Le relazioni sulla riforma del Codice Penale
Le relazioni sulla riforma del Codice Penale Le relazioni sulla riforma del Codice Penale Roma. 21, notte. Come è noto. l'on. De Morsico è relatore delhi legge sulla riforma del Codice penalo. La relazione allegata olla legge, no designa i concetti principali. L'on. Do Morsicò rileva, innanzitutto « l'urgenza generalmente sentita e non più prorogabile di tale disegno di legge ». « Ciò è dovuto ul mutamento prodotto dal tempo ed a dimostrare l'urgente bisogno di sanare questa originaria corrosione del nostro Codice, sopraggiungeva la guerra,. Cosi inquadrata — continua il relatore — la riforma della legge penale non dimostra soltanto il bisogno di apprestare adeguati mozzi legislativi per più razionali e proficui sistemi di pena che infrenino l danni di quella triplice categoria di delinquenti minorenni abituali ed infermi di niente, ma, dovrà essere considerata anche come mezzo opportuno ad integrare e coordinare possibilmente, in uno stesso organismo, le disposizioni richieste dai due grandi problemi che la realtà del tempi impone ul nostro studio: una più salda difesa dei diritti dello Sttito verso gli individui, connazionali o stranieri, aventi relazioni con lo Stalo, e. un sistema di vigili presidi dei nuovi aspetti dell'attività economica ». Il relatore quindi, occupandosi dell'ergastolo e della segregazione cellulare, afferma che bisogna disciplinare con criteri umani, igienici e di utilità sociale tali pene. Circa l'applicazione giudiziale della pena, la Commissione innanzitutto ritiene che deve farsi distinzione fra delinquenti non pericolosi e delinquenti pericolosi. Questi ultimi da¬ ranno luogo a particolare disciplina delle misure di sicurezza. Per i delinquenti non pericolosi si raccomanda il conferimento al giudico di un pli't largo potere discrezionale. Là relazione, quindi afferma che lo misure di sicurezza, specialmente lo .più gravi, dovranno avere durala almeno relativamente indoleriuiiiiilii e l'esecuzione dove cessare appena le condizioni del condannato e gli scopi di difesa sociale non ne reclamino più la continuazione. La relaziono, dopo aver illustrato lo misuro di sicurezza contro i delinquenti minorenni infermi o semi-informi di mente, pericolosi, gli alcoollzzati, i repugnanti al lavoro, i delinqucnti abituali, espone le norme processuali por l'applicazione dello misuro di sicurezza e quindi passa a lumeggiare i concetti sullo cause estintive dell'azione, penale c della pena. La commissione è contraria ari attribuire, per legge, al potere legislativo il diritto di amnistia. Quanto all'indulto, dice la relazione, è necessario che venga anche, più rigorosamente limitato sostituendolo nei tasi di cvldimle equità con atti individuali di grazia. Bisognerebbe poi sostituire, sia all'indulto che alla grazia, una ititi amp'a applicazione della liberazione condizionale. E cosi per l'amnistia per l'indulto e per la grazia, come per tutte lo altre, cause estintive donazione penale, compresa la remissione, dovrebbe tenersi conto dei precedenti e della pericolosità in genere dell'imputato: non è opportuno applicarli uniformemente ,i tutti. La recidiva, in alenili casi almeno, dovrebbe precludere il diritto alla prescrizione. La perpetuazione di un reato simile n di altro, che converrebbe determinare, dovrebbe interromperla. Uopo aver enumerato i diversi reati, la relazione esprimo il parere dio si debba studiare, e affermare, la lucriminabllita di azioni ai danni dello Slato in guerra; riformare radicalmente le nonne per la tutela del segreto e contro lo spionaggio. 7 La relazione giudica maturo il momento per la riforma delle, norme relativo ai delitti contro l'onore e, a questo riguardo, ritiene opportuna l'unificazione, dello nonne, penali dettale dall'editto sulla stampa e rial Codice penale, anche per eliminare duplicità che, con lo minori peno dottato dal primo, si risolvono in un trattamento favorevole ai libellisti, che ripugna al sentimento giuridico. Nella legge speciale sulla stampa bisognerebbe lasciare soltanto quello disposizioni che mirano a regolare. .l'espHeazione tecnica tli questa attività, lasciando invoco al Codice penalo lutto ciò elio concerne la repressione di delitti aventi nella stampa un semplice mezzo di penetrazione. La relaziono sostiene inoltro che bisogna garantire in modo più valido l'adempimento del dovere di ufficio da parto del pubblico ufficiale in rapporto al pericolo di sciopero e che sarebbe opportuno integrare il novero dei delitti contro l'ordino pubblico con la previsione della istigazione a delinquerò meno strettamente legala al requisito della pubblicità. Per la riforma della procedura penale ha dettato la relazione l'on. Sarrocchi.
Luoghi citati: Roma
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