Un memoriale al Parlamento

Un memoriale al Parlamento Il problema dell© abitazioni Un memoriale al Parlamento cazoneegnqun,cicasede n Cavour, 11. ed e presieduta dal consigliere comunale ing. prof. Cosare T.òinniaSiuà, ha invialo in questi giorni ai deputati un Memoriale in merito alia questione delle iliitazioni. Il Memoriale è stato compilalo per ^chiamare l'attenzione dei membri <lcS l'arti.'.'.*5:i-o, nell'immiaenza della discussione >er lu conversione m legge dei numerosi Decreti che regalano un po' uininituti riamente .i materia, su alcune lacune e sperequazióni c:n> si lamentano appunto .nei Decreti stessi. Ntsfia premessa il .Memoriale dichiara che le principali questioni relative all'affino sono n esso trattate non riai punto di vista polisco, ma dal lato essenzialmente praticò. « La egislazione siigli affitti è attualmente, com- ancora stato sottoposto alla discussione, e all'approvazione della Camera dei deputati. Si appalesa pertanto l'urgenza della discussione parlinmentare, sia perché sono ancora in corso molte questioni relative a dubbie Interpretazioni dei Decreti in Mlgore, sia per la sistemazione definitiva delihi legislasione in materia di affitti. E' da notarsi ancora, che s'avvicina Ih data l.o luglio 192?. alla cui scadenza; per l'art. 4 deU'ultimo Decreto 8 novembre 1921, molti inquilini dovrebbero essere sfrattali. Infatti tale art. 4 dice : « l contratti stipulati fra il « locatore e i terzi con data certa anteriore. « a quella del presente Decreto, e relativi » alle categorie di case da esso contemplate, «hanno efficaci!), anche di fronte all'inqui« lino ». Quanto sia vrofondamente iniqua la disposizione di questo articolo, è, già stato giustamente rilevato dal Senato, che lo ha completamente ìilonnato. D'altra parte lo stesso Governo sarebbe certo di'sposto ad abrogare il detto art. 4, se ormai tutta la materia sugli affitti non dovesse essere portata dinanzi alle. Camera dei deputati per la conversione in legge di tutti i Decreti. Nell'attésa, è corto penosa la posiziono, di quel numerosi inquilini, cui l'art. 4 nega il diritto di prorogo, privandoli cosi della più saera laro necessità, la casa. Le categorie degli affitti Il Decreto 1S aprile 1920 suddivise gli alloggi in quattro categorie, in relazione all'ammontare del fitto e alla popolazione delle città o comuni. Questa suddivisione offre occasione di constatare la grave ingiustizia relativa ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tutti gli alloggi di questi comuni (che rappresentano forse complessivamente la metà d'Italia), sono classificati nella l.a categoria, come quelli appartenenti alla popolazione più ricca degli altri comuni e città! F.' vero che in questi piccoli Comuni la crisi è meno violenta che nello città, ma è inconcepibile pensare come le più forti percentuali di aumenti di pigione (che nel progetto del Senato dovrebbero - giungere al 130 per cento) possano essere imposte anche olle pigioni più bass2. Si propone perciò che tutti questi comuni vengano compresi nella classe precedente, formando una classe unica di comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti. E ciò con opportuna semplificazione. Le percentuali d'aumento proposte dal Senato sono notevolmente superiori a quelle fissate dal Governo, ora in vigore. Per quanto voglia tenersi presente il deprezzamento della moneta, non si può non ammettere che le percentuali proposte dal Senato, che salgono rispettivamente al 130, 100, 75, 55 per cento, siano eccessivamente gravose. E ciò in considerazione che la massima parte degli inquilini si dibatte ora in grave crisi, dati gli enormi alimenti avvenuti in tutu i generi di primissima necessità. E purtroppo una gran parie di persone (pensionati, piccoli reddituali, ecc., e quanti disoccupati !) non ha potuto affatto aumentare i proprii redditi, o li ha potuto aumentare in proporzioni minime c insufficienti. Non si dolgano eccessivamente i proprietari della posizione dei 'loro capitali investiti in • case, in confronto di quelli investili nell'industria e nell'agricoltura : si facciano piuttosto i confronti coi captali investiti nelle Rendite e nei Consolidati, pei quali nessuna percentuale di aumento di interesse viene a lenire la svalutazione della moneta, e, per di più, in caso di realizzo, anche una parte del capitale viene perduto, mentre dalla vendita delle case si realizzano oggi importanti benefici. In ogni caso non sarebbe possibile il passaggio improvviso dalle percentuali d'aumento oggi pagate a quelle maggiori proposte dal Senato : esso porterebbe la improvvisa rovina di infinite famiglio , che, non polendo sottostare ai nuovi gravi aumenti, si trovano d'altra parte nall'impossibilità di trovare alloggi più piccoli e meno costosi. Concludendo devono tenersi ferme le percentuali già in vigore almeno fino al 1923. ' il progetto del Senato proroga tutte le locazioni a definitivamente • al l.o luglio 1924. l.a parola definitivamente, già inserita, nel Decreto 18 aprile 1920, rappresentava allora la volontà del legislatore che effettivamente allo date fissate del 1921, 1922, 1923. si dovesse risolutamente affrontare la libertà, delle locazioni. Questa paiola definitivamente, che dovrebbe vincolare la futura volontà del legislatore, figura ancora agli art. 3 e 7 del progetto del Senato, malgrado che il Senato stesso, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Centrale del Senalo, abbia affermato che la legislazione proposta non doveva considerarsi definitiva, e che per il 1921 vi era solo la speranza che si potesse passare senz'altro alla libertà dei fitti. E' opportuno perciò togliere dal testo del progetto la parola « definitivamente «, nonpotendosi fare sicure previsioni pel 1924. Per i professionisti smobilitati 11 Decreto 18 aprile 1920, all'ultimo commadell'ai h accordò ai professionisti .che art,starano durante la guerra almeno un. anno di servizio militare, per le locazioni dei loculi occupati personalmente per uffici e studi, una proroga, soecialo di un anno: la scadenza che per gli altri sarebbe avvenuta col l.o Piglio 1921 è. stata invece protratta al l.o luglio 1922. Ma il successivo Decreto 3 aprile 1921. ti. 331, accordava, la possibilità, della proroga di un ulteriore anno a tutti i professionisti e commercianti. A che si riduce dimane il beneficio accordato agli .smolli 1 itati ? Effettivamente permangono le ragioni di recare sollievo ai militari smobilitali, che per ragioni della loro professione ebbero dalla. guerra danni irreparabiliconiola perdita quasi completa della clientela'', quali nessun'altra categoria di pèrsone ctibe a subire, o che. aneoia oggi, durante la grave crisi ecoiiomica che si attraversa, con dillicoltà. che per essi sono più giovi, riescono ti un lavoro redditi rio. Si impone per cessini di accordine ad essi un ulteriore an no di prorogale cioó sino al luglio 1923. sin pure con equo auménto di lì Ho. La dizióne dell'ultimo comma dell'art. 1 è poi oscura trovare | la ne- Mie diede luogo in questi tempi anche a va- j rio questioni legali) : occorre chiarire che in ossa sono compresi non solo i veri professionisti, ma anche lo altre categorie di persone eoe per il loro speciale mestiere hanno hi sogno di essere favorito, come: artigiani, sar- giova rnamente ai proprietari, pia tutti provvisti di alloggi : ha servilo soltanto ad alcuni di osr-ì a spedire minacele ora all'uno ora all'alno dei loro inquilini per ottenere aumenti illegali di fitto. Ila servito soltanto ai nuovi acquirenti- sia di case che di alloggi, a coloro cioè che sono in grado di comperare l'alloggio a qualunque prezzo invoce ili averlo solo in affitto. Ma ora tale, diruti, non serve i pio a nulla. Non serve a minacciare gii in quilini, perchè essi sono ormai sicuri dolio giusta protezione Sella leggo ; non servo più ai nuovi acquirenti, perchè giustamente i Commissari degli alloggi sospendono in lai: casi le sentenze d'i sfratto. 11 progetto senatoriale all'art. Vi conferma late diritto, accordandolo csplicttameiileanc.h^ al nuovo acquirente: concede un anno e in certi casi soltanto sei mesi di tempo all'inquilino per cercarsi un alloggio. Jia ohi pensa alla terribile posizione dell'Inquilino sfrattato? L'ultimo comma però dello stesso art. 13 del progeito senatoriale accorda al Pretore la facoltà di negare lo sfratto dell'inquilino, secondo giusti criteri : ina soltanto nel caso che. lo sfratto sia richiesto dui proprietario nuovo acquirente. Data la grave situazione dell'inquilino sfrattato, tale facoltà deve essere accordata anche nel case che lo sfratto sia richiesto rìnl vecctua proprietario L'ultimo comma dovrebbe perciò così essere modificato;: «Il Pretori: tenendo conto tiri criteri stabiliti, nell'art, il del Ilegio Decreto 10 oennuio 1921. \. 13, può sospendere a favore dell'inquilino la farollà che spellerebbe al locatore di adibire la casa o l'appartam-ento per abitazione sua o dei. propri/ tigli ». Tale disposizione è specialmente necessaria nei Comuni dove non funziona il Commissario dagli alloggi, il quale avrebbe la fncolià di sospendere lo sfratto concesso dal Pretore. Locali adibiti ad uso promiscua Il Decreto 18 aprile 1920 (che e sempre in vigore) stabilisce all'ultimo comma dell'art. 8: « Qualora uno stesso locale serva per uso promiscuo di esercizio commerciale, ufficio o studio, e di abitazione, s'Intende prevalente l'uso di abitazione ». Esso è nel progetto senatoriale cosi modificato: « Qualora uno stesso locale serva per uso promiscuo di esercizio commerciale', ufticio o studio, e di abitazione, si ha riguardo all'uso prevalente». La differenza fra le due dizioni è grave e fondameidile. La prima dizione è favorevole all'Uttpjilino: se il locale serve anche solo in paiffe per abitazione, la. proroga è stabilita al 1924 con limitati aumenti di fitto. La seconda dizione, se l'uso prevalente e quello commerciale, è invece ben grave per l'inquilino: la proroga resta scaduta col 31 luglio 1921, con illimitati aumenti di pigione e diritto di sfratto. Ove può rifugiarsi l'inquilino il quale per sua disavventura abiti in locali adibiti prevalentemente per uso commerciale, il quale sta senza ragione sfrattato o non possa pagare enormi aumenti di pigiune? La gravissima questione b stata lungamente da questa AssocJiazionc esaminata, giacche essa riguarda parecchie centinaia dei suoi soci: (caso tipico, frequentissimo: negozio con retro per abitazione; quasi sempre in tali casi è prevalente l'uso commerciale in confronto dell'abitazione). Qualora non voglia mantenersi la dizione del Decreto in vigore, essa potrebbe essere modificata nel modo seguente: « Qualora uno stesso locale serva per uso promiscuo di esercizio commerciale, ufficio o studio, e di abitazione, si ha riguardo all'uso di abitazione, se questa è prevalente. Se invece è prevalente l'uso di esercizio commerciale, ufticio o studio, è concessa la proroga come per le abitazioni, ma l'ammontare della pigione sarà, in caso di mancato accordo, determinato con criteri di equità dalla Commissione arbitrale istituita con Resio Decreto 3 aprile 1921, n. 331, dietro ricorso da presentarsi dal locatore ». Resta cioè in |tal modo ferma la proroga, ma viene elevata la pigione inella misura equa per gli esercizi commerciali. Un concetto fondamentale Dal 1917. anno in cui cominciò 'ad acnirs la crisi ledilizia, infiniti mutamenti avven nero in quasi tutte ùe famiglie; mutamenti sia nel numero dei componenti, sia special- j «tote.^E-^rtanto indis^iisabilo urge,, monte "neJl-e condizioni economiche, il "foitis- Simo svalutamento della moneta ha straor- dinariamente impoverito un enorme numero di Dersone; accanto ai nuovi ricchi, tono ben più numerosi ì nuovi poveri; .persone che ora. con rigidi sistemi di economie, si sforzano in ogni modo di superare la gravi»- sima crisi, senza essere costrette ad abbati- donare per sempre '.e citta e.subire occupa- ssioni! non decorose. Numerosissimo famiglie avrebbero bisogno di diminuire la spesa del fìtto, o almeno di non subire, alcun anniento; vc'mathi per le abitazioni fissano per lo imo- ve locazioni pigioni molto superiori a ".nello precedentemente pagaie dai vecchi inquilini, e rio in aperta violazione dell' ari. 1,1 del Decreto 10 gennaio 1921, n. 13, ohe obbliga i Commissari u*\ (issale l'equo prezzo delle lieioni. ad osservare le disposizioni del De- ciclo IR apiio 1020, ii. -577. nel quale Decréto esse sarebbero ben disposte a occupare Hloggi più piccoli, meno comodi; mentire d'altra nane un numero mire considerevole di famtelie ha bisogno di maggior numerò di ambienti per .l'abitazione o è disposta a magiort spese por migliorate condizioni liniui- rendere possibili gli scambi di alloggi. Gli scambi non sono ora possibili perché i proprietari di case, in opposizione ai criteri stabiliti dai Decreti, esigono aumenti enormi di aifitto per consentire gii scambi degli alloggi. D'alti a pane i Commissari nessun aumento di Atto è corrisposto per le nuove locazióni. Pei" contro, accade oggi che arieho chi, occupando un alloggio vasto, volesse indurii in uno più piccolo, dovrebbe notevolmente aunicntarc la spesa, della pigione. Tutti'devono cosi restar fermi nei locali che occupano attualmente. E" perciò indispensabile inserire, a solo scopo ri: chiarezza,, nella, presento legge, una precisa disposizione che dica: « Per le nuove locazioni il proprietario non jMin richic'lure una pigione suiwiorè a quelli» che avrebbe dovuto pagare il precedente. PupilMino. Ogni convenziono contraria c rutili a »■ A tutela delle eventuali buone ragioni ilei proprietari bastono le disposizioni della legge relativa ;iì commissari degli alloggi. n| quai possono i proprietari ricorrere nei sii'igo-ìi casi. Per mezzo d'egli Scambi di alloggi, che con dette, nonno potranno diventare trèqtion fissimi. farà un primo Importantissimo passo verso la sistemazióne degli affitti con generale sollievo «. Esaminato cosi il Decrslo del 1S aprile 1920 il Memoriale prospetta alcune richieste per in conversione ni legge dei Decreti S novembre ]<!;! e lfi gennaio 1921. proponendo per essi talune modifiche che rispondono a necessità ormai accertate ed indiscutibili.

Persone citate: Cavour, Resio

Luoghi citati: Hloggi, Italia