La ripartizione degli aumenti di stipendio

La ripartizione degli aumenti di stipendio La ripartizione degli aumenti di stipendio Maestri elementari - Ricevitori postali, procaccia e portalettere rurali - Ufficiali pensionati - Clero. Roma, 8, notte. La Gazzetta Ufficiale pubblica stasera il decreto che concerne i provvedimenti economici in favore dei maestri elementari, del ricevitori postali, procaccia e portalettere rurali, degli ufficiali in posizione ausiliaria e speciale e del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato. Tutti i decreti vanno in vigore dal l.o aprile. Maestri elementari n eupplemento di servizio attivo a favore degli insegnanti delle Scuole elementari è aumentato delle 60mmc sottoindieate : insegnante straordinario, L. EOO ; insegnante ordinario con non oltre 12 anni di servizio, escluso qu'ello straordinario, L. 1000; Insegnante ordinario con oltre 12 anni di servizio, escluso quello straordinario, U 1200. Ricevitori postali e procaccia rurali La retribuzione dei titolari delle Ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e degli Uffici secondari, che risulterà dalla liquidazione triennale .in corso, avente effetto dal l.o luglio 1926 e con decorrenza dal l.o aprile 1925, è aumentata del io %. con obbligo da parte dei titolari predetti di aumentare in egual misura gli assegni eli cui godono attualmente i loro supplenti e fattorini. Fino a che non siano ultimate le operazioni relative alla suddetta liquidazione triennale, l'aumento del 10 % viene calcolato sulla retribuzione complessiva provvisoria, che i titolari delle Ricevitorie e degli Unici secondari percepiscono attualmente, a norma dell'articolo 37 del R. Decreto 23 maggio 1924, salvi i necessari conguagli quando sarà stata fissata definitivamente la nuova retribuzione triennale. Anche sulle retribuzioni da stabilirsi dopo di periodo di prova per le Ricevitorie di nuova istituzione e su quelle' che saranno modificate per variazioni di servizi, verrà calcolato l'indicato aumento del 10 %', con decorrenza non anteriore al l.o aprile 1925. Le retribuzioni degli agenti rurali, comprese in esse le indennità e l'assegno di cui agli articoli 3 e 4 del R. Decreto 29 dicembre 1921, sono elevate del 10 per cento a decorrere dal l.o aprile 1925, con un aumento minimo annuo di lire duecento e un aumento massimo annuo di lire 400. A decorrere dalla stessa data ó concesso ai procaccia a piedi, porta pieghi e ecambisti vincolati con obbligazioni : Clichè con contratto, un aumento di retribuzione in ragione del 10 per cento, con io stesso minimo e lo stesso massimo di cui al comma precedente. Ufficiali In posizione ausiliaria e speoiale Le pensioni provvisorie spettanti agli ufficiali in posizione ausiliaria e specale, a termine delle disposizioni in, vigore, sono aumentate nella misura seguente: Per gli ufficiali superiori e inferiori, del 30 per cento ; Per i generali di divisione e di brigata e per gli ufficiali di grado equiparalo, del 40 per cento; Per i generali di Corpo d'Armata e ufficiali di grado equiparato, del 45 per cento ; Gli ufficiali che, in dipendenza di giudizi emessi da autorità mobilitate, per servizi resi presso l'esercito operante, fra il 23 maggio 1915 e il 4 novembre 1918, abbiano cessato con provvedimento di autorità, dal servizio attivo permanente, potranno, a loro domanda, essere presi in esame, per essere considerati quali riammessi nel servizio attivo permanente, dal giorni della cessazione, nel grado 6tesso che rivestivano allora, ai soli effetti delle leggi sulle pensioni, senza diritto ad arretrati di stipendio e di indennità. Gli ufficiali considerati riammessi in servizio attivo permanente verranno collocati in j posizione ausiliaria speciale dal l.o luglio 1920. Tale collocamento, per lutto il tempo j anteriore all'entrata in vigore del presente i decreto, avrà effetto soltanto nei riguardi del- ì le leggi sulle pensioni e delle eventuali promozioni e non daTà quindi diritto ad arretrati di pensioni e di indennità'. Con decreto reale, da emanarsi su proposta i del ministro della Guerra, di concerto con i quello delle Finanze, saranno stabilite le nor- ì me e le condizioni relative alla riammissione in servizio attivo permanente, al collocamento in posizione ausiliaria speciale, al- j l'avanzamento e al collocamento a riposo diagli ufficiali predetti. La pensione provvisoria degli ufficiali col- ■ locati in posizione ausiliaria speciale, a nor-1 ma del precedente articolo, sarà liquidata in ! base al grado col quale gli ufficiali stessi ces- ! sarono dal servizio attivo. La pensione defluì- : Uva di riposo sarà liquidata con le norme j ordinarie, ma la media degli stipendi sulla quale la liquidazione avverrà, non potrà es-1 sere inferiore a quella che servi di base per la pensione provvisoria. Il secondo comma dell'art. 12 de! R. De-, cielo 8 maggio 1924, n. 779, è sostituito dal seguente: «Con effetto dall'entrata in vigore j del decreto medesimo, il procedente camma non si applica per gli ufficiali richiamati in servizio dalla posiziono ausiliaria speciale, j posteriormente al l.o gennaio 1924, eccetto ili caso in cui la pensione di riposo risulti inferiore a quella che sarebbe stata liquidata ' ove il richiamo non fosse avvenuto ». Le vedove e gli orfani degli ufficiali che, ! se non fossero deceduti, avrebbero potuto ' fruire delle disposizioni dei precedenti artico- j li, potranno chiedere l'eventuale conscguente i rettificazione della pensione. Agli ufficiali in congedo-provvisorio è con- • cesso, dalla data dell'attuazione del preselite decreto, l'aumento di indennità militare | assegnata per la famiglia, ai sensi dell'ulti- ! mo comma dell'art. 171 ilei R. Decreto 11 no- j vembre 1923, restando, in conseguènza, abrogaia la disposizione del quarto comma del- ! l'art. 174 del R. Decreto suindicato. Vescovi, canonici e parroci L'entità degli aumenti economici al clero, che fino ad ora non erano noti, è stabilita come segue da un R. decreto-legge pure pubblicato questa sera dalla Gazzetta Ufficiale del Regno: « Parroci: L. 3500; economi spirituali: !.. 1200; vicari e cappellani, civilinentt; riconosciuti, aventi completa autonomia, 2000; canonici investiti delle primi! due <!;gnitii e canonici palatini 4000; cauonici investiti di alire dignità, 3500; cauonici semplici, 3000; mansionari e beneficiati, 2000; vescovi e. arcivescovi metropolitani, lS.nofl; nitri vescovi e arcivescovi 17.009; parroci ili Roma, C.OU0j Inoltre, con il medesimo li- 'decretolegge vengono raddoppiati gli assegni membri delle Collegiate ed altri investili di i benefici e ca.ppellanie soppresse, nonchò di pensioni monastiche. Dipendenti dagli Enti locali Con l'emanazione del Regio decreto 27 maggio 1023, N. 1177. che dichiarava annullati lutti j regolamenti speciali per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, era sorto fra i dipendenti stessi qualche malcontento per il fatto che il nuovo provvedimento governativo toglieva improvvisamente a tutti gli impiegati anziani ogni diritto acquisito nel riguardi della pensione. Ora si informa che il ministro Federzonl ha sottoposto alla firma del Sovrano il seguente decreto-legge composto di un unico articolo: •> iintro 3 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, potranno rivedere io norme relative al trattamento di riposo del personale dipendente contemplato nell'ultima parte dell'art.. 1, lettera B, del H. Decreto 27 maggio 1923 N. 1177, al fine di richiamare in vigore in tutto o in parte, esclusivamente a favore del personale regolarmente nominato a posto d'organico e non oltre la entrata in vigore del citato regio decreto 27 maggio 1923, N. 1177. Le deliberazioni sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la cui decisione sarà pubblicata per otto giorni rispettivamente nell'albo del Comune e della provincia, a seconda che si tratti di amministrazione comunale o di istituto pubblico di beneficenza, ovvero dell'Amministrazione provinciale, e potrà essere impugnato, in va igerarchlca, anche da qualunque contribuente • .

Persone citate: Vescovi

Luoghi citati: Roma