I regolamenti per le otto ore approvati dal Consiglio dei Ministri

I regolamenti per le otto ore approvati dal Consiglio dei Ministri I regolamenti per le otto ore approvati dal Consiglio dei Ministri j ', i i o i a a a e r , o a i , .i tl ua ». e he ls une al a ire Roma, ij, none. Onesta mattina, alle 10, sotto la presidenza dell on. Mussolini, si è riunito il Consiglio elei ministri. Su proposta del i residente, il Consiglio delibera di designare a) Re la nomina a consigliere di Stato del dott. 'Michele Castelli, R. ministro a Fiume, in considerazione dei servizi da lui resi j1 Paese durame la sua permanenza in quella città dall'armistizio ad oggi. .11 Consiglio prende cjuindi in esame e delibera i regolamenti predisposti dal ministro per l'Economia nazionale, sen. Corbino, per l'applicazione del R. decreto-legge 15 marzo 1923, sullalimltazione degli orari di lavoro nelle aziende commerciali ed industriali e nelle aziende agricole. Con questi regolamenti la portata della legge e le modalità per la sua applicazione sono ben determinate cosi nel campo del lavoro agricolo come in quello del lavoro industriale. Aziende industriali e commerciali Il regolamento per le aziende industriali o commerciali fissa innanzi tutto quali categorie di lavoratori debbano ritenersi ammesse a fruire dei benefici della legge, chiarendo la disposizione legislativa nei riguardi delle, esclusioni. Cosi sono considerati soggetti alle prescrizioni di legge i soci delle Cooperative, che non abbiano funzioni direttive, quando lavorino insieme con operai non appartenenti alla Cooperativa. La legge fa esclusione per i lavori domestici e per il personale direttivo delle aziende, come pure per il personale a bordo delle navi o adibito a servizi pubblici. 11 regolamento precisa la portata di tali esclusioni: Lavori domestici. — Debbono intendersi tutte le prestazioni d'opera inerenti al normale funzionamento i-<>lia vita Interna di ogni famiglia o convivenza a tipo famigliare. Personale direttivo. — E' considerato quello preposto alla itirezi ne tecnica ed amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi. Z,atwi eseguiti a bordo delle itavi. — Sono considerati quelli eseguiti dal personale navigante; non si considerano lavoro effettivo i riposi intermedi, il tempo impiegato per recarsi «1 posto di lavoro, le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamenij non superiore a due oro comprese nella giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all'operaio o all'impiegato. E ammesso il ricupero dei periodi di sosta dovuti a causa imprevista o a forza maggiore. Per le occupazioni che richiedono una prestazione discontinua, o di semplice attesa, o custodia, 0 prevista ia emanazione di apposito regio decreto, su rroposta del ministro dell'Economia nazionale. Nel caso di vertenze interne circa la durata del lavoro le parti possono adire al capo Circolo dell'Ispettorato del lavoro, al quale sono riconosciute funzioni di conciliazione e '-i vigilanza per la esecuzione della legge'. 1 periodi di tempo entro i quali, a nonna dell'alt, i del regio decreto-legge, è consentito per necessità tecniche o Stagionali di superare la media delle otto ore giornaliere o delle 48 settimanali, non possono s; aerare il ciclo di massima intensità lavorativa per le industrie stagionali, nò i tre mesi per le industrie a lavoro continuo: tuttavia per queste ultime industrie potrà invece consentirsi, quando le necessità tecniche o stagionali lo richiedano, cii superare le otlo ore di lavoro o le -18 settimanali, purché entro il periodo massimo di un anno sedare non sia superala ia media delle ore otto giornaliere. Il prolunga mento d'orarlo Le industrie per le quali <■. consentito superare l'orario normale di lavoro, a nonna del comma precedente, ed i limiti dei periodi entro i quali dovrà per ciascuna industria essere contenuto, come pure le modalità per la ripartizione dell'orario di lavoro nei periodi ulteriori saranno determinati con decreto reale a termine dell'articolo 4 del Regio Decreto 15 marzo 1923. lili accòrdi coi quali le parti convengono una durata di lavoro maggiore di quella prescritta a norma dell'articolo 4 della legge dovranno essere stipulali fra associazioni ili dutoi'i di lavoro e quelle di lavoratori. In mancanza di associazioni di una e dell'altra parte, gli accordi dovranno essere trasmessi qtdcebedlstacceeeaamvrnlveplil6"l,,^™1,"^50^!0"6 ''einndusirio e Lavoro competente per il territorio, che farà risulta- re il suo consenso con un visto apposto al-l'atto di accordo. Contro l'eventuale rifiuto del Circolo comp' te è ammesso il ricorso al Ministero deli ivJoiiomia nazionale che emanerà un decreto da pubblicarsi sul Rolleltino del Lavoro. Il datore di lavóro che intende riparlile l'orario normale massimo in periodi ultra settimanali deve preventivamente darne avviso al circolo di Ispezione deilavoro competente per il ferri- industria e lavoro competente per il tem- .1. „„ „, ii i , ,• , • ,, Anche gli accordi tra le parti relativi alla facoltà .riconosciuta dalla legge di superare il limite normale di orano settimanale col lavoro straordinario devono osservare le norme suindicate, 'l'ale facoltà è tuttavia li milala ad un' periodo di nove ure settimanali consecutive, semprechè la media del lavoro straordinario non superi le dodici ore alla settimana. 11 prolungamento dell'orario e consentito dalla legge in caso di forza maggiore e eli pericolo ai beni, alle persone od alla produzione ed è limitato ai casi imprevedibili semprechè il lavoro sia dimostrato indispensabile per la sicurezza dell'azienda e degii impianti. Di lale prolungamento dovrà essere dato avviso al competente Circolo del Lavoro. Altre disposizioni concernono l'obbligo di esporre in luogo ben visibile l'orario e di annoiare sul libreilo di paga il lavoro straordinario. La vigilanza per la esecuzione della legge è affidata agli ispettori del Lavoro. Le ammende ni trasgressori saranno comminate dal tribunale. Insieme a questo regolamento fu deliberato lo schema di decreti) che approva la tabella indicante le indusìrio e le lavorazioni per le quali è consentito superare la media eli otto ore giornaliere o le W settimanali per periodi flssuti dalla ! tabella. Il decreto Jissu il massimo, in man| caliga di accordo fra le parli, a dieci ore giornaliere e sessanta settimanali per tutte I le industrie e lavorazioni elencale nella tai bella, lana eccezione per i lavori eli escavazione e per i lavori minerari, per i quali l'orario massimo è fissato in nove ore giornaliere e 5G settimanali. Aziende agricole Il regolamento per l'applicazione del H. D. alle aziende agricole segue, in quelle parti cho è stato possibile, le' traccio del regolamento per le aziende commerciali od industriali. Identiche sono pertanto, le disposizloni die si riferiscono all'azione dell'Ispettorato dell Industria e del Lavoro pela vigilanza sull'osservanza della legge, sul e a i le contravvenzioni e stili*; ammende, In quanto queste siano applicabili. Fondamentalmente diverse sono invece le parti riguardami le «lire materie. Il regolamento precisa anzitutto che le sue disposizioni si estendono alla coltivazione della terra e dei boschi ed «ille lavorazioni ad essa connesse, eomplPinentari ed accessorie, quali la cura delle piante di irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali (esclusa la pastorizia brada), la preparazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli armentizi e forestali. Precisa poi che la limitazione dell'orario, secondo il decrelo-lepge, riguarda soltanto gli avventizi e salariati, fatta eccezione per l'attività che essi prestano in lavori in compartecipazione, esclusi i mezzadri ed il personale preposto alla direzione tecnica nelle grandi e medie azionde. Per i lavori eseguiti con contratti misti di salario e di compartecipazione, viene disposto che sia tenuto conto del carattere prevalente, e per i soci delle cooperative è dichiarata applicabile, la limitazione dell'orario quando siano rimunerati a palarlo o lavorino promiscuamente come avventizi. Il lavoro effettivo viene definito per via di esclusione, determinato che non sono comprese nella durata massima della giornata di lavoro i riposi intermedi, il tempo irapiegato per recarsi al posto di lavoro e per la martellatura della falce. Per i casi in cui è consentito di superare la media del. le otto ore giornaliere per esigenze imposte da necessità stagionali, è stabilito in mancanza, di accordi fra le parti che l'orarlo di lavoro non possa superare le 10 ore e le 60 ore settimanali e vengano noi date norme rigorose per disciplinare tali accordi ira le parli relative a tale facoltà, prescrivendo che tali accordi siano trasmessi al comitati provinciali di conciliazione di cui all'art 4 del R. D. legge 14 settembre 1919. N 1726, al quali spetta riconoscerne la validità; dopo di che essi dovranno essere a tlissi nell'albo pretorio dei comuni interessati o comunicali ni Ministero dell'Economia nazionale per esse-re pubblicati nel Bollettino del la voro. 11 regolamento ammette il ricupero del tentilo perduto a causa di intemperie nei casi di retribuzione a giornata, mediante prolungamento dell'orario nelle giornate successive fino al limite massimo di 10 ore. Circa il lavoro straordinario ò consentito di superare il limile settimanale prescritto, fer ma restando ne! periodo massimo di 9 settimanali 1» media di 15 ore settimanali, a condizione che in proposito intervengano Arerisi accordi dai Comitati provinciali predelti. Gli orari di lavoro dei salariati addetti ai servizi ri! trasporlo, ai lavori di stalla, al governo del bestiame, vengono demandati ad accordi fra le organizzazioni padronali ed operaie interessate, da approvarsi dal Comitati su ripetuti. In mancanza di accordi, le norme per i lavori della specie debbono essere date, per l'intera provincia o per zone singole, dai Comitati medesimi, ai quali il regolamento affida aliresi, in casi di controversie in u-iiia di orari di lavoro, quell'azione conciliativa, e di arbitrato, che per le aziende industriali e commerciali è domandala all'Ispettorato del lavoro e dell'industria. Contro i provvedimenti dei Comitati anzidetti è ammesso ricorso al Ministero dell'Economìa Nazionale, come contro i provvedimenti dell'Ispettorato dell'industria e lavoro quando trattasi di aziende industriali e commerciali. Per quanto riguarda i lavori preparatorii e complementari delle industrie agricole, e stato nel regolamento seguito, e nella stessa larghezza, il criterio che ha informalo l'articolo di regolamento che regola questa materia per le aziende industriali e commerciali. Dono di cito il Consiglio passa all'esame di uno schema di decreto presentalo dal ministro dell'economia nazionale, on. Corbino, pel prezzo delle locazioni dei fondi rustici. Il Commissario del porto di Genova Pei ferrovieri Sii proposta del ministro dei Lavori Pubblici, on. Caniazza, il Consiglio approva vari provvedimenti, fra cui la proroga di C mesi «lei poteri del regio commissario pel Consorzio portuale di Genova e la concessione alle Società subalpine di imprese ferroviarie pel servizio di navigazione del Lago lApddCtlo J Maggiore. Xum^pnxiaìmiM sono an- - j che approvati riguardo all'amministrazione -ideile Ferrovie dello Slato. Con un primo provvedimento il Consiglio, prendendo atto o o e n - delie dimissioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ha deferito le attribuzioni e le facoltà spettanti per leggi e regolamenti al direttore stesso al commissario | straordinario e ciò fino tt quando i servizi I t'entrali dello Ferrovie dello Stato non saranno riorganizzati per la costituzione del - nuovo Ministero delle Comunicazioni. Vari I Provvedi menti sono poi deliberati relativaa mente al personale delle ferrovie stesse, fra e cui j ,)iu importanti sono i seguenti: Norme l per il trattamento di previdenza e pensione e | degli agenti di ruolo non inscritti al fondo i o a e d o e à l pensioni e provenienti da ferrovie minori passate in esercizio allo Ferrovie delio Slato; proroga del trattamento di trasferta in vigore per il personale ferroviario fino al 30 giugno l'Jìi; norme per la valutazione delle misure delle competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per alcune categorie di anelili delle Ferrovie di Stato; norme per la riammissione in servizio degli agenti ferroviari che. si resero dimissionari per inlraprcndere la carriera miniare durante la guerra.

Persone citate: Corbino, Michele Castelli, Mussolini

Luoghi citati: Fiume, Genova, Roma