La nuova amnistia

La nuova amnistia La nuova amnistia I reati militari Roma, 2, sera. •Ecco il testo dol Decreto di amnistia per i reati militari : Art. I. — E' concessa amnistia pe.r i reati di diserzione anche se reiterata, qualora la durata complessiva dell'assenza arbitraria non abbia superato L sei mesi; se la durata complessiva dell'assenza - arbitraria abbia superato i sei mesi, le pene inflitte o da infliggersi per il reato di diserzione sono commutate in condanna condizionale, sostituendosi al tempo stesso a'U'ergastolo la recluslom: militare per anni dieci e riducendosi a cinque anni delia stessa pena tutto le altre. Sono esclusi i reati di diserzione con passaggio al nemico e il reato di diserzione armata., preveduto nell'articolo ì del decreto luogotenenziale l-o dicembre I9l7, N. '1952. Art. 2. — E' concessa amnistia ai renitenti che non risposero alila chiamata a visita o alla chiamata alle armi per mobilitazione o durante la guarnì, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni: a) abbiano prestato servizio negli eserciti degli Stati alleali o associati, o almeno siano stati Inserti! o registrati per prestarvi servizio prima del l4*novembre liWS; b) siano stati esonerati da un Governo al.leato od associato dal prestare servizio alle armi peroliù appartenenti ad aziende od industrie interessanti la difesa o l'economia dello Stato; c) abbiano avuto residenza al tempo della chiamata alle armi e durante la guerra Ano alla data indicata nella lettera a) in uno Stato nemico, in Russia, in Romania 0 in paese fuori d'Europa, esclusi i domini! e protettorati italiani, l'Egitto, la Tunisia, l'Algeria 0 il Marocco; d) siano inabili al servizio militare per infermità contemplate nel nuovo elenco dello imperfezioni e Infermità esimenti dal sea-vizlo militare (edizione 1917). In tale caso l'interessato presenta all'Atvvocato militare competente le .prove occorrenti per l'applicazione dell'amnistia. L'amnistia non dispensa dal inresentarsi alte armi coloro che siano ancora obbligati a compierela ferma di leva data la classe alla quale appartengono e non abbiano alcun titolo ad esenzione. Art. 3. — E' concessa amnistia per gli altri reati cormr.essi durante la guerra e puniti con pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a dieci anni 0 on pena pecuniaria, sola 0 congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a diecimila lire, o punita soltanto con la destituzione, dimissione, rimozione e privazione o sospensione dal grado 0 sospensione dall'impiego Art, 4. — Le condanne a pene temporanee da infliggersi por il reato di diserzione ai militari che siano latitanti all'entrata in vignre del presente Decreto, sono commutate in condanno condizionali; all'ergastolo è sostituita la reclusione militare, qualora fi condannato si costituisca entro tre mesi dalla data del presente Decreto ad un'autorità militare consolare italiana. • *.nrt,.w .~ Le P*"6 temporanee restrittive della liberta personale per un tempo non supcriore a sette anni, e le pene pecuniarie non superiori a lire diecimila, sole 0 aggiunte alla pena restrittiva della libertà personale, inflitte 0 da infliggersi a militari, sono condonate, e di altrettanto sono ridotte le pene superiori, so non sia stata disposta la sospensione o la dilazione. La pena all ergastolo è ridotta di un grado; sono eccettuati da tale, oopdono i disertori con passaggio al nemico e le persone condannate pei' reati di tradimento, spionagglo od^arruolamento preveduti in disposizioni diverse dagli articoli 74 e 77, primo e secondo capoverso, del Codice penale per l'esercito e 75,v 78, primo e secondo capoverso, del Codice penale militare marittimo. Art. 6. — Le pene della reclusione militare della detenzione, inflitta o da Infliggersi, sono commutate in condanne condizionali e ridotte al tempo stesso alla metà so raggiungono od eccedono gli anni venti; ad un terzo se inferiori ai venti anni. Art. 7. — Le pene inflitte» per qualsiasi reato per lo quali sia s',ata comunque disposta la sospensi'one o la dilazione dell'esecuzione per la durata della guerra, sono commutate in condanna condizionale, e- al tempo stesso, se superiori ai cinque anni, ridotte a tale limite Art, 8. — Le disposizioni del presente Decreto sono applicabili anche dall'Autorità gin diziaria ordinaria competente, a norma dei decreti luogotenenziali 21 febbraio 1919 n. 160, e 4 luglio 1919, n. 1083. La detta Autorità per tale applicazione avrà riguardo alle pene com minate dallo leggi militari. Le disposizttoni del presente decreto relative al reato di diserzione, si applicano, anche ai militari ìncerst nel rea*i preveduti dal le ordinanze del Comando Supremo del Regio Esercito, in data 16 dicembre 1917 e 12 novembre 1918, n. .1749; ai militari sbandati inorsi nei reati preveduti nell'ordinanza del Comando Supremo del R. Esercito, in data 2 e 14 novembre 1917, ed ai utilitari incorsi nel rea'o preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 8 del R. Decreto 29 aprile 1915. N. 561 Art. 9. — In caso di concorso a favore di una stessa persona e per uno stesso reato di più benefici concessi dalle disposizioni del presente Decreto si applica il solo benefìcio ciù favorevole. La stessa norma si applica in caso di concorso a favore di una stessa -persona e per uno stesso reato di più benefici concessi dal presente decreto con quelli concessi dal regio decre'o 21 febbraio 1919, nu mero 157; concorrendo il beneficio della ri duzione della pena con quello della conver sione in condanna condiziònale,*'i due bene flei si eumnlono. Art. 10. — Nel caso di concorso di reati e di pene l'amnistia si applica indistintamente a ciascun reato. L'indulto si applica una volta dopo cumulate le pene a termine di legge, provvedimenti di scarcerazione provvisoria favore di coloro che, in virtù del presente Decreto, hanno diritto alla dismissione dal carcere, possono esserci disposti dall'Avvocato Generale militare o da ufficiali della giustizia militare da lui delegati. Art. 11. — In tutti i casi in cui. In virtù de! presente Decreto, la condanna sia commutata in condizionale, la commutazione si verifica di diritto e la condanna cessa di aver effetto se 11 condannato entro il termine di cinque anni dalla data del presente Djcreto non commetta alcun reato preveduto nei Codici penali militari, nè alcun delitto preveduto dal Codice penale comune o da un'altra legge panate; altrimenti è espiata a norma di legge, previa revoca da parte del giudice ordinarlo 0 militare che pronunziò l'ultima condanna. \rt. 12. — Gli effetti inerenti alla perdita del grado ed alla sospensione dallimpiepto inflitta ■ da infliggersi anche come accessoria a pene restrittive della libertà personale per reati per i quali sia intervenuta amnistia, condono o commutazione di pena, cesseranno sopra domanda dell'interessato e in seguito a confórme parere motivato dal giudice suprsmo di guerra e- marina, contro il quale non e ammesso reclamo, nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa. Il parere sarà espresso a se1gultp di deliberazione presa in Camera 41 Consiglio nei modi prescritti per le deliberazioni delle sentenze, udite le conclusióni dell'Avvo¬ csmèpeetedDccccdmnrg a a e l o e o a i a i ¬ cato Generale militare e tenuti presenti lai sentenza di condanna, gii atti del procedi*mento penalo e ogni circistanza moratttì è giuridica del caso ii Tribunale Suipremo può .anche assumere informazioni sommario! e dirigere rogatorie alle Autorità, giudiziarier e consolari. La domanda dovrà essere proposta jlau"tn-j tercssato nel termine perentorio dt $<T giorni? da quello dell'entrata in vigore de'l presento Decreto. Art. 13. — La reintegraziono nel grajdp '<& conosssa con Decreto reale so trattasi di officiale, con Decreto ministeriale in ogni altre» caso. La reintegrazione ha luogo col grado che il militare aveva al momento -dettia ■ condanna e con l'anzianità che allo 'stesso ma-' mento gli, competeva nel ruoto cu* apparteP neva. Art. 14. — Il presente Decreto si applica al reati in esso preveduti commessi anteriormente alla sua data, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta» Ufficiale del Regno. I reati comuni ■reati Il decreto di amnistia riguardante 1 cornimi è cosi concepito: Articolo l.o: E' concessa l'amnistia: I. o Per qualsiasi reato commesso dailai stampa prima del 22 luglio 1919; 2.o per 1 reati colposi preveduti negli, orti-, coli 371 e 376 del Codice penale e per ogni • reato colposo preveduto da disposizioni di decreti reali e luogotenenziali e da bandi dt autorità militari; 3.o per 1 reati rispetto ai quali l'esercizio!' dell'azione penale è tuttora sospeso per effetto delle disposizioni del Decreto Loogotenenziale 10 giugno 1915 n. 811; se la sospensione) è derivata dal servizio militare prestato .dal-» liimpittato o da alcuni dagli imputaci, pn-rchèi si tratti di reati punibili con Jtene.^&irettivd. della libertà personale rion superiori .-ue& laasv simo a IO anni e con pena pecuniaria di qua!? siasi misura sola o accompagnate alla etettai pena; 4.0 per qualsiasi reato-amputata:--' a)* a' jtebÉ posteriormente alla data dèi reato, sia' s/afejì dd-chiaraito invalido di guerra in settate a 1* sioni o infermità sofferte per servizio di guois. ra o per un fatto di guerra compreso • nella prime otto categorie della tabella 2 annose» al decreto luogotenenziale 29 maggio 1917 Ut 87G; b) a chi abbia conseguito du» medagBJal al valore ovvero due promozioni par meritai di guerra o ima medaglia ed unaipaflraozaona per inerito di guerra posteriormente alla data . del Tento. 5.0 Per i reati punibili con pene jcestrttttvel della'libertà personale non supeaesce al'mj»' nimo di cinque anni e con pena pecuniaria sola o congiunta alla detta pena se l'imputato abbia conseguito, una medaglia, al valore ovi vero una promozione per inerito di gnexrat pcfiteriorniente alla data del reato. 6.0 Per i reati contemplati negli' articoli 115» 118 e 130 e in relazione a questi nelFarticoloi 194 del cod.- penale e per quelli contemplati negli art. 135, 139, 140 e 141 delle stesso codice^ 7.o Per i reati commessi in occasione di moti popolari, pubbliche dhnostpaaiojai e tumulti determinati da cause politiche ed economiche, escluso T^-tttcjdit) ed i reati contemplati neclì articola 372 n. 1 e 2, 373, 408 e 409 del-(todicei Penale. 8..0 Per 1 reati contro la liberté, del 'ìavsrrj (articoli 165 e 167 codice penale-) commessi prima del 22 luglio 1919. 9.o Per i reati di indebite abbandono del proprio ufficio (articolo 181 del codice penale). lft.o Per l delitti di violenza e di resistenza all autorità (187-190 codice penale) e di oltraggio contro persone investite di pubblica autorità (194-196 codice penale). . ll.o Por i delitti di istigazione a deHiwjnerei ed in relazione ad essi per quello contemplato neh articolo 251 del Codice Penale purché l'imputato nort abbia subita alcuna prpce. dente condanna per questa gpecie di reati é purché si tratti di reati commessi prima del luglio 1919. ' 12.0 per i reati preveduti nel regio Decretai 23 maggio 1915. N. 674, contenente provvedimenti straordinari di' pubblica sicurezza- 13.o per 1 delitti contemplati negri articoli 381 e 382 del Codice penale; II. o per i reati contro hi proprietà non in* elusi nei numeri precedenti, per i quali l'azione penale non può essere esercitata ssnzai querela; 15.c per aontrawenziloni prevedute rteirli i articoli 434 a 446, 453 a 459, 475, 47& 482 494' del' Codice penale, negli articoli 1, 7 a.8...della Legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1S39 N. 6144, serie terza, .e per quefli preveduti ne£ Bandi dei Comandi militari a carico dei non militari'; IG.o per qualsiasi delitto non contemplato nei numeri precedenti punibile con sole pene pecuniarie non superiori a- cento lire o eoa pena restrittiva della libertà personale non superiore-ad un mese, sola o congiunto alia pena pecuniaria dalia stessa misura. Sono escluse da quosto heneflcio le liiolazioni dei R. Decreti 13 e 24 luglio 1819, N. Ili e 1296. e 3 agosto 1919, N. 1350. Nsi casi indicati ai numeri 4 e 5 rhatercs» saio presenterà al Procuratore del Re le prove occorrenti per UapRitcazieoe dcH'amnasiia* Nel easo indicato al N. 3 l'amnistia è eschi* siyamento personale. Art. 2.o — E' e»nce*luto a favore di chi noioi abbia subito alcuna precedente condanna pei! delitto la riduzione a metà, a titolo di con-, dono, delia condanna alla pena pecuniariai non'superiore ti lire ;ì mite, e di quella a pena, restrittiva della libertà personale non superi-ore ad un anno, sola 0 accompagnata a? pena-pecuniaria, qualora alle dette .condanne!. non siano applicabili le disposizioni dell'articolo precedente. Sono però escluse da qual^, sia.^i condono le condanne per violazione del regi Decreti 13 e 24 taglio 1919. N. 1146 a K. 1296. e 3 agosto Jfll9, ,V. 1350. Art. 3.0 — L'amnistia e Pindtrtto disposti nei due articoli precedenti si applicano all'azione penale e olle condanne In conformità, degli articoli 86 e 87 del Codice penalo. Nei casi di' concorso di reato e di pene Vatnnistia si applica dtsttatornenite a cfasfcun reàtoi; l'indulto si applica una volta scila, cnniiilata le pene secondo le norme tieU'arttcolo 77 e seguenti del Codice penale. Coneorirendo 1» pena pecuniaria con qoefia restrittiva delia libertà personale, l'indulto si applica ad en» trambe. Art. 4.0 — L'efficacia dal presente.Decreta si estende a reati in eS» preveduti e commessi a tutto il giorno precedente aUd data del Decreto stesso, salvo quanto è disposto ai numeri 1, 3, 4, a, 8. 11 dell'art', l.o. Quando si tratti df reati continuati 0. p^rnrófentU. U' lire-s-inU» .33eereto Sii applica stola niente ctS caso che la continuazione e la' penrrancn:'a. siano cessate non più tardi del decimo giorno anteriore alla sua dflta, esclusa qu«9*.-i dati computo del- termine. Esso non prestodica 1» azioni- civili nascenti dai reati, nè I diritt» del teczi,-no l'aaione dell'Erario- perHa-rieeoH

Luoghi citati: Algeria, Egitto, Europa, Marocco, Roma, Romania, Russia, Tunisia