw>. L'avv. C. F. Roggierl vuole risolta la que stione della presenza dei periti all'udienza, perchè nessuna eccezione procedurale impedisce al perito testimonio di assistere agli interrogatori degli imputati. La questione è risolta con la provvisoria ammissione all'udienza dei periti che ne erano stati sfrattati per lo spauracchio della procedura. E cosi i ragionieri Valetta, Conti, Gagliardi, Bottino, Gobbi e Gittl prestano il loro giuramento. ,. Gli imputati, o i loro rappresentanti legali, hanno preso posto in parte dietro ai loro avvocati e parte in un banco a fianco del cancelliere. Una parte .lesa, il signor Caretto, assistito dall'avv. Corino, detta la sua costituzione al cancelliere Luotto. L'avv. Cavaglià, il quale teme che ogni ritardo ad avanzare la sua eccezione sull'indeterminatezza del capo d'imputazione, possa pregiudicare la costituzionalità dell'incidente, sollecita il presidente perchè voglia contestare agli imputati le imputazioni. Ed il presidente comincia la non facile bisogna procedurale. Prima è chiamato il comm. Agnelli, il quale dà le sue generalità; poi il comm. Ceriana-Mavneri, che è rappresentato dal suo legale avv. Buscaglino; il signor Damevino, che pure dà le sua generalità. E cosi di seguito fl comm. Soanfiotti, il nob. Ferdinando Boarelli, il signor Core, che si sono presentati personalmente, ed il signor Marentino, che ha mandato all'udienza il procuratore speciale avv. Lungo, ed infine il rag. Broglia, il quale per il momento risponde presente per bocca del suo procuratore Caruzzo, per quanto egli sia presente nell'aula. Un primo incidente La contestazione delle generalità e dei capi d'imputaziione è cosi appena finita che l'avv. Cavaglià scioglie il suo impegno di promuovere eccezione sul capo d'imputazione fatto al cav. Broglia, eccezione che —- l'avvocato premette — è fatta per dovere procedurale, ma colla speranza che il Tribunale trovi modo di giudicare non solo nella forma, ma nel merito insussistente il capo d'imputazione stesso ascritto al prof. Broglia. L'avv. Cavaglià fa quindi una lunga disamina dei punti del capo d'imputazione, di cui egli contesta l'esattezza. Egli crede, e sviluppa questa sua eccezione, con copiosi argomenti, che siano stati mutati l termini delle imputazioni in istruttoria e tra molte ragioni di inesattezza del capo d'imputazione afferma che la cifra degli interessi, che è detta falsata ora è attribuita a interessi lordi, ora è attribuita a interessi netti : afferma inoltre elio il rag. Broglia, non può "essere imputano coi sindaci, ma soto in relazione cogli amministratori e quindi solo di concorso nei capi d'imputazione N. 1 e 2, e non nel N. 3. D'altronde il Broglia deve esere giudicato come liquidatore della vecchia Fiat e amministratore della nuova e non come ragioniere privato. Di tutto ciò che è occultamento devono rispondere gli amministratori soltanto. Noi — dice poi l'avv. Cavaglià — abbiamo impugnata di nullità la seconda perizia Astuti, quindi di conseguenza, è nulla le imputazioni della sentenza della sezione d'accusa che ne sono la conseguenza. Il P. M. cav. Crosta dirti s'oppone molto semplicemente e nettamente all'eccezione, dicendola intempestiva e non pertinente a questa sede di giudizio. Al quale concetto si oppone ancora l'avv. Cavaglià, citando precedenti esempi come il processo del Calzaturificio piemontese, c quello del dott. Demaria. Nell'incidente e nella sua discussione vuole Intervenire la P. C. costituitasi testé, per bocca dell'ayy. Floris, ma insorgono tutti i difensori protestando molto vivacemente perchè la P. C. ha fatto la sua dichiarazione, ma ancora non ha ricevuto il lascia passare dal Tribunale, col baneplacito della difesa. L'on. Orlando, tra il contrasto delle tendenze, cerca una via di conciliazione. Con elegante parola reca il saluto al Tribunale ed ai coùeghi torinesi e poi, assicurando che tutto l'interesse dei difesi, che non hanno l'abitudine di sedere sui banchi degli accusati, è quello di affrettare la soluzione del processo, offre alla P. C. una tollerata posizione dì Controllo in causa, assistendo e prendendo marte al dibattimento ma lasciando il giudizio sulla sua costituzionalità colla risoluzione de! merito della causa. Ma di tale offerta non si compiace l'avv. Floris, avvocato della P. C. Carretto. Non ritie- Ila altro scopo "che dilazionarla. GH imputati non hanno l'abitudine di sedere su quei banchi — dice l'avv. Floris — speriamo che più rardi non possano dire la stessa cosa. Non crede opportuno anzi possibile accettare la pos'zioneequivoca che l'on. Orlando offrirebbe alla P. C. Ed a. scanso d'ogni nullità, che potrebbe portare in causa la presenza di una parte che non è parte, e che potrebbe all'atto della sentenza, essere messa alla porta., è bene che il Tribunale giudichi se la P. C. può o non può costituirsi. E l'avv. Floris illustra i titoli per cui il signor Giovanni Caretto, ch'era proprietario di azioni per 90 mila lire; ha diritto di costituirsi P. C. in giudizio, come pure sì è costituita la signorina Sacerdote. L'on. Orlando crede che benissimo poteva stare In dibattimento la riserva sull'ammessibllità o no della P. C. Ma poiché questa riserva ha una vera base contrattuale e può e non può essere accettata e la P. C, astiosamente non volle su tal punto essere conciliativa, cosi la difesa, che ebbe l'ingenuità di credere che la sua proposta sarebbe stata accolta, chiede alcuni minuti per concertarsi e decidere sull'opportunità o no d'opporsi alla costituzione della P. C. Presidente: — Benissimo, sospendo l'udienza per dieci minuti. L'aula si sfolla. Rimangono e fanno crocchio i numerosi difensori. Li possiamo così più facilmente contare. Una vera falange. On. Orlando, Erizzo, Nasi, Barberis, Ferraris, Claretti per Scarfiotti ed Agnelli: Grassi d'Asti, Cattaneo per Ceriena Mayneri; Farinelli e L. A. Cavalli per Damevino; Cavaglià e e. F. Roggierl per Broglia; Be Antonio per Boarelli; Palberti per Core; Poddigue e Degasso per Marentino. Siedono invece nei contrastati banchi della Parte civile gli avvocati Carlo Canterano e Vi'llabruna per la signorina Sacerdote; gli avvocati Floris, Brusasco e Corino pel Caretto. I propositi della difesa sono molto conciliativi. Tali propositi si manifestano nel conciliabolo che i difensori hanno nell'aula, ma non si sono potuti concertare. Così che, appena il Tribunale rientra, dopo i dieci minuti di sospensione che sono diventati venti, nell'attesa, l'on. Orlando, a nome dei colleghi tutti, dichiara che la breve e improvvisata riunione non ha potuto approdare a conclusioni decise, anche per le condizioni d'ambiente poco favorevoli in ohi avvenne.' e chiede al Tribunale il rinvio dell'udienza al pomeriggio La qual cosa è cortesemente concessa dal presidente. ne tanto fondatala premura dei difensori di affrettare la soluzione della causa, se proprio l'avv. Cavaglià propose un incidente che non » £ L'udienza pomeridiana Durante la sosta meridiana, gli umori conciliativi si sono alquanto mutati. Perciò la difesa pensa al pericolo che una troppo acquiescente tolleranza possa dare adito e pretesto ad atrre infinite P. C. di venirsi a costituire. D'altra parte si preoccupa della po» opporrà adunque alla costituzione di P. C. .specialmente nei riguardi dell'imputazione di --Cuj all'art. 247 del Codice di commercio e dei u truffa, non già a quella dell'aggiotaggio. Intanto, ad ambiente molto calmo, per non dire svogliato, si prepara l'udienza pomeridiana, udienza che sarà certo quasi tutta spesa nella discussione dell'incidente che è - ---~vVi^; „„«.( »all|mm« «fflwwj* Ce ancora meno gente di stamane nel pub blico. Il recinto è squallido. Viva però si un pegna subito la discussione. L'avv. Erizzo contesta ti diritto d'intervento per azione di danni del signor Caletto nella causa pel sup posto .reato di truffa, perchè nessun documenito prova ch'egli sta stato danneggiato dallojpera dcaìi imputati, risultando egli posses£ore delle 900 anioni, solo l'8 marzo 1900, mentre, secondo l'imputazione, il reato si saxeb ìb3 compiuto nell'assemblea del Marzo 1907. L'aw. Erizzo Incidentalmente afferma che nessuna opposizione la difesa farà a qualsiasi preteso danneggiato che voglia costituirsi P. C. per ciò che riguarda il reato di aggiotaggio. E continua l'oratore dicendo che nel formulare l'imputazione di truffa, il magistrato ha voluto affermare che il danno della la quale per ef- truffa tutto fu della Società, la quale per ei-.fetto della rinunzia all'aumento del capita-,le e della abrogazione della convenzione 8,novembre 1906, perdette il beneficio dei cor- rispettivi versati dal Figari e l'utile certo !della collocazione a 6,25 di 5000 azioni della futura emissione che più non ebbe luogo.Con- Eiteo al Caretto il itnmt.fi della. Società ed a testa perciò l'avv . di farsi rappresentante della Società ed questa sostituirsi nei muovere azione contri-, gli imputati, tonto più ch'egli non ha titolo inoppugnàbile che dimostri la sua proprietà di titoli all'epoca del presunto reato di truffa. E cosi l'aw. Cavaglià s'oppone, adducendo ragioni molto simili, alla stessa costituzione di P. C. per il reato di cui all'art. 247 Codice di commercio. Egli ricercando i varii casi precedenti, per i quali ormai tale questione e diventata vessata, afferma che è temerarietà proporre questa questione della costituzione di P. C. per il reato di cui all'art. 247 del Codice di commercio. L'azione civile per l'ar- ticolo 247 Codice di commercio non può ema- trarsi che dagli organi rappresentativi della.Società, non "dai singoli azionisti. Interpretazione giuridica che fu finora uniforme in tutti i casi simili. Presidente: — Che cosa hanno da osservare per la costituzione della P. C. della signora Sacerdote? Avv. Erizzo: — Onesta costituzione è solo contro il reato d'aggiotaggio: quindi non ci opponiamo, riservandoci però di discutere la domanda di danni a suo tempo. Presidente: — Va benissimo. L'aw. Floris, patrono della P. C. che si vuole espellere, dimostra come per legge comune, il diritto di costituirsi P. C. sia incontestabile al signor Caretto, che ha documento inoppugnabile di possesso delle azioni. Un appunto all'ultima assemblea della Fiat Egli afferma che 1 difensori sono illogici Quando ammettono la costituzione di Parte Civile per l'aggiotaggio, che sarebbe il rea+o fine, e non per il reato di cui all'art. 247 del Codice di Commercio, che sarebbe il reato mezzo. Nota che l'eccezione sollevata dai di; tensori potrebbe valere in favore di attuali -aiiunimsMatori e non di amministratori che sono scaduti. Ma anche per opportunità crede l'oratore si debba perni >u di P. C. dea singoli azionisti n quando c'è stata un'assemblea che, prima del magistrato ha preteso giudicare sulla consistenza di reati, e dichiara di non essere luogo a costituirsi P. C. Contro questo contegno della nuova società, che è qualcosa di poco confessabilc, dice l'oratore, ben deve essere lecito che qualcuno dei danneggiati levi alta la voce e pretenda che si discuta sul danni derivati dalle azioni di questi imputati. » Anche contro la deliberazione dell'ultima assemblea della Fiat, appunta uno strale il oo-.tituzione1dan-neggiati, I1.P. M. avv. Crosla-Curti, il quale briosamente ricorda come l'avv. Erizzo, nella non ancora lontana causa Doiin e Grosso-Campana, aves- se sostenuto precisamente la tesi opposta a' quella da lui oggi ferventemente propugnata. Avv. Erizzo — E me ne sono pentito P. M. — Ed io, invece, non ho di questi facili pentimenti e sono rimasto del parere che allora era anche vostro. Perciò l'oratore della legge illustra il diritto di costituirsi P. C. del signor Caretto, il quale era possessore per tre milioni di azioni Difensori — Uh ! uh 1 elio esagerazione ! .—- Aveva 900 azioni e l'8 marzo 1906 valevano le azioni 3000 lire l'una. — Non è vero... Valevano 100 lire. — Ma che I tremila lire. Rag. Astuti — Erano quotate in borsa (100 lire. Il rappresentante la legge crede che basta l'accertawiento che il Caretto era proprietario delle 900 azioni nel 1906 per dargli diritto alla costituzione della P. C, perchè il reato di truffa si è andato già da quell'epoca preparando. E d'altra parte mancando la costituzione di P. C. della società, il sìngolo azionista ha pieno diritto al suo intervento in 'causa. 1 L'on. Orlando ha rilevato l'appunto mosso dal P. M. e dalla P. C. in fieri alla società;Fiat, per non essersi costituita P. C. Egli dicei che rispetto alla magistratura non vuol dio' era convinta di non avere avuti danni dal-i rinuncia alle proprie convinzioni anche con-! tro )a proprja coscienza e cosi se l'assemblea convinta di non avere avuti danni dal-i iopera degli attuali imputati, non poteva,! solo per omaggio alla magistratura, affermare H contrarlo o costituirsi P. C. Sarebbe s*a-^ la questa una viltà moralo, non un ossequio1 alla magistratura, che è un sovrano costituzionale, non un tiranno assoluto. . L'oratore quindi porta nuovo argomenta-' zioni e riasaime già quelle addotte per farai opposizione alla costituzione di P. C. Dicache di primo impulso si potrebbe pensare alla' libertà d'azione a tutti gli azionisti che si cre-; dono danneggiati, ma bisogna puro norT di-' monticare la possibilità di ricatti. E d'altron-' de la questione £ ch'ara: il titolare dell'azio-i ne qui non può essere che la Società e solo questo titolare può muovere l'azione civile;! ed è facilmente dimostrabile l'assurdità dellai costituzione per il falso- in bilancio, basan-' dosi sulla connessione di reati nei riguardi' dell'aggiotaggio. E cosi maturata la discussione sull'inciden-i te, il Tribunale si ritira per decidere. Breva1 è l'attesa. Qualcuno prevede il rinvio deMa causa, per quanto altri ritenga che anche un'ordinanza che respinga la P. e. non pub dirsi in questo caso specifico definitiva, per-: che la P. c. può rimanere in causa contro ili reato d'aggiotaggio. Ma il Tribunale, contrariamente alle mag-:' glori previsioni, ammette, per la connessila dei vari reati, la P. C contro tutte le imputazioni e gli impupati, riservandosi al merito la pronuncia sui danni. Il Tribunale insomma ha riconosciuto il di*; ritto al signor Caretto di costituirsi P. C, p>! stare pi giudizio salvo poi a vedere dopo la1! discussione della causa, se al Caretto effetti-: vamente sia dovuto un risarcimento di daniù dai reati di truffa e di falso emo • ™'': E auest0 diriH0 rti rn«titnirei p r h ™™,„ i to $gfgg ^gg ^nAVieato^S^ tagsio con q^ue'de 1 falseTir hiHn^n « Smi» i tr™° gg^6 «l™8 °bma^ costituisce! «no degli elementi integranti de ^ reato d!a" £rin»n„~j„ m™.j« x - giotaggio. Necessità è pertanto che la P. C 1 assisto al dibattimento anche per questi dua1 fatti strettamente attinenti al reato d'aggio-raggio, e che possa esercitare quei mezzi di di-i resa che crederà di suo interesse con ogni; maggiore facpltà ed ampiezza di discussione! e contraddittorio. Per quanto s'attiene al risar-;: cimento dei danni, in dipendenza ai reati di! truffa c di aggiotaggio, e nei confronti dei sin-, goli imputati, ritiene il Tribunale opportuno: il previo esaurimento del dibattimento a maggiore dilucidazione degli elementi di tatto e di ! daritto relativi alla questione stessa, e per con-1 seguenza il Tribunale si riserva di pronun-i ciare al riguardo colla sentenza definitiva di' merito Dichiara perciò valida la costituzione della: P. C. Luigi Caretto nei riguardi del reato 293! c. p. in confronto agli imputati Scarfiotti, Da-: m-e-vino ed Agnelli. Ammetto 11 contraddittorio1 della P. C. stessa nei riguardi ai fatti costi-: tiienti i reati di cui agli altri capi d'imputa-; zione ed in confronto a tutti gli imputati con' ogni opportuno e più ampio mezzo di disrus-! sione e di difesa riservata alla sentenza definitiva ogni decisione sul diritto al danni in' rapporto a questi ultimi reati e ai suoi rispettivi imputati. Risoluto così questo grave incidente, si risalo la corrente e si ritorna all'incidente che ne fu la scaturigine, quello sollevato cioè stamane dall'avv. Cavaglià sull'inesattezza ed indeterminatezza dei capi d'imputazione, perchè la sezione d'accusa avrebbe peggiorato emutato le imputazioni cosi com'erano formulate dal giudice istruttore. Tal diritto dico incontestabile alla Sezione d'accusa il P. M.,: e brevemente discutono a tal proposito gli aw. Grassi, Floris, Cavaglià ed il Tribunato nuovamente si ritira per stendere la relativa ordinanza. E questa viene pronunciata dopo un'ora circa di deliberazione, per respingere tutti gli appunti di contraddittorietà, inesattezza ed indeterminatezza mossi ai capi d'imputazione, ed ordinare di proseguimento del dibattimento, che domattina sarù ripreso coll'interrogazione del comm. Scarfiotti. CINI.

Luoghi citati: Marentino