L'energico "basta!" delle Curie d'Italia contro la politica dei decreti-legge

L'energico "basta!" delle Curie d'Italia contro la politica dei decreti-legge L'energico "basta!" delle Curie d'Italia contro la politica dei decreti-legge La protesta del Congresso forense contro una pubblicazioni di avvocati fascisti - " Non più decreti-legge che comunque attentino al sacrario delle nostre case e delle nostre famiglie, alla inviolabilità del domicìlio, o per imporre tributi, o contro la libertà di stampa Siamo all'ultima giornata dei lavori del Congresso. Questa mattina i congressisti si concederanno riposo e si recheranno ad Oropa dove troveranno ispirazioni e aria fine, e a Biella dove quel Municipio e quei colleglli preparano sincero accoglienze. Poi, domenica, avverrà la solenne chiusura. E' soddisfazione degli organizzatori, infaticabili ed egregi, di questo Congresso l'averlo condotto ormai in porto con grande dignità, malgrado che qualche argomento 6i prestasse, nel travaglio dell'ora attuale, ad appassionare gli spiriti. I lavori giuridici La Sezione di Diritti Privati, presieduta dall'avv. prof. Cereseto di Genova, ha esaurito i suoi lavori con la relazione dell'onor. Venduti sulla semplificazione eri unificazione del procedimento esecutive immobiliare, approvando l'ordine del giorno presentato dal relatore. Il prof. Ceresoto ha pronunciato un applauditissimo discorso di chiusura. Nella Sezione di dirilto pubblico, che ó presieduta dal sen. Di Stefano di Palermo, assistito dal Segretario avv. cav. Edgardo Borselli di Napoli, l'avv. Giovanni Frola riferisce, assai ascoltato, sul tema delle giurisdizioni speciali, sostenendo che debbano soltanto conservarsi quelle che fanno capo alla logge del 1865 sul Contenzioso Amministrativo. Il prof. Calamandrei propone che lo giurisdizioni speciali destinate a regolare special-, mente i rapporti di natura sociale siano inquadrate nell'ordinamento giudiziario. Il relatore corniti, avv. Giovanni Frola accetta l'emendamento e si vota all'unanimità un analogo ordine del giorno. L'avv. Benassai si occupa diffusamente delle Commissioni per gli affitti delle quali vuole l'abolizione. Interloquiscono Calenda, Busso e D'Ono'rio e la assemblea vota l'ordine del giorno del relatore col quale si fa voti che, pur mantenendosi le commissioni arbitrali per gli affitti, sia ammesso il ricorso in Cassazione avverso i suoi deUberntl oltreché per eccesso di potere e di incorhpetenza anche per violazione e falsa applicaziorfe della legge. L'on. Guarracino fa una lucida relazione sull'istituzione della terza istanza, in merito alla, quale si fa una lunga discussione, cui partecipano l'on. Panie, l'avv. Martorelli di Roma, il prof. Calamandrei ed altri. A tutti risponde esaurientemente il relatore, on. Guarracino. Il presidente sen. Di Stefano riassume la discussione e dopo aver parlato in argomento anche l'on. Presutti, l'assemblea vota ad unanimità l'ordine del giorno del relatore, concordato fra i divorai oratori e che invoca sostanzialmente un organo speciale di revisione. L'avv. E. Perrone ha riferito, attentamente ascoltato, sulla « Avvocatura e le professioni affini e sussidiarie ». L'inno di Mameli, inno sovversivo!... Finita la discussione sulla soppressione della Commissione degli affitti c'è stato un intermezzo circa una pubblicazione fatta su un giornale filofascista del mattino. Si tratta di una protesta formulata da un gruppo di avvocati deputati fascisti e inviata alla presidenza del Congresso. Si afferma in questa pubblicazione, d'iniziativa degli onore, voli Di Morsico, Rubino, P. B. Rossi, Morelli, Leonardi, Bertacchi ed altri che le intemperanze durante la discussione di una fazione di congressisti sono culminate, dopo la proclamazione dell'esito della votazione, nel canto, intonato da parte di alcuni congressisti, di inni sovversivi. E si aggiunge che il Congresso ha degenerato in una manifestazione politica. Per la cronaca ripetiamo che dopo il voto fu semplicemente intonata la prima strofa di un inno famoso; si tratta dell'Inno di Mameli, inno, come tutti sanno, non sovversivo. • L'avv. prof. Calamandrei, dell'Università di Pisa, ha chiesto che la presidenza del Congresso intervenisse a rettificare la suddetta protesta che non rispondeva a verità e smentisse ufficialmente le gravi inesattezze in essa contenute. Il presidente sen .aw. Di Stefano, che dirigeva la discussione, ha interrotto l'oratore osservando che appunto nella mattinata, pxima che si iniziasse la seduta, parecchi congressisti avevano fatto notare tale pubblicazione e che la presidenza del Congresso aveva deciso di convocarsi più tardi per discutere il caso e prendere gli eventuali provvedimenti. L'assemblea ha preso atto con soddisfazione delle dichiarazioni • del presidente senatore Di Stefano e i lavori sono continuati regolarmente. Ma nei corridoi del Palazzo di Giustizia la suddetta pubblicazione veniva vivamente commentata e deplorata. Si 6 rapidamente coperta di firme di congressisti, circa un centinaio, una protesta che fu presentata alla Presidenza dall'avv. Vigorelli del Consiglio di Disciplina dei Procuratori di Milano e rappresentante per la stessa città degli avvocati mutilati. La protesta reca pure le firme, tra le altre, dell'on. prof. Presutti dell'Università di Napoli, dell'avv. Zappert, dol Consiglio degli avvocati di Milano, del prof. Calamandrei dell'Università di Pisa, dell'avv. Goldschmied del Foro Triestino e di altre personalità di Curie diverse. La protesta dice: « I sottoscritti invitano la Presidenza del Congresso e particolarmente l'avv. Carnazza, che presiedette la seduta in cut si discuteva della Legislazione sulla stampa, a puhbliearr.ente rettificare le affermazioni dì fatto assolutamente false contenute in un ordine del giorno votato (a quanto risulterebbe da mialche giornale cittadino), da un gruppo di congressisti, specie relativamente: « l.o alla pretesa insufficiente chiarezza della votazione avvenuta sull'ordine del giorno sosipensivo presentato dall'avv. Ofs'as; « 2.o alla pretesa intemperanza di una parte dei congressisti e all'asserito canto di inni sovversivi, mentre fu cantato soltanto l'inno di Mameli; « 3.o alla pretesa degenerazione del congresso In una manifestazione politica ». La sezione ha poi continuato i suoi lavori. Lo incostituzionalità dei decreti-legge Un altro punto delicato, secondo corte anime timorose, del Congresso, era quello riflettente la « Ammissibilità giuridica e limiti dei decreti-legge ». Il tema non fu traslocato, come si tentò di fare ieri per quello sulla stampa, in coda al sesquipedale elenco dei temi da discutere. Nè fu chiesta alcuna sospensiva o rinvio. Fu relatore l'avv. grand'uff. Vittorio Alfredo Russo, del Cmslglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Il relatore è stato chiaro. « La questione — ha premesso il relatore — della costituzionalità o meno dei decretilegge n.n è nuova, ma e divenuta più viva per l'uso larghissimo e più propriamente per l'abuso che di tali decreti si è fatto in queiti ultimi anni. Due principi possono ritenersi acquisiti, in proposito, alla coscienza giuridica, che 6 bene tenere presenti: A) quello fondamentale di diritto pubblico, pel quale il cittadino è temilo ad obbedire alla légge, solo quando essa sia emanata da quelle Autorità, che ne hanno il potere; B) l'altro che, per quanto possa altrimenti argomentarsi dal letterale significato delle parole, ile attribuzioni del potere esecutivo non possono intendersi limitato alla semplice esecuzione delle leggi. Che dire, dunque, del caso in cui il potere esecutivo eserciti esso quiila facoltà di legiferare, che, per l'articofo terzo dello Statuto ò demandata al Re — al quale solo appartiene il potere esecutivo J— ma collettivamente col Senato e con la Camera dei Deputati? Saranno, allora, obbligati, il cittadino a prestare obbedienza e la magistratura a dare corso alle norme, eie non si presentino rivestile di quei caratteri, che unicamente ad esse possono conferire autorità di legge? 1 • Una prima distinzione è stata subito fatta, in proposito, fra decreti emessi per delegazione del potere legislativo e decreti emessi sotto riserva della loro presentazione al Parlamento per la conversione in legge. Quando si discute della costituzionalità, ,o meno, dei decreti-legge, è alla seconda categoria, che, principalmente, la discussione deve intendersi riservata. Mentre i primi, infatti, possono essere ritenuti giustificabili a norma dei principiI generali di diritto, salvo, beninteso, ogni giudizio sulla delegabilità o meno del potere legislativo, sui limiti di talo delegazione e sull'uso chP, in concreto, se ne sia fatto, quanto ai secondi non è possibile dissimularsi che molte e gravi ragioni investano la solidità degli argomenti, con i quali si credotle ili poterne dimostrare la giuridica esislenza di front© alla legge fondamentale dello Stato ». Il relatore dopo una acuta disamina della questione dei decreti-leggi afferma: « E' il Parlamento solo, come espressione della Sovranità nazionale, nella sua funzione lepislntiva, «1 quale dovrehh'cssere riservato ogni provvedimento relativo ai diritti e ai doveri dei cittadini, per tutta la materia comnresa fra gli articoli 24 e 32 dello Ptatu-, to. Tn nessuna materia, più che a quella, è necessario, p indispensabile, che qualsivoglia provvedimento vi si riferisca, si presenti come il risultato del potere legislativo, collettivamente esercitato da questi organi del potere sociale ai quali esso è. per legge fondamentale di Stato, attribuiti ». I par ri della Msgis'rafura In fatto dj decreti-legge 11 relatore osserva: « La Magistratura, ebbe ad esprimere, a varie riprese, il proprio pensiero, a seconda dei casi specifici sui quali fu chiamata a rendere il giudizio. Cosi ritenne che un decreto-legge non dovesse essere preso in considerazione dall'autorità giudiziaria, se non constasse della sua presentazione ad uno dei rami del Parlamento. Altra volta stabili che il decreto-legge dovesse essere dalla autorità giudiziaria applicato come legge, salvo il sindacato del Parlamento e finché questo non si fosse esercitato in senso negattvo, rientrando nelle attribuzioni esclusive del Parlamento il compito di verificare se, nel caso particolare, si riscontrasse quell'urgenza, che è il solo titolo di legittimazione della assunzione, da parte del Governo, della funzione legislativa, come esercizio di un sindacato di natura essenzialmente politica. «Posteriormente, la stessa Corte suprema rilevava, a dire del Mortara, che « questa teoria, si adattava giustamente ad una situazione nella quale il Parlamento aveva tutta la più larga possibilità di esaminare, approvare od annullare i decreti-legge, quando, cioè, ve ne erano pochissimi e le funzioni del Parlamento si svolgevano regolari noi periodi annuali consueti del suo lavoro; mu si è dimostrata insufficiente alla guarentigia del diritto e, quindi, non conforme al criterio fondamentale della giustizia, nella situazione attuale, di fronte alle migliaia di decreti-legge emanati dal Governo ». Il relatore, ricordato pure che il giurista Luigi Lucchini a proposito dei provvedimenti Peiloux richiamava un monito sapiente dell'indimenticabile guardasigilli De Falco: « il potere giudiziario si trova costituito giudice necessario della legittimità degli atti di tutti i poteri attivi e custode dei legittimi confini delie rispettive loro attribuzioni», rivendica agli italiani i loro diritti a cominciare dal diritto di riunione. A questo punto l'uditorio scoppia in una formidabile ovazione e il relatore prosegue: « Non più decreti-legge che comunque attentino al sacrario delie nostre case e della nostra famiglia alle inviolabilità del domicilio. Non decreti-legge per imporre tributi che facciano pesare errori di governanti; non decreti in quella delicatissima materia che è la libertà di stampa ». "Uomini d'ordine, fieri dei nostri doveri e diritti ! „ Una nuova e più calorosa, unanime ovazione accoglie queste parole. L'aw. Russo vincendo il fragore degli applausi prosegue con parola appassionata: « Noi siamo uomini d'ordine, ma cittadini fieri dei nostri doveri e dei nostri diritti. Vogliamo rispettato lo Statuto (applausi) e che ad esso si inchinino tutti. Seguiamo l'esempio delia legislazione straniera Specchiomoci in quel che vige in Germania, dove è piciflco che i decreti-legge — là chiamati decreti d'urgenza — non possono mai violare in alcun modo le leggi vigenti. Io non so quale sorte sarà per toccare ai nostri diritti che vogliamo tutelati dalla leg^e Potrà il potere esecutivo andar oltre i giusti limiti delle sue normali attribuzioni; potrà il Parlamento, sbattuto o aftogato dai marosi delle più violente e perfide passioni politiche, venir meno all'altezza del suo compito, resterà sempre, il potere giudiziario, sicuro ed invulnerabile usbergo delle nostro istituzioni, nella fede d'un avvenire sempre più luminoso per la civiltà ed il progresso del nostro paese. Noi volgiamo fidenti .o sguardo alla magistratura. Essa tutelerà i diritti di tutti. E' vero che a qualche suo deliberato non possiamo inchinarci {applausi), ma abbiamo la fede che la magistratura è usbergo del diritto e palladio della giustizia. Con animo devoto, romanamente disciplinati e fidenti, invochiamo la sua tutela ». Nuove entusiastiche, generali ovazioni accolgono la chiusa dei magnifico discorso dell'avv. Russo, il quale ho incatenato, trasci. nato tutta l'assemblea al più caldo consenso. L'ordine del giorno risulta cosi approvato all'unanimità Esso dice: a II Congresso, udita la relazione dell'avv. Alfredo Russo sulla ammissibilità giuridica e sui limiti dei decreti-legge; udita la discussione; Consideralo che sia principio indiscutibile di diritto pubblico che la funzione legislativa debba essere esercitata esclusivamente da quel potere cui per lo Statuto fondamentale, del Regno è demandata, cioè collettivamente al Re e alle due Camere; Considerato però che di fronte alla frequenza dell'emanazione dei decreti-legge convenga meglio avvisare, con effettiva pratica utilità, i mezzi migliori per contenerli entro quei confini che valgano ad evitarne ed anche a ridurne i pericoli e i danni; Considerato che i suggerimenti eontenuli nella relazione summenzionata, siano meritevoli di accoglimento per l'esattezza dei criteri giuridici e pubblici dai quali traggono origine; Approva con plauso la relazione medesima e fa voti che essa sia tenuta nel debito conto nella preparazione di quei provvedimenti che sul grave argomento Governo e Parlamento saranno per adottare ». I congressisti hanno approvato pure un ordine del giorno degli aw. Armisogiio, G. Ciampa ed on. Presuiti, col quale il Congresso fa voti che per opera della Lega delle nazioni sorga una legislazione internazione ie, regolatrice dei rapporti di diritto pubblico fra gli Stati e di diritto privato internazionale; . , , ,„ Nella Sezione forense, presieduta dall avv Nadalini di Bologna e Barsanti di Firenze si è stabilito di riunire tutte le materie attinenti alla legge professionale e si sono svolte ie relaz:oni dell'avv. Ginatta sull'autonomia e indipendenza: dell'avv. Boscaino sulla Scuola forense; dell'avv. Romanelli sull'incompatibilità della professione colla carica di vico pretore; dell'avv. Venduti sulla, unificazione delia professione di avvocato t; di orocuratore a cui si dichiara contràrio; Lusena di Firenze sulla limitazione degli albi ed unificatone delle due professioni; Barsanti di Firenze sulla tutela giuridica degli onorari degli avvocati e procuratori; Urso di Palermo sulla difesa del titolo ui avvocalo. L'avv. Gaspare Durand è stato relatore sul tema « Il difensore ha da essere pari~ ito all'accusatore» e i suoi voti sono stati approvati per acclamazione. La laboriosa seduta è terminata a tarda ora.