Per i lavoratori statali della Guerra

Per i lavoratori statali della Guerra JLWIMENTO ECONOMICO Per i lavoratori statali della Guerra uerra La Seziono torinese del « Sindacato italiano dipendenti industrie statali », aderente all'organizzazione « bianca » ha interessalo l'on. Grandi, segretario generalo della Confederazione dei lavoratori, allo sorti degli operai addotti agli stabilimenti militari. L'on. Grandi ha perciò inviato al ministro della Guerra, sen. Diaz, un Memoriale in cui, fra l'altro, è dotto: « Ci permettiamo presentare all'È. V. alcune proposte di modilicazioni che il Sindacato Italiano Dipendenti Industrie Statali, ndéi'énte a questa Confederazione, desidererebbe fossero apportate al progetto di legge riguardante il licenziamento delle maestranze borghesi dipendenti dal Ministero della Guerra ; nella vivissima speranza cho la data dei licenziamenti venga protratta lino al 31 luglio 3923. Tali proposte sono : « l.o Si chiede l'applicazione del Decreto 1003 non solo per quelli che hanno raggiunto i 15 o 20 anni di servizio e che con l'aggiunta di 5 anni accordati dal decreto sopracitato, possono usufruire della pensione, ma anche per quegli operai che contano minore anzianità e che sinora dettero l'opera loro a paglie minime, attiri che possano usufruire di un indennizzo proporzionato agli anni di servizio. « 2.o Sia calcolato utile per la pensione o per l'indennità anche il servizio prestato In qualità di avventizio o di straordinario. «3.o Aumentare la percentuale degli operai da trattenersi a matricola, c ciò nell'interesse stesso del servizio, poiché per le lavorazioni specializzate, occorre un maggior numero di operai pratici di dette lavorazioni, per potere ad ogni evenienza ossero di guida alle maestranze prowisorie. « 4.o Per i riassunti in servizio sia rissato un contratto di lavoro, almeno per un determinato tempo, in modo cho l'operaio, mai debba vedersi minacciato ad ogni momento di essere licenziato. « 5.o Sia lasciata libertà d'uscita, cioè senza costringere l'operaio ad accettare la riassunzione: (vedi ultimo comma lettera C dell'art. 10 del Decreto). o Co L'indennità anziché essere corrisposta per la faconda metà a dicembre 1923, sia concessa subito non appena avvenuto il licenziamento, affinchè l'operaio possa usufruire di quanto gli deve competere par tutti quei casi che gli si possono presentare allo scopo di una occupazione (n. 1,0 art. 9.o) e per prowedere quanto gli occorre durante la sua eventuale disoccupazione ».

Persone citate: Diaz