La revisione dei contratti agrari

La revisione dei contratti agrari La revisione dei contratti agrari r a e i n e l . r i o o e l e o e à e o io i- Coll'inizio dell'annata agraria 1923-24 ritorna più che mai — specialmente in Piemonte ed in Lombardia — ad interessare la pubblica opinione, la questione dei contratti agrari ; e la discussione sui provvedimenti legislativi che regolano l'importante materia delle contrattazioni stipulate durante la guerra, tuttora in corso di esecuzione, si fa più che mai viva negli ambienti agricoli, per l'alto interesse che investe il problema, il quale è ad un tempo politico, giuridico ed economico. Onde con generale compiacimento fu appreso l'elevato interessamento alla questione, preso ieri l'altro dal Senato: interessamento che già aveva spinto l'on. Rebaudengo — spiccata competenza tecnica in materia di agricoltura — ad interpellare il Ministro per l'Economia Nazionale sull'ultimo decreto, ottenendone risposta scritta nei termini press'a poco identici a quelli che lo etesso Ministro usò ieri l'altro in Senato. Il senatore Borsarelli — cui si aggiunse l'on. Fracassi — ha chiaramente e cpn precisione trattata la complessa materia, facendo rilevare al Governo le gravi ingiustizie che si sono perpetuate coll'ultimo decreto, a danno di una numerosa categoria di proprietari. Nell'attesa che alla riapertura della Camera elettiva il problema ritorni ivi e certamente alla discussione, conformemente alle stesse promesse dell'on. Ministro, potrà interessare i lettori della Stampa un breve riassunto della questione, con qualche rilievo sulle conseguenze causate col provvedimenti emanati ed attualmente in vigore. Il princinio della revisione delle locazioni agrarie fu stabilito dal decreto 30 giugno 1918. consentendo ,al locatore di chiedere all'affittuario un aumnnto di fitto in misura non superiore al 20% od al 15 % a seconda dei casi ; ed un equo concorso a certe spese relative al fondo, nonché modificazioni degli oneri relativi alla riconsegna delle scorte vive e morte. Ma il riconoscimento in forma esplicita delb ragioni di ermità e di giustizia richiedenti provvedimenti legislativi che permettessero di rendere i prezzi delle locazioni dei fondi rustici adeguati alle nuove condi7ioni create dalla guerra, e non umanomente prevedibili, avvenne colla legge 7 aprile 1921 ; colla quale le norme della revisione del canone venivano meglio precisate per l'annata agraria 1921-22, e per I contratti stipulati anteriormente al 30 giugno 1918 ed in corso di esecuzione ; stahilepdo che l'aumento del prezzo della locazione non potesse superare 1*80 % del cinone orlcrinari^mente pattuito alla conclusione del contratto, per le grandi affittanze, e del 30 % oer le piccole, cioè quando l'pffHtuarto coltiva direttamente il fondo col .lavoro proprio e famisliare. La svalutazione della moneta, che aveva radicalmente modificato, alterandolo a vantaggio di una delle parti, il rapporto economico stabilito dai contraenti con la determinazione del prezzo ; l'aumento dei carichi fiscali gravanti la proprietà in guisa da assorbire spesso interamente, e da superare talvolta, i canoni di affitto; l'aumento dei prezzi dei prodotti in misura più che proporzionale alla svalutazione della moneta: tutto ciò fece considerare giusta ed equa la revisione nel senso dell'aumento del canone. Ma nella legge 7 aprile 1921 apparivano tosto ripetuti un grave errore ed una palese ingiustizia della legge precedente ; poiché limitare la revisione ai contratti di data anteriore al 30 giugno 1918 era come andare contro gli stessi principii generali e fondamentali che avevano inspirata e consigliata la revisione, — giacché anche nel 1919 persistevano lo stesse condizioni economiche c sociali del 1918, per quanto la guerra fosso finita — ; e fissare il 30 giugno come data di differenziazione, era come sopprimere di fatto — specialmente per il Piemonte _ il beneficio della legge, giacché l'annata agraria si inizia alli II novembre ; e quasi tutti i contratti ve nivano stipulati, conchiusi e rinnovati tra il S. Giovanni (24 giugno) ed il S. Martino . (11 novembre) ; e ben pochi proprietari avevano per caso conchiuso prima, stante anche le difficoltà di trovare affittavoli validi, per lo stato eccezionale del momento, che aveva concentrato sul Grappa e sul Piave tutto le forze 6ane della Nazione ; e mettere in ogni caso in assurda diversità di posizione proprietari che si trovavano nelle identiche condizioni di fatto e di diritto, per avere tutti stipulato — prima o dopo il 30 giugno non monta — per l'inizio dell'annata agraria, che per tutti decorreva dalli 11 novembre 1918. Chi scrive oggi, ebbe anche in allora a rile vare l'anormalità e l'ingiustizia: ad illustrarla sui giornali, a discuterla in assemblee e riunioni di proprietari ed affittuari; i quali ultimi persino in grande numero riconobbero la giustizia dei lagni elevati; onde fermamente era a sperarsi III una non lontana correzione della legge, almeno nel senso di rispettare le consuetudini nostre circa l'inizio dell'annata agraria, ed allo medesime vedere uniformato il provvedimento legislativo. Ed in vero nel giugno 1922 l'on. Bertini presentava alla Camera un disegno di legge, nel quale il principio della revisione delle locazioni agi-arie era riaffermato, regolato e svolto in modo ampio e completo ; senza restrizioni nel suo concetto informativo, poiché ammetteva la revisione per tutti i contratti, la cui esecuzione avesse avuto inizio nell'annata agraria 1921-22, od in un'annata anteriore. In una cortese lettera, che a mezzo dell on. Bertone, il Ministro fuceva pervenire allo scrivente alli 2 ottobre 1922, si affermava che il decreto ammetteva le revisione dei canoni, senza limiti di aumenti o di diminuzioni ; in modo da permettere di ristabilire tra le parti un equo rapporto economico; per cui eravi da sperare nelle favorevoli deliberazioni del Parlamento, ornai investito dell'esame della questione, colla presentazione del disegno di legge, che era stato anciie dichiarato urgente, onde potesse avere esecuzione immediata. Ma gli avvenimenti politici travolsero il progetto ; ed il Governo fascista —- dopo averne annunciato il seppellimento — ema» nava alli 14 novembre ed alli 3 dicembre i decreti De-Capitani e Corgtni ; col quali con molta semplicità si stabiliva che chi aveva beneficiato della legge 7 aprile 1921 seguitava a beneficiarne per l'annata agral ria 1922-23 nella stessa misura; oltre ad un aumento inteso In ogni caso a pareggiare il canone d'affitto con l'ammontare delle imposte e sovrimposte gravanti sul fondo locato; lasciando cosi estranei al beneficio tutti gli altri danneggiati clic at¬ teprnounpizipatrtaavdePzannemncalel.siDfa2sglatrptrrbvalmcpdqèdaiRrdenesttcacutir1gcdfisdtlpl a a a e e o i e i e e i o 0 a e i a , l a e i o — r i e i i ga ri ge ; rr e 2, e roo di o e o, e, e, e, a. il po a» re ali hi 21 al ad gre ul al at¬ tendevano e speravano; e sanzionando il principio altrettanto ingiusto quanto dannoso moralmente e materialmente, eh* una parte non indifferente, forse anche la più fruttifera della proprietà terriera nazionale, doveva in modo categorico esse» passiva per vari anni al proprietario ; meo* tre doveva arrecare agli affittuari _JaB* taggi esagerati, pur non avendo costoro avuto maggior merito, o maggiore PrevI* denza, durante le eccezionali condizioni del Paese al tempo delle contrattazioni ; e senza alcun beneficio per lo Stato e per l'eco- , nomla nazionale t . Le proteste furono generali ; ma le cose non mutarono, nè sono mutate oggi colla emanazione dell'ultimo decreto. Il Ministro Corbino e l'on. Serplerl hanno risolto il problema, come è noto, unicamente per i contratti contemplati .dalle leggi precedenti ; e sui seguenti tre punti! l.o) Immanenza dei contratti, per i.Kpro*» simi due anni e loro proroga automatica. Decorso questo tempo si avrà, la proroga facoltativa a richiesta anche deirafflttuari* 2.o) Aumento dei canoni a danaro. Siu questo punto la formula ha un vero atteggiamento salomonico. Il canone di fitto per la proroga è commisurato alla differenza tra il canone originario e il canone che-, potrebbe oggi conseguirsi in libera con- » trattazione, salvo la riduzione di 3/5 a carico del proprietario. In altre parole « beneficio della differenza, va per il 40% a, vantaggio del proprietario, e per il 60 a» * all'affittuario. 3.o) Giurisdizione libera sulle controversie. Se gli interessati non si mettono d'accordo, nominano un perito per ciascuno ; i quali occorrendo scelgono uni perizlore (che può anche essere nominato dal pretore su ricorso dell'interessato), il quale decide definitivamente. . Poiché queste disposizioni, nelle quali vi è un certo atteggiamento di semplicità e di patriarcato, non furono estese almeno a tutti 1 contratti stipulati nel 1918 e con inizio dall'annata agraria 1918-19? Il Ministro Corbino ha risposto all'on» Rebaudengo prima, ed agli on.li Borsarelli e Fracassi poi, che in sostanza la data del 30 giugno 1918 fu prescelta, perchè essa evitava soluzioni di continuità fra le nuove e le precedenti previdenze ; e perchè) essa fu giudicata ta\e, da comprendere soltanto quel confratti che presumibilmente i locatori avevano conchiuso senza potersi rendere conto della Instabilità dello condizioni nelle quali i contratti medesimi avrebbero avuto esecuzione, e senza perciò cautelarsi opportunamente, fissando una più breve durata dell'affitto, o pattuendo la variazione del canone durante! il corso della locazione. L'assurdo e l'ingiusto contenuto di tale risposta e evidente. Nel luglio ed agosto 1918 non si poteva valutare la situazione generale nostra diversamente dal modo con cui si poteva valutare nel giugno ; il perdurare della guerra nel suo massimo sforzo era identico, colle sue conseguenze, nel giugno, nell'agosto e nel settembre ; le difficoltà di trovare affittuari! validi, per essere le famiglie degli agricoltori private I delle braccia più robuste, era precisameli-' te persistente nel luglio come nel giugno; le difficoltà di molti proprietari assenti per la guerra dalle loro terre e nell'impossibilità di provvedere direttamente %f loro fondi che rimanevano liberi all'undici novembre, erano eguali nel giugno, .nel settembre e nell'ottobre ; sia per la ricerca, che per la discussione ed accettazione di condizioni normali nel contratto — lo stato di necessità ad adattamenti forzati perdurava in tutti e per tutto 11 1918 — ; e la speranza di un ritorno ad una non lontana normalità-di cose, appena appo- . riva al 4 novembre nella esultanza di Vittorio Veneto. Affermare poi che si era mantenuta là data del 30 giugno 1918 per evitare soluzioni di continuità tra le nuove e le precedenti disposizioni è argomentazione che regge meno ancora di quella precedentemente confutata ; perchè se anche tale criterio ponesse essere invocato per legittimare la non estensione dèi beneficio ai contratti delle annate successive al 1918, non potrebbe più essere invocato per i contratti dell'annata beneficiata ; poiché coni vertendo la data fissa in quella della scadenza consuetudinaria per ogni ragione, non si altera affatto il concetto informa-, tivo della legge, che viene soltanto a coordinarsi colle consuetudini delle singole località. Nella nostra legislazione eccezionale vi è l'esempio più perfetto nei provvedimenti per i fondi urbani: il primo di questi poneva come data di partenza per dare agli inquilini il diritto di richiedere proroghe o invocare calmieri di fronte ai proprietari il 30 giugno 1918; gli altri successivi, senza preoccupazione di creare soluzioni di continuità colla legge precedente, affermarono che la data del 30 giugno doveva essere riportata alla data consuetudinaria prossima di ciascuna località) per le scadenze dei contratti ; e cosi rimanendo inalterato il concetto della legge, il 30 giugno per Torino diventò per esemplo l'il settembre per Cuneo, il 29 settembre per Milano, ecc., risparmiando le ingiustizie che con conseguenze assai più gravi si vogliono perpetuare per i contratti agrari del 1918. Altro argomento addotto dal Ministro' Corbino in Senato, e costituente quasi una questione pregiudiziale, è il pericolo derivante da nuove estensioni di forme d'Intervento delio Stato in rapporti di diritte» privato ; anche per il fatto che con esse si creerebbe un grave precedente per futuro prevedibili situazioni,, nelle quali per la diminuzione dei prezzi, sarà invertita Ja condizione reciproca delle parti. Detto argomento — che non tocca le correzioni invocate dei contratti del 1918, ma che 6 invoca contro l'estensione della revisione ai contratti delle annate susseguenti — è contraddetto da tutto il contegno tenuto dal Governo stesso, e non soltanto nella materia di cui ci interessiamo^ Quando ragioni di ordine pubblico s'impongono in modo assoluto. l'intervento statale non soltanto è legittimo, ma è indispensabile. Non vi ò ciii non veda nei casi suaccennati, la necessità 0 la opportunità, di eque provvidi.-:..-..- riparatrici nell'interesse bensì della parte danneggiata, ma soprattutto nairinteresse superiore della tranquillità sociale, della produzione, è ih genere dell'economia del paese. Ed invero non è equo e non può giovare alla paca interna, che numerosi proprietari, non pochi dei quali piccoli risparmiatori, vecchi inabili, vedove, minori incapaci, paghine ì tributi e vivano in miseria, mentre gli affittuari delle loro terre traggono da qua*' sic lauti benefizi, per una notevole parte non dovuti a maggiore o migliore lavoro*

Persone citate: Bertini, Borsarelli, Corbino, Detto, Rebaudengo

Luoghi citati: Cuneo, Lombardia, Milano, Piemonte, Torino, Vittorio Veneto