Il testo dell'ordinanza che rinvia all'Alta Corte gli amministratori della Sconto

Il testo dell'ordinanza che rinvia all'Alta Corte gli amministratori della Sconto Il testo dell'ordinanza che rinvia all'Alta Corte gli amministratori della Sconto Roma, 7, notte. Pi viene a conoscenza del testo dell'ordinanza della Commissione di istruttoria del Senato per il rinvio dinanzi all'Alta Corte di Giustizia de.i componenti i! Comitato centrale della Banca Italiana di Sconto, per avere fauo prelevamenti superiori a quelli concessi dall'atto di società, reato previsto e punito dall'articolo 673, N. 4 del Codice eli Commercio. SI tratta di quelle ormai tanto discusso 370 mila lire divise tra gli amministratori, quale compenso dell'esercizio 1920, oltre alle centomila lire che ad essi nono state dall'assemblea dei soci assegnate. Dalla ripartizione di quel compenso, avvenuta tenendo conto della carica e della presenza di ciascun membro del Comitato alle sedute, risultavano quesle cifre: senatore Marconi e conim. Mario Perrone 7ó00 lire ciascuno; ltappoport i,:1.346; Bertarclli 29.693; Gavazzi 31.530; consigliere delegato eomm. Pogiiani, eomm. Gobbi. Galazzi, Galimberti, Mozzanti, Scalini. 33.204 ognuno; c finalmente 50.201 al sig. .Ven/.aghi. La colpabilità degli amministratori Su questo prelevamento lo Commissiono discusse a lungo, dimostrandolo ingiustificato, sia perché dopo la deliberazione dell'assemblea del marzo 1018 con la quale si determinava un compenso globale di centomila lire, nessun'altra intervenne che la mo dlflcasse, sia mento non sarebbe giustificato da speciali impostazioni di bilancio. La Commissione senatoriale ha ritenuto tutti ugualmente colpevoli, rinviando a giudizio il sonatore Marconi per le 7500 lire a lui assegnate, sebhcìio siano provate le suo rarissime partecipazioni alle riunioni. Vennero puie rinviati a giudizio Poglianl. Venzaghi, Lertarelli, Gobbi. Gavazzi, Galimberti, Galazzi, Mozzanti, fluppopon. Scalini e Combe per avere diito agli azionisii elei dividenti insussistenti per l'esercizio 1920, decimando il capitale sociale di 25 milioni, pari ad un dividendo dell'8 sulle azioni e por avere distribuito 1.279 6^2 quale percentuale di utili insussistenti agli amministratoli, e 576 OSO tu dirci perctiir lm^àtórÌÒi»"wiweiéra-tini, condirettori e vice direttoli della lìtui, cu. Su quesio secondo cupo di Imputazione — e qui viene la parte medila della pupilli? enzione di oggi -- la Commissione non esita la dichiarare che il bilancio per l esercizio ! ìo.'o non sincero. Cessata la guerra — ha 1 ritenuto la Commissiona — mentre fcU itti-1 luti di credito facevano opera di raccoglimento, temendosi imminente la crisi industriale, la Sconto non. cessò di finanziare impreso industriali eli ogni specie e da ciò la difficile situazione della Banca quando la crisi scoppiò c cominciò a designarsi la campagna ostile che aveva già determinato una perdita di mezzo miliardo per ritiro di depositi. Ora è di quei tempi il bilancio, secondo il quale gli utili dell'esercizio potevano autorizzare la distribuzlono agli azionisti un dividendo dell'8 % superiore a quello della Banca d'Italia. Sarebbe stato quindi un dividendo politico per faro rinascerò la fiducia, o quanto meno, temperare ie diffidenze sorte intorno alla Banca. In questa imputazione erano coinvolti anche i sindaci, ma furono prosciolti, perché, non risultando che essi avessero agito coti dolo, vengono coperti coU'amnistia. 11 P. M. eomm. Santoro domandava il rinvio a giudizio per il reato di aggiotaggio continuato del eomm. Pogiiani e dell'agente di cambio Paoletti per avere il primo, col concorso dell'altro, provocato in ltoi>a un aumento delle azioni della Sconto, facendo acquistare e prendere a riporto uno ingente quantità di detti titoli per conto della Banca ItaloCaurasica, filiazione della Sconto, che serviva da prestanome, mentre, in realtà, acquirente e riportante era la stessa Sconto Ma rispetto a questa imputazione si é osservato che, se è vero che gli amministratori della Banca non possono acquistare azioni del la Società per conio di essa, e la Sconto 1per eludere tale divieto o nasconderò cho tale acquisto avveniva con denaro proprio, si servi della Banca imio-Caucasica, non concorrono nel fatto gli estremi dell'aggiotaggio (articolo 293 del C. P.) mancando quello del mezzo fraudolento, essendo unto- 1 ri*| "?g,i arnbicnti Ror=!'- " modo come roteali acquisii avvenivano. Non resta quindi che la contravvenzione all'articolo 15-4 del Codice di Commercio; ma anche per questa imputazione è applicata l'amnistia. Quanto alle questioni di diritto, la Commissione si occupa dello non lievi eccezioni prelimiiKiri sollevato all'inizio dell'istruttoria dai difensori. Eccezioni della difesa l.o) Bancarotta per moratoria. — Si tratta, secondo la difesa, di una specie nuova di reato, sconosciuto sino nd ora dal legisinto re, con la creazione dell'articolo 10 del decreto 28 dicembre 1021. Ma codesto decreto l'i inapplicabile, sia per la data posteriore di tempo in cui i pretesi reati erano consti moti celie non può avere forza retroutltVà, sj.-t perche il decreto stesso non può avere forza di leggo, mancando sino nd ora in con va)Illazione della Camera. La Commissione ha negato cho si traili <h reato nuovo, ma di quello contemplato dall'articolo SOS del Co- dice di Commercio è la formula generica di procedimento di moratoria determinato da colpa dogli amministratori, equivale per il suo contenuto giuridico, all'altro di cessazione di pagamenti avvenuta pure per coina dogli amministratori e comprendo ner là sua ampiezza tutti i casi eli insolvenza colposa. Conscguentemente, secondo l'accuso, ù inutile parlare eli incostituzionalità o di retroattivi a del decreto, trattandosi dolio stesse ipotesi previste dall'articolo 803 del Codice di Commercio. 2.o) Mancanza della dichiarazione di fallimento. - Una volto che manca lo stato eli fallimento, non a possibile, secondo la difesa, applicare agli imputati le disposizioni degli urlicou Sui e si.vj f].j codice di Commercio. Si sosteneva, in sostanza, ooli;oppnggio dell'autorità del Mortara, che per applicare le sopradetie sanzioni ù necessaria la dichiarazione di fallimento "~»>'h> ziata in sedo propria, citando in proposito quanto e scritto dall'on. Iicllofti nella relazione sulla delego al Governo per la pubblicazione di un nuovo Codice di Commercio. Ivi si dice: «Non essere concepibili i reati in materia di fallimento senza la sentenza civile, dichiarativa del fallimento stesso elio deve fare stato nel processo penalo circa la qualità dell imputato ed il suo stofo di dissesto. « Ma. in contratto, si osserva che la dichiarazione di fallimento non è condizione per l'esercizio dell'azione penale essendo indipendenti le due procedure civile e pe 1'',1'3 ed n"a Giurisprudenza invocato dalladitesa so ne oppone un'altra contrario e pur non negando cho per ora essa inclini alla tesi difensiva, non se ne tiene conto, data appunto la sua instabilità. 3.o) Falsità dei bilanci. — Poiché ri ravv,1.suP.°,Pli /^reml del reato di ripartizioneeli dividendi insussistenti, occorre, secondo i difensori, la dimostrazione di una falsitàdi bilancio tonto più rigorosa in quanto sidove trattare di dividendi manifestamente insussistenti, di una dimostrazione cosi chiara da non ammettere discussioni sulle in-tenziqm dolose degli amministratori che Incompirono bi dovrebbe provare che le va-lutazioni furono fatte in modo da lasciarngurare come vere delle attività insussisteti-ti Od irrealizzabili per avvenimenti già vo-rincarisi, come, uri esempio, fallimenti di-1 cltiarati, perdite di crediti ecc. Invece nelcaso concreto, non si tratta, sostengono i difensori, di dividendi manifestamente Insussistenti. E' assurdo parlare di e io in un bilancio che contiene Ingenti ifre di riserve occulto, che non rappresentano utili riportati dal liitancl anteriori. Tutte le somme die include il capitale entrano nelle cn=so sociali e por qualsiasi titolo sono utili e come tali ripartitoli, salvo, ben inteso, le ri servo legali. La Commissione ribalte lunsa mente con copiosi argomenti quo-ta tosi del'la difesa.

Persone citate: Combe, Galimberti, Marconi, Mario Perrone, Paoletti, Santoro

Luoghi citati: Roma