Nessuna duplicazione d'imposta sui proprietari coltivatori

Nessuna duplicazione d'imposta sui proprietari coltivatori Nessuna duplicazione d'imposta sui proprietari coltivatori e i n e a o a i : a i a e e a i o e a l e i i ena oe a oiocd oa a ial ia a ee ana e i ; a e odi i td o di ra e ro rù a li a ina nta lim-1 ra aliesi d; Desidero chiarire col più breve giro 'di parole possibile 'una questione, che si vai ingrossando contro ogni suo merito, a prò-» posito de! (iectcio-leggo dell'on. De-Stefaniy !• gennaio scorso, die colpisce rj,i ricchezza mobile quel reddito dei proprietari fondiari coltivatori, il quale, come è noto, final ad oggi ora andato esente. Non fiochi di costoro hanno incominciato una vera forma di ostruzionismo contro la. giusta di* sposinone governativa, protestando noni so bene quale incapacità a formulare lai denuncia di reddito e chiedendo ad ogni buon conto che il termine per la presentazione di esse alle Agenzie, delle Impostd venga prorogato oltre il 111 marzo pros>* simo. La proroga, trattandosi di una prima! denuncia, potrà anche, venire concessa pec un mese, o due: ma ò essenziale che i proprietari coltivatori si pongano in menici die nessun diritto né divino, né umano bai fatto di ossi una categoria privilegiata nell'adempimento dei doveri tributari, che tutti dobbiamo assolvere nei limiti del giusto verso lo Stato, in questi tempi calamitosi. Ma l'importante si è che da più parti s£ sostiene che i proprietari coltivatori versano già all'Erario tutto ciò che è. dovuto e che quindi il decreto De Stefani costituisce puramente e semplicemente un duplicato d'imposta. L'obbiezione va parata* anche perchè è sostenuta da uno scienziato del valore dell'on. De Viti de Marca e da autorevoli parlamentari, fra cui at»' tivissimo in questa campagna l'ing. Agnesi.> L'illustre professore dell'Ateneo romano ragiona così. La legge catastale l.o marzo. 18SG non dislingue fra proprietario ed imprenditore, ma considera il proprietario', come diretto conduttore dell'azienda agricola. Il catasto accerta prima tutta la. produzione in natura e poi tutto il reddito ini moneta. Da questo totale deduce delle) quote medie di sposa ed il resto rappresenta l'imponibile. Siccome il profitto agricolo e gli interessi del capitale di esercizio, non sono dedotti dal reddito fondiario accertato ed epurato, vuol dire che restano' nel reddito fondiario imponibile ed imposto. Quindi, quando ora il Fisco vuole colpire ancora in ricchezza mobile il profittai agrario, commette per questa parte unni vera e propria duplicazione di tributo. Lo stesso ragionamento, con diverso parole,, ripetono l'on. Agnesi ed altri ancora. Un breve ragionamento ci permette al porre in luce l'abbaglio in cui incorrono i fautori di questa tesi. L'art. 11 della leggo sulla perequazione fondiaria del 1886 spiega che la rendita imponibile con l'impostai fondiaria è « quella parte del prodotto totale del fondo che rim.ane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali ». La spese, dice poi l'art. 14 della legge stessa, e specifica il relativo regolamento, sonai quelle di coltivazione, l'interesso del capit tale rappresentato dalle scorte vive e» morte, le spese di amministrazione-, quello ^ di manutenzione dei fabbricati rurali a" del fondo, quelle di reintegrazione dello colture e infine quelle per opere di bonifica e por i danni provenienti da infortuni. Traduciamo ora queste espressioni della' legge in un ragionamento economico. Un coltivatore — e non importa affatto che sia* proprietario o meno del terreno — lo lavora quando suppone che esso dia un reddito lordo tale da pagare : l.o gli interessi del capitale di coltivazione (scorte vive e morie); ?.o le spese di produzione, e cioè quelle che comprendono anche i salari e il pagamento dell'opera sua di direzione, precisamente come in una azienda industriale le speso produttive ed amministra» live pagano il compenso del dirigente, o dell'amministratore delegato: 3.o le spese di manutenzione del fondo, le ouali comprendono quelle per i fabbricali rurali • gli interessi e l'ammortamento dei capitali' permanentemente investiti nel fondo stesso: quest'ultima parte costituisce appunto ciò che si chiama la rendila fondiaria, o valore d'affìtto del terreno; ■i-.o tutte le altre spese elencate dalla leggo. Se ora quindi si chiede a cosa è ugualo la rendita fondiaria, la risposta aritmetica è che essa è' uguale al prodotto lordo del terreno, diminuito di tutte le spese di cui ili numeri 1, 2, 3 e 4, per la parte che noa riguarda la rendita. Precisamente come se si chiedesse a quanto ammontano le spese di amministrazione, si dirà che sono tiguali ut prodotto lordo diminuito di tutto 10 spese di natura diversa: e così dicendo, ossia, dicendo precisamente come si è espressu la legge del 1S86. Si tratta, insomma, di un totale che consta di più addendi; ogni addendo, o fattore della somma, è uguale al totale, diminuito degli altri l'attori. Ma questo, come spero che ora si comprenda agevolmente, non significa meno-, inamente che quando si è pagata l'imposta sulla fondiaria, si è pagato anche la ricchezza mobile =u gli utili della coltivazione. Dal prodotto lordo, ogni forza economica che concorre alla coltivazione ricava un guadagno, che la legge definisce come uguale al prodotto stesso, meno tutti gli altri elementi: e ognuno di tali guadagni paga la sua quota parie di tributo, (ninnilo l'imposta di ricchezza mobile colpirà anche i salari degli operai agricoli,questi salari, che figurano come un elemento di spesa da dedurre dal prodotto lordo per ricavare la rendita, saranno definiti il prodotto netto dei contadini, sul quale costoro pagheranno l'imposta.. 11 compenso del produttore, ricavato dedu-' eendu dal prodotto lordo tutte le spese* compresa la rendila, costituisce il suo gua(lagno nétto/sii cui grava la ricchezza mobile. So il coltivatore ha preso a mutuo < capitali per le scorte, gli interessi relativi: rappresentano il guadagno del mnlnami. die come tafe viene colpito a sua voli* dal tributo. E inline la rendita, che. come air» la legge, ò uguale al prodotto lordo meno tutte quelle altre spese, rappresenta il guadagno dui proprietario come tale, e cioè.' conio detentore del capitale-terra e. in tate qualità, viene colpita dalla fondiaria. La legge, dovendo costituire una imposta reale, e non personale, ha preso quindi giuslamente come punto di partenza il prodotto lordo del terreno: lutto le spese» presa ad una ad una, costituiscono uri reddito per chi ne ricove l'importo (proprietario, imprenditore, salariati, risparmiatori mutuanti, ecc.' e questo reddito, depurato u sua volta delle spese, rappresi senta una entità imponibile Se il coltivatore poi è anche proprietarie, devo pue sempre nella conlabilità agricola, calcolare il prezzo d'ii-o de! suo capitale-terra! come un debito dell'azienda verso sè stesso* aella qualità di proprietario: precisa» n

Persone citate: Agnesi, De Stefani, De Viti De Marca