II processo Cortese

II processo Cortese II processo Cortese L'ordinanza del Tribunale sulla, oostituzione delle I*arti Oi-vili - -AJtiri incidenti- Roma, 22, notte. L'udienza del processo Cortese incomincia oggi alle 13. Moltissimo pubblico; numerose ed eleganti signore. Gli imputati e gli avvocati sono tutti al loro posto. Luca Cortese non è più accigliato come ieri, ma sereno e sorridente. Egli conferisce a lungo «.-ci suo difensore on. Porzio. Gli altri imputali conservano il loro aspetto indifferente. Aperta l'udienza, il presidente logge l'ordinanza del Tribunale sulle questioni proposte in ordine allo varie costituzioni di. parti civili e di persone civilmente responsabili, rileva: L'ordinanza del presidente sulle costituzioni di P. C. Lo Nessuna eccezione essendosi sollevata possa ammettersi la costituzione di parte civile del Merini Pietro; 2.0 Parimenti, si deve ammettere la costituzione di Arturo tirassi, che risulta parte <lesa in un reato di truffa, che si assume appunto commessa in danno diesso Grassi; 3.o Quanto alla Tilde Teldi, perchè sia ammissibile' il suo intervento volontario comi civilmente responsabile dovrebbe risultare dagli atti od essere, provato dall'intervento la sua qualità di responsabile civile; ma nè l'una cosa nè l'altra sussiste, e poiché essa ha chiaramente manifestata l'intenzione di volere intervenire in .giudizio al solo scopo di chiedere la restituzioni di determinati oggetti, il che esclude la^malità di responsabile civile e quindi l'ammissione di lei a tale titolo in giudizio; 4.o ìs'ulla osta all'ammissione della costituzione di parte civile del Credito Centrale del Lazio, contro la quale nessuna vaflida opposizione si è" fatta; 5.o In quanto al romiti. Folcili, presidente del Consiglio di amministrazione del Credito del LaZio, la sua costituzione di parte civile è pienamente giustificata dal fatto che egli ha parzialmente indennizzato il Credito del Lazio per i reati che si presumono commessi dagli imputati; B.o Quanto alla costituzione di parte civile del curatore del fallimento è da premettersi che detto curatore deve considerarsi sotto il duplice punto di vista di rappresentante del fallito e di rappresentante delfh massa dei creditori. Ora, evidentemente In costituzione di parte civile non può concepirsi fatta dal curatore quale rappresentante del ialitito, quando questi, come nella fattispecie, anziché essere oggetto di un reato e imputato del reato dal quale vuole farsi dipendere il danno che dà diritto alla costituzione di parte civile, perchè in quest'ipotesi il curatore verrebbe a costituirsi parte civile contro se stesso. Quafle rappresentante del fallito il curatore può stare in giudizio solo come convenuto, per integrare la capacitò giudiziaria del fallito in confronto di coloro che contro il fallito si sono costituiti parte civile. E questa figura giuridica, di convenuto il curatore ha liberato e rigettato, giusta l'esplicita dichiarazione fatta "nella memoria da lui presentata. Resta ora da esaminare la posizione giuridica del curatore quale rappresentante della massa dei creditori. Tale qualità non osta all'ammissibilità della costituzione di parte civile contro tinti o parto degli imputati, sempre che concorrano due condizioni: Lo l'assunto di danni in tale"qualità subiti; 2.0 un rapporto di casualità tra tali danni ed il reato od i reati ascritti agli imputati. Ora, nè l'una né l'altra condizionò sussistono nella fattispecie. Dopo una diffusa dimostrazione di quest'assunto, l'ordinanza, così conclude: Per questi motivi il Tribunale ammette la. costituzione di parte civile di Pietro Morini, di Arturo Grassi, di Pio Folcili c del Credito Centrale del Lazio. Dichiara inammissibile l'intervento volontario di Tilde Teldi. Dichiara inammissibile la costituzione di parte, civile del curatore del fallimento, salvo la sua ammissione in giudizio quale convenuto rappresentante del fallito in confronto delle parti civili costituite conlro detto fallito Luca Cortese. Vengono proposti dopo la lettura dell'ordinanza nuovi incidenti. Interloquisce il difensore di Cortese L'avv. Marulli, difensore del Cortese, rileva che Luca Cortese nuli è stato interrogato su tutte le imputazioni che oggi gli coritesta l'accusa e quindi gli atti devono essere rinviati al giudice istruttore per colmare la lacuna lasciata. L'avv. Marulli si duole aii'iie delle manchevolezze della perizia, contabile che deve essere completata, anche perchè"! periti non hanno avuto il tempo necessario per esaurire il loro compito. Un'altra manchevolezza, riguarda la perizia psichiatrica non concessa dal magisn'alo inquirente, mentre è indispensabile per ben giudicare Luca Cortese. Noi difensori, dice il Marulli, non abbiamo mai dubitato dell'innocenza del nostro cliente, ma di fronte ari alcuni fatti commessi dal Luca Cortese sentiamo il bisogno che egli sia sottoposto ad una perizia psichiatrica. 11 giudice istruttore negò la perizia ed allora conlro tale sentenza del giudice istruttore la difesa ricorse alla sezione di accusa che dichiarò il non luogo. Contro la sentenza della sezione di accusa pende ricorso in Cassazione. P. M. — E questo risulta dagli aiti. sbcgmcclsppdfrfcivsabdmcpsacsnecpac On. Porzio: — Non vuol dire niente che risulti. Noi oggi presentiamo domanda al Tribunale. Marulli: — E basta esaminare gli atti della causa, i certificati medici prodotti, basta guardare Luca Cortese, che è il prototipo del megalomane, per convincersi che il nostro cliente deve essere sottoposto a perizia psichiatrica. Luca Cortese sorride, e sembra non approvi la diagnosi che sul suo cervello fa 11 difensore, ed appena l'avv. Marnili ha terminato di parlare, Luca Cortese si alza e dice: — Signor presidente, chiedo di parlare. Il presidente presa i difensori di raccomandare all'imputato ai tacere sino a quando si farà il suo interrogatorio. Cortese si siede rassegnato. Si chiede un supplemento di perizia ed il rinvio della oauea L'avv. D'Aquila nell'interesse del cav. Manfredlni chiede un supplemento della perizia contabile, lu subordinata ipotesi desidera ohe i periti contabili prof. D'Angelo e comm. Pavoni siano citati per chiarimenti e che ai testimoni già ammessi dal presidente ne siano aggiunti altri tre. L'udienza è sospesa per un breve riposo. Ripresasi l'udienza gii avvocati difensori formulano una lunga serie di domande. L'avv. Macchierone, difensore del Piatti, crede poi ohe sia indispensabile un rinvio per dare modo ai difensori, se non altro, di studiare i numerosissimi documenti esistenti ancora nel gabinetto del giudice istruttore e che mai furono messi in Cancelleria a disposizione dei patroni e dei periti. I difensori non hanno avuto il tempo di studiare e di esaminare, od esempio, gli atti dei due procèssi che. furono all'ultima ora abbinati al principale. Allude al processo di tentata truffa a danni della Banca Latina, ed all'altro in cui è anche imputata la signora Arena per falso continuato in cambiali. Conclude rilevando che il rinvio della causa si "impone, perchè essa non è matura e. non è questo il momento più opportuno per trattarla. L'avvocato Miceli Riccardi per Ì'Uberti e. per l'avvocafo Capo si associa alla richiesta della perizia psichiatrica per Luca Cortese ed alle, altre richieste' fatte dai difensori. Per Ì'Uberti rinnova la domanda di libertà provvisoria qualora la discussione del processo sia rinviata. L'avv. Agugiia, nell'interesse di Beatrice Arena, moglie di Luca Cortese,_p l'avvocato Gino Coccia per la Corrieri si rimettono alla giustizia del Tribunale. L'avv. 'lupini per il comm. Folcili chiede die la domanda di rinvio sia respinta. L'avv. Gregoraci combatte pure con molte argomentazioni la domanda di rinvio. Dice che questa, causa,, non ha carattere politico o militare, non è diversa dalle altre cause di trofia ed è bene renderla semplice quanto più è possibile. Quanto alla perizia contabile ed a quella psichiatrica l'avvocalo Gregoraci afferma che il Tribunale può riservarsi di provvedervi durante lo svolgimento del dibattimento. Ha. quindi la parola il cav. Rubbiaiii. Il P. M. rileva subito che tutte le eccezioni sollevate, dalla valorosa difesa degli imputati non hanno consistenza giuridica e che ò opportuno che la giustizia abbia, lilialmente il suo corso in unti causa comuni! e volgare come l'attuale, 'lutto lo imputazioni furono contestale al Cortese, il quale lungamente e diffusamente si difese nel periodo istruttorio, come risulta dagli interrogatori religiosamente raccolti dal giudice ist ruttore. Dùnque questa nullità eccepita dalla difesa non sussiste. Il P. M. a. quésto punto dichiara clic in seguito ad una nuova denuncia per truffa sporta dal gioielliere Grassi contro Cortese chiede che tale reato, durante l'interrogatorio, sia contestato all'imputato. Non crede .noi utile ai fini della giustizia un supplemento della perizia contabile. I periti hanno esaurientemente adempiuto al loro compito, né sarebbe lettale, secondo l'attuale Codice di rito penale, chiamarli in udienza per chiarimenti. Riguardo ai testimoni, ii P. M. non ha difficoltà che siano sentiti in un tempo maggiore di quello ammesso dal presidente, però si opporrà, recisamente a che sotto la veste di testimoni si tenti, come ha fatto per alcuni la difesa del Cortese, di introdurre nel dinattimento dei periti.,La domanda per la perizia psichiatrica non è ammissibile. Non importa affermare c sostenere, come ha fatto la difesa, clic Luca Cortese sia malato. Bisognerebbe avere degli elementi processuali tali da provare che la malattia di Luca Cortese è tale da menomare la. sua responsabilità penale a termine degli articoli 'ili e 47 do! C. P. Lo stùdio del prof. Montesa.no, per quanto eia pregevole, non ini" indurre il Tribunale a concedere quella perizia, clic giustamente è stata negata dal giudice istruttore. Il P. M. conclude per il rigetto di tutte h* istanze della difesa. Al P. M. deve, rispondere l'on. Porzio, ma data l'ora tarda, sono le 18,30, si rinvia i' proseguimento della discussione a domani alle ore 12.

Luoghi citati: Lazio, Roma