L'odierna seduta plenaria della Conferenza per la definitiva stipulazione della Lega delle Nazioni

L'odierna seduta plenaria della Conferenza per la definitiva stipulazione della Lega delle NazioniL'odierna seduta plenaria della Conferenza per la definitiva stipulazione della Lega delle Nazioni meglio assumersi tale responsabilità 1 ae modifiche apportate allo Statuto (Dal nostro inviato speciale alla Conferenza) Parigi, io. notte. dqcpscpmtsgdpsopsE' tornata oggi in piena luce l'idea della Lega, delle Nazioni che varie circostanze avevano sospinto nella penombra da parecchi giorni. Tra qualche ora la seconda ed ultima edizione dello statuto della Lega uscirà probabilmente sanzionata irt definitiva dalla Commissione eh.', presiedè Wilson e che discusse tempo addietro gli emendamenti al progetto originale, tenendo anche conto delle proposte dei neutrali. In seguito, la bisogna era passata nelle mani di un Comitato redazionale sotto le cure particolari di lord Cedi e del colonnello House. Mentre scriviamo, il nuovo testo sta passando il suo ultimo esame e si prepara, se butto audrà bene, a terminare il suo ciclo davanti alla riunione plenaria che terrà domani la Conferenza. E' dunque possibile che entro domani sera la nascita formale della Lega' venga iscritta nelk> 'stato civile della politica mondiale. Un giornale newyorkese, il World, ha potuto procurarsi il testo emerso dalle re. visioni delle ultime settimane e che potrà essere sanzionato stasera in prima lettura Esso differisce alquanto da quello del w13 febbraio che ricordate bene, perchè fu molto commentato. Le alterazioni sono co minciate dal titolo, il{ quale oggi è « Patto della Lega delle Nazioni ». La variante successiva si incontra nel nuovo articolo 3 il quale, in parte, stabilisce : « Il Corpo generale dei delegati si radunerà ad in tervalli prestabiliti, e altresì ogni volta che l'occasione lo esiga, nella sede della Lega, oppure in qualunque altra località da con venirsi. Nell'adunanza del Corpo dei delegati le votazioni avverranno Stato per Stato. Ogni Stalo membro della Lega avrà un solo voto e non potrà avere più di tic rappresentanti ». L'articolo i dice: «Jl Supremo Consiglio sarà composto di rappresentanti degli Stati Uniti, dell'impero britannico, della Fratria, dell'Italia e del Giappone, insieme con delegati di quattro altri membri della Lega. Questi quattro ultimi Stati verranno scelti di tempo in tempo dal Corpo dei delegati a sua discrezione ». Il nuovo articolo 5 contiene un paragrafo 2.o in cui, eccettuati i casi speciali espressamente contemplati dallo statuto, ugni decisione del Corpo dei delegali, oppure del Supremo Consiglio, esigerà la unanimità degli Siati rappresentali alla riunione. ' L'art. 8, che concerne la riduzione degli armamenti, è ora cosi concepito : u l membri della Lega riconoscono che il mantenimento della pace richiederà la riduzione degli armamenti nazionali al più basso livello conciliabile con la sicurezza delle nazioni e con un'eventuale azione comune intesa a far rispettare le obbligazioni internazionali. Il Supremo Consiglio, tenendo conto della posizione geografica e delle circostanze di ogni Stato, formulerà, per ridurre gli armamenti, dei piani che saranno considerati dai diversi Governi. Tali piani saranno soggetti a revisione almeno ogni dieci anni. Quando essi adottati dai diversi Governi di armamenti così stabilite eccedute senza permessoYdel Supremo Con siglio.' I membri della Lega convengono che la manifattura di munizioni e di strumenti guerreschi per iniziativa privata si presta ad obbiezioni molto gravi. II Supremo Consiglio avviserà in quale modo possano venire scongiurati i malefici effetti derivanti da siffatte manifatture, avendo il debito riguardo per le esigenze di quegli Stati che non sono in grado di manifatturare munizioni e strumenti di guerra necessari alla loro sicurezza. I membri della Lega si impegnano a scambiarsi piene e franche informazioni sulla scala dei loro armamenti, sui loro programmi navali e militari, nonché sulle condizioni di quello loro industrie che sono adattabili a produzione bellica ». L'articolo 12, clic contempla misure per impedire, le guerre, apparirà rafforzato t: semplificato come segue: «I membri della Lega convengono che, qualora sorgano tra loro controversie capaci di condurre ad una rottura, essi sottoporranno le ragióni di dissidio all'arbitrato, oppure all'esame del Supremo Consiglio, e convengono altresì che in nessun caso ricorreranno alla guerra se non tre mesi dopo l'uscita del lodo arbitrale, oppure della relazione del Consiglio Supremo. In ogni caso il pronunciamento degli arbitrati dovrà uscire entro un periodo ragionevole, mentre, se si trai ta di una semplice relazione esprimente un parere, essa dovrà uscire entro sei mes: dalla presentazione della controversia». L'articolo 11 è parzialmente emendato, come segue: «II Supremo Consiglio formulerà piani pur stabilire un Tribunale permanente di giustizia internazionale ». E l'a-ticolo 15 dichiara che «il Consiglio cercherà di appianale le controversie ten. le nazioni, ed in caso di successo farà una pubblica dichiarazione in cui saranno esposti intorno alla controversia esaminata ed alla l'elativa soluzione quei fatti e quei chiarimenti che il Consiglij crederà opportuno rendere pubblici. Se la controversia non venisse risolta, il Consiglio potrebbe deliberare a maggioranza di voti una relazione sui fatti in contesa c sulle opinioni a cui il Consiglio sia giunto In materia». L'art. 18 contiene disposizioni per i mandati. Un'aggiunta al secondo paragrafo dice che « il migliore metodo per l'applicazione pratica di questo principio è che la tutela di dette popolazioni venga affidata a nazioni progredite delle loro risorse, della lrro esperienza, ■Mia loro situazione geografica possano io m,ili in viriliuuii, ni \uiu meglio assumersi tale responsabilità e siano disposte ad accettarla ». Si osserva che questa nuova formula apparirebbe indicata all'accettazione di un mandato da parte dell' America. Alla fine della clausola sui mandati una frase riveduta suona ora cosi: «Verrà istituita una Commissione permanente coll'incarico di ricevere ed esaminare le relazioni annuali dei mandatari ». L'articolo 21 riproduce l'articolo 2G dello statuto originale, ma reca la seguente aggiunta: « Ogni membro della Lega, dopa due anni di preavviso intorno ai suoi intendimenti, può ritirarsi /dalla Lega a patto però ohe al momento della sua nscita esso abbia ottemperalo a tutti i suoi obblighi internazionali ed anche agli impegni assunti in conformità di questo statuto ». L'articolo 2b decreta che uomini e donne siano egualmente ammissibili ad ogni, posto onorario o stipendiato conneHo colla Lega. MARCELLO PRATI. a . à paSPplmccmUdsctdsdpzog

Luoghi citati: America, Giappone, Italia, Parigi, Stati Uniti