La normalizzazione del gioco d'azzardo

La normalizzazione del gioco d'azzardo La normalizzazione del gioco d'azzardo II decreto che disciplini l'apertola e l'esercizio delle bische La deliberazione del Bovepno Roma, 25, notte, La deliberazione più interessante dell'odierno Consiglio dei ministri concerne il giuoco d'azzardo. Ecco coinè ne dà notizia il coitilinicato ufficiale: > Su proposta del ministro degli Interni, di concerto con quello della Giustizia e delle F'iaanze, il Consiglio approva all'unanimità, dopo ampia discussione, alla quale partecipa anche il capo della polizia, generale Do Bono, uno schema di decreto Ter la disciplina delle case da giuoco. Sai primi giorni dell'anno 1923. il Consiglio dei ministri ebbe ad occuparsi disila questione celati va aUa disciplina giuridica delle case da «iuoco; ma essendo prevalsa una projriudizlale negativa di ordino morale, la questiona non fu esaminata nel merito, Diciotto mesi di esperienza di governo hanno dimostralo la necessità di tornare sull'argomento. In questi diciotto mesi si è visto che il divieto assoluto dei giuochi era in parte eluso, e, come dicono gli economisti, evaso, da un pullulare di bische segreto e abusive, sottratte nel loro funzionamento a irualsiasi controllo di polizia. Di questo stalo ili disagio, si fecero interpreti autorevoli personalità, superiori a qualsiasi sospetto di privata speculazione, mentre ila enti pubblici e privati pervenivano reiterate sollecitazioni di provvidenze legislative, atte a rimediare ai segnalati inconvenienti. Ecco ora Io schema del decreto: t Art. I. — In deroga agli arlicoll 4S4 e 407 Codice Penate, nella località che stano da almeno dieci anni sedi «Il stazioni climatiche balneari e idro-minerali, 0 ohe non siano In prossimità di centri con popolazioni superiori al dueeenfomlla abitanti, può essere concessa l'apcTtum di case da sluoc-o, nelle quali «è permesso anche il giuoco d'azzardo. La domanda per ottenere la concessione dell'apertura di case da giuoco, nelle quali è permesso il giuoco anche d'azzardo, a diretta al Ministero dell'Intelaio per il tramite del prefetto delia provincia, con l'osservanza delle prescrizioni del seguente articolo seconde. « Art. 2. — La domanda deve essere redatta in carta da bollo da lire tre, e corredata per ciascuno del richiedenti: « ai di certificato di nascita ; « b) certificalo di cittadinanza Italiana; « c) certificato penale di data, non anteriore a tre mesi ; « d) quietanza di deposito provvisorio presso la Tesoreria della somma di centomila lire. « Deve essere inoltre corredata da un voto del Consiglio comunale, deliberato alla maggioranza di tre quarti dei consiglieri in carica ai momento della votazione, con cui si riconosca la convenienza e l'opportunità della concessione. Qualora la domaiMla sia pronostA <la Socteià, deve aivclie essere allegaia copia autentica dell'atto di costituzione e dello statuto soclaile. c Nell'Ipotesi prevista nel comma precedente, i documenti di cui alle lettera a), b), c) del rpTesente articolo debbono essere prodotti per ciascuno degli amministratori o conduttori della. Società, e, ove del coso, per ciascun «indaco della Soclelà. « Alt. 3. — La concessione è accordata con decreto del ministro dell'Interno, ed ha In ogni caso carattere temporaneo. 11" periodo di durata della concessione deve essere indicato nel decreto, La concessione è in ojrni caso subordinata alla prestaziono della cauziono oVifinitlvà di L. 500 mila. *AMt. 4. — Nel decreto che accordo, la concessione debbono essere stabilite lo norme e cautele per il rilascio, da parte del Comune, di tessere di frequenza, ai locali della casa da. giuoco, e le modalità per la vigilanza da parte dell'Autorità di putblica sicurezza. Possono Inoltre esscie stabilite tutte le altre condizioni che il ministro ritenga, in caso particolare, opportune. c Art. 5. — Nessuno può essere ammesso a frequentare i locali di case da giuoco se non sia provvisto di tessera di frequenza, la quale non può essere rilasciata nè al minorenni nè ai residenti neL Comune. « Art. 6. — Gli amministratori e i conduttori delle case da giuoco sono personalmente tenuti alla osservanza delle norme, cautele e condizioni stabilite nell'atto di concessione. «Art. 7. — Compete esclusivamente al Comune; la facoltà insindacabile di negare o rilasciare la tessera di frequenza nella casa da giuoco,'di cui agli articoli 4 0 5. Le tessere debbono essere munite di marche da bollo da cinque lire, annullato dal timbro municipale. Esse hanno una validità di quindici giorni. Per ogni tessera rilasciata compete al Comune il diritto di lire cento, che ha carattere di tributo locale.- « Art. 8. — Agli effetti della vigilanza degli agenti governativi e comunali, i locali adibiti al giuoco sono considerati come pubblici. « Art. 9. — Sul decreto ministeriale dt concessione di che all'art. ì, ò dovuta la tassa di concessione governativa dt lire un milione, il cui versamento all'ufficio del Registro competente per il territorio deve precedere la registrazione, del decreto. allajCikrto del Canlk Tale l£esa'riguarda" il primo anno di esercizio biella concessione, computato dalla data del decreto. Ogni qualvolta la. durala della concessione, di die all'art. 3, eccede il pe riodo di un anno, a dovuta, per ogni ulteriore anno o trazione di anno di esercizio, la tassa di concessione governativa di lire cìnquecMitomlla. Per il ritardo nel pagamento di oltre cimnio giorni dallo spirare dell'anno anterióre di esercizio, e dovuta una sopratus«n del 10 %. «Art. 10. — La violazione delle dlsvpoeizioni contea me negli artico IL precedenti, e la inosservanza degli obblighi e delle condizlo ni imposte nell'atto di concessione, danno luogo alla applicazione delle «nnzicial di cui all'urlicelo 481 e seguenti del Codice Penale. La pena è La ogni eneo singolarmente applicata a. ciascuno degli amministratori e conduttori della casa da giuoco, ltesta s*lva l'aziona per l maggiori reati contemplati dal Codice Penale. ,'Lu condinna importa decadenza di diritto della concessione, c la cau ziono viene confiscata. « 0.gm contravvenzione al disposto degli articoli -1 e b. relativi alla tessera di frequenza, è. punita con l'ammenda di lire due mila, indipendentemente da quanta sopra, sono applicabili tutte lo sanzioni prevedute dalle vigenti, leg^i per le tasse sulla concessione governativa. « Art. li. — 11 ministro degli Interni, in qualsiasi caso di trasgressione alle disposizioni del presente decreto, 0 indipendentemento dall'esercizio dell'azione penale, può ottenere tu chiusura della casa da giuoco e la revoca della concessione, con la confisca della concessione, L'ordinanza, di chiusura è eseguila in via amministrativa, mediante il diretto impiego della forza pubblica. I.a facoltà di chiusura dei locali e la revoca di concessione sono applicabili anche nel casi nei unali, pur non essendosi verificata alcuna trasgressione alle disposizioni del presente decreto 0 ajtli obblighi imposti dall'atto e IL concussione, sussistano motivi di ordine pubblico 0 eli pubblica sicurezza che consiglino il provvedi monto. In tal caso è restituita In cauziono: ma rimane acquisita all'Erario l'intera tassa rli concessione. Contro il provvedimento dot ministro degli Interni, die nega hi concessione o ne dispone la revoca, ed ordina hi chiusura dei locali della casa da giuoco, non 6 ammesso alcun gravame ne 111 via animiaislrativu, ne in via giurisdizionale. «Alt. li. — Il presente decreto entra in vigere :l glorilo delia sua pubblicazione ucila Gazzetta Uflicitilc, e*;uà presentato al Parlajueulo per la conversione in legge #. Colpo di scena Roma, 25, notte. Un vero colpo di scena è avvenuto nelle deliberazioni di oggi del Consiglio dei ministri: la regolamentazione delle, case da giuoco, respintu e considerata immorale. dallo stesso Governo attuale, è stata oggi ammessa e predisposta con un» schema di docreto-legge, la cui divulgazione ha prodotto la più viva sorpresa ed ha suscitato i più animati commenti. I precedenti della quesliome meritano "di essere ricordati. La questione del discrplinamento delle case da giuoco fu una delle prime sollevate dal regime fascistu, sribito dopo la propria assunzione al potere. Il primo a sollevarla nelle sfere ministeriali fu il sottosegretario agli Interni on. Finzi, il quale preparò allora un abbozzo di'progetto di leggo che corrispondeva, a uri di presso, allo schema di decreto-legge - oggi approvato dal Consiglio dei ministri. .'Identico era allora come oggi il punto di vista ispiratore del provvedimento ministeriale; consimili nei due progetti le disposizioni da applicarsi al regime dei giuochi. Il progetto Finzi del 1023 partiva da questa doppia considerazione: che il vizio dr;l giuoco» non è sradicabile; per quanto regresso, il giuoco sussisterà sempre in for^na clandestina ed è perciò tanto piti pericoloso; l'unico rimedio, pertanto, è di consentire l'esercizio delle bische, regolamentandone però il funzionamento, assicurando la correntezza del giuoco, e facendone derivaro vantaggi alle amministrazioni' municipali locali. Il progetto Finzi, ch<?> aveva destato, attraverso le Indiscrezi/jni dei giornali, polemiche vivacissime, venne dall'on.Mussolini portato in Consr<fclio dei ministri il ;»5 gennaio 1923. Il cbmunicato ufficiale di ramato dopo la riunione cosi testuulmento si esprimeva cfcrca il progetto Fi nzi : « Il Consiglio dei ministri, dopo che il « Presidente ha invitato i ministri a dare «il loro giudizio stili'opportunità o meno «di regolamentare il giuoco d'azzardo, «dopo ampia discussione, alla quale lumie rio partecipato tutti i ministri, ha appro«vato all'unanimità la seguente mozione: « Il Consiglio dei ministri, preoccupato u della salute morale della nazione, dèci. «ds di non regolamentare i giuochi d'az11 zardo per rafiioni di dignità nazionale e ti perchè ritiene che la fo-rtuna. e l'intr.rcs11 se delle città italiane non debbano dipeli., ir dere dalla coltivazione del parassitismo « e del vizio ». « Contemporaneamente il Consiglio dei «ministri ha autorizzato il ministro degli «Interni ad adottare ógni severa misura « per reprimere e colpire i giuochi d'azzar«do, comunque ed ovunque si svolgano ». Cosi il comunicato ufficiale del Governo, in data 25 gennaio 1923. Ma ecco che oggi il Consiglio dei ministri ha ripreso in esame un progetto consimile a quello del quale, per cosi gravi ragioni morali, aveva sospeso la discussione, e lo approva. Questo è il lato pregiudiziale della decisione odierna, che viene giustificata nelle sfere ministeriali osservando che il Consiglio dei ministri non era, nell'aprile 1923, entrato in merito e che, quanto al merito del progetto Finzi, il Governo ha dovuto arrendersi all'evidenza delle necessità dimostrate in 18 mesi di Governo fascista. Ma superata la contraddizione esistente fra la deliberazione del 25 gennaio 1923 e quella del 25 aprile 1921, rimane il lato intrinseco della questione, cioè la bontà o meno del provvedimento oggi adottato. Le obbiezioni che si facevaWl'anno scorso al progetto Finzi possono sostanzialmente essère rinnovate oggi, poiché, salvo lievi differenze, il progetto di oggi è il progetto di ieri. Il progetto antico è stato modificato e migliorato in vari punti. Vi furono introdotte garanzio maggiori e riparati errori stridenti, corno quello, per esemplo, di affidare ai feriti e mutilati di guerra la funzione di controllo delle bische. Ma difetti e vantaggi del sistema sopravvivono sostanzialmente nel nuovo progetto, che troverà i vecchi sostenitori alla pari con i vecchi avversari. I vantaggi sono quelli di affrontare in pieno la questione del gioco e di dare ad esso una soluzione che può risultare discutibile, ma che ha il vantaggio della sincerità. I difetti o meglio gli inconvenienti, sono di gran lunga maggiori. Innanzitutto il pubblico non potrà convincersi dell'opposta valutazione del problema contenuta nella delibeAzibne dal '25 gennaio 1923 e quella* del 25 aprile 1924 II pubblico non potrà rendersi ragione come lo stesso Governo possa un anno prima considerare immorale e pericolosa la frecruentazione delle bische tanto da ordinare la più. severa repressione del giuoco, e giudicare poi, un anno dopo, perfettamente normale e consentire la frequentazione di quelle stesse bische, anche da parte di quegli stessi funzionari che fino a ieri avevano il mandato di operarvi delle sorprese. Inoltre, se è vero che i giocatori di passione e di razza non si astengono dal giuoco per il fatto della proibizione in Italia, ma si recano invece a Montecarlo ó giuocano clandestinamente, è vero altresì che l'autorlzzazlone delle biscl*e aumenterà notevolmente il numero dei giuocatori, dando cosi incitamento al vizio. Si osserva infine che il congegno tecnico della concessione della licenza per le bische appare alquanto complicato e circondato da tali gravami che usti Itera problematica la richiesta di concessioni, tanto più data la disposizione che lo nuove bische non dovranno funzionare in prossimità di paesi aventi popolazione superiore ai 200 mila abitanti In sostanza, si ha l'Impressione che, per ini complesso di circostanze, il Governo abbia compiuto oggi, ponendo il giuoco sotto la protezione o vigilanza che dir si voglia dello Stato, 0 consentendolo pero liberamente, un passo sbagliato. CESARE SOBRERO

Persone citate: Finzi, Mussolini

Luoghi citati: Italia, Montecarlo, Roma