Come i telefoni passeranno all'industria privata

Come i telefoni passeranno all'industria privata Come i telefoni passeranno all'industria privata to i d i a , o e a l e Dichiarazioni del ministro Di Cesare Roma, 28 notte. Il ministro delle Poste e dei Telegrafi, on. Colonna di Cestirò, ha oggi ricevuto nel suo ufficio i rappresentanti della Stampa cui ha fornito i seguenti dati illustrativi del nuovo decreto per la sistemazione del servizio telefonico di Stato. 11 nuovo Governo, venendo al potere si 6 trovato di fronte ulto spinosissimo problema dei servizi telefonici. Il problema presentii molti aspetti : espansione del servizio, che va esteso a quei centri e a quelle regioni clic fmora, pc* scarsezza di iranici e mancanza di iniziativa, ne sono rimaste sprovviste; trasformazione di impianti e loro aggiornamento secondo gii ultimi progressi tecnici; rinnovazione degli impianti dei materiali vecchi; miglioramento del servizio a cui non sempre il personale dà tutto lo zelo che sarebbe desiderabile, (juesto vasto programma occorre realizzare, senza pesare in modo permanente sull'esausto bilancio dello Stato, ma anzi, se possibile, citando al medesimo nuovo fonti di entrata. Unico mezzo di raggiungere i fini suddetti, è ricorrere alla industria privata, la quale potendo dai telefoni ricavare utili ìugguardevoli quali lo Stato non sarebbe in grado di trovare, può mettersi in condizioni di rilevaro i servizi telefonici cogli oneri dipendenti dell'obbligo di ampliare, trasformare e rinnovare gli impianti. Dei resto l'indirizzo del nuovo Governo è proprio quello di andare riducendo gradatamente le molteplici l'unzioni dello Stato, specie se di carattere industriale, limitandole a quel te soltanto che sono strettamente connesse alla sua natura speciale di supremo regolatore dell'attività dei singoli. Ma per attuare questo programma nei riguardi dei telefoni, occorreva apportare delle sostanziali modificazioni allo attuali norme legislative, disciplinando la complessa materia delle concessioni telefoniche, in modo da renderla più rispondente alle moderne esigenze dei servizi e della industria telefonica, salvaguardando con gelosa cura gli interessi dello Stalo. Norme generali. Tali propositi sono stati ora attuati con nuovo testo di decreto emanato in virtù dei pieni poteri e che 6 stato sottoposto T8 t(h ora io alla sanzione sovrano. Con il detto decreto e data al Governo la facoltà di con cedere art enli pubblici, a società ed a privati assuntori, l'esercizio di impianti telefonici de) lo Stato ed eventualmente la proprietà degli stessi, esclusi, in pgni caso, gli stabili, che possono essere cedriti soltanto in uso, o viene l'otto obbligo ai concessionari di sistemare, ampliare e perfezionare tecnicamente gli impianti, secondo il programma stabilito dall'amministrazione statale, dando la preferenza nell'acquisto dei materiali all'industria nazionale, a nonna del B. D. Legge 2 settembre litio, h. IMO. La durata delle concessioni che dal precedente D. Legge luogotenenziale e dal 7 ottobre 1919 n. 1G59 era stata limitata ad un massimo di 2o anni, è stata portala a tempo iiadoterminato, con un minimo, in ogni caso, di anni 25. 11 periodo durante il quale lo Stato potrà rinunziare alla facoltà di riscatto è stato elevato da io a 15 anni. Si è dato cosi ai concessionari un più largo respiro per il tranquillo svolgimento delle loro attività. Per quanto concerne la cessione degli impianti statati, essa potrà avvenire contro pagamento del loro valore, o contro l'ammissione, dello Staro in partecipazione al cai»» tale sociale. Nel primo caso il trattamento, tranne -che per gli interessi che dovranno essere corrisposti annualmente, può essere traviato alla fine della concessione per formare oggetto di compensazione col valore degli impianti o stabili clie lo Stato dovrà rivalete alla società, oppure essere ammortizzato a ritto annue in mi periodo non superiore alla durato della concessione, e comunque nini supcriore ai 25 anni. Nel secondo caso In società concessionaria dovrà cedere allo Staio, in numero di azioni corrispondente al valure a prezzo di estimo, quei materiali cedutile in concessione. 11 concessionario di una o ;i:u zone telefoniche, accordate in forza della nuova legge, ha facoltà di impiantare ed <:Seieitare, previa, approvazione del Ministero delle Poste e dei Telefoni, e salvo favorevole collaudo, nuove reti urbane o linee interurbani! nella zona stessa ed ho altresì diritto alla esclusività per quanto si riferisce all'Impianto e alla manutenzione degli apparecchi supplementari e degli accessori. Ix> stesso concessionario può infine chiedere, previo ragameuto del compenso stabilito, la rinnovazione, in base alla logge ultima, dello concessioni preesistenti, per una scadenza uguale a quella della nuova concessione, purché siano di entità inferiore a quest'ultima. Il canone e il prezzo di riscatto. chAstlaCs'ILcsppszpninnigdtcgmzIpspigadern ri i 9i a aoe o. ea be o è a prezzo Ciò mira princirvalmerite a riorganizzare i servizi e uniformare, piti che sia possibile tutte le concessioni alle nuove norme, semplificando o riducendo al minimo lo funzioni dell'ingerenza dello Stato. I concessionari, in contrapposto ai sensibili vantaggi che loro deriveranno dalla nuova legge, pagheranno allo Stato mi canone annuo non inferiore al fi fó degli introiti lordi delle loro rispettive aziende risultanti dal bilancio annuale e una compartecipazione in misura progressiva sugli utili netti del capitale, quando tali utili, e nel caso di Società per azioni, il dividendo superi il T %. E' da rilevare a questo punto elio tale compartecipazione, che Per l'art, io della legge 30 settembre 1920. N. Uno, fu stabilita nella misura (issa della metà, è sluta dalla nuova legge (nel caso, che si veniteti comunemente, che l'utile netto superi il 7 ma non 1S per cento) ridotta a un terzo soltanto. Tale temperamento di equità in aggiunta agli nitri non disprezzabili vantaggi dello nuove disposizioni, riduce sensibilmente l'onere del canone annuo da Pagarsi sugli introiti lordi dell'azienda. Per quuuto riguarda Je condizioni di riscatto, la nuova legge dispone che il prezzo Ui esse non possa oltrepassare il valore- del materiale del concessionario che trovusi in opera al momento della stima, diminuito di una quota proporzionale dei concorsi avuti da Enti pubblici per impianto ed estensione delle reti, di una quofu corrispondente alla metà dell'eccedenza netto (spettante tigli azionisti, in confronto delle somme effettivamente versate all'epoca delle emissioni. Lo Stato si riserva altresì ii diritto di riscattare la totalità delle azioni, pagandole al prezzo medio risultante dalle quotazioni fatte nell'ultimo quinquennio nella. licrsu esistente nella città sede della Società. Queste sono, in breve, le principali norme che disciplinano il gradualo passaggio all'industria privata delle reti telefoniche dello Sialo e la concessione dell'impianto o dell'esercizio di nuove reti. 11 Governo non ba mancato infine dì preoccuparsi della situazione in cui sarebbe venuto a trovarsi il personale di ruolo att.uahne.ulc adibito agli impianti slatali da cedersi alle Società e ba ritenuto equo di assicurare lo sorti nei limiti dal possibile, facendo obbligo alle Società stesse di assumerlo in pianiu stabile nel numero che sarò ritenuto strettameli te necessario per garantire lu regolare continuità dei servizi. Concludendo, la nuova legge sui telefoni, mentre tende a liberare in gran parto lo Stato dal gravoso esercizio di funzioni non strettamente inerenti olla sua natura, apre all'industria telefonica italiana, clic ha già dato soddisfacenti prove di capacità tecnica in muteriu, un più vasto campo di attivila perchè possa e sappia degnamente sfruttarlo. Gli antichi e nuovi concessionari telefonici, che in molteplici occasioni han dato prova, di possedere, prima ancora del senso dell'utile, un più alio e squisito senso del dovere civico e patriottico» sentiranno a pieno le responsabilità del più vasto compito che lo Stato loro affida . ^Stefani),

Persone citate: Colonna, Di Cesare

Luoghi citati: Roma