Scuole, Corte dei conti, tributi locali

Scuole, Corte dei conti, tributi locali Scuole, Corte dei conti, tributi locali nei deliberati del Consiglio dei Ministri Abolizioni e correzioni di sovrimposte e tasse provincialL e comunali Rom*. 12, none. Si è riunito nuovamente stamane il Consiglio dei Ministri sotto la presidenza dell'on. Mussolini, presenti tutti i membri del Gabinetto, compreso il sottosegretario Acerbo. La Scuola coniplcmcntiiru c i corsi d'Integrazione Il Consiglio si^è occupato dapprima dell'istituzione di corsi di ' integrazione provvisori presso le scuole complementari. Con R. Decreto G maggio 1923 è stata istituita la scuola complementare. I corsi hanno la durata di tre anni. La scuola complementare serve per la preparazione dei giovanetti ai piccoli impièghi. Non è escluso, però, che gli alunni migliori possano continuare gli studi, quando siano in condizione di poter sostenere l'esame di ammissione al Liceo Scientifico od ai corsi superiori dell'Istituto Tecnico. Perchè possano gli alunni licenziati dalla scuola complementare prepararsi a detto esame di ammissione ai.corsi superiori è necessario seguano i corsi di integrazione in cut sono impartiti quegli insegnamenti che fanno parte dell'esame stesso. Sono già sorti in alcuni Comuni corsi di simile tipo. II ministro Gentile ha proposto, uno schema di decreto, approvato dal Consiglio, per il quale presso le R. Scuole complementari, e limitatamente al quadriennio scolastico 1923-27, potranno essere istituiti, entro il corrente anno, corsi per la preparazione degli alunni e licenziati delle scuole complementari all'esame di ammissione all'Istituto tecnico ed al Liceo Scientifico. Detti corsi avranno la durata di due anni. Al primo anno potranno essere inscritti gli alunni della terza complementare ; al 2.o anno i licenziati dalla scuola complementare che abbiano ottenuto almeno 6 decimi nello scrutinio del primo anno di integrazione. Alla istituzione di detti corsi si farà luogo su richiesta del Comune ove ha sede la scuola complementare, se il numero degli alunni, a giudizio del ministro, consiglia l'Istituzione, e se il Comune si obbLiga a corrispondere lire tremila annue per quattro anni. Nessuna spesa graverà sull'Erario per i corsi di' integrazione, perchè col gettito delle tasse di frequenza ed il contributo del Comune, la spesa è completamente compensata e lascia ancora un lieve margine di vantaggio allo Stato. La contabilità statale Il Consiglio si è poi occupato in linea generale dalla riforma della Contabilità delio Stato, tema sul quale ha riferito il Ministro delle Finanze, on. De Stefani. Le più notevoli variazioni introdotte dal nuovo testo legislativo sulla legge vigente, riguardano i contratti e la forma del pagamenti. Per i contratti è data facoltà all'Amministrazione di seguire, in luogo dell'asta pubblica la licitazione privata, quando ne riconosca l'opportunità e la convenienza. E' inoltre ammesso il sistema dell'appalto-concorso, adottato già ger le opere pubbliche in applicazione del i. L. luogotenenziale 6 febbraio 1919, N. 107, e che ha dato buoni risultati, consentendo, nell'aggiudicazione, una valutazione com plessiva dei requisiti tecnici ed economici. Resta ferma, per casi eccezionali, la possibilità di ricorrere alla trattativa privata. I limiti di somma, oltre i quali deve sui progetti di contratto essere sentito il Consiglio di Stato, sono portati a cifre più alte. La legge attuale, derogata in più casi per taluni servizi con provvedimenti speciali, fìssa detti limiti a lire 40 mila se i contratti sono da stipularsi dopo pubblici incanti, e a lire 8 mila, se i contratti sono da stipularsi a trattativa privata. Il- nuovo testo stabilisce il limite di L. 500 mila nel caso di pubblici incanti, di L. 300 mila per la licitazione privata, e di L. 150 mila per la trattativa privata. Questi limiti sono raddoppiati, nel caso che le condizioni del contratto siano pienamente conformi alle norme contenute in capitolati d'oneri, approvati dopo sentito il Consiglio di Stato. E pure disposto che quando l'urgenza sia tale da non consentire indugi, possa essere presentato al Consiglio di Stato il verbale di aggiudicazione e lo schema di contratto, firmato dalla parte, la quale resta cosi vincolata giuridicamente, sempre prima della approvazione ministeriale, occorrente per impegnare definitivamente l'Amministrazione. Sono stati altresì aumentati i limiti oltre i quali deve interpellarsi il Consiglio di Stato per le spese in economia, le transazioni e l'applicazione delle clausole penali. Relativamente ai pagamenti si approva una modificazione radicale, introducendo liuso in via normale di assegni tratti sul l'Istituto bancario, in tal caso del servizio di cassa dello Stato (Banca d'Italia). Per le modalità interne.dì emissione degli assegni è disposto che il controllo da parte della Corte dei Conti si effettui a cura di funzionari distaccati presso le ragionerie delle singole amministrazioni centrali e ciò per evitare lunghi ritardi che attualmente susci, tano gravi lagnanze e gravano anche sull'Erario per spese di interessi ordinariamente valutati dalle parti nei prezzi delle opere e delle forniture. E' consentita per tali assegni una girata, per cui non vi è l'obbligo della presentazione personale. Si dispone però che l'assegno sia girabile soltanto a favore di un agente delia riscossione (ricevitori del registro, uffici postali, dogane, ecc.) 0 di una banca debitamente accreditata. 11 limite per le aperture di credito è fissato a L. 250 000, mentre secondo la legge attuale 1 mandati di anticipazione e a disposizione non potevano essere emessi per più di lire 30 000 II nuovo testo contiene poi altre sostanziali modifiche circa i bilanci la cauzione degli agenti dell'Amministrazione e la responsabilità del funzionari. Le nuove disposizioni entreranno in vigore colla pubblicazione del decreto nella c Gazzetta Ufficiale » salvo quelle relative al nuovo metodo di pagamento mediante assegni, che richiedono un complesso di lavoro d'organizzazione, e che pertanto avranno attuazione dal principio del prossimo esercizio finanziario. Dopo ampia discussione, lo schema di decreto e approvato. Il controllo della Corto del Conti Il Consiglio ha poi approvato anche l'altro schema di decreto proparato dallo stesso ministro De Stefani, contenente modificazioni alle disposizioni legislative sulla Coite dei Conti. Le nuove disposizioni adottate conserveranno nella sua integrità il controllo che le leggi vigenti hanno deferito alla Corte dei Conti e tendono anzi a rafforzarlo, regolandolo Ih modo più consono alle nuove esigenze dell'esercizio. Si esclude, colle nuove norme, che la registrazione con riserva possa domandarsi per deliberazione di uh ministro dimissionario. Inoltre il principio, attualmente applicato per i soli ordini di pagamento, olia rende assoluto il rifiuto della Corte del Conti quando manchi l'occorrente disponibilità in hilancio o risulti errata l'imputazione, ò esteso anche ai decreti di nomina o promozione di funzionari oltre il limite dei rispettivi organici e agli ordini di accreditamento a funzionari delegati al pagamento di spesa, quando l'importo ecceda i limiti stabiliti dalle leggi. Il controllo preventivo, oltreché sul contratti per somme inferiori a lire 50.000, considerati nel nuovo testo legislativo sulla contabilità generale dello Stato^ è anche tolto sugli atti di autorizzazione di spesa per somnw. inferiori a lire 20.000. Sarà cosi resa più spedita l'opera amministrativa Luzzatti, che tesi puc'-Q ii yisi» iìaaczii>rii s^ere entità. II riscontro della Corte rimane lntf* grò anche per le spese derivanti da detti atolli sede di pagamento, sarà esercitato con le procedure semplificate, stabilite con le norme sui pagamenti delle spese dello Stalo, contenute noi nuovo testo legislativo sulla, contabilità generale dello Stato. E' regolata) con nuove disposizioni anche la revisione del rendiconti. Per quanto si riferisce a quelli degli agenti che maneggiano valori, la procedura giudiziale attualmente prescritta per tutti indistintamente, è mantenuta soltanto quando i conti non risultano, all'esame fatto dalla Conte, pareggiati regolaTmente, o diano comunque luogo a rilievi. lUn numero notevole di rendiconti su cui non occorrono, carne normalmente avviene, osservazioni, sarà quindi approvato, con fórme più semplici.! mediante decreto presidenziale. Per i rendiconti dei funzionari delegati alla effettuaztone delle spese su aperture di credito, n «Jjnpito del riscontro è essenzialmente conferi» alla Corte, con ampie facoltà quanto al modo di esercitarlo, avendo — dice il comunica» governativo — la pratica dimostrato che utt riscontro generale e completo è oltremoao tardo e lento e difficile ad attuarsi e che un riscontro saltuario può divenire Pju efflcaca a tutela dell'amministrazione e degù interessi dell'erario. * . ■ 1 .J Con questi provvedimenti — continua u. comunicato — il Governo nazionale risolve o avvia a soluzione problemi lungamente discussi nel senso di una maggiore veloci», e semplicità dell'ordinamento dei controut amministrativi. L'esame delle altre leggB: sulla riforma amministrativa avrà luogo in.' novembre. Su proposta del presidente,, li. Consiglio delibera di continuare nella sessione di novembre l'esame delle altre leggi: relative alla riforma delle pubbliche amministrazioni. Nel frattempo una sipeciale Commissione, composta dei ministri Oviglio, De Stefani e Camozza, esaminerà preliminarmente il gruppo di leggi sulla riforma degli istituti amministrativi e del Consiglio di Stato, .preparati /l'incarico del presidente dal sottosegretario alla presidenza, on. AcerboNella sessione di novembre sarà pure esaminato dal Consiglio il decreto sullo stato giuridico degli impiegali civili. Finanza localo Su proposta del ministro delle finanze ti pure approvato uno schema di decreto roncante provvedimenti per la finanza locale^ . Le norme dello schema di decreto sono la seguenti : l.o Proroga di alcuni tributi. — In attesa! dell'entrata in vigore1 della riforma delle imposte dirette e del tributi locali, negli anni scorsi era stata prorogata di anno in anno' la facoltà per gli Enti locali di applicare le sovrimposte sul fondi rustici ed urbani, la sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile, le tasse comunali di famiglia, d'esercizio e rivendita, di soggiorno e quella sul bestiame e altri tributi minori. Una ulteriore proroga si rende ora necessaria per mantenere transitoriamente le imposte locali predette fino a che non vengano, assorbite dalle! riforma che risulterà appunto dal complesso' dei provvedimenti che si vanno adottando! gradatamente compreso quello dell'unito! schema di decreto. Si è ritenuto opportuno) stabilire la proroga fino a nuove disposizioni allo scopo di evitare l'eventualità di «dover concedere nuove proroghe per tutti e per, qualcuno dei tributi medesimi.- 2,o Sovrimposta sui redditi di B. M. — Lai facoltà per i Comuni e le Provincie di applicare con aliquota non superiore al 10 %1 del tributo principale la sovrimposta sul redditi di R. M. era stata prorogata soltanto) per l'anno 1923 ed era intendimento dell'amministrazione di farla cessare del tutto con la fine dell'anno. Infatti, con la circolare 10 dicembre 1922, veniva fatto presente ai prefetti dei regno, a proposito della necessita; di ridurre le spese degli Enti locali, che lai sovrimposta sul redditi di R. M.. per quanto: contenuta in limiti circoscritti ed insuperabili, tuttavia, elevando l'aliquota complessiva, contribuiva a tener depressa ai fini) tributari la valutazione dei Tedditi industriali, commerciali e professionali e che tale forma di sovrimposizione sarebbe) stata soppressa. In relazione a ouesti intendimenti lo schema di decreto è redatto* nel senso di ridurre per il 1924 la misurai massima dell'aliquota della sovrimposta all 5 % (cioè il 10 % complessivamente tra Pro* vincia e Comune) e di stabilirne esplicitamente la soppressione con effetto dal 1.a> gennaio 1925, in modo che la soppressione stessa attraverso la riduzione d'aliquota per. l'anno 1924 avvenga senza arrecare pertur» bamento alla finanza locale. 3.o L'abolizione della tassa d'esercizio 'ed istituzione di una imposta, sulle industrie, commerci, arti, e professioni. — Alla tassa di' esercizio applicata attualmente con la determinazione di tassi minimi e massimi, imposta per classi di contribuenti, verrà sostituita, con effetto dal l.o gennaio 1925. una imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni di più vasta applicazione e disciplinata entro limiti insuperabili sulla base deireddito inscritto agli effetti dell'imposta it R. M. Tale imposta potrà essere applicata la limiti più ristretti anche dalle Provincie. La! imposta sull'industria, con aliquota proporzionale, sarà applicabile solo ai contribuenti iscritti per un reddito di ricchezza mobila non inferiore a L. 2000: per tutti gli esercenti minori che non potrebbero essere assojreettati all'imposta sull'industrie viene stabilita una tassa di patente esclusivamente a favore dei comuni. 4.o Contributo di'manutenzione stradale — Allo scopo di permettere agli Enti locali di far ricadere una parte delle spese per le manutenzioni stradali su coloro che, in dipendenza dell'esercìzio di un commercio o in-dustria. o per altri motivi, determinano in particolar modo il logorio delle strade, vien concesso ai Comuni ed alle Provincie di istituire, con effetto dal Lo gennaio 19Ì4, uni contributo annuo a carico dei predetti utenti! per un importo non superiore ad un terzo della spesa sostenuta dagli enti medesimi. Tale contributo potrà essere applicato tanto con tassazione separata- da parte dei Comuni e! dalla Provincin quanto con tassazione unica. f.w^i?HP,,rf «'.""f iella tassa *"«« «ree fab. nl£«bJli e **."*f**on« di un contributo di mi. vilr? «^i«A a tH^8a auUe'aree fabbricabili y^/*,.80/11^^ con ertetto d»l Lo gennaio ì^.1*^*?0"* ^er 1 Comuni di applicare. In ^rSriwi ^«'ope Per una sola volta, dei contributi di miglioria, diretti a colpii, riacremento di valore che deriva ai beni rustici ed urbani . in conseguenza dell'esecuzione. di opero pubbliche. Quesio contributo potrà essere applicato anche dalle provincia per la proprietà extra-urbana che aumenti di valore per effetto di opere e.-.«i]iie dallo amministrazioni provinciali. L'applicazione di questo tributo è disciplinata in modo alternativo. Gli enti interessati potruuuo. secondo che lo credano più opportuno o conveniente, seguire l'uno o l'altro sistema. Potrà infatti prendersi a base del contributo l'aumento effettivo di valore dei beni che sari determinato facendo il rapporto tra il valore precedente e qne'lo derivante dall'esecuzione dell'opera pubblica e tenendo conto nel raffronto fra i due valori, del coefficiente «il svalutazione deila moneta e delle spese in» contrate dai contribuente nel miglioramento) dei fondi soggetti a contributo. Oppure gli enti locali potranno applicare il contributo sotto forma di concorso alla spesa, sostenuti»

Persone citate: Camozza, De Stefani, Luzzatti, Mussolini

Luoghi citati: Oviglio