I provvedimenti finanziari approvati dal Consiglio dei Ministri

I provvedimenti finanziari approvati dal Consiglio dei MinistriI provvedimenti finanziari approvati dal Consiglio dei Ministri Riordinamento delle imposte dirette — La tassazione del reddito agrario dei proprietari coltivatori fissata al 10°ro e quella del coloni al j»0[0 — Il minimo imponibile per la Ricchezza Mobile portato a 2000 lire — Riduzione di aliquote — Limitazione delle sovrimposte comunali e provinciali — Agevolazioni fiscali alle case che saranno costruite dopo il 31 Dicembre 1926 fino a tutto il 1930. Rema. 10, notte. Stamane si è riunito a Palazzo Viminale il Consiglio dei ministri, presenti tutti i ministri, ad eccezione dell'on. Di Scalea, indisposto. Il Presidente del Consiglio, a nome dei colleghi, manda un commosso saluto alla memoria del sen. Carlo Ferraris, già ministro dei Lavori Pubblici e quest'anno presidente della Commissione finanziaria del Regno. Il Consiglio, su proposta del ministro dell'Istruzione Pubblica, delibera che i funerali dell'eminente giurista e parlamentare siano fatti a cura dello Stato. La relazione De Stefani Il ministro delle Finanze espone al Consiglio i criteri delle imposte dirette ed il plano di riduzione delle aliquote stesse. Ecco l'esposizionG ratta dal ministro delle Finanze De Stefani circa i criteri di fissazione delle nuove aliquote delle imposte dirette ed il piano di fissazione delle aliquote stesse. '« On. Colleglli, sottopongo alla vostra approvazione i provvedimenti conclusivi della riforma tributaria gradualmente attuata in questo biennio di Governo e che ha avuto come criterio informatore: l'abolizione e la rapida liquidazione di tutte le imposizioni straordinarie belliche e postbelliche, il ritor. no alle tre imposte dirette fondamentali sui redditi fondiari!, edilizii e mobiliari, l'introduzione di una imposta complementare-progressiva e personale all'insieme dei redditi dei singoli cittadini, il coordinamento dell'imposizione diretta di Stato con quello della finanza locale, rivolto tra l'altro a disciplinare il regime delle sovralmposte fondiarie con abolizione della sovraimposizione al tributo mobiliare, che deve rimanere libero e manovrabile per le straordinarie esigenze dello Stato e che la permanenza del diritto di sovraimposizione avrebbe potuto irrigidire. « Oltre che essersi svolta con numerosi provvedimenti l'azione legislativa che ha gradualmente realizzato il programma del governo, si 6 proceduto in questi due anni ad una assidua opera di nuovi e migliori accertamenti. Nella continuazione metodica e pratica di questa opera si fonda ora la possibilità di una graduale riduzione delle aliquote, oltre che di una perequazione nel campo del tributo mobiliare il' cui uso è oggi sperequatissimo. Le ricerche eseguite hanno confermato e anzi oltrepassato le previsioni e i giudizi contenuti a questo riguardo nei mio discorso del 25 novembre 1922, L'accelerata liquidazione dei tributi destinati a funzionare transitoriamente e compito ormai in gran parte assolto col rapido definire delle ultime tassazioni dei profitti bellici e colla liquidazione avanzatissima della imposta straordinaria sul patrimonio. « L'abolizione di un primo gruppo di imposte straordinarie e transitorie (imposta sugli amministratori e dirigenti di SocietA commerciali, contributo personale straordinario di guerra, imposta complementare di redditi superiori a lire dieci mila imposta sulle riserve di caccia)', si completa oggi col nuovo provvedimento che reca fra l'altro la soppressione dei restanti tributi straordinari, (contributo del centesimo di guerra addizionale, del 15 per cento pei mutilati ' nella imposta straorttinarja sui canoni). Trattava, si per molti di questi trilwU soppressi di vere sovraimposizioni alle imposte esistenti, di larvati inasprimenti di aliquote. Oggi essi scompaiono per fondersi tutti nelle nuove aliquote riordinate di ciascuna delle tre categorie di redditi, sui quali abbiamo concentrate le nostre cure finanziarle realizzando al massimo i mezzi disponibili. i Redditi agrari • La revisione degli estimi fondiari — disposta con decreto 7 gennaio 1923, e compiuta con l'assidua collaborazione dei dìù eminenti ecnici italiani nel termine prestabilito di questo mese — e la rivalutazione del reddito dei fabbricati, disposta col decreto 30 dicembre 1923, hanno reso più perequato l'impontbile immobiliare. Venne anche allargato, oltre che con l'opera dell'amministrazióne, anche istituzionalmente, la base della imposta di ricchezza mobile con la tassazione del reddito agrario dei proprietari coltivatori e dei coloni, secondo il principio già accolto nei disegni di legge Meda (marzo 1919), Soleri novembre 1921) e nel decreto-legge Tedesco (novembre 1919), che fissavano al 15 % l'aliquota della imposta sul reddito agrario dei proprietari e del 12 % quella sul reddito agrario' dei coloni: mentre nell'attuazione che ha avuto dal Governo nazionale l'aliquota a carico del proprietario è stata fissata al 10 % e quella a carico del colono (fissata in un primo tempo al 7,60 %) viene ora ridotta al 5 per cento. « L'accertamento del reddito agrario ha acquisito al tributo mobiliare 1.2450.000 contribuenti per un reddito di 2 miliardi e 82 miioni ed una imposta di 188 milioni. La novità e la estensione del tributo e la necessità di rapidi accertamenti implicavano un periodo di assestamento ed anche provvedimenti che 'agevolassero, donde il decreto 30 dicembre 1923 che ne ha autorizzato la revisione per il 1925. I ricorsi presentati non raggiungono il 4" % del numero totale dei contribuenti e pressoché tutte le divergenze vennero anche a loro riguardo superate. Il nuovo tributo può essere migliorato specialmente per quano riguarda la procedura dell'accertamento del reddito, in base alla esperienza tecnica nterna ed estera. • Intanto, mercè l'opera dell'amministrazione, la materia imponibile va continuamente sviluppandosi, cosicché si è potuto predisporre un plano di riduzione di aliquota, che si svolgerà In un quadriennio, col quale 11 Governo intende fermamente di creare condizioni favorevoli alla veridicità delle.dichiarazioni contrastate dalla soverchia altezza dele aliquote attuali. L'aliquota della Imposta fondiaria Sono attualmente in vigore, per l'imposta fondiaria, cinque aliquote diverse, applicabii sul redditi a seconda del loro ammontare e che vanno da un minimo deU'11,896 % ad un massimoMel 19,15 %. Sulla base di queste aliquote, applicate ai vecchi imponibili risulanti dal catasto geometrico, l'ammontare del'imposta fondiaria, che lo Stato riscuote per l 1924, corrisponde a 15% milioni e 405 mila ire, cosi ripartite tra nuove e vecchie Provincie: vecchie Provincie, L. 148.774,000; nuovi territori L. 3.631,000. Fu già dichiarato che l Governo non intendeva, in seguito all'effetuata revisione degli estimi, accrescere il carico tributario della terra e che desiderava nvece mantenere fermo il gettito precedente dell'imposta prediaria essendo stato movente deUa revisione stessa quello eoltanto di perequare il tributo per tutto il Regno. Muovendo da questi concetti, e tenuto conto del reddito complessivo risultante dalla revisione in 1 miiardo e 467 milioni oro, si è disposto che su questo reddito sì applichi l'aliquota del 10 % carta, con che il tributo erariale verrà a risultare di 110.700.000 lire e quindi anche inferiore per 5 milioni al carico attualmente sopportato dal reddito della terra. Tenuto conto della ripartizione del reddito quale 6 stato segnalato tra vecchie e nuove provinole, il carico relativo viene ad essere cosi distribuito: vecchie provincia 143.200,000; territori annessi 3.500,000. L'aliquota, come si è rilevato, si applica nella misura del 10 % carta al reddito risultante dalla rivalutazione, che è espresso in lire oro; e poiché questo reddito espresso in moneta cartacea corrisponderebbe almeno al quadruplo del suo importo in oro, ne deriva che l'onere dell'imposta erariale viene in realtà a corrispondere all'incirca al 2,50 % del reddito. L'aliquota dell'imposta sul fabbricati« Come per l'imposta sui tenoni, anche per quella 6ui fabbricati seno in vigore attualmente aliquote diverse in relazione all'ammontare dei redditi. Queste aliquote, in numero di 6, vanno da un minimo di 21,0125 % ad un massimo del 27,74 % eil hanno dato per 11 1934 un gettito d'imposta erariale di 238.600.000 lire cosi ripartite tra vecchie e nuove province: Vecchie province 222.300.000; territori annessi 16.300.000. « Alle aliquote molteplici e progressive, attualmente in vigore, verrà ora a sostituirsi, con effetto dal Lo genanio 1925, un'aliquota unica proporzionata, che ò applicabile al reddito risultante dall'eseguita rivalutazione e che il decreto di riordinamento fissa nella limitata misura del 10 %. Tenuto conto della massa di reddito imponibile qual'è risultato dall'eseguita rivalutazione di 2 miliardi 860 milioni, il gettito della' imposta erariale salirà, in base alle nuove aliquote, di 286 milioni, con aumento quindi di soli 48 milioni sul gettito attuale. La disposta notevolissima riduzione di aliquote ha fatto si che, pur essendo la massa del reddito imponibile più che triplicata, l'onere dell'imposta precedente, anziché triplicarsi, si accresce appena di una cifra che corrisponde al suo 15 %. Notevole è anzi il fatto che nelle nuove province, dove la rivalutazione dei redditi ha di poco accresciuto il reddito precedentemente inscritto, l'onere erariale del tributo anziché accrescersi rimane dimezzato essendosi ridotto da 16 a 8 milioni. Ecco infatti come i 236 milioni rappresentanti il nuovo carico si ripartiscono tra vecchie e nuove province : vecchie province 286 milioni, territori annessi 8 milioni. « La mitezza delle .aliquote erariali della Imposta fondiaria ed edilizia è stata consigliata dalla considerazione del peso delle sovralmposte e dalla opportunità di non aggravare il carico complessivo terriero e quello edilizio, il quale ultimo el sarebbe potuto trasferire sul prezzo delle pigioni. I.e aliquote < dell'imposta di ricchezza mobile t Per la R. M. il problema del riordinamento delie aliquote si presentava ancora più complesso, in quanto vigono attualmente ben 15 aliquote, applicabili alle diverse categorie di reddito e che il decreto riduce alla più semplice espressione possibile di cinque aliquote soltanto, una per ogni categoria di reddito, e funzionanti (come era anche logicamente previsto nei disegni di legge del miei predecessori) col criterio della proporzionalità. A questo effetto il decreto mantiene ferma la ripartizione dei redditi nelle seguenti categorie: « Categorìa A) — Redditi di capitale puro; Cat. B) - Redditi misti di capitale e di lavoro (industriali e commerciali) ; Cat. C) — Redditi di puro lavoro, di natura incerta e variabile (dipendenti dall'esercizio di libere professioni) ; Cat. C) — Redditi di puro lavoro di natura certa e definita {stipendi, pensioni, assegni e vitalizi) ; Cai. D) — redditi di puro lavoro (stipendi dello Stato, Province, Comuni, istituzioni pubbliche d* beneficenza, istituti scientifici). « Mu piuttosto che affrontare in pieno la generale definitiva riduzione dell'aliquota con decorrenza dal primo gennaio 1925, come si è fatto per le due imposte mobiliari, si è dovuto procedere con un concetto di gradualità per non andare incontro ad una contrazione, 6ia pure transitoria, ma certamente accentuatissima, delle entrate di bilancio, le quali vanno Invece saldamente difese, e, nei limiti della possibilità di incremento della economiu del paese anche ulteriormente sviluppate. Per ubbidire a siffatto concatto, si e proceduto alla riduzione, distribuendola nel periodo di un quadriennio, in modo che al primo gennaio 1929 essa funzioni in pieno; connessa anche all'aumento del minimo imponibile tuttora cristallizzato in cifre bassissime, la cui determinazione risale ancora alla legge fondamentale del 1877; minimo imponibile che l'odierno provvedimento eleva, a datare dal primo gennaio 1929, alla misura di lire 2000 per tutti t redditi delle categorìe D), 61) c'2), e D) {esclusi quelli tassati per ritenuta diretta). « Come venga a distribuirsi la disposta riduzione di aliquote nel corso del quadriennio appare dalle seguenti cifre: Categoria A: aliquote massime vigenti 25.568; aliquote trasformate, dal l.o gennaio 1925, in 24 % ; dal l.o gennaio 1927, In 22 % ; dal l.o gennaio 1929, Jn 20 %. Categoria B: aliquote massime vigenti 20.0944: aliquote trasformate al Lo gennaio 1925, 18 %; dal l.o gennaio 1927, 16 %• Bai l.o gennaio 1929, 14 %. Categoria C: aliquote massime vigenti 18.801; aliquote trasformate dal l.o gennaio 1925, 16 % ; dal l.o gennaio 1927, 14 % ; dal l.o gennaio 1929, 12 %. Categoria D: aliquote massime vigenti 12,834; aliquote trasformate dal l.o gennaio 1925, 12 %; dal l.o gennaio 1927, 11 %; dal I. o gennaio 1929, 10 %. Categoria E: aliquote massime vigentiII. 07; aliquote trasformate dal l.o gennaio 1925, 10 %; dal l.o gennaio 1927, 9 % ; dal l.o gennaio 1929, 8 %. • La riduzione è generale e sebbene sìa destinata a funzionare in pieno solo col 1929, incomincia pur tuttavia ad esercitare il suo effetto benefico su tutti 1 redditi sin dal 1925 per accentuarsi ulteriormente nel periodi successivi. Poteva infatti accadere, data la unicità dell'aliquota sostituita per le varie categorie alle preesistenti aliquote molteplici progressive, che per 1 redditi minori l'aliquota stessa risultasse, sia pur transitoriamente, di aggravio. Ma per evitare l'Inconveniente, il sistema di detrazione, assai semj 1 ice nel funzionamento, è introdotto nel decreto por 11 periodo transitorio dal 1925 al 1928 a beneficio dei redditi minori ed è congegnato in guisa tale che il pericolo resti praticamente eliminato. Il sistema di detrazioni di carattere permanente funzionerà pure dal 1929 per 1 più bassi redditi della scala tassabile, e cioè da lire 2000 a lire 3000. Vedrà il legislatore futuro se, in correlazione allo svilupparsi della ricchezza Imponibile, ed alle mutate esigenze di bilancio, possa spingersi ancora oltre per l'avvenire In quella via delle riduzioni eu cui et è posta oggi con passo deciso l'azione del Governo. Riordinamento dolio sovrimposte fondiarie « Le sovrimposte fondiarie, che sono il cespite più importante della finanza locale, costituiscono l'aggravio più sensibile della ricchezza fondiaria ed edilizia. Basta pensare che, oltre Io Stato, che preleva in conto Imposte fondiarie 152.000.000, Provincie e Co- ' munì prelevano dalla terra in conto sovrimposta, secondo gli ultimi dati raccolti, 917.OM.000 di lire; e mentre lo Stato applica sui fabbricati un'Imposta di 238.800.000, Comuni « Provincie prelevano in conto sovrimposta 4-13.000.000 di lire. Ecco il carico di sovrimposta: Provincie: terreni 354.000.000; fabbricati 170.000.000; totale 524.000.000. Comuni: terreni 563.000.000; fabbricati 273.000.000; totale 83G.OD0.000. Totale: terreni 917.000.000,fabbricati 445.OfO.000. Totale generale 1.360.000.000. « Alla entità assai notevole dell'onere faceva riscontro anche la maggiore sperequazione ed il maggior disordine, in conseguenza delle pressanti esigenze degli enti, della libertà sconfinata che, durante il periodo bellico e post-bellico, era stata lasciata agli amministratori locali a danno di due vastissime categorie di contribuenti ed irrigidendo su questo terreno la possibilità tributaria dello Stato. Senonchè il regime delle sovrimposte, necessariamente collegate col regime delle imposte erariali, sopra cui si fondano, non avrenbe potuto riordinarsi se prima non si procedeva all'assetto delle imposte immobiliari dello Stato. Un primo provvedimento (il decreto 23 febbraio 1923) ha disposto per il riassetto delle imposte erariali sui terreni ed i fabbricati, la revisione degli estimi e la rivalutazione dei redditi edilizi. Non potevasl, in attesa che questa opera fosse condotta a compimento, lasciare ancora la sconfinata libertà preesistente, ed occorreva un rigido provvedimento che, del resto, funzionasse transitoriamente, per mantenere invariate le tassazioni esistenti, salvo a poterle variare soltanto in casi eccezlonalissimi quando dovesse provvedersi a spese inderogabili od urgenti cui non potesse farsi fronte con altri mezzi di bilancio. La rigidità di difesa del blocco, che era nel concetto informatore dei provvedimenti, è stota curata con la maggiore austerità, col proposito fermo di indurre gli enti a ritrovare la via del risanamento delle loro finanze attraverso la maggiore parsimonia di spese, piuttosto che nel facile rimedio dell'aumento degli oneri sui contribuenti mediante il comodo sistema dell'aumento di aliquota delle sovrimposte. La portata del decreto odierno « Provveduto finora al riordinamento delle imposte dirette di Stato, il decreto proposto disciplina 11 regime delle sovrimposte fondiarie con alcune disposizioni aventi in parte carattere definitivo e permanente, in parte carattere transitorio. La norma di carattere permanente importa la determinazione di .due limiti nella, misura, .del centesi mi addizionali, che gli Enti locali possono applicare alle Imposte di Stato: un primo limite molto basso, raggiungibile in ogni caso; un secondo limite che può essere raggiunto mercè l'osservanza della legge comunale e provinciale, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e in quanto trattisi di spese strettamente obbligatorie. • Può darsi, tuttavia, che eventi straordinari, casi eccezionali ed Imprevedibili, impongano talvolta come rimedio estremo il ricorso della applicazione di una seconda sovrimposta, che vada anche oltre 11 secondo limito predetto. In tali casi può bensì, secondo il decreto, ricorrersi a questo rimedio; ma la autorizzazione a giovarsene non può essere data che, solo transitoriamente, dal Ministero delle Finanze, che dovrà, per siffatte autorizzazioni, inspirarsi alla maggiore rigidezza per la difesa del contribuente e per la migliore cura della perequazione tributaria. Esclusa la enunciata eccezione, il secondo limite predetto dovrà, in misura di carattere generale, rappresentare il livello massimo cui la sovraimposizione può giungere. A tal fine, poiché di fatto molti enti locali già eccedono nello stato attuale delle cose anche questo secondo limite, dispone il decreto che l'eccedenza oltre il limite stesso debba essere gradualmente eliminata, contraendo la misura della sovra Imposta con riduzione annuale decorrente dal l.o gennaio 1926 e avente la durata di un quinquennio. I limiti della sovraimposizione, che il decreto consente, sono rappresentati dalle seguenti cifre. « Per i fabbricati: un primo limite di cent. 50 per ogni lira dell'imposta erariale; ed un secondo limite di altri cent. 25 a favore di. ciascuno dei due enti; totale: cent. 75 per le Provincie e cent. 75 per i Comuni. « Per i terreni: un primo limite di 100 cent, per ogni lira od imposta erariale a favore di ciascuno del due enti; ed un secondo limite che è di altri 100 cent, a favore delle Provincie e di altri cent. 200 a favore dei Comuni; totale cent. : 200 per le Provincie, e cent. 300 per ì Comuni. « Il limite massimo cui possono giungere le Provincie (gli enti che, in confronto al Comuni, meno si spinsero sulla via delle sconfinate sovraimposizioni) ò pressoché corrispondente a quello attuale (509 milioni in confronto di 524). Notevolmente più accentuata è la differenza per 1 Comuni (656 milioni in confronto di 836); ma è nella finalità del decreto di determinare appunto una contrazione da tradursi in atto mediante la annunciata graduale riduzione che deve operarsi nel corso ilei quinquennio decorrente dal 1926. Frattanto, per non turbare improvvisamente la vita finanziaria degli enti locali, è disposto che quelli fra di essi i quali, col limile massimo delle addizionali fissate dal decreto, non giungano alla misura della sovraimposta vigente e bloccata, possono mantenere la Sovraimposta stessa ancora per il 1925. « Con l'indicata misura di sovraimposta la aliquota complessiva gravante sul reddito della terra, per onere erariale e locale, risulta essere del 66 % in confronto del reddito oro sancito; 11 che è quanto dire 15 % quale effettivamente viene ad essere quando si rnp porti al reddito stesso, trasformato in L. 100. L'aliquota fabbricati corrisponde al 25 % ed è applicabile al reddito netto od imponibile, corrispondente ai 3/4 del reddito lordo rap presentato dal valore locativo; 11 che è quanto dire che. ove l'aliquota stessa voglia rapportarsi al valore locativo del fabbricato, viene a corrispondere al 18,75 %. Chi voglia tener conto, secondo-le risultanze suesposte, dell'onere complessivo che, ad assetto definitivo, dovrebbe pesare sul reddito della terra e du quello dei fabbricati, ponendolo a raffronto con l'onere attuale, trova i risultati seguenti : • Imposta e sovraimposte terreni : onere attuale 1,059; onere risultante dal nuovo ordina mente 882; differenza inameno 187. 'Imposta e sovraimposte fabbricati1, onere attuale 68i; onere risultante per nuovo ordinamento 717; differenza in più 36. « Ed è questa un'altra riprova della tendenza mitigatrice degli oneri sulla terra, che è nel propositi e nell'azione del Governo. Per il riassetto delle finanze locali «Il riordinamento delle sovrimposte fondiarie non è che uno degli aspetti di tutto il problema della finanza locale cui si è inteso conferire un'impronta die la colleglli 11 più strettamente possibile al funzionamento dell'imposizione diretta di Stato, condizione questa necessaria per impedire che dalla ■piena separazione e indipendenza dei due regimi scaturiscano conseguenze troppo dannoso per 1 contribuenti, la cui capacità a sopportare il peso tributario è data sempre da quel reddito di cui Stato ed Enti locali intendono prolevare una parto. DI qui i provvedimenti più notevoli già adottati e che importano: a) abolizione dell'addizionale sui redditi di ricchezza mobile ; b) abolizione della tassa esercizi e rivendita, ; c) istituzione, in luogo dei due tributi predetti (costituenti tra loro un doppione) di una imposta sulle industrie e commercio e le professioni, da modellare! sugli stessi redditi accertati per l'imposta mobiliare di Stato, con la integrazione di una tassa di paterne, d) abolizione della tassa di famiglia, in conseguenza della istituzione dell imposta complementare di Stato, su cui è consentita una addizionale a favore dei Comuni; e istituzione, In luogo di codesta addizionate. di una imposta comunale sul reddito consumato da autorizzarsi eccezionalmente dal Ministero delle Finanze. I quali provveda menti integrati da altri minori, preordinati a dare ai Comuni particolare forma di imposizioni indirette, sono destinati a funzionare con avveduta gradualità, ispirata, come è per il regime delle sovraimposte, a impedire che al nuovo assetto si giunga con turbamenti pericolosi ed improvvisi. Provredimcntl per le nuove costruzioni « Nel regolare il nuovo ordinamento della imposizione diretta statale e locale si è presentato al Governo un problema che ha la sua stretta connessione con esigenze di carattere sociale. Il problema della esenzione delle nuove costruzioni, per il quale sarà, ancora in vita per due anni la possibilità di giovarsi del beneficio di legge. Col 31 dicembre 1KG scade infatti il periodo entro il qua: le debbono essere completate le costruzioni ad uso abitazione, alberghi, negozi, studi, per potere fruire della esenzione di 25 anni, dopo di che dovrebbe rientrarsi nel regime normale della sola esenzione biennale. Ad assicurare un regime che non segni arresto nella confortante ripresa delle costruzioni, si detta fin da ora una norma per effetto della quale tutte le costruzioni che saranno completate dopo il 31 dicembre 1926 fino a tutto il 1930, avranno pur esse una determinata agevolazione. E' disposto a tale fine che lo costruzioni concretate nell'anzidetto periodo, dopo avere fruito della normale esenzione del biennio, non saranno senz'altro soggette all'imposta nella sua misura ordinaria, ma lo saranno col seguente concetto di gradualità: tassazione del quinto del reddito per il primo anno,- di due quinti per il secondo, e cosi via, in modo che la integrale tassazione si compia nel quinto anno sucessivo al biennio di esenzione. Ciò vuol dire che tali costruzioni cadranno in pieno sotto la integrale tassazione soltanto nel 7.o anno successivo a quello in cui furono completate. Si assicura cosi il ritorno al regime della normalità tributaria con la possibilità di ulteriori sviluppi della materia imponibile, per impedire che l'onere nei tributi dovuti allo Stato e alle finanze locali pesi, per troppo lungo tempo, soltanto sulle vecchie costruzioni. « Chi ha cognizione di tutto quanto fu studiato e scritto per decenni intorno a un migliore assetto della imposizione diretta statale e locale e quanto fa proposto e raccolto In disegni di legge, che il Parlamento non preso in esame, constata come le migliori proposte trovino in questi provvedimenti quasi integrale attuazione. Questo sistema dalle linee semplici e chiare, fondato sul concetto del maggior allargamento della base di imposizione con rispetto di minimi più equamente elevati di quelli vigenti, e con la riduzióne notevole delle aliquote, è sistema certamente dotato della maggiore elasticità quale consigliava insieme la ragione privata e la ragione di Stato. Può darsi che, nonostante ogni avvedimento, nel periodo in cui la trasformazione si svolgerà, segnatamente nel punto concernente la disposta riduzione di aliquote e l'elevazione del minimo imponibile, questa parte notevole delle entrate di bilancio presenti qualche rallentamento nel suo processo di costante e progrediente sviluppo. Ma sarà fenomeno momentaneo, che successivamente cederà il passo ad una ripresa ancora foTse più intensa, elio la saggezza dei Governi del tempo dovrà considerare.anche.dal punto di vista delia possibilità di ulteriori riduzioni di aliquote. E sarà questo il più efficace mezzo per giungere a sempre maggiori sviluppi della ricchezza imponibile censita con duplice beneficio dell'economia privata e della pubblica finanza. Si creeranno cosi, tra le pieghe del bilancio, quella salutari riserve latenti e quella potenza di mobilitazione cui potrà attingersi nei momenti di straordinario bisogno, 6enzà ricorrere a straordinarie provvidenze tumultuarle e clamorose. Sopratutto era necessario ripristinare 11 rispetto del canoni fondamentali della pubblica finanza e dare al sistema il massimo margine di elasticità compatibile con le esigenze del bilancio. Questo, che si è conseguito, oltre che con provvedimenti legislativi di Governo, anche e sopratutto con l'opera amministrativa, nno deve far dimenticare i compiti che ancora rimangono in altri campi delle pubbliche tassazioni e specialmente in quelle in cui gli oneri hanno dovuto essere eccezionalmente elevati e contrastano perciò con lo scopo da rtol perseguito di un sistema generalmente mite nva logicamente osservato. D'altronde, le condizioni nostre e altrui, il passato e il presente, dimostrano che nè l'assetto della pubblica finanza nè 1 nostri criteri tributari, hanno ostacolato la rapida e generale e dovunque ammirata ripresa economica della nazione ». Gli altri provvedimenti Il Consiglio prende atto con soddisfazione di tale esposiziono ed approva il riordinamento delle aliquote e le sovraimposte locali. Si approvano inoltre la tabella dell'ini, posta complementare progressiva sul reddito e le nuove facilitazioni sulla Imposta del reddito agrario o patrimoniale. Su proposta del ministro della Marina il Consiglio approva lo schema di decreto-legge che porta modificazioni al decreto-legge 28 agosto 1921, riguardante l'avanzamento degli ufficiali trasferiti dal ruoli di complemento a quello del servizio attivo permanente. Su proposta del ministro dell'Istruzione fi Consiglio approva lo schema di regolamento sullo stato dei Presidi e del personale di segreteria subalterno dei R. Istituti Medi, col quale viene data organica e compiuta disciplina a tutta l'importante materia. E' stato anche deliberato un provvedimento diretto ad introdurre nella nostra legislazione l'istituto della espropriazione dei brevetti, mercè il quale si mettono rn grado le amministrazioni statali e si riconosce d'altra parte agli Inventori il diritto ad un congruo indennizzo a titolo di compenso per la cessione della privativa a favore dello Stato. La seduta è stata sciolta àUé ore 13 SO. U Consiglio si riunirà di nuovo mercoledì 15, alle ore 10.

Persone citate: Carlo Ferraris, De Stefani, Di Scalea, Soleri