I pubblici esercizi e la nuova circolare della Direzione di P.S.

I pubblici esercizi e la nuova circolare della Direzione di P.S. I pubblici esercizi e la nuova circolare della Direzione di P.S. 2 Assemblea del Sindacato del Commercio Nel pomerìggio di ieri è stata tenuta una numerosa assemblea di proprietari di pubblici esercizi c di negozianti vini indetta dal Sindacato del Cenimercio per la comunicazione ed esame della nuova circolare De Unno che riportiamo la quale viene profondamente a mulare e ad attenuare il divieto della cessione di licenze di pubblici esercizi e spacci di bevande alcooliche, contenuto nella precedente circolate il maggio u. s. L'interessante questione alla quale si ricollega la difesa e la conservazione di non poche aziende commerciali di Torino, grandi e piccole, richiamò nella sala un numero di intervenuti molto considerevole. Presiedeva il comm. Primi presidente del Sindacato provinciale del commercio ad inervennero il cav. Vianino presidente del Sindacato comunale, il signor Carbonero presidente della Sezione vini od affini, il comm. avv. Chiaudano, segretario generale del Sindacato nazionale, l'aw. Carta segreario del Sindacato provinciale ed il colimi. Ronco. Il presidente sunteggiò la situazione gravissima creatasi nei trapassi delle aziende per ertetio della circolare li maggio u. s. dela Direzione generale della P. S. e tutto il ] avoro svolto dalle organizzazioni locali ed i anche nelle- principali città per ottenere dal Governo una modiiicazione alle severe disposizioni emanate che colpivano inaspettata-1 mente una classe numerosissima di commercianti venendo ad annullare tanti contratti stipulati e per la maggior parte già eseguiti. 11 signor Carbonero prese in seguito la parola constatando con soddisfazione che il avoro fatto non fu privo di risultalo notevole, come lo piova la nuova circolare De Bono. Quesla nuora circolare che regola la concessione ed il trasferimento delle licenze per la vendita di vino e di bevande alcooliche è cosi concepita : ii Con circolare del 3 maggio u. s. N. 120C0 A., il Ministero comunicò allo SS. LI,, un parere emesso dal Consiglio di Stato Se-1 zione l.a, in adunanza del i aprile 1913, lei cui conclusioni erano che si dovesse ritenere radicalmente nullo qualunque preteso passaggio di licenza di pubblico esercizio ila! ' concessionario ad altri e che violi la legge chiunque attenda ad un pubblico esercizio in virtu di un titolo derivato da licenza altrui, salva soltanto l'ipotesi di interposta persona. Poiché l'art. 7 della legge 1!) giugno 1913, N. (i3i vieta tassativamente il rilascio di nuove licenze nel Comuni o frazioni di Comuni nei quali eslsiouo esercizi di vendita o di consumo di vino, birra, e di bevati-1 de alcooliche in genere in mimerò tale da i superare il rapporto di uno per ot>0 abitanti, il divieto di attendere ad un pubblico esercizio in virtù di titolo derivato da licenza altrui implica praticamente il divieto di trasferimento degli esercizi eccedenti il rapporto limite fissato nella legge, sia per ano fra vivi che a causa di morte. Ora, poiché j un tale divieto dalla pubblicazione della i legge 19 giugno 1923, N. (132, non si era mai I applicato, era naturale che l'applicazione di I esso, in seguito alla ricordata circolare del I 3 maggio urtasse contro la situazione di latto, suscitando vivaci e generali proteste dei ceti interessati.- Non crede il Ministero che queste proteste fossero fondate su validi argomenti giuridici. Invero, lo stesso articolo lfi del Regolamento Ili ottobre 191-i, N'. 1238, invocato dai protestanti mon senza qualche apparenza di buon diritto, dicendo che agli effetti dell'ari. 7 della léfjge deve considerarsi nuova licenza quella "richiesta da persona che voglia aprire un nuovo esercizio, non infirma l'interpretazione dell'art. 7 adottata dal Ministero nella nuova circolare 3 maggio, perchè nuovo esercizio, in coi retto linguaggio giuridico non è soltanto la nuova azienda il nuovo spacciti nel senso materiale della paròla, ma anche il vecchio spaccio nel quale muta la persona del titolare autorizzato a gestirlo i.novaiio ex causa personae). Ciò a prescindere dalla considerazione che una disposizione di regolamento non può derogare ad una disposizione d'i legge, e nemmeno interpretarla in forma autentica. Ma se il fondamento giuridico mancava, lé proteste degli interessati erano certamente basate su mi fondamento di equipi, giacché non può negarsi la buona lede di coloro che, sulla base del diritto vigente di fallo e della prassi amministrativa, avevano creato rapporti giuridici e contratte obbligazioni o comunque erogate spese notevoli ed ingenti. « Sentito peaanto il parerò di una ópposita Commissione il Ministero 6 venuto nella determinazione, in via equitativa, di prendere atto di quelle cessioni e trasferimenti di esercizi dipanati anteriormente alla data del Lo giugno, che si fìssa come termine presuntivo ui pubblica notiiica della circolare 3 maggio. Pertanto le volture già effettuate formalmente a tale data, con il rilascio della licenza in testa alla avente eausa de! titolare per virtù di atto fra vivi o a causa di morte, devono tenersi per rate e ferme. Possono egualmente essere rilasciate, ove concorrano tutti gli altri requisiti, in eccedenza al numero fissato nell'art. 7 della legge le nuove licenze agii aventi causa dei possessori di regolare licenza di pubblico esercizio e dimostrino lYUittivo trapasso a loro nome dell'Azienda con gli annessi e connessi mediante atto di data certa, anteriore a! l.o giugno 1923. Tale .data dovrà rilevarsi da atio pubblico contratto, registrato o denunzia raccolta da pubblica autorità, quale, ad esempio, la Camera di Commercio. Per le trattorie, alberghi, caffè, i quali siano ritenuti dalla Commissione provinciale, per la loro particolare importanza, di decoro cittadino, potrà essere consentito il rilascio della nuova licenza a favore dell'avente causa o successore a titolo universale o particolare, in ecce lenza al numero fissato dall'art. 7 della Legge, anche quando non esista un ano formale di cessione avente da'a certa anteriore al l.o giugno 1923, purché a tale data risultino iniziati i lavori e fatte ingenti spese per radunamento dei locali, essendo tale fatto indice di una volontà giuridica determinatasi anteriormente alla notizia delle nuove istruzioni restrittive, e perciò ad esse non contrastante. Per le successioni a causa di morte, la nuova licenza all'erede o legatario, in eccedenza al numero lissato nell'art. 7, potrà essere data, sempre quando si tratti di effettivo trapasso dell'Azienda con annessi e connessi, il fatto della morte del dante causa sia anteriore al 3 maggio 1923. Siccome il rilascio della licenza è sempre un atto discrezionale dell'Autorità, anche nei casi sopra elencati potrà essere rifiutata quando venga- chiesta da persone che non ricavino dalla vendita di vino o bevande alcooliche il cespite principale del loro mantenimento (Tabaccai; droghieri, negozianti di frutta, di commestibili, ecc.). « Occorre poi che le SS. Li., procedano ad una severa revisione di Polizia, revocando la licenza a unte le persone che non risultino di buona condotta, che promuovimi n tollerino che il loro esercizio diventi ritrovo, abituale di persone pregiudicate, che non diano affidamento nel riguardi ilell'ordinò pubblico e della pubblica decenza ». Il signor Carbonero rilevò l'impoi tanza di queste nuove disposizioni che vengono a confortare tanti capi di azienda n inaccinli dapprima di chiusura del loro esercizio e.l inviò un ringraziamento ti s. E, De lt.no ed I a tulli coloro che con passione si inturessnI rono del gravissimo problema, spei ia'mente : a! cav. uff. Pagano che in seno alla Commissione governativa all'uopo noiniil.ita, difese strenuamente i giusti diritti degli esercenti, parlarono quindi ii cav. Vianino ed il comm. Ronco, poscia l'assemblea ad unanimità deliberò l'invio del seguente telegromma a S. 1". De Bono: " Importante a«! si ir.blea Sindacalo fasci-Ma de! commercio inedia e pi.-coln Industria, sezione vini ed I e-er-iz: iiiibbìi'i Torino, rjrovincln. nnr>rcn! iì >ndo nuove disposizioni trasfei'iiwto M. .■ ,.-/c oerrizi pubblici vendila Invitilo al-i 'iiiii.-ne ringrazia riconoscerne equità pi ! vedi''i >::o e rio dm sua apnlicnzione risol' vera g uvi.s'ma situazione attuale ». nannpmnciagpdmsLdmncddsdddlddrgdrcvz

Persone citate: Carbonero, Chiaudano, De Bono, Ronco, Vianino

Luoghi citati: Torino