La pubblicazione del lodo arbitrale tra armatori e gente di mare

La pubblicazione del lodo arbitrale tra armatori e gente di mare La pubblicazione del lodo arbitrale tra armatori e gente di mare Banova, 3, notte. i, E' stalo depositato il lodo arbitrale ftajgli, minatori o la gente di mare dei piroscafi di carico. Il lodo è stato emesso dai tre arbitri: sen. Nino Ronco, presidente del Consorzio autonomo del porto; Zaccaria Oberti. prèsid.ertte, della Camera di Commercio di Genova, ed on. deputato Giuseppe Canepa, con l'assistenza del dottoro Ciro Marini. Dal lodo risulta che, siccome le parti noti hanno lluora avuto contatto diretto, il coHegiqrha ritenuto,, do-vére suo di mettere in evidenza che ab contendènti sono, tanto nei criteri quanto nei propositi, assai meno lontani che' iiòn'" Credessero. .Per farlo constatare, il lodo, pur contenendo i pronunciati entro i. limiti del mandato, ha creduto di non sottacere gli altri .principali argomenti controversi. Si ò. potuto cosi rèndere più' dimostrativa la constatazione, certo il tutti gradita, che le parti hanno in comune quei sentimenti di bene della loro industria olio sono la condizione prima ed essenziale per addivenire ad ima prossima intesa completa c diretta. ili lodo è diviso 4n due parti : la prima espositiva, la seconda deliberativa, seguita dalla ricapitolazione del principali argomenti che il collegio non ha creduto di aver veste per giudicare. Nella prima parta fi premesso un confronto fra il movimento della classe marinara e ((nella dei lavoratori di terraferma, sviluppando il concetto che esse si trovano in due fasi diverse a causa del relativo ritardo col quale la marittima si e manifestata. Ouesto signitlcii che anche nei rispetti della disciplina, la quale è particolarmente necessaria a bordo, è nell'interesse di tutti che l'evoluzione della classe venga accelerata. .Segue il confronto fra l'evoluzione tecnica delle nostre industrie di terraferma con quella del trasporti marittimi <)i merci, osservando che la lenta trasformazione dei piiroscail di carico, non sufficientemente promossa dalla nostra politica economica, rende meno facile la coordinazione delle esigenze dei lavoratori del mare con le possibilità degli intraprenditori: A tempo opportuno converrà dunque in parte far causa comune perchè lo Stato assolva il dovei- suo verso la Marina, ciò che fortunatamente corrisponde anche ai più vitali interessi del Paese, come le vicende della guerra vanno sempre più dimostrando. 11 mandato arbitrale si limita alle divergenze di ^rìoùo attualo. Questa eccezionalità perìfm^^ ausata dalla guerra, potrà sussistereà ; e o . o i anchc dopo di essa. Perciò la durata di applicazione del pronunciato arbitrale si estenderà a tutto il periodo di elevatezza eccezionale dei noli, anche se eccedente lo stato di guerra e precisamente tutto il tempo in cui il nolo regolatore Cardlff-Genova si manterrà stabilmente a un corso non inferiore a 12 scellini in oro. Il lode prosegue esaminando obiettivamente gli intenti, 1 mezzi e i metodi impiegati nella lotta, e passa quindi all'esame delle richieste della gente di' mure, riconoscendo che, mentre hanno tutti dei riflessi economici, cinque soltanto di essi hanno carattere tale da potersi considerare anello attinenti alla eccezionalità del periodo attuale. Essi riguardano la misura delie paghe, dello panatiche, della valutazione di queste, dei compensi pei) i lavori straordinari, delle assicurazioni contro i rischi della guerra. A proposito delle altre richieste, che il collegio non ha competenza di risolvere, è doveroso segnalare che gli schiarimenti forniti dallo parti hanno indotto nel collegio il convincimento che sopra un -numero notevole di esse non vi sono divergenze. In merito alle paghe, premesse considerazioni sulla industria dei vapori di carico ed il pericolo eccezionale dei noli elevatissimi, il lodo ha pronunciato che durante questo periodo eccezionale si adottino sul piroscafi di carico le paghe seguenti, applicabili anche a lutti i contratti in corso con decorrenza dal 15 aprile 1915. Tali paghe, oltre a comprendere gli aumenti già accordati dagli armatori, ne aggiungono uno nuovo: :' 1. Allo sfato maggiore indistintamente si aumenta il 5 pei- cento sugli stipendi goduti quali risultano, comprendendovi il 20 per cento digratificazione per quelle categorie che già lo hanno ottenuto. I compensi -speciali già applicati per l viaggi in Inghilterra: e ^'ord-Hiiroua.6Qiio cflliservati durante le stato) di?$RrlTa,I,n ' Mi 2.o Ai sott'ulflcioll. e bassa forza: nostromo 170 lire mensili; marinaio 115; pennése 120; giovinotto da CO a 80: mozzo da 40 a 00mozzo con meno di sei mesi di imbarco da 30 a 40; capo-fochista 170; fochista 135;.carbonaio 95; cuoco 155; camerotto di oltre 21 anno 100; camerotto di meno di ai anno 80 (il compenso speciale di L. 25 per ogni viaggio in .Inghilterra e Nord Europa viene conservato anche durante Io stato ili guerra); ' . 3,0 agli ufficiali, sott'ufticiali e bassa fòrza, adibiti al piccolo cabotaggio, invece detrattamento sopra specificato, si applica il 10 per cento di aumento sulle paghe risultantiieil# rispettive tabelle-tipo in vigore, agli effetti dello determinazione del periodo. eccezionale di applicazione delle norme sopra stabilite. La inedia mensile dei nolt- CàfolfT-Genova sarà determinata dalla camera di fcohv mejrcio di Genova. La chiusura del periodo ili applicazione delle paghe straordinarieche risultano dalle decisioni del Collegio, avverrà quando la media di due mesi successiti, risultasse inferiore a scellini >12.- ■ -. U lodo determina poscia la valutazione del10 -panatiche, le modificazioni delle tabelle viveri o i compensi per i lavori straordinariTrattando poi de'le assicurazioni ordinarierileva gli abusi effe in esse si verificarono, euuànto all'assicurazione contro i rischi dguerra, osserva che gli armatori hanno già provveduto entro t limiti consentiti dagli assicuratori. Tuttavia, per accostarsi di- più alle' richieste della gente di maro.i.proomlela ohe venga formato, a corico degli stessi armatori, un fonilo speciale dì previdenza, determinando i modi come formarlo e tome r> partirlo. Alia parte dispositiva seguono constatazioni e voti ohe lumeggiano lo stato d'àti imo dello parti, nonché alcuni criteri, ch11 Collegio ritiene utili per tutu olio siano tenuti presenti, e cioè che : 1. 11 progredire dell'industria è necessario perchè armatori e gente di mare conseguine miglioramenti duraturi, per convincere, entrambi di fare causa comune perche ti tempo opportuno lu politica marittima dello Stato *a meglio rivolta all'incremento della bandiera italiana ; 2. 1* pretese del contendenti non possono sorpassare senza danno di entrambi i limiti segnati dalla concorrenza estera ; 3. La disciplina del lavoro deve essere osservata con cosciente rigore, che è essenzialmente necessario a bordo : . 4. I contratti e lo scambio di. idee tra le due pani possouo evitare che attraverso le prevenzioni altrimenti facili a determinarsii contrasti che hanno causa oggettiva e permanente siano aggravati attribuendoli a propositi soggettivi diversi da quelli di, chi lesplica : ■ 5. 'L'orgaui'zzazionc della/sente" di wffcp èJ Indole economica attinenti alla eccezionalità , bene che (come venne assicurato essere tanto nello spirilo dei suoi ordinamenti quanto nel fatto) assuma anche palesemente una struttura falò da non fare presumere che i rapporti federativi degli ufficiali riguardo la bassa forza siano tali da poter essere considerati contrari al prestigio sul quale si deve imperniare là disciplina a bordo ; -Oli clementi primi dell'intesa non mancane. Mentre gli armatori dimostrano il buon volere nel campo economico, l'organizzazione della gente di mare ha manifestato del buoni propositi anche esprimendo tra l'altro il desiderio che un collegio con carattere permanente abbia ad essere chiamato a risolvere per l'avvenire le controversie che le parti non riescano n comporre direttamente ed offrendo garanzie per il leale e preciso adempimento dei patti ; 7.,,L'esperimento di Intesa tra le due organizzazioni di -classe potrebbe essere fatto scambiandosi i reclami, che riguardano i' rispettivi associati, in modo che Fazione repressiva degli abusi accertati possa avere la sanzione dell'autorevolezza ■ che le associazioni hanno s-ui singoli; nonché ammettendo con determinate calitele, "e garanzie la cooperazione di una rap-, presètftìnza della gente di mare negli uffici di collocamento, pur conservando la loro dipendenza dagli armatori. Il lodo chiude osservando come i programmi, che possono essere svolli soltanto con una azione concordo tra le parti, *i riferiscano ad interessi.-.!! entità maggiore di quelli che formano'oggetto di contrasto. Ecco la sintesi delle ragioni, positivo dell'Intesa. La presente ora solenne, delle visioni alle c dei propositi forti ha iofferto l'incentivo al primi accordi. Gli tir majtorine la gente di mare sanno però ohe il dovere della Marina italiana verso la Patria più grande non è compiuto ed anzi potrà iniziarsi appena quando l'intesa fra tutti i suoi fattori sarà completa. ''Altera, .soltanto le nostre navi potranno, o coma' fecondi strumenti di produzione, o come possente ausilio di Ietta, assolvere al grande compito che deriva dalla consapevolezza che « l'avvenire d'Italia è sul mare ».

Persone citate: Ciro Marini, Giuseppe Canepa, Nino Ronco, Zaccaria Oberti

Luoghi citati: Genova, Inghilterra, Italia, Nord Europa