Il diritto di negare la proroga

Il diritto di negare la proroga Proprietari ed inquilini Il diritto di negare la proroga Ministero desìi Inicrni, preoccupato dal calidissimo numero di proprietari di ease o d di alloggi i Miiali chiedono la libera dispo- t mbilitù dei locali pel l.o luccio, tentando m cosi di mettere gli inquilini nella condizione i d d'i dover lasciare eli alloggi ora occupati, a LK™£}2_ Ji5n>P2.1?a.lil'5I5aì?i seguente comunicazione che varrò, a rassicu rare un gran numero di persone: « Si va manifestando nella classe degli inquilini una viva agitazione determinata dal timore di dover lasciare, gli appartamenti attualmente occupali a richiesta dei vari proprietari che si sono affrettati a comunicare l'ordine di riinscio al l.o luglio prossimo. Ta.c agitazione è del tutto ingiustificata, in quanto il decreto 7 gennaio vyzì non coùfcrisce affatto ni proprietari il diritto di disporre dei loro appartamenti ni l.o luglio piossimo venturo, ma tende a regolare, il graduale ritorno alla libera contrattazione, concedendo tuttavia agli inquilini la facoltà dì chiedere una proroga ai contratti di locazione e ni proprietari di reclamare un equo aumento del prezzo delle pigioni. 11 fatto che moltissimi profcrictari abbiano richiesto di rientrare in possesso dei rispettivi appartamenti non significa assolutamente che altrettanti inquilini debbano rimanere privi di alloggio al prossimo l.o luglio. Non basta che il proprietario riliuti di concedere la proroga della locazione, nò è sufficiente che egli arrenili di aver bisogno della casa, per mettere l'inquilino nelle condizioni di dover abbandonare l'appartamento occupato. « Le Commissioni arbitrali a tale scopo istituite decideranno sulle domande sottoposte al loro giudizio con luna prudenza ed esaminando e valutando tutte le circostanze che va Igeino adimostrare il caso di necessità da rem ciascuno dei ricorrenti propugnato. Le Coni missioni arbitrali non potranno, in nessun caso, negare la proroga senza una rigorosa valutazione di tutti quegli clementi clic il proprietario deve fornire a dimostrazione della necessità che egli ha di occupare la casa per adibirla ad abitazione propria. Dimostrazione questa che dovrà essere dal-a con criteri di assoluta attendibilità, cosi da non consentire equivoco o n'ouso di sona. Il decreto 7 gennaio Wi, con lo disposizioni contenino nell'ari. 7, ha voluto che si tenga conto particolarmente della condiziono dei propriotari di un solo appartamento, i quali da tempo aspirano ad entrare in possesso della casa della quale hanno necessità per abitazione dello proprie famiglie. Ma questa disposizione non può estendersi a tutti coloro che abbiano acquistato appartamenti a scopo puramente speculativo o per procurarsi un miglioro e più comodo r.lloggio, concorrendo m a determinare quella agitazione che tiene oggi in orgasmo la classe degli inquilini. Giova avvertire pertanto che per coloro che abbiano acquisiate, un apOArinnietuo proprio in questi ultimi .g:orni, la"rova della neces rVudmcssdfidgmdtgntsslrlepln1fCntdesllst1acvuccessita di occupare la casa si renderà ancor più riiff.rile: cosicché all'inquilino sarà agevolmente concessa una proroga almeno per il primo anno. <• E' lecito ritenere che poiché le Commissioni arbitrali procederanno all'esame delle domande con tutta prudenza e con assoluto senso di giustizia, ben pochi saranno gli inquilini che dovrano lasciare gli iJlorrgi che attualmente occupano e coloro che dovranno consentire al rilascio, con inolia probabilità, vedranno facilitato ii loro compito nella ricerca di altri appartamenti per opera dogli stessi proprietari che si faranno a reclamare il possesso degli appartamenti da quelli occupali ». Proprietari di casa c proprietari di allotrsi E' noto -- per le ripetute pubblicazioni avvenute — come una delle questioni più spinose m materia di applicazione del recente Decreto, sia alleila dai proprietari di allogai, o dei semplici sub-locatori di camere, i ouali intendono entrare nel libero possesso dei locali sub-affittati Mia data del l.o Luglio. A questo proposito da qualcuno era stata sollevala l'eccezione clic il difillo di negare In proroga spettasse unicamente al proprietario dello stabile e non al proprietario di un semplice alloggio e, meno ancora all'affittacamere. Tale eccezione si basava nel fatto che II Decreto 7 Gennaio parla delle necessità del proprietario. Una Commissione arbitrai? di Milano si è pronunciata in merito e, daio il grande interesse che ha l'argomento e d.do che esso riguarda un grandissimo numero di persone, riponiamo, in sunto, la sentenza pronunciata al riguardo. La questione, in linea di diritto, era delimitata nella seguente interrogazione: = Può il locatore opporsi alla proroga ? ». La semenza della Commissione arbitrale cosi risponde: o 1J decreto-legge 7 Gennaio 1023, nell'ari. 7. ove traila delle necessità che ostano alla concessione della proroga, parla delle necessità del proprietario non già del locatore, lì' evidente però che qui la parola proprietario equivale (niella di locatore, va intensa nel senso di soggetto del con:ratto di locazione. Che il legislatore usi indifferentemente i due termini senza rigoie scientifico risulta dallo stesso art. 7, dove nell'ultimo capoverso si accenna alle trasformazioni, sopraelevnzioni, | miglioramenti, aggiunzioni da dover eseguire nell'edificio locato, Non v'ha dubbio che tali opere non possono essere fatte se non da chi ha un diritto reale sull'edificio. Ebbene, in esso ultimo capoverso si parla del locatore anziché del proprietario, come sarebbe stato più esatto, posto dunque cito la parola proprietario è adoperata Indifferentemente anche per indicare il locatore, è facile accorgersi come iter la valutazione delle necessiià devono precisamente tenersi presenti quelle del locatore. Il proprietario, come tale, é estraneo alla controversia che deriva a seguito della raccomandata o notifica di disdetta. Questa a norma dell'art. 2 D. L. ultimo, é mandala dal locatore, il <naie solo è pano nella contesa. Le necessità del proprietario, quando la casa in uso d'un affittuario generale, sono indifferenti, perchè nessuna leerce autorizza, per ciò, lo sciojrlimento dei contraili in corso. E' Quindi, n locatore, clic può negare la proroga richiesta, a lui snln essendo possibile trarre dal rifiuta della proroga un vantaggio ». wnhcvCpacds1I termini per le notitìclic Ei-a stato mosso da varie parti il timore che, a causa dell'ingentissima quantità di notinone di Citazioni clic gli uffici giudiziari debbono eseguire, le noiilìche stesse non avrebbero poluto essere eseguile nei termini validi. E veniva prospettata l'ipotesi che il ritardo olire il 15 Febbraio avrebbe infirmato la validità della citazione. Nella riunione dei presidenti delle CoinI missioni arbitrali torinesi, avvenuta sono la i presidenza «lei giudice avv. Garitta, s'era già I risolto il quesito nel senso che fosse sufficiente che la citazione — che deve avvenire, ben Inteso, entro il 15 Febbraio — sia registrata alla sede della Pretura in tempo utile, o che la notifica può avvenire anche poste riormente. Questa tosi ricevo ora l'autorevole corifei- ; ama f'ÌIfflèiale giudiziario afpsii siili lata in cui l'ha ricevuto, per notificarlo, .' " Guardasijrtlll-: F.to: Oviglio.. s ' giova ripetere elio gi inquilini devono duramente non equivocare: essi debbono spir.rórr- In ntnzìnne entro i 15 giorni rial ri- L^Miifi K T OT|inviato ai Procuratori Centrali dello varie '' ' inquilini giusta l'art. 2 del Regio Decreto log- Ige 7 Gennaio 1923 n. 8, si richiama l'atten- ICircoscrizioni, il seguente telegramma: «Nell'imminenza del termine stabilito per la notificazione delle citazioni da parte degli I zione «lolle competenti autorità giudiziari sulla opportunità di eventuali provvedimenti «■on'-entill dall'ori. 11 della legge 21 Marzo 1921 n. iHO allo scopo di assicurare, dove sia necessario, il regolare servizio delle noffflenrion' noi termini nrescriff! rUsroriow'o In ogni modo che al momento della conscia leevlmento della enrtr.lipn del proprietario sorto pena «ii decadere da ormi diritto. ( i invitati ad intervenire quanti si interessano 'del grave problema. Il Circolo San Secondo ha Indetto per venerili ir, corrente j>v* 21, in via Lacrange 7. una riunii ne p letifero dei mezzi più donei ri proiriu ■ e facilitare una sollecita ripresa delle c istruzioni edilizie. Sono

Persone citate: Febbraio, Garitta

Luoghi citati: Milano, Oviglio