II disegno di legge Giolitti per la riforma burocratica e per gl'impiegati

II disegno di legge Giolitti per la riforma burocratica e per gl'impiegati II disegno di legge Giolitti per la riforma burocratica e per gl'impiegati Riduzione del personale e consolidamento della spesa per 10 anni - Il trattamento agli esonerati dal servizio - L'assegno transitorio dal 1° maggio* al 31 dicembre da 120 a 200 lire mensili in genere e nella misura dei 2j3 pei postelegrafonici. Rome, 15, notte. Ecco il testo del progetto di legge presentato ieri alla Camera dal Presidente del Consiglio, on. Gioiitti, sulla riforma della burocrazia: Art. l.o — Il Governo del Ro è autorizzato ad emanare disposizioni, anche a modificazione di norme legislative in vigore, pei- la semplificazione e riordinamento del servizi civili dello Stalo, por la soppressione degli organi ed istituti non streltemente necessari 0 per la riduzione del personale. E' autorizzato altresì a stabilire per le singole amministrazioni le nuove tabelle del personale determinando il numero degli impiegati ed agenti, i gradi e gli stipendi corrispondenti alle, norme di carriera. La, spesa massima risultatile dal nuovo ordinamento degli organici non potrà superare, fino a tutto l'esercizio 1030-31. quella totale per stipendi, indennità di carica, di funzione ed altri speciali trattamenti, derivami dnU'ordiniimento in vigore al l.o luglio 1921. Come si procederà allo sfollamento Art. 2.0 — Entro due mesi dalla pubblicazione della presento legge, ciascun ministro, sentito il Consiglio dei ministri,-stabilirà per 1 singoli, ruoli del personale dipendente, i funzionari ed agenti che, per ragioni di età e anzianità di servizio, siano- da collocare in ripòso, secondo lo norme in vigore, oppure che per motivi ili salute, por incapacità, o scarso rendimento nel lavoro, debbano essere esonera,'!. I funzionari ed agenti esonerati sono- ammessi a liquidare la pensione o l'iiideniiitA che possa loro spellare ai termini dello vigenti disposizioni. Coloro ohe avranno meno di cinque anni di servizio effettivo, avranno diritto ad una. indennità pari a tante mensualità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio, computandosi per anno intero la frazione di anno so sia superiore, ai sei mesi. Contro il provvedimento dell'esonero, è ammesso soltanto il ricorso di legittimità alla, quarta, sezione del Consiglio di Stato en'.ro 30 giorni da quello in cui il provvediménto viene comunicato all'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Art. 3.o — Qualora, tenuto conto1 dei collocamenti a riposo c dei provvedimenti di esonero di cui al precedente articolo, il personale in servizio risulti ancora in eccedenza al numero fls.sa.tm nelle nuove tabelle organiche per i diversi gradi dei singoli ruoli, saranno collocali in disponibilità gli impiegali o agenti ohe occupano in ciascun, grado gli ultimi posti fino' alla, eliminazione della eccedenza stessa. La disponibilità non perà durare più di tre anni, decorsi i quali, se i'irnpiegato n agenti; non abbia ottenuto nuovo impiego alle dipendènze dello Sfato, ai sensi del successivo articolo 4, cesserà definii ivamenle di far parte dell'amministrazione e sarà ammesso a liquidare la. pensione e la Indennità di riposo a norma delle vigenti disposizioni. Durante il primo anno della disponibilità sarà corrisposto all'impiegato, o agente, lo stipendio ridotto ài 3/4 ; nel secondo anno lo s-'ipendio ridolio ai 2'3, e nel terzo anno lo stipendio- ridotto a metà. Nella stessa misura saranno ridotte gradualmente le indennità di caro-viveri. Il periodo trascorso in disponibilità, è valutabile come servizio agli offerti del trattamento di riposo. A coloro elio non raggiungono 5 anni di servizio agli effetti del trattamento di riposo è applicàbile il comma terzo dell'articolo 2 Art. 4.o — Gli impiegati collocati in disponibilità ai sensi del procedente articolo 3, saranno richiamati in servizio in ordino ili anzianità per coprire gli ultimi posti che si j renderanno successivamente vacanti ne! grado e ruolo cui appartennero Potranno anche essere assunti in altri- ruoli a presso qualsiasi Iamministrazione civile dpllo stalo, se ne facciano domanda e se l'amministrazione riconpsca che, posseggono i prescritti requisiti. Art. 5.o. — Fino a quando non siano stati assunti in servizio a norma del precedente art. 4 i funzionari e agenti collocati in disponibilità, non potrà in nessun caso farsi luogo a nuovo nomine e promozioni di personale in alcuna amministrazione civile dello Stalo- Ai funzionari ed agenti non riassunti entro il triennio di cui al secondo comma dell'art. 3, ò riconosciuto per un periodo di alni cinque anni il diritto di preferenza per la nomina senza limiti ili età ni posti da coprilo presso le ainmiulstiozioiii rivili dello Stato, noi caso liie ne facciano, domanda e si- l'aniiiilnlsfrazione riconosca ohe posseggono i titoli o i requisiti richiesti. (ìli avventizi esonerati entro l'anno Art. 6.0. — Al funzioiiaine.cito degli uffici fransi tori dipendenti dal l'atto della guerra o dei quali non sia posi'ibic la iiiiniedialn soppressione, sarà provveduto chiamando con preferenza a presta!' iéiiipora.'ico servizio impiegali e agenti di qualsiasi ainuiinisiraziuno collocati in disponibilità, che ne facciano domanda, o, qualora sia indispensabile, assumendo personali avventizi fra gli invalidi di guerra forniti dei necessari requisiti, esclusa ogni diversa assunzione di avventizi in qualsiasi amministrazione dello Stato. Agli impiegati e agenti chiamati a prestar temporaneo servizio ai sensi del precedente comma, è applicabile l'art. 28 del lesto unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili. Gli avventizi in servzio in applicazione della presento legge o elio non siano mantenuti in base al primo comma del presente articolo saranno gradatamente licenziati ancorché assunti .anteriormente al periodò della guerra iti guisa che siano interamente eliminati entro il 31 dicembre irei. ■ Ari 7.o. — Le facoltà confo li te al Governo con la presente legge si■ estèndono all'ordinamento giudiziario- A tale ■ lino il limito dì spesa .di cui al terzo cumma .dell'art. 1 e de- naie, nonché dell'ammontare delie indennità di missione o di disagiata residenza, che al personale stesso fossero eventualmente, concesso. Le stosso facoltà sono conferite al-Governò per quanto concerne l'ordinamento dogli istituiti di istruzione superiore e inedia elevando, l'accennato limito dell'importo degli stipendi o dello indennità Visse spettali*! ai rispettivi insegnanti e capi di Istituti- Le stesse 'facoltà sono conferite al Governo per quanto concerne l'ordinamento degli istituti di istruzione superiore e inedia, elevando 1 accennato limite all'importo degli stipendi ed indennità, fisse spettanti ai rispettivi insegnanti e capi di istituto. Po'rà anche il Governo aumentare le tasse ili pubblico insegnamento. Lo disposizioni di cui al primo comma del .presente articolo valgono, in quanto applicabili, anelli pei- le magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, nonché per l'Avvocatura erariale li Governo stabilirà altresì le norme per l'eliminazione del personale esuberante conformemente alle caratteristiche particolari dei singoli ordinamenti L'assegno temporaneo sArt 8 — A decorrere dai primo marzo 1921 fi uno alla attuazione della presente legge, e concessa al personale di ruolo delle Annriniistrazioni civili dello Stato, compresi gli ^segnanti c 1 capi di istituto o il personale appartenente alle Amministrazioni cenlrali della guerra, e alle Amministrazióni centrali e dipaiTiiiiontali della marina, un assegno mensile temporaneo nella misura qui appresso indicata; Per coloro che. sono proemiti di stipendio fino a lire 4900. lire ICO: da. lire 5000 a lire 7999. lire 140: da lire 8000 a lire 10.999. lire 160: da lire 11.000 a lire .13.999, lire 180; ■ da lire 14.000 ili si/., lire 200. La presente disposizione, non si applica al personale delle Ferrovie dello Stato o neppure a quello delle magistrature giudiziarie, al Consiglio di Stato, alla Corto dei Conti e neanche all'Avvocatura generalo erariale .,;isl]f''t,lvalIieAO te contemplati dalla legge.7 apralo 1921,.ti. 300 e 353 ne al Personale operaio. Al personale di seguito indicato i su accennati assegni rimangono stabiliti nella misura dei 3/3: l.o personale postale telegrafico e telefonico; 2.o agenti investigali vi. L'assegno di cui sopra e determinato corno seguo per il personale postale, telegrafico e telefonico : Coloro che sono in sistemazione di. ruolo ai sensi ile/- regio decreto 'Z ottobre 1919, ». 1853. impiegati di 2.a categoria, diì cui. agli, articoli 86 c. 96 del. decreto medesimo: lire 60: Agenti, esclusi i fattorini, di cui aU'aiticolo 99, lire 50; fattorini di cui arjli articoli 9i e. 99, lire 40; attieni di officina di cui. all'articolo 8-8 e 98, lire 40; personale ili manutenzione c (li: fatica, di cui all'articolo 101, lire 40: allieti fattorini, di cui oM'arlicolo 100, tire30. Art. 9 — A decorrere dal primo mìirzo 1921e fino al 31 dicembre gli assegni temporaneimensili, di cui al primo comma del procedente articolo-8.0, saranno anche corrisposti al se guente perse naie non contemplato dalla pie sente, legge, in misura ridotta di 2/3: l.o) Agli ufficiati del fi. Esercito, della. Murina. dei carabinieri, d'ella fi. Guardia, di finanza e della lìegia Guardia per la P. S: e delle Capitanerie ili portai 3,o) ai sottufficiali tlcirEscmto e della, Marina, esclusi, i sergenti dell'esercito e i sottufficiali di marina che non hanno compiuto ancora i anni di servìzio,- 3,o) ai sottufficiali ilei. flfl. CO., della R. Guardia, di Finanza, della Regia Guardia, ver la P. S. e ai comandanti, capi guardia sótto-copi-guardia degli agenti di custodia delle carceri. E in misura intpva: lo) al personale, civile delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della Guerra, à.o) al personale di ruolo nominato con decreta reale <> ministeriale appartenente a istituti imintenutii col concorso dello Slato o da enti locali, ripartendo le spese relative Ira i rari culi, in proporzione del contributo da essi corrisposto; 3.o) al personale in ruolo dsgli Economati generali dei benefici vacanti e degli archici notarili distrettuali e sussidiali del Regno computando le spese nei. relativi bilanci. Art. 10. — Con decreto reale, su proposta del Ministero dello Colonie, d'accordo col Ministero del Tesoro, le disposizioni della presente leggo sono estese, in quanto applicabili, ;d personale di ruolo coloniale civile e militali!. Art. 11. -- Per l'attuazione dei provvedimenti contemplali nella presente legge è assegnalo il termine sino a tutto dicembre 1921. Art. 12. — Con decreto del Ministro del Tesoro saranno introdotte nei bilanci dello diverse amministrazioni le variazioni occorrenti per l'esecuzione della proselito lpgge che anviKore. dal giorno della sua pubblb a-

Persone citate: Fino, Giolitti, Guardia, Rome