Contratti ed altre provvisioni per l'agricoltura

Contratti ed altre provvisioni per l'agricolturaDecreti lnog;Qt©:o.e:r}3si£uIi Contratti ed altre provvisioni per l'agricoltura Roma, ai, notte. l.a Gazzetta Cfp'ciulc di questa sera pubblica il sogueutn decreto luogoletienziolc: Capo I. — Contratti agrari Au. I. - l.a racoltii. di i-ui all'art. I de! Deci ohi luogotenenziale 8 agosto 1015, N. 1221 1,1 chiedere la, proroga del contratto agrario spot-, la a! colono u al pi «colo al'littuai'io ancorché non soggetto personalmente al scrviziq.pilllla.ro quando, per effetto ili chiamala alle anni, il numero dei maschi sibili al lavino che rfòiiiPdvignifio la famiglia del colono o deU'nllltluano sia riflóilu alla medi. Au. —• La l'acuii» riconosciuta dal capoverso dell'ari, :i del decreto 8 agosto hilà, N. 1220 al proprietario o esercente dell.'Azienda aviaria di chiamare sul fondo àlh;o lavoratore i' ugiiulnieiite consentila al colono e anche, in ini riu-o, il proprietario o esercente dell'azienda agraria deve sostenere metà della spesa relativa. Alt. :t. ■- A partire, dal l.o luglio lOUi le COmniissloui ai'hitrnli di cui all'ari. ? del decreto luogotenenziale 8 agosto 191», N. lililu sono rese mandamentali e costituite a nonna, dell'ari. 11 de} presente decreto. Capo II. - Macchine agrarie Ari. i. .... E' dula facoltà ai prefetti del regno di (iicliiaruo con proprio decrctu obbligatòria lier i prolavoratori del terreno, comunque chiamali ilclla rispettiva provincia la prestazione dei quadrupedi, macchine e relativo personale liei' la mietitura e la trebbiatura a favore di allei fondi situali nella provincia con diritto a congruo compenso. E' riservala la prece, denza ai bisogni dei proprietari delle mac chine, il .Ministero d'agricoltura, hirtnst.tvn. e commercio può rendere obbligatorio lo scarn¬ bio delle prestazioni anzidette da provincia a o e ù a i n a o r ideila provincia a o provincia. Alt. 3, — Il sindaco, giusta, la disponibilità i bisogni delle aziende agl'urie del territorio comunale e le richieste pervenute dui Comuni ti n ri troll, divide sulle domande' di prestazione, stabilisco chi a ciascuna di esse, debba adémpiere, ne determina le condizioni di termine c l'equo prezzo, tenuto comò del tempo e delle spese di trasporto. l.a decisione del sindaco, notificata diretiameoie o a. mano del messo comunale agli interessati, è esecutiva.. .Sulle richieste per invio di macchine fuori del territorio del Comune e dei Comuni limitrofi decide il prefetto. A tutti gli effetti di cui sopra contili la decisione del sindaco o del prefetto è ammesso ricorso alla Commissione, arbitrale mandamentale di cui all'ari.. 2 entro due giorni dalla notificazione solo per quanto riguarda la determinazióne del prezzo. Il ricorso non ha eftetto • sospensivo- Spetta alla Commissione di giudicare anche, di tutio le controversie che sorgano in dipendenza, della prestazione compiuta. Art. il. — in caso di.rifiuto'o di persistente hiesecùziono della prestazione, il sindaco ha l'obbligo di informarne d'urgenza il prefetto della provincia, il quale ha la facoltà di ordinare la requisizione per la esecuzione di ufficio a spese dell'inadempiente senza pregiudizio dell'ammenda contravvenzionale. Ee spese per la esecuzione d'ufficio sono liquidate e giudicate a norma dell'art. ir,i della legge comunale e provinciale. Le coniravvenzioni sono punite con ammenda da !.. 50 a L. 300. Ari. 7. E' prorogata per il periodo di cui all'ari. i!9 la facoltà conferita con decreto luogotenenziale 6 giugno 1910, N- 826, al ministro d'agricoltura, industria e commercio di acquistare n io tori e macchine agrarie, concederno l'uso agli agricoltori e di aiutare con prèmi e contributi Società, Consorzi o Ditte (■che. assumano con apparecchi propri la. esecuzione sistematica di lavori agricoli nell'Interesse generale .di un determinato territorio. Capo iii - Commissioni prov. d'agricoltura Art. 8- — in ogni provincia è istituita con sede presso la Prefettura una Commissione provinciale di agricoltura composta del prefetto, che la presiede, di uri delegato dell'Autorità militare designato dal comandante del presidio, del direttore della cattedra ambulante di agricoltura o di un suo delegato scelto nel personale tecnico delle cattedre di sei esperti in materia o, r i l o el uoooor ni il to te efn to — il te to tà ri ui, rie, aureraFeoto aler di ar . e ato tto ne di 'a¬ be te e mbe va . lcra naar il iguana, dei quali tre devono essere conduttori d'opera per lavori agricoli e 're lavoratori agricoli, gli uni e gli altri scelti dal prefetto, dopo sentite dove esistaYio le rispettive Prineipali Associ azioni. Art. 9. — La Commissione, valendosi anche dell'opera degli uffici di Collocamento, dove esistano, deve: l.o rilevare la mano d'opera disponibile per i lavori agricoli nelle varie zone della provincia e valutarne la deficienza o esuberanza rispetto ai bisogni delle coltivazioni locali: S.o promuovere e organizzare gli spostamenti di mano d'opera da. una zona all'altra secondo i bisogni; Xo elevare la disponibilità delle macchine agrarie della provincia o promuoverne e agevolarti» la maggiore possibile utilizzazione; 4o promuovere ed incoraggiare anche con mezzi di istruzione e di propaganda le maggiori utilizzazioni del lavoro femminile; rio tenersi in conlatto con le Commissioni di agricoltura delle Provincie limitrofe per regolare e agevolare il movimento di immigrazione ed emigrazione fra provincia e provincia .secondo la disponibilità della mano d'opera, ed i bisogni della coltivazione. Quando la Commissione., esauriti i provvedimenti di cui sopra abbia constatato la. deficienza ed esuberanza assòluta di mano d'odiI pera in una determinata zona della provincia, liiil prefello ne darà comunicazione immediata ■ 'al Ministero di agricoltura per gli opportuni provvedimenti. Art. 10. — I sindaci del Comuni, gli ispettori dell'industria. < riil lavino. \ direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura, i delegati antifilòsserlci ed in genere coloro che sono preposti agli istituti di azione sociale comunque, sussidiati dai pubblici poteri sono tenuti a prestare alle Commissioni provinciali il loro concorso, quando ne sia.no richiesti. Capo tv — Comm. mandamentali arbitrali Art. 11. — In ogni mandamento giudiziario è istituita una Commissione arbitrale, presieduta dal pretore e composta di quattro membri nominati dal pretpro stesso e scelti, dopo sentite, dove esistano, lo rispettive principali Associazioni, due Ira conduttori d'opera per lavori agricoli e due tra lavoratori agricoli, sic liei mandamento manchi il titolare della Pretura, la Commissiono arbitrale e presieduta dal pretore di altro mandamento dello stesso distretto, nominato a questo ufficio dal presidente del Tribunale, l.a Commissione, quando é chiamala a decidere controversie relative alla proroga o rescissione dei contratti agrari, funziona con la presenza del pretoro e di due commissari da lui scelti, uno per categoria; funziona invece in seduta plenaria per controversie e confluii collettivi. Il Comune c obbligalo a fornire un locale adatto per la sede della Commissione. Art. 1'.'. — Chi, chiamato a far parte della Commissione di cui all'articolo precedente, rifluii di assumere l'ufficio o non intervenga alle sedule senza giustificato motivo da. apprezzarsi dal pretore, e punito con ammenda ria lire ~5 a lire 250. L'ammenda è applicata con decreto del pretore, il quale può, nel caso che l'assenza iiigiustillcala si veiilt Ili per più di due udienze, dichiarare l'arbitro decaduto e provvedere alla sua. sostituzione. Art» 13, —, Nei casi di conflitti collcttivi comunque, attinenti a prestazioni di lavoro aIgrano, la Commissione arbitrale mandameliItalo Interviene l'er lo conciliazióni a richiesta Idi uno di entrambe le parti o anche a ri'clmcfc'i del prefetto della provincia. Se la concliiuziono riesce, il relativo verbale ha forza di coti tratto ira le parti. La, Commissione, .sull'accordo delle parti può .decidere i delti cdiiUk'.l con i poteri degii arbitri amichevoli uomposilort.' Art. ti. Al procedi melilo avanti le Commissioni arbitrali mandamentali si applicano le disposizioni delia legge lo giugno 1893, numero 'Jìi.j c del regolamento ì!(> aprile I8Uì. AziogiuquedalAlavchelocdista rcordaArieldirprebrigridaprete. zioterAnisglconacrprdemCOvoscfisN.giGPepnobeterechntefannspcteqdgstovcsnnlezlpdmcpsrhcaemtssn■zaetoteli eli- jsiano applicabili le norme stabilito ye.r quesii ilo j Collegi. r.« delusioni concernenti conflitti co] ui-, lettivi .si intendono nolifleàte a tutto, le per liti j sotto interessate nel conflitto, con l'affissioni! e all'albo ilei Coihuno dovè Ita suda In Cahì.mls ' siane elie le» osai*». \. 171) sui Collegi di probiviri. Cosi pure poitulio ciò die non è preveduto nel presentedecreto devono essere osservate ih quanto Capo V — Disposizioni generali , i i e , i o eri c el o a nme a a a ie si 5 o a e, a oaia ina limmo uì. Alt. 15, t;ii atli dipendenti dalla eseciione del presente decreto compresi quelli iiet iudizio davanti le. Commissioni arbitrali è uellj di esecuzioni del giudizi,', sono osomi alle- tasse di bollo e registro. ^ Art. iti. — Alle comitive di almeno cinque avoratóri agricoli dell'uno o dell'altro sesso he si' rechino a proprie spese in una stessa, ocalità o ne ritornino è concessa, lino a nuova, isposizione per i viaggi iti tei za classe -laa riffa .militale, col bollo qualunque sia. il pororso', alle condizioni che saranno rese nolo all'Amministrazione delle ferrovie dello Sialo. Ari. 17. — Una sezione dei Comitato tecnico ell'Agriccliiira, composta del presidente, dei irettori generali dell'Agricoltura, del Credilo o revidenza e 'delle foreste, di due altri memri in rappresentanza, dd conduttori d'opera, agricola e dei lavoratori agricoli, e chiamata, a dare parere su lutto ciò che forma materia del resente decreto. Ad ebso possono evehtuéimone. essere aggregali di volta In volta altri funionali u rappi'ésetiianli di categorie diverse ineressati. Art. is. —■ I prefetti debbono segnalare a! Ministero di agricoliura. industria e commercio gli enti e. le persone, che avranno pili, utilmente conli'ihuilii al raggiuiigimciuo ,iei fini eccezionali di pubblico interesse che il presente decreto si propone. Art. 19. — l'er (inalila non è innovalo con II presento decreto, restano in vigore s procedenti decreti luogotenenziali emanati sulle diverso materie. 11 presente decreto avrà effetto sino li CO giorni dopo la pubblicazione della pace, salvo per quanto ha, attinenza alla proroga ò rescissione dei conti atti agrari ji cui termine 6' fissato dal D. luogotenenziale 24 febbraio iflii;. N. 270. Il decreto slesso entrerà in vigore il giorno successivo alia sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Pel trasporto obbligatorio dei carboni sulla navi mercasmfili Roma, 31, none. La Gazzetta Ufficiale pubblica il seguente importante, decreto luogotenenziale recante lo nonne per il trasporto obbligatorio di carbone, benzina, cereali, zucchero, fosfati o altre, materie prime con navi mercantili nazionali non requisite. Art. 1. — l'er necessità urgenti delle pubbliche auuiiiujstrazioni, oltre quelle dello Stato, nonché di cui: e ditte esercenti servizi di interesse pubblico, il Ministro della M;irrna ha facoltà di ordinare alle navi mercantili nazionali non requisite, ili qualunque tipo e tonnellaggio, e addette a qualsiasi servizio, il trasportò obbligmoiio ili carbone, di benzina, di cereali, di zucchero e di fosfati o di altre, materie- pillile, indicando il porlo di caricazione-, quello di scarico, il caricatore e il ricevitore della merco. Per effetto di tale, irrline di viaggio si intende annullalo, senza obbligo di risarcimento, qualsiasi altro impegno di trasporto marittimo contralto dall'armatore della nave. Incompatibile cali'osservanza dell'ordine ricevuto, l'atta eccezione del viaggio in corso. Art, 2. — I trasporti di cui all'art.. 1 sono e-' seguili colle condizioni e col!" tariffo stabilite nel quaderno d'oneri per la ìeipnsizione della navi mercantili e nel bollettino in vigore per le requisizioni a tonnellata-miglio, colla riduzione del 10 per cento, quando si tratti di velieri. Lo quotazioni di particolari viaggi, non previste dal bollettino in vigore, sono Assalii dalle Commissioni di requisizione delle navi mercantili colle norme stabilite dal nostro do creto 2 gennaio 1910 N. 7. Art. 11. —- Xei viaggi di ritorno in Italia dei' piroscaii che trasportano effettivamente passeggeri, con velocità media oraria non info riorc alle 12 miglia, il Ministro della Mann-i ha facoltà, di disporre del 50 per cento della capacità delle loro stive per i trasporti di cui all'art. 1. e anche- per il trasporto di generi e materie di qualsiasi natura dirette alle amministrazioni dello Stato. Le condizioni e lo tariffe per tali trasporti obbligatori e per i trasporti diretti alle aiimiinistrazio.nl dello Stato sono stabilite dalla Commissione di requisizione delle navi mercantili. . -. , ■ Art. 4. — Qualora una nave mercantile nazionale esegua il trasporto di merci indicate! all'art. ], nei termini stabiliti dagli articoli 3 e 3, è lasciata facoltà agli armatori e agli interessati nel carico di variare di mutuo accordo le condizioni risultanti dal quaderno di oneri indicato dall'art. 2. rimanendo però sempre ferme le tariffe fissate per lo stesso viaggio dal bollettino in vigore. In uso di dubbia: interpretazione o di clausole aggiuntive del quaderno d'oneri, la Commissione, di requisizione della nave mercantile decide. inappoRaJ bilmente. . I Art. li. — In caso di inosservanza delle disposizioni, contenuto negli articoli I, 2 e 3, la navi alle quali si riferisce In inadempiènza sono requisite senza che spetti all'armatorff alcun compenso, salvo il rimborso delle spesa vive e. di esercizio. Seguono altre disposizioni minori. Il convegno dei sindaci per la perequazione dei canoni daziari Bologna, Bl. ieri, per Iniziativa presti Ualln .■Viiiniiiilslvazlotia municipale di Torino, hi riunirono a Bologna i rnplii'cseiitajiti dei Comuni ili Torino. Bologna, atila.no,! l'ir.onze, Verona, Livorno, alane ili avvisili* i mezzi' e. le azioni più adatto por conseguirà l'( pereqùaztO. ne ilei canoni daziari governativi. I Intervennero pi- 'torino li sindaco senatore 'feofllot Rossi, l'assessore uraiict'utt. Ulacoiiiù Alheriini, • 11' direttore del Dazio comin, avv. l'icn-o Berardl; por. Bologna il sindaco itoti. Francesco Zanardi, l'assessore anziano avv. Nino Blxlo Suola, il segreui',ni Sen. cav. avv. Mario Sommarlva, il direttore divi Dazio signor nomami llovoni; pur -Milano l'assessori» per le flnanzje rag. Pranci sro Corda-, per iV ito ri a IL; sindaco ing. Tullio Zanella ed 11 ragioniere rapo dei Comune cav. prof. Domenico Vrodassi; per Plri-nzo l'assessore, anziano avv. Francesco Serragli; per Livorno il segretario gen. i-av. Alessandro l'uzzoliti:. ■ I canoni governativi consolidati pel deceuuto !906J IBI', colla legge ii luglio Ilio:, s. 389 e prorogati iu unto 11 ni dicembre 1910 ioli decreto luogotenenziali» 31 utlolire 1915 dovranno essere entro l'anno cc-rreiita stallimi di nuovo con decorrenza dal gennaio 1917. I tanoni, conio sono nttinilincute ripartiti, sc-gnanoi unii fiOnsth'Ue'"sperequazione fra Comune e .Comune, l.a spererpiiizlone e in principili i odo detennina'.t dalle (piote di concorso aóscgnate il ilo sono al io. niuni per l'abolizione dei dazio su-, furi dacci e dalla nuoto pure assegnale dallo Stato ai Comuni che alio-, lirunu le cinte daziarle. E' avvenuto cito i Conninl ''le- più di lutti avevano gravato di lassa dazia ria, generi di prima necessitai, quali sono ;'li alimenti farinacei, hanno potuto ottenere dallo Stalo l« magglorl ipiote di sussidio. Vi -ono dei Comuni che perccpU'cono dallo stato una (piota pei-duo supcriore al canone consolidato. T.e conseguenze della spereiiunzlontì possono cssero concretate coinè segue: J.e città di Bologna, Firenze, Genova. Livorno, Milano, Torino, Venezia. Verona, ,-.*u un t popotnziunO totale di -J.II'il.riTt alili.tuli pacano ,--h,ni> --..\ mi;. :.M allo SI.no per canone, daziarlo lire !-.' ov-.■-.». |> ri ad un'aliquota media per abitante di lire n.a.'i: invera la restante popolazione del 'fiorini, comprendente (Roma, c Napoli escluse) 3-2.fil-2.7Hl abitanti p.ig.-i lai residua somma di canone in lire l.'. liti.unii o.> corrispondente ad una quota media per abllame di Pro 0,4(1, , l'in- avendo riguardo alle diverse condizioni di à* glafezza e di consuino, alle diverso aliquote di dazi governativi adottate nelle varie città ed alla circo» stanza clic taluni Comuni sono chiusi e taluni aperii, non può essere .■imluisslliilo una cosi rilevante) disparità, li convegno, nell iiiieni-i di Indurre pcw tanto il (iuvi-rno. Il quale, tra non inolio. dovrSI trattare la questione de. canoni da/lari, a logliera perequazione lamentata a oinag^'to ai pruiolplo rimirimi di lui votato Ironie ai tri. lill!iinauimit2J Km Una. preo va da illlllt i'.llli 'l'unno. Verona, iiil>a,il ridia ilii tempo verini oia convegno a l'IOi per discùtere .Pini- la dell eguaglianza di min liuti, dopo ampia dì-'-n->. il scguento ordine del jj " l sindaci delle ciiia • Milano. Firenze. I.lvoi-uo luinu/.lomi jiotcvoll.--nma dosi ne^ti iuiroil; ila/lar togna nel nioruu .'IO mac pnrlante questione del riparlò ili'i canoni daziarli governativi imposti ai comuni; v.sta ed appvova'cli la relazione Iella a! convegno da; Hindaco ri! Tori* ho;'considerando la aravo sperequazione esistente iiftt* la--.deaeriti in,azi oli e dei canoni i» i vari Comuni in eonl.ritsiir.coj principio di ciruagllaiizn in materia tributaria, proclamala dallo Statuto df! ncgiìii; tu cordando i' ripetuti nfOriamcntl dati dal (ìovernn <i conf.-iniaii tliill ni. il della loffie .'Il acnn.ilo ÌHI'J N. di pi-.,cedei e. ad un «onerale riordinamento, dei • ri bull locali: ed affermala la necessità, che >\ riordinamento ned-sano poni al passaggio per tuloro ni Comuni dei priiveull daziari: ranno viti :.fflncliè il noverilo, se non credo alieni-.: di procederò a lido riforma, voglia aliiie.no. in occasione dei provvedimenti «Ite saranno emanati Intorno agi' attuali moni scadenti cui :'.t dicembre min. addivenire alla, ii o] er ni! soi" proporzionale ri parti/, itine dei canoni stessi io :.ip» te, porto ai «cititi dei dazi governa tiri di ciascun o» o sua applicazione .-uvroga mano ed in modo clic, hi dal l.o gennaio J9I7 - Detto ordine de! (tlormi sarà [irosalinanie.nl.- pro^ sentalo .,l Ministero i!'.':e ft'iuue da un'apposita !.Commissione all'uopo nominata. Il Convegno si h ' infjno interessato di diverse a 11 te qn*suool rkiW» danti il n.-izni consumo, cono !a riforma della ingfr«. ; il trainunanlo del vini, ucci e, gii di «se ha (itrtl IqjfiressQ voli ria rassegnarsi al Ministero,

Persone citate: Domenico Vrodassi, Francesco Serragli, Francesco Zanardi, Mario Sommarlva, Nino Blxlo Suola, Tullio Zanella