I decreti per la riduzione del personale ferroviario e per la revisione dei quadri impiegatizi posteriori a maggio '15

I decreti per la riduzione del personale ferroviario e per la revisione dei quadri impiegatizi posteriori a maggio '15 I decreti per la riduzione del personale ferroviario e per la revisione dei quadri impiegatizi posteriori a maggio '15 36.000 agenti delh Ferrovie dovrebbero lasciare il servizio -1 criteri per la selezione e la dispensa - Le novmz per- la pensione e l'indennità - Ex-combattenti, feriti, orfani e vedove di guerra - Il personale femminile delle pubbliche amministrazioni. Roma, 25, notte. Oggi, alle oro U,3Ò, si 6 riunito il Consigliò del ministri, sotto la presidenza dell'on. Mussolini, lìfano presenti lutti i ministri, cioè: Diaz, Talion di nevai. Federzoni, Oviglio, Ile Stefani, Cavazzont, Gentile, Carnazza, Co¬ lonna di Cesarò, Rossi, De Capitani.' ciurlati, L l'on. Ciano, Commissario per la marina mercantile, ed il sottosegretario alla Presidenza, on. Acerbo Riduzione i adi pende n te da qualunque riforma <ìi servizi Il Presidente illustra, sulla scorto della relazione presentala dal Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato, la necessità, di una notevole riduzione del personale dèU'Arnminìstrazione stessa. 11 personale dello Ferrovie è in rilevantissima eccedenza sui bisogni dell'azienda. Da 15M85 agenti che erano al SO giugno 1914, si è giunti a -j:iiì mila $1 30 giugno 1921, a L'il mila nell'agosto del VJ21 per scendere a 223 mila nel mese di giu(rno IO'!-'. Oggi la consistenza numerica del personale ii di 226,325. L'enorme eccedenza eli oggi in confronto dell'ante guerra non può essere giustiticata da ragioni ili servizio. Il lavoro cito l'Amministrazione ferroviaria 6 stata chiamata a compiere in questi anni, dal 1920 ad oggi, è stato sensibilmente minore di quello che essa sostenne nell'ultimo esercizio dell'anteguerra, e non avrebbe dovuto richiedere ouindi un numero dì agenti maggiore di quello che era in servizio al 30 giugno 1914. La concessione delle 8. ore ha corto imposto un notevole aumentò di pei sonale. Le Ferrovie austriache, che hanno portalo un aumento di 1300 Km. di rete, hanno recato, come conseguenza, la necessiti di aumentare 5818 agenti provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca, ma ciò non legittima l'impressionante aumento di oltre 80 mila agenti in confronto del 1914, tanto più se si tiene conto di numerose provvidènze adottate nel frattempo, che avrebbero dovuto ridurre il personale: .abolizione dei frenatori di centro da parie dei treni viaggiatori, abolizione della custodia dei passaggi a livello, riduzione della sorveglianza delle linee, manutenzione e lavori affidati a imprese, ecc. Il personale ferroviario è eccedente ai bisogni in modo assoluto La riduzione è imposta, indipendentemente da Qualunque riforma di servizi e di uffici. Deriva da ciò die lo norme contenute nello schema di regio decreto approvato dal Consiglio dei ministri, e per il quale il numero degli impiegati deve essere ridono in corrispondenza col numero dei posti che sì devono rendere varanti per la soppressione e riduzione di ufllci, non sono praticabili Per le Ferrovie Oli uffici ferroviari da sopprimere o da ridurre sono pochissima eo^a. Indipendentemente da ciò. è invece grandissimo il numero degli agenti da dispensare da! servizio. A ciò provvede lo schema di regio decreto che si propone, e nel anale sono conservate tutte le disposizioni dello schema uia approvato dal Consiglio dei ministri, in (pianto sianoapplicabili ni p,«iw.!w!« terrovi8tv:o. La variante sostanziale allo schema già .deliberato dal Consiglio dei ministri consiste nella facoltà di esonerare dal servizio il perennale, indipendeniemenie da qualsiasi riforma dei servizi ed uffici,- eri in numero che sarà certo assai maggiore di quello dei Posti che si renderanno vacanti in conseguenza delle riforme. . L'art. 7, che stabilisce limiti mimmi ai nervi-zio per la pensione, è in relazione con |a disposizione giù sancita, che fesa a 20 anni il limite di servizio per il diritto a pen- Sione negli impiegati di- Stato. Tenuto termo ile limite per quanto riguarda gli agenti *edentarv, che sono da considerare alla strenua di tutu gli altri impiegati di Stato, si A dovuto naturalmente abbassarlo per le «Itre categorie in corrispondenza con i limiti di servizio già Assali in via normale per ciascuna di esse per il conseguimento del diritto a pensione, cosi per il macchinista che per disposizione generale va. in pensione con 22 unni di servizio, il limito è slato proporzionai mento ridotto a 15 anni. Le altre riduzioni sono per ogni categoria stabilite proporzionalmente: I risultati dell'applicazione dello schema di decreto clip dcmfisFdcaamgdvt/dnidcifpddpdiddsmtrlmrSclzldrssznqlsdvsi sottopone all'esame del Consiglio dai mi- maggio 1915. Con tali provvedimenti è lecito presumere che il personale ferroviario potrà, essere ridotto, eiiiro l'anno almeno, a 190 mila agenti e forse anche a una cifra complessiva minore. Ma anche soltanto ridotto a 190 mila, la riduzione saia pur sempre di 36 mila agenti. Valutando la snesa annua media per agente sulle lire 10.500, si verrebbe a realizzare, con l'esercizio 1924-25, quando i provvedimenti saranno tutti adottali, una. economia di almeno 375 milioni. !'•'.' ovvio che cifro precise non potrebbero og^-i essere fornite nei riguardi della spesa'occorrente per. il trattamento di auiescenza. Ma, calcolando I che a ciascuno dei 36 mila aneliti, che do- vrebbero essere licenziati entrò il 31 dicem-j bro 19--3, sia dovimi come indennità di quiescenza una media di S mensilità di stipendio, e quindi una media di) lire 10'K) lorde, l'onere sarebbe per una volta tanio di lire 2.V1 milioni in cifra tonda è al lordo da ogni) ritenuta. Si può presumere quindi che gin con l'esercizio 1923-24 si realizzerebbe una economia di almeno 70 milioni (poiché le dispense saranno pèr^i'es^Kizlo' 19ÌÌ-1925 ~Ì'economia a'mmpu- j terebbe certo a oltre 375 milioni. Tenuto pure conto dell'onere delle pensioni (che saia rr.inimo in quanto la dispensa avrà ^°SO\ precedentemente per elicilo della re\ihione e>quindi per personale che non ha diritto a\pensione), si ritiene che per l'esercizio 1924- 1925 l'economia sarà; per effetto dei- prov- vedimcmtl in esame, certamente superiore ai ! ' ""il ^acnibre'lÌ923)',e che \ 300 milioni. Il provvedimento, quindi — che va integrato, come si è detlo, dalla revisione dello assunzioni Bri servizio l'atto dopo il maggio 1915 — mentre risponde alle direttive precise del Governò e al'dovere di sfollare dalle' amministrazioni il personale dannoso] per he non lavora, o comunque superHuo, ; di' evidente utilità per l'erario. Scue u"a discussione Mia quale partecipano' parecchi ministri. Il ministro dei lavori pubblici ha assicurato il Consigliò che coP provvediménti odierni! e con altri diretti al passaggio all'industria privata di qualcliu serv-zio, come quello dujle grandi e Piccole riparazioni, con la revisione delle tariffo e con altro economie, ai può coni are 'he negl'esercizio 1923-1924 il bilancio delle ferrovie, il oui .ieflcit oggi si aggira Intorno al miliardo, pòssa avvicinarsi al pareggio. Il testo del decreto Dopò di che il Consiglio ha approvato il lesto del decreto da .sottoporsi alla orma reale. Art. 1. — L'Amministrazione delle Ferovie dello Stalo procederà alle dispense dal servizio degli aneliti ferroviari dì grado inferiore al primo e di qualsiasi caiegoria e analitica. Per gli agenti del primo grado (capi-servizio, ispettori superiori di prima classe, capo dell'avvocatura, capi compartimento dì prima classe) si. lipidica il disposto dell'art, l.n del regio decreto 21 dicembre 1938, n. 1649. ''uelli degli addetti agli uffici o servizi che Art. 2. — La dispensa yolrà essere disposta ed effettuala anche prima dell'approvazione delle tabella numeriche del personale fi numero, la qualifica ed il arado degli a.genti da dispensare sono indipendenti da verranno soppressi o ridotti, Art. 3. — II. Governo del Re dispenserà, a norma dell'art. 1 ; a) Gli agenti che non siano riconosciuti idonei al servizio per incapacità, quelli che diano scarso rendimento di lavoro e anelli che per maialila siano inabili al servizio ,- b) Gli agenti che abbiano raggiunto i limili di età o di servizio utile per la pensione fissati dall'art. 2 del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, modificato coli'art. 2 del regio decreto 27 novembre 1019, n. 2373, convertito in legge con ''art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 3G9. La dispensa avverrà nelle forme di cui all'art. G della legge 7 luglio 1907, n. -529, modificato con l'ari. 1 del regio decreto 28 giugno 1921, n. 728. Non si farà luogo alla dispensa degli agenti ferroviari che si ' ovino nelle condizioni di cui alla lettera b, del t/vali il Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario straordinario, per eccezionali esigenze di servizio, ritenga necessario il mantenimento in servizio. Art. i. — Qualora in seguito alla dispensa dal servizio degli agenti indicali nel precedente articolo, il personale risulti, ancora in eccedenza rispetto al numero che verrà fissato con le nuove tabelle organiche, sarà provveduto alla dispensa di un corrispondente numero di- agenti. Tuttavia, nel caso di. soppressione di gradi o di eccedenza di personale, in. detcrminati, aradi è in facoltà del Commissario straordinario di incaricare in via provvisoria gli agenti del grado ridotto o soppresso di esercitare le funzioni del grado inferiore, qualora-in questo vi siano posti vacanti, e conservando il trattamento economico, l'anzianità rispettiva ed il titolo attuale, fino al riassorbimento nel ruolo. Art. 5 — Fermo il disposto dell'art. 1 del lì. I). 21-12-1922, il. 1619, contro ì provvedimenti di dispensa è ammesso soltanto il ricorso alla quarta sezione del Consiglio (lì Slato per incompetenza od eccesso di potere. Art. 6. — Agli agenti dispensali, in applicazione dell'art. 3 del presente decreto, i quali abbiano raggiunti i lìmiti, d'età c di servizio prescrìtti dall'art. 2 del regio decreto legge 27 novembre 1919, n. 2373 sarà, liquidata In pensione in base alle norme di tale regio decreto legge. Inoltre sarà loro corrisposta uro. indennità pari a sei mesi dello stipendio o della paga. Art. 7. — Gli agenti dispensali in applicazione dell'ari. 3 del presenta decreto, ai quali non sia applicabile il precedente art. 6 e qualunque sia la loro età, sono ammessi a liquidare la pensione in base agli anni di servizio secondo le nonne della prima parie dell'art. 3 del regio decreto legge 27 7lovembre 1919, n. 2373 già citato] qualora '.l'atto dello, dispensa abbiano compiuto: A) Almeno 13 anni interi ili servizio utile per la pensione se si tratti di -macchinisti e fuochisti per i treni a vapore e. ài macchinisti e assistenti dei treni elettrici e del personale di bassa forza della navigazione .- B) Almeno 16 anni interi di servizio utile se si. traila dì. agenti addetti, ai. servizi attivi e specificali nella colonna lì (della tabella annessa alla legge 7 oprile 1921, n. 369) C) Almeno 18 anni di servizio utile se lepvlaRgategupAvdMsdfedsdgptrmgtdvqclittpustcvrbrrssbsrrm Sj traila ili agenti addetti ai servìzi del mo- colonna ii) della . .nistrmonè I nunmrar.io.tie utile, se sì sedentari. Anche agli agenti predetti, viene concessa ti Ululo di quiescenza e per una sola -colla l'indennità di cui al precedente articolo. Art. b. — Agli altri agenti ferroviari regolarmente sistemali a ruolo, che vengano dispensati in applicazione del presente decreto e che non abbiano raggiunto il numero minimo degli anni Al servizio vlile .per conseguire il diritto a pensione a norma del precedenti artieoll'6 e 7, e che abbiano invece più di 5 anni interi di effettivo servizio nell'Aiadelle ferrovie, sarà concessa una Indennità a titolo di quiescenza, e per rabj una sola volta, pari ad un dodicesimo nei ) - j anno di servizio, con un minimo non infe e riore, in ogni ca.<0u a due mensilità. Tutte le jn^ennuà di quiescenza concesse con il prc\ t decreto saranno corrisposte immediata- e>-<■•"" • a\mente all'alto della dispensa dal servizio. - Art. 9. — CU agenti dispensali i quali non - a{,/,j,tno un numero di anni di servizio sutfli ! f.(,;)/c pef {l dimo a petìSione, che intendano riscattare a tale effetto gli anni di studio o casi di cui. all'art. 3, e ad un ottavo nei casi di cui all'art. 4, dell'ammontare complessivo dell'ultimo, stipendio, o paga ragguagliala ad un unno, quanti, sono gli anni di servizio ferroviario utili per la pensione. .1 coloro clic abbiano meno di 5 anni di servizio sarà corrisposta una indennità pari ad un mese di \ stipendio o paga per ogni anno o frazione di e l e e o] e i u e e , l a l e o a io e di straordinario a norma della legge ti agosto 1921, N. 1114, con la quale fu convertila in legge il r. decreto Vi ottobre 1919, A'. 1790, dovranno presentare apposita domanda entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di dispensa. Qualora, prima della presentazione della domanda di nseatto, avessero riscosso la indennità di quiescenza di cai all'articolo precedente, dovranno, sotto pena di decadenza dal diritto di riscatto, restituire la differenza fra l'ammontare di tale indennità e di quella contemplata negli articoli C e 7. Art. 10. — / provvedimenti di dispensa emessi in attuazione del presente, decreto non sono definitivi se non dopo l'approvazione del ministro dei Lavori Pubblici a norma dell'art. 3 del r. decreto 31 dicembre 1922, n. 1631. Art. U. — Il Commi rio straordinario pei le Ferrovie provvederà alla revisione delle assunzioni falle nei ruoli del personale posteriormente al 24 maggio 1915 e alle eventuali dispense del personale medesimo secondo le norme che verranno fissate con separato decreto. Egualmente sarà provveduto per il personale avventizio. Art. 12. — /( Commissario straordinario per {ie Ferrovie dello Stato ha facoltà di emanare le norme eventualmente 'occcrrrenlì per l'applicazione del presente decreto, che entra in vigore dal giamo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Pegno. Revisione dello assunzioni e sistemazioni fatto posteriormente ai 24 maggio 1915. Il Presidenle espone poi al Consiglio le ra- dgleni che impongono la revisiono di tutte le. laassunzioni e sistemazioni degli impiegati f«U-.| cte posteriormente alla dichiarazione della guerra. Il provvedimento mira a correggere una situazione venutasi formando durante il periodo bellico nel personale della pubblica Amministrazione. Mentre la massa della gio- dninlvinezza italiana accorreva alle anni per la j mvii3aadifesa e la grandezza del Paese, i servizi pub Mici rimanevano sguerniti e insufficiènti a soddisfare i pubblici bisogni. Necessità quindi transitorie determinarono assunzioni affrettale (ii personale non soggetto alle armi, e conseguenti sistemazioni in ruolo del medesimo, senza le guarentigie normali richieste da leggi o regolamenti vigenti ne] periodo di pace, anteriori cioè al 24 maggio 1915, giorno doila dichiarazione di guerra. Se ciò, però, si giustificava ih rapporto a necessità transitorio, non è ora piti ammissibile, col ritorno del Paese nelle suo condizioni normali e col ritorno alla vita ordinaria della gioventù vittoriosa. Dai provvedimenti relativi alle assunzioni e sistemazioni cennatc, è derivato un duplice ordine dì danni: l.o uno verso l'Amministrazione, in rapporto alla qualità del personale assunto senza i titoli necessari e senza la selezione del concorso : 2.0 l'altro verso la gran massa della gioventù italiana, olio per essere sotto le armi non Potè profittare del diritto riconosciuto dallo Statuto del Regno ad ogni cittadino di adire i pubblici impieghi dello Staio, ricevendo così un donno invece che un premio per avere ; servilo la Patria con le armi. E fosse ciò sol- : tanto, che non fu raro il caso in cui il reriu- • ce dalla guerra già impiegato dello Stato tro- ì —vasse già da altri occupato il poslo che a lui : cririma apparteneva. Superiori interessi Pub"- lblici e di giustizia consigliano una accurata srevisione delle assunzioni e sistemazioni in ; ruolo avvenute nel periodo bollico, e la di-1 spensa dal servizio di tutti quegli elementi • sforniti del requisiti riconoscimi indisPensa- bili a garantire una prestazione efficace di,servizio e l'attribuzione delle vacanze che ne irisultano a ex-combattenti che ne fossero me- ritevòli. Oneste le linee generali dello schema di decreto. aTI Consiglio, pienamente consenziente nella Il secondo decreto relazione del Presidente, ha approvato, dopo ampio esame, il seguente schema di decreto, il cui tes'o era stato compilato dai ministri della Giustizia, delle poste, dei Lavori pubblici, delle Finanze, dal sottosegretario alle Presidenza e dal. Cornmiss.r;,rio. straorii'neT:." delle Ferrovie: " t Art. 1. — Bnfro il 30 giugno 1923 le singole Amministrazioni statali, compresa la Direzione tlellc Ferrovie, procederanno alla revisione di tutte le assunzioni e sistemazioni a posti di ruolo fatte nei. rispettivi personali, posteriormente, al 24 maggio 1915. Art. 2. — Sarà dispensalo dal servizio il personale che dalla revisione predella risultcrà'assuìtlo o sistemalo in ruolo nel primo arado dì ciascuna categoria in base a norma o con. forme diverse da quelle in vigore prima del. 24 maggio 1915, anche se la nomina abbia avuto luògo per concò;rso, seguilo perù in. deroga a delle norme e forme, a coiiiunaite in forza di disposizioni di legge o di regolamento contrarie o diverse da quelle vigenti nel periodo anteriore alla guerra. Sara parimenti dispensalo n personal" in servizio delle Ferrovie della Stato ette abbia ottenuto la domina in prova o nel ruolo pròi i is trio al unglunlo di qucll'AvimiaUlrazione *<.«« « j a i o l . i e onnr r 24 magijio 1915, eccezion fatta per gli agenti qui appresso indicali; a) agenti che prima del 24 maggio 1915 trovavanxi già in servizio continuativo assunti nei posti vacanti entro i limiti dei ruoli organici e con regolare alto di ammissione, {ovvero agenti nominali dopo lattata predetta | iiel ruolo aggiunto che si trovavano in servizio quali avventizi per le costruzioni o per i lavori in conto patrimoniale ed a favore dei quali il periodo precedente alla stessa data sia stalo ritenuto valido agli effetti della nomina nel ruolo aggiunto a mente degli articoli 10 e 11 del relativo regolamento; b) agenti che, avendo partecipalo prima de; 24 maggio 1915 e con esito favorevole ad esami, concorsi o esperimenti disposti per regótare ammissione, hanno conseguita la nomina in prova in dola posteriore a quella suindicata perche chiamali alle anni. Art. 3. — Le dispense di cui alla primo, parla dell'articolo precedente, non si applicano: a) ai mutilati ed invalidi di guerra ed agli ex-tomballentì feriti o decorali al valor ■militare o die abbiano prestato servizio presso i. Comandi ■mobilitati, inferiori fino a quello di lìriqala compreso,■ b) alle vedove di guerra che rwn abbiano contralto nuovo matrimonio, nonché agli orfani di uaerra ed alle sorelle nubili dei caduli in guerra che siano unico sostegno di famiglia ,- c) alle vedove non passate a seconde noz ze e alle orfane non coniugale di impiegali ed agenti, morti in attività di servizio o per cause dì servizio e che non abbiano diritto a pensione,- d) agli impiegali ed agenti che, a giudizio insindacabile dèli'Amministrazione, si siano particolarmente scanalati per capacità, diligenza e zelo iiell'adeiiipìmc/ito dei propri doveri ed obaiano altresì dimostralo, in quanto esercitino funzioni o mansioni di indole tecnica, di possedere in misura notevole la capacità specifica necessaria per l'esercizio della attribuzioni loro affidale. La dispensa dal servizio avrà luogo anche per gli impiegati ed agenti di cui alle prime tre lettere quanto per giudizio insindacabile dell'Amministrazione ne sia dimostrala la inidoneità al servizio o la incompatibilità dell'alta iure permanenza nell'Amministrazione. La eccezione stabilita col presente articolo a favore delle donne non e applicabile nel caso anche di semplice., convivenza more uxorio e nel casi nei quali, ai termini del regolamento sulle pensioni di guerra, esse perderebbero il diritto a pensione. L'applicazione delle norme dà cui alle lettere b e c è limitala (ni un — sin membro per ciascuna famiglia. Questa di-sposizione vale anche per l'articolo seguente, Art. 4. — Nello stesso termine di cui all'ar¬ e ticvlo ì tati yrovvcdulo anche alla revisione i. tutto il personale avventizio che, comunue e. con qualsiasi qu/'Ullca [impiegali, ageni- operai e. simili), presti servìzio nelle dierse Amministrazioni dello Stato ed ih quela ferroviaria, compresi i supplenti in misiane e ovanti si trovino addali, a titolò preàrio ed a tempo determinato nei. servizi potali ed elettrici, anche se vi sia titolo a siltimazione in ruolo in virtù di leggi e decreti osteriori al 24 maggio 1915. Scranno lieen-> iati per effetto di tale revisione lutti gli avventizi assunti, in servizio dopo detto termine, che non sì. trovino in una delle condìinjii previste dall'art 3. A giudìzio insindaabile di ciascuna Amministrazione si potranno tuttavia eccettuare dal licenziamento queiti avventìzi clic siano stati assunti in occaione degli scioperi attuati dopo ti. 20 oca•aio 1920; o che, assunti anteriormente, abMano prestato sempre ed. ininterrottamente utile, servizio durante gli scioperi stessi. Art. 5. — Al personale di ruolo dispensato «tra fallo il trattamento previsto nell'art. 6 del reale, decreto 25 gennaio 1923. Uguale trat- vrpselamento sarà fallo al personale avventizio licehzidlo, se alla dola di entrata in vigore della legge 13 agosto 192.1, V. 1080, avesse già naturato il titolo alla sistemazione in ruolo in base a leggi e decreti allora in. vigore. La liquidazione sarà fatta in ragione dello sii- m'ntlio che sarebbe spettalo al personale stessi o, se appartenente olle Amministrazioni di vili ed a quella postale e telegràfica, con l"ap> iili.cazi.one delle tabelle annesse al r. decretò 30 settembre 1922, /V. 129-'); e se appartenente alle Ferrovie dello Stalo, secondo le. tabelle a! In al mente in vigore per gli impiegati ed ssapz2agenti ferroviari. Al restante personale-, av I ventizio licenziato, compreso quello delle Per- J rovle dello 'Slato, sarà tatto il trattamento < previsto dal làommu o dell'ari. 10 della legge j sopracilata. Sigli aqenti Avi ruolo provxnsorio j ed aggiunta delle Ferrovie dello Stato che \ i saranno dispensali in applicazione del presente licerci o, sarà fallo li lr-ttlamenlo di cui all'ari, n del regolamento speciale per detto personale /approvato coii decreto luogotenenziale. 13 agtoslo 1917, .v. 1393. Art. li., -■ sarà inoltre, provveduto al riesame dUtutte le disposizioni emanale dopo il 21 ihfltmio. 1915, ancorché già applicale, riguardagli sistemazioni in. ruolo e passaggi di cut tv/or in, nr'td-i. quadro o qualifica, ai line iti, stabilire le norme definitive da osservarsi, per nette stslcmadionic passaggi. Salvo» te eccezioni che potranno essere stabiliteti per ali. ex-comballenii e ver ali impiegati.'più meritevoli, lutti coloro che risul'.eranyi'p passali da caiegoria, grado, anidro o qUOSfUna inferiore ad altro supcriore, in difj'unnilà delle norme di cui al comma precettante, saranno ri innati nella categoria, guado, quadro, qualifica di provenienza, ahditiidovi ad necupare il posto e conseguendo stipendio che loro sarebbe spellalo se il ftass.agciio non fosse avvenuto. Art. 7. — Con successivi, provvedimenti saranno stabilite le norme con le quali dovranno essere conferii; in ciascuno, amministrazione i posti che si renderanno vacanti nel primo grado di ciascuna categoria o qualifica in seguilo all'applicazione degli art. 2, 3 e lì del presente decreto, che non saranno soppressi in forza, di nuovi ordinamenti. Le assunzioni ai posti, suddetti, per la perle di essi che sarà eventuali ne ni e stabilito di ! I conferire senza concorso seguiranno secon- C do l'ordine risultarne da apposita gradualo Ha, che spietati Commissioni nominate per ciascuna amministrazione dai rispettiti mi nislcri 'compileranno con l'osservanza delie norme da emanarsi in applicazione «W cedente art. i;. In tale graduatoria avranno la precedenza i mutilali ed invalidi di guerra, riconosciuti tisicamente idonei al disimpegno dell'ufUcicio servizio che verrà loro affidalo, i decorati a' valore militare, i feriti di atterra e gli ex-combattenti da considerarsi come tali ai sensi della lettera A (del precedente art. :;] tenuto conto della categoria di mutilazione o di invalidità, del grado della decorazione, delle benemerenze di guerra, detta durala del servizio militare in zona di operazioni e infine della durala c qualità del servizio eventualmente prestata nell'amministrazione dello Stalo. Per i posti che dovranno invece attribuirsi, in seguito a concorso, lo benemerenze di cui sopra daranno diritto a preferenza a parità di meriti. Art. 8. — Con successivi decreti reali, su proposta del singoli ministri, saranno emanate tulle le ulteriori, disposizioni eventualmente necessarie, per l'attuazione del presente decreto in ciascuna amministrazione. Art. 9. — Contro l provvedimenti di dispensa di cui nel prescn'• decreto e ammesso soltanto il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stalo per incmnvctenzn od eccesso d'i potere. Art. 10. — E' abrogata ogni disposizione contr-tria. a quelle contenute nel presente decreto che avrà effetto dal i/iorno della sua pubblicazióne,- ! (Vflrtl in a.a pagina lo altre deliberazioni ilei Consiglio del Ministri).

Luoghi citati: Cesarò, Oviglio, Roma