Il nuovo concordato fra commercianti, impiegati e commessi

Il nuovo concordato fra commercianti, impiegati e commessi Il nuovo concordato fra commercianti, impiegati e commessi W stato stipulato questo concordato per lo condizioni di impiego tra le Ditte Commerciali ed impiegati e commessi : « Presso la sede, del Gruppo regionale piemontese della Confederazione delle Associazioni di Esercenti e. Comineròianii di Rq-ma; eóll'inteivooto della Commissione nominata dalle rappresentanze delle seguenti categorie di commercianti: Asseciazione generale Industriali e Commercianti di Torino per le categorie dei grossisti in coloaioli e prodotti. dtlmici; Lega fra Esercenti, Commercianti ed Industriali di Torino por ie categorie mercerie; ingrosso e dettaglio, maglierie -e tessuti, Ingr. e dett. sartorie: l'Unione pelliccerio; l'Unione grossisti in tessuti; tintone, dettaglianti in tessuti; Untone cuoi e pelli rappresentala nelle ipersone dei sigg. Vincent cav. Metro, Amprino 'Lorenzo, Galtrucco cav. Giuseppe, Donato Levi e ftorli, Hrusasco Stefano; assistita dall' avv. prof. Mario Chiudano, segretario generale del Gruppo Regionale Piemontese delia Confederazione Nazionale, delle Associazioni di Esercenti e Comsnerciantì di Roma,- e del Sindacato Impiegati e Commessi di Torino e provincia e dello, Federazione impiegati e commessi presso l'Unione del lavoro di Torino: sono stabilite le seguenti basi di accordo fra le Ditto di Torino * 1 loro impiegati e comimossi- 1. Stipendio, minimi di stipendio ; Per inu piegati e commessi aventi da 18 a ,18 anni minimo di L. 190 mensili: 18 a 21 anni, minimo L. 310: 31 anni in poi, minimo di L. 400 mensili. Per gli impiegati e commessi che hanno raggiunto uno stipendio di oltre V. 300 si concede un aumento di iL, 125 morsili. Per le impiegate e commesse avanti da 16 a 16 anni, minimo L. 375 mensili; da. 18 a 31 anni, minimo L. SJ70 mensili: SI anni In poi aninimo L. 325 mensili. Per le impiegate e commesse che hanno raggiunto uno stipendio di L. 300 si concedo un aumento di L. 50. Lo stipendio sarà -corrisposto a mensilità e sono perciò abollte le paghe ad ore ed a settimane. 2. — Interessenza, o^aWcazione e premi : Le interessenze convenute e rappresentanti un Ingraziane o sostituzione delio stipendio, sa.ranno mantenute. iLe gratificazioni ed i premi o il doppio stipendio verranno accordati dalle Ditto con fili stessi criteri del passato, e cioè senza che essi siano influenzati dagli aunienlti di stipendio di cui al precedente concordato. 3. -- f.iceiwiamcnto : a) per il caso di contratto a tempo indeterminato, il contratto d'im. piego non può essere risolutivo da nessuna delle parti, senza previa disdetta 0 in difetto senza la corrispondente indennità, ai sensi dol comma c) salvo il caso ohe una delle parti dia giusta causa alla risoluzióne immediata per una mancanza cosi grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria dol rapporto. Questa disposizione vale anche per il caso ^cessazione, liquidazione e riduzione dell'azienda, che noi] siano esclusivamente determinate da forza maggiore. — b) per il caso di contratto a tempo detcrminato: Quiu loia nessuna delle parti dia a.U'oillra la disdetta almeno tre mesi prima della scadenza del contratto questo si intenderà continuativo anche oltre dotta scadenza, e non potrà essere risolto ohe con le norme stabilite dalla Commissione paritetica per la risoluzione dei contratti a tempo determinato. In caso di prosecuzione o di rinnovamento, anche a condizioni diverse del contratto, fra l'Impiegato ed il principale od i suoi aventi causa, l'anzianità d <mpiego decorrerà dnl giorno dell'assunzione in servizio. — c) il termine e la corrispondente indenwitA di cui ai precedenti comma a) e b) sai-anno determinati n\o*rt vi—n-t- • In ca«o di llcenziampnto da .parte del principale. -, , a) Per gli impiegati che avendo superato il periodo di prova non hanno raggiunto i due anni di servizio: Lo) quattro mesi per gli institori, procuratori, rappresentanti a' stipendio Asso, direttori tecnici ed amministrativi; 2.0) mesi tre per tutti gli altri impiegati. b) per gli impiegati che hanno raggiunto i flue anni di .servizio e non i cinque: 'Lo) mesi Cmque per )a 1>a categoria; e.o) mesi tre per la seconda categorìa. c) per gli impiegati che hanno raggiunto i cinque anni di.servizio: l.o) mesi sei per là prima categoria; E.o) mesi quattro per la seconda categoria.. Per ogni biennio di servizio prestato oltre dieci anni, i termini di preavviso aumentano di un mese Ano ad un massimo di mesi 12. I termini di disdetta decorreranno dalla metà e dalla fine di ciascun mese.' Agli effetti del prosente comma sono equiparati a stipendio e dovranno ugualmente compensarsi le provvigioni spettanti all'impiegato e la partecipazione ai benefici alla quale egli avesse contrattualmente 'diritto. Se l'impiegato è rimunerato esclusivamente con tali provvigioni e partecipazioni, queste saranno commisurate sulla media dell'ultimo quinquennio e se l'impiegato non compi i cinque anni di servizio queste saranno commisurate sulla media degli anni da lui passati in servizio. Se l'impiegato percepisce anche uno stipendio le predette medie vengono ridette alla metà. '/) Se l'impiegato raggiungerà il diritto al massimo del preavviso di cui nel .comma precedente in cas.o di licenziamento l'assuntore dovrà inoltre corrispondergli a titolo di indennità un compenso in danaro pori'all'importo di tante mesate di stipendio quanti sono gii anni di servizio prestati dopo aver raggiunto il diritto al massimo di preavviso, In ogni caso di licenziamento il principale sarà sempre tenuto a rilasciare all'impiegato all'atto della cessazione del servizio, il certificato del servizio prestato contenente l'indlca-ì zione del tempo durante il quale questi è ri-' masto presso la Ditta e della natura delle attribuzioni disimpegnate. ' 4. — Disdetta, del contratto ddWimpìeaalo o commesso: Quando la disdetta sia data dall'impiegato al principale i termini indicati nell'art.. 3 per le corrispondenti indennità, sono ridotti alla metà.; salvo la disposizione del n. 19 capoverso del presente concordato. 5. — Cessione, trasformazione, fallimento: Nel caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo di una ditta, e qualora la ditta precedente non abbia dato il preavviso agli mpiegati nei termini enunciati all'art. 3 corn-J ma d) e la nuova ditta non intenda assumere) 'impiegato con ogni diritto ed onere a luS competenti per 11 servizio prestato, sarà tenui a all'osservanza dei nuovi obblighi gravanti per effetto del presente concordato sulla prej cedente ditta come se avvenisse il licenziai mento. In caso dfli fallimento dell'azienda, l'impie goto ha diritto alle Indennità stabilite neglL articoli precedenti oltre allo stipendio del mei se in corso ed oltre agli stipendi non pagati! ;0. — Divieto di concorrenza: l'impiegatolinon può trattare, per conto proprio o di terzi affari in concorrenza col suo principale, sottóicolìm in - comminatoria del licenziamento immediato fe del danni. E' obbligo dell'impiegato di non abusare 8 forma di concorrenza sleale né durante uè dopo risolto il contratto d'impiego, dello noitizie attinte nell'azienda del proprio principale. Il principale non potrà a sua volta con speciali convenzioni restringere l'ulteriore attività professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattila^ al di là dei imiti segnati nel precedenti» comma. 7. — Durala normale del lavoro: La durata, normale del lavoro è fissata iti 48 ore setti-' manali. Sarà di spettanza della Commissione arbitrale da nominarsi a termini del presento oncordato il definire, per alcune categorie peciali e limitatamente a piccole aziende, quelle lievi tolleranze di orario che risultasero rigorosamente Imposte dall'indole del laoro e dalla necessità di garantirne il regoare andamento. 8 — Lavoro straordinario: E" ammessa in i%eccezionale la prestazione di lavoro straorinario limitatamente ad un numero di ore on superiore a complessive sei soliimanah. 1 periodo della compilazione del bilancio 0 i inventari, o nei periodi di lavoro intenso n-ente per il quale non convenga provve0 non si trovi personale avventizio, è anisa temporaneamente la prestazione di ini ero di ore di lavoro straordinario non suire a dodici ore complessive la settimana conteggio mensile. Ogni specie di lavoro dinario è compensato nella misura dei ella paga oraria mensile. Orario dì apertura e chlumra. - Lai zione di tale orario è rimessa al gin. categoria,' tenuto presenti le conve alle varie località. Si convieni} tro un mese dalla data del piloto verrò, nominata una Comniis;a colle rappresentanze di tutte oni padronali e dei dipendenti, di studiare e formulare proposte to agli era* usttó di «bi usura « a ctsdlsrsmtdcdcnvttpst apertura dei nngozi, proposte che potranno quindi sottoporsi all'autorità onde divenire obbligatorie. ', , , 10, te Hiposo festivo: L'applicazioue del riposo festivo sarà fatta secondo le vigenti disposizioni di legge, colle deroghe da essa ammesse. HI. — Chiamata e richiamo alle armi: La chiamata dell'impiegato sotto le armi per adempienr agl'i obblighi di leva, porla alla risoluzioni! del contratto. Nel caso invece del richiamo sotto lo armi il principato conserverà all'impiegato il posto o gli corrisponderà lo stip'ondto Intero per i due primi mesi e la metà stipendio per il tempo successivo, purché l'impiegato sia al servizio del principale da almeno mi anno. Se l'impiegato abbia'conseguito il grado di ufficiale o sottufficialo la indennità di cui al precedente inciso sarà commisurata sulla differenza tra .lo stipendio -maggiore goduto come impiegato privato e quello attualmente attribuito come ufficialo o sottufficiale, ie. — Interruzione del servizio, malattia, morte: Nei casi di interruzióne di servizio dovuto ad infortunio od a malattia (anche derivante da gravidanza e puerperio qualora trattisi di impiegata donna) il principale conserverà il posto n ll'impiugato per un tompo non superiore ai quattro mesi, corrispondendogli l'intero stipendio per i primi due mesi e metà stipendio per gli altri due mesi successivi, fatta deduzione di quanto l'Impiegato percepirà poi' legge in caso di infermità. So l'interruzione di servizio di cui sopra dura più di quattrp mesi, il principale ha facoltà di licenziare l'impiegato, corrispondendogli la normale indrnnità di licenziamento. In caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal principale, l'impiegato ha diritto all'emolumento nonnaie, ed in caso di rifiuto del principale, all'indennità di licenziamento. In caso di morte-'bell'impiegato, spetteranno al congiunti che vivessero a suo carico o, in difetto, ai suoi eredi legittimi o testamentari, tre quinti delle indennità stabilite nel caso di licenziamento. 13. — Ferie annuali: All'impiegato viene accordato un periodo di vacanze annue, a turno senza riduzione di stipendio, per un termine di dirci giorni se ha da uno a cinqpe anni di anzinailà, di venti giorni se ha oltre dieci anni di anzianità, a venticinque giorni oltre a venti anni di anzianità. La scelta dell'epoca è rimessa al principale possibilmente nel termini consuetudinari dal ì.c-jrtustno al 31 ottobre. Ove le esigenze' dell'azienda lo impongano, potranno essere sostituiti ni congedo continuativo riposi più brevi, purché sia complessivamenti raggiunto il periodo annuale di cui sopì-'., Possibilmente 1 riposi più brevi non dovrtìmo essere inferiori, a tre giorni consecutivi. ■'■'■-:.;' . Ilì — Organizzazione: E' riconosciuto il Sindacato Impiegati e Commessi aderente alla Cam-ira dol lavoro. 18. — Ufficio di collocamento: Per l'assunzioni di nuovo personale verrà data la preferen7i all'Ufficio consorziale governativo. 16. —- Lo Maggio-, E' accettata la/sua inclusione tra i giorni testivi. / 17. — Commissione arbitrale : Al fine di dirimerli lo eventuali contestazioni che insorgessero, per l'integrazione ed applicazione di questo l'.oncordato nonché per intervenire, se richifita, nella sistemazione del rapporti fra cotfmercianti ■ ed impiegati e commessi delle categorie che non hanno partecipato al presene concordato e che appartengono al Sindaf-.to impiegati e commessi, viene costituita une Commissiono miste, arbitrale composta di quia'-tro rappresentanti della parte padronale, e qui - tro rappresentanti dei commessi e degli tmitegatl, eletti dalle rispettive organizzazioni, presieduta da -persona eletta d'accordo dal sìk:.'componenti, In mancanza d'accordo il presidènte verrà designalo dai presidente della Cqnmisstone Provinciale Arbitrale. 'Non é poro escluso né per i commercianti né per gip impifiTa'ti t] ricorso al giudizio della.Commissione di lui agli articoli 13 e seguenti D. Legge 9 marzo 1913, n. 112. in. — Applicazione del concordato: lì preserie concordato sarà.applicato' con decorrenza rial Lo marzo 1920. Per gli esercenti banchi ali aperto l'applicazione del presente concor-j dio devo intendersi limitata alle disposizioni c^'cernonti il trattamento economico, ara. — Por ogni altra categoria ogni fitto conu tritio alle disposizioni del .presente contratto mrà nullo o di nessun effetto. Restano ferme tt'to quelle condizioni più favorevoli agli Impiegati che fossero attualmente in vigore preseo i commercianti sia per contratto che pr consuetudine. Nel caso però in cui l'fmpie(rto venga assunto in riguardo alla specialità, a sua competenza tecnica, si potrà, con patto pfjclale stipulare l'obbligo di un più lungo temine di preavviso e di un'indennità, per 11 clso di risoluzione del contratto da parte dell'impiegato.

Persone citate: Amprino, Ditto, Donato Levi, Mario Chiudano

Luoghi citati: Roma, Torino