Il testo del documento e la cerimonia della firma

Il testo del documento e la cerimonia della firma Il testo del documento e la cerimonia della firma Roma, 29, notte. e o ù a i r Ecco il testo del trattato italo-tedesco: « S. M. il Re d'Italia ed il Presidente del Reich germanico, animati dalAesiderìo di consolidare gli amichevoli rapporti esistenti tra i rispettivi paesi e di contribuire vieppiù al mantenimento della pace geneale, hanno deciso di concludere un trattato di conciliazione e di arbitrato. A questo sco. po hanno nominato loro plenipotenziari: S. M. il Re d'Italia-, S. E. il cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri ; il Presidente del Reich germanico: S. E. ti barone Costantino Von Neurath, Ambasciatore di Germania presso S. M. il Re d'Italia; i quali, dopo avere esaminato i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno stipulato le seguenti disposizioni: Art. 1. — Le parti contraenti si obbligano a sottoporre ad una procedura di conciliazione le controversie che sorgessero tra di esse e che non avessero potuto essere risolte in via amichevole coi procedimenti diplomatici ordinari. Questa disposizione non si applica alle contestazioni nate da fatti che sono anteriori al presente trattato e che appartengono al passato. Qualora fallisse la procedura di conciliazione, la controversia sarà portata dinanzi ad arbitri o alla Corte permanente di giustizia internazionale delVAja, secondo gli articoli 8 e seguenti del presente trattato. Le controversie, per la cui soluzione le parti contraenti sono obbligate ad una speciale procedura da altri accordi esistenti tra loro, saranno risolte in base alle disposizioni di tali accordi. Tribunal! interni e diritto internazionale Art. 2. — Per le vertenze che, a tenore del presente trattato, sono suscettibili delle procedure prevedute dagli articoli 1, 8 e 9, se in conformità delle leggi locali della parte contro la quale viene avanzato reclamo, sono di competenza di una autorità giudiziaria o di una giurisdizione amministrativa, può questa parte chiedere che la controversia venga sottoposta alla procedura di conciliazione o, se del caso e in conformità degli articoli 8 e seguenti, alla procedura di arbitrato o dinanzi alla Corte permanente di giustizia internazionale, solo dopo che sia intervenuta nel procedimento giudiziario od amministrativo una decisione definitiva. Per il caso in cui una delle parti intenda di impugnare la decisione dell'autorità giudiziaria od amministrativa, dovrà essere sottoposta alla procedura di conciliazione entro un anno al più lardi dacché la decisione è slata pronunziata. Art 3. — Se nella decisione del tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale sia dichiaralo che una decisione o una disposizione irrevocabile di un tribunale o di altra autorità di una delle parti è in tutto od in parte in contrasto col diritto internazionale; ma, secondo il diritto costituzionale di questa parte, le conseguenze della decisione o disposizione non possono essere interamente eliminate mediante provvedimenti amministrativi, la parte che vi ha interesse potrà riportare la controversia avanti alla Commissione di conciliazione, affinchè questa esamini se vi ha luogo ad accordare ad essa un'equa soddisfazione di altra natura. Una Commissione permanente di 5 membri Art 4. — Le parti costituiranno una Commissione permanente di conciliazione composta di cinque membri: le parti contraenti nomineranno ciascuna liberamente un membro e di comune accordo sceglieranno gli altri tre. Questi ultimi tre membri non possono essere cittadini dell'uno o dell'altro degli Stati contraenti, nè possono avere la loro residenza nel territorio di essi o trovarsi od essersi trovati al loro servizio. Il presidente sarà, di comune accordo, nominato tra i medesimi, dalle parti contraenti. Fin quando non sia inizialo un procedimento, ciascuna delle parti ha il diritto di revocar il membro da essa nominato e sosliluirlo. Del pari, ognuna delle parli potrà ritirare il suo consenso alla nomina di ciascuno, dei ire membri nominati di accordo. nscmmln o à In questo caso si deve procedere, senza ritardo e d'accordo, alla nomina di un nuovo membro. La sostituzione di un membro ha luogo con la stessa procedura della sua nomina. Con lo stesso sistema indicato nei precedenti capoversi saranno nominati cinque membri supplenti. La Commissione di conciliazione si riunirà nel luogo designato dal presidente. Art. 5. — Ogni parte provvederà alle spese occorrenti per il membro da essa nominato nella Commissione permanente di conciliazione, nonché al rimborso di metà delle spese per i rimanenti membri. Ogni parte sosterrà inoltre le spese da essa provocate per il procedimento, come anche la metà di quelle che la Commissione permanente di conciliazione indicherà quali spese comuni. Art. 6. — La Commissione permanente Ai eoT».eiHa«on* entrerà in funzione tosta che una parte ne farà richiesta. La parte richiedente rivolgerà la sua istanza contemporaneamente al presidente della Commissione permanente di conciliazione ed all'altra parte. Le parti contraenti si obbligano di facilitare in ogni caso, sotto tutti i rapporti, i lavori della Commissione permanente di conciliazione ed. in particolare oi darle la possibilità di escutere, sul territorio di esse e secondo le disposizioni in vigore per i loro, tribunali, i testimoni, i periti e di procedere a sopraluoghi. Art. 7. — La Commissione permanente di conciliazione esaminerà le speciali questioni ad essa deferite; esporrà i risultati delle proprie indagini in un rapporto inteso a chiarire le questioni di fatto ed a facilitare la soluzione della controversia. Nel rapporto la Commissione di conciliazione determinerà i punti controversi e farà proposte per dirimere la vertenza. Il rapporto sarà compilato entro sei mesi dal giorno in cui la controversia fu sottoposta alla Commissione permanente di conciliazione, a meno che le parti non stabiliscano un termine diverso. A ciascuna delle parti sarà rimesso un esemplare del rapporto. Nel termine di tre mesi le parli dovranno pronunziarsi sulle proposte della Commissione. Il rapporto della Commissione permanente di conciliazione non ha carattere di decisione definitiva obbligatoria nè riguardo alla constatazione dei fatti nè ri. guardo alle questioni di diritto. Tribunale arbitrale o Corte deiTAja Art. 8. — Se le parti sono tra loro in disaccordo su una questione di diritto e non accettano le proposte della Commissione di conciliazione, la controversia sarà sottoposta, mediante compromesso arbitrale, ad uno speciale tribunale arbitrale. Art. 9. — Nel caso indicato nell'articolo precedente, le parti potranno, invece che al tribunale arbitrale, sottoporre la controversia alla Corte permanente di giustizia internazionale delVAja, formulando d'accordo i termini delle questioni sulle quali si richiede la decisione. Se su tali formulazioni le parti non si accordano, ciascuna di esse è autorizzata a portare la controversia direttamente innanzi alla Corte di giustizia internazionale a mezzo di ri-corso, dopo averne dato avviso all'altra due mesi prima. Art. 10. — La decisione del tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale deve essere eseguita in buona fede dalle parti. Le parti contraenti si impegnano a non adottare, in quanto possibile, per la durata del procedimento della Commissione di conciliazione, del tribunale arbitrale, o della Corte permanente di giustizia internazionale, qualsiasi provvedimento che possa pregiudicare l'accettazione delle proposte della Commissione permanente di conciliazione, ovvero la decisione del tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale. Il tribunale arbitrale può, a richiesta di una delle parti, ordinare prov vedimenli di cautela, in quanto questi possono essere eseguiti dalle parti in via amministrativa. La Commissione permanente di conciliazione può, del pari, fare proposte allo stesso scopo. Art 11. — La Commissione permanente di conciliazione stabilirà la propria proce- msad dura, tenendo conto delle clausole della convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 sul regolamento pacifico dei conflitti internazionali. Salvo contraria disposizione del presente trattato o del compromesso di arbitrato, saranno applicate, per il procedimento del tribunale arbitrale, le clausole dell'anzidetta convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907. In quanto il presente trattato si richiama alle disposizioni della convenzione dell'Aja, tali disposizioni troveranno applicazione nei rapporti tra le parli contraenti, anche se una di esse o entrambe denunzieranno la convenzione. Non limita i diritti della Lega Dorata: 10 anni Art. 12. — Questo trattato troverà applicazione tra le parti contraenti anche se altre Potenze siano parimenti interessate alla controversia. Tuttavia, quindo sia ■possibile sottoporre la conlroverbia ad una unica procedura di arbitrato o ad un unico giudizio con altre Potenze interessate, le parti contraenti prenderanno accordi in tale senso. Art. 13. — n presente trattalo non troverà applicazione nelle questioni che, secondo i trattati vigenti tra le due parti ed il diritto internazionale, sono di competenza di una delle due parti. Non troverà applicazione nemmeno relativamente ai diritti ed obblighi derivanti dal patto di Locamo. Art. 14. — 71 presente trattato non porta alcuna modificazione ai diritti ed agli obblighi delle parti contraenti, in quanto membri della Società delle" Nazioni, nè limita in alcun modo le attribuzioni e la competenza della Società delle Nazioni. Art. 15. — Questo trattato dovrà essere ratificato al più presto possibile. Le ratifiche saranno scambiate in Roma. Art. 16. — Il presente trattato avrà vigore per la durata di dieci anni. Se non sarà denunziato sei mesi prima della scadenza, questo termine resterà in vigore per altri cinque anni. Varrà la stessa norma per il tempo successivo. I procedimenti in corso, alla scadenza del presente trattato, saranno regolati dalle disposizioni di esso, salvo patto in contrario. In fede di che i plenipotenziari hanno firmato il presente trattato. Fatto in doppio originale, in italiano e in tedesco, i due lesti facendo ugualmente fede. — Romak 29 dicembre 1926 ». La cerimonia a Palazzo Chigi Sulla cerimonia della firma e sul trattato si hanno i seguenti particolari: Fin dalle prime ore del pomeriggio una folla di fotografi, giornalisti e curiosi stazionava dinanzi a palazzo Chigi. L'on. Mussolini è giunto direttamente a Palazzo Chigi, dalla sua abitazione, alle ore 16. L'ambasciatore tedesco, von Neurath, è giunto poco dopo le 16, con il segretario di Legazione, von Pritzic. La cerimonia si è svolta brevemente. Oltre all'on. Mussolini ed al barone von Neurath erano presenti il sottosegretario agli esteri on. Dino Grandi, il segretario generale degli Esteri Bordonaro, Paolucci de' Calboli-Baroni, capo di gabinetto del presidente del Consiglio, il primo consigliere germanico von Pritzic, il gr. uff. Amedeo Giannini, il conte Sondicela, dell'ufficio cerimoniale. Subito dopo la firma, l'on. Mussolini si è intrattenuto a conveisare con l'ambasciatore Neurath ed è stato con lui colto dall'obbiettivo fotografico, nel corridoio adiacente al salone della Vittoria. Alle 16,20 il barone von Neurath ha lasciato palazzo Chigi. Come è noto il ministro degli Esteri Stresemann, che avrebbe dovuto passare per l'Italia durante il periodo delle vacanze, ha dovuto rinunziare alle vacanze stesse sia per la crisi ministeriale, eia per la azione diplomatica dovuta compiere a Parigi in sèguito alla sentenza di Landau. Ha firmato dunque oggi per la Germania, munito dei pieni poteri, l'ambasciatore von Neurath. Questo significa anche che il trattato italo-germanico è considerato co.'■tituzionalmente e politicamente come un atto di politica estera, il quale supera le contingenze di crisi parlamentari e però il Gabinetto, pur essendo dimissionario per il voto del Reichstag, si considera perfettamente autorizzato a non interrompere la continuità della politica estera. Questo a parte la considerazione che non 6i dubita che Stresemann farà parte comunque del nuovo Gabinetto. L'iniziativa di Stresemann c lo svolgimento delle trattative Quanto a! l'origine del presente trattato si sa cho essa rimonta direttamente all'iniziativa del ministro degli Esteri Stresemann. Sullo svolgimento delle trattative « Il Giornale d'Italia » scrive: « Le conversazioni fra i Governi di Roma e di Berlino, per la conclusione dell'annunciato trattato italo-tedesco, erano giunte in queste ultime settimane ad una fase conclusiva. Si sapeva che, durante l'ultima sessione del Consiglio delle Nazioni a Ginevra, era stato anche reciprocamente approvato il testo del protocollo da sottoporsi alla sanzione definitiva dei rispettivi Governi. La successiva crisi del Ministero germanico aveva fatto circolare all'estero la voce di un rinvio della firma a migliore occasione. Anzi, taluni giornali stranieri avevano abbondato in interpretazioni e commenti, che, come avviene, per troppo frettolose o interessa te versioni, la realtà stessa s'incarica ora di rettificare. Si è infatti arrivati alla firma del trattato, la cui cerimonia è stata questa notte annunciala, in seguito alle comunicazioni e agli ultimi accordi intervenuti. I dubbi sollevati dalle dimissioni del Gabinetto tedesco non avevano ragione di essere. La posizione di ministro dimissionario, oltreché altre cause contingenti della situazione interna, possono avere tutto al più mutato il già stabilito programma del viaggio in Italia e dell'incontro con l'on. Mussolini, che, come è noto, il riottor Stresemann aveva già stabilito. Ma. dal punto di vista politico e giuridico, approvati i risultati delle tratta uve in. ogni particolare, il trattato era già pronto e mancava solo di essere firmato I trattati di questa specie vengono perfezionati in nome dei capi di Stato e per loro delega. Perciò, nel caso attuale, invece del ministro Stresemann. II presidente Hindennurg ha incaricato il suo rappresentante in noma; ed e stato l'ambasciatore Von Neurath the ha ricevuto le credenziali per sottoscrivere il protocollo da parte della Germania, insieme con l'on. Mussolini. Questa, ci altronde, può considerarsi una meritata soddisfazione per il distinto diplomatico, che ha attivamente collaborato a superare t'due paesi ° 6 a ribadire 1 'apporti fra « C'è da ricordare tuttavia che l'origine del presente trattato rimonta direttamente all'iniziativa del ministro degli Esteri Stresemann e fu concertato fra i suoi immediati collaboratori Fu in occasione dell'ultima assemblea della Società delle Nazioni, lo scorso settembre, che se ne ventilò l'idea. Se non erriamo ciò avvenne subilo dopo l'attentato all'onorevole Mussolini, per il quale, con speciali espressioni di riguardo e di cordialità la Delegazione tedesca tenne a manifestare tutto il suo orrore e i suoi rallegramenti; Allora lo stesso sottosegretario Von Schubert si era recato a far visiti all'on. Grandi, appena appresa la fosca notizia. E' durante la restituzione della visita da parte del nostro sottosegretario al dottor Stresemann che si sarebbero espressi i propositi, che oggi sono felicemente tradotti in atto, mentre anche fra gli altri membri della Delegazione si accennava simpaticamente alla opportunità della cosa. L'iniziativa non fu potuta naturalmente tradurre subito in pratica, come si ritenne in un primo momento negli ambienti ginevrini. Non era infatti sfuggita la circostanza che, dopo il colloquio col ministro Stresemann, l'on, Grandi parti per Roma. Non tardò a diffondersi !a voce che, conferito con l'on. Mussolini, egli sarebbe tornato subito a Ginevra. E' evidente che un accordo di questo genere non poteva realizzarsi a tamburo battente, ma. approvato dall'onorevole Mussolini e gettatene le basi a Ginevra, i due Governi non tardarono ad iniziare le conversazioni. Dalla Wilhehnstrasse, attraverso il nostro ambasciatore Aldovrandi, e a Palazzo Chigi, uer il tramite di Von Neurath, si scambiarono i progetti del trattato e se ne determinarono il carattere e la portata. Ai primi di dicembre esso era già in massima fissato. Rimanevano solo questioni di detta-elio nella dizione di due articoli. Gli ultimi scandii di idee su questo punto vennero allora affidati dall'on. Mussolini al sen. Scialoja, che, come si ricorderà. vnhe a Ginevra un primo colloquio col giurista Gauss e poi col dottor Stresemann. Queste conversazioni furono assai brevi. L'esperto tedesco non eecepi difficoltà ad accettare le osservazioni italiane e, a sua volta, il senatore Scialoja convenne con quello ceimanlco. In tal modo, raggiunto l'accordo sulle norme giuridiche e procedurali, venne fissato e non siglato, come taluno annunciò, il testo del documento, cìie non poteva evidentemente considerarsi definitivo senza l'accettazione dell'on. Mussolini che aveva condotto 1 negoziati ». La chiusura delle Banche nel pomeriggio del 3. dicembre Roma, 29, notte. La Confederazione generale bancaria fascista sezione economica finanziaria, comunica che venerdì 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno, gli istituti ordinari di credito, le banche, i banchieri, effettueranno l'orario di cassa ridotto, con chiusura degli sportelli alle ore 12. Le valute latine a Londra Londra, 29, notte. Stasera allo Stock Exchange la lira ha chiuso a 107,75 e il franco a 122,50, mentre la belga è rimasta inveriate. Il fermento io Indocina e P atteggiamento francese verso la Cina (Servizio speciale della « Stampa •) Parigi, *>;" notte. Come sapete, dal ConsigUo dei ministri di ieri è uscita la determinazione della Francia di non seguire l'Inghilterra nella politica cinese annunziata dal noto memorandum del Foreign Office. La tattica adottata dal Governo raccoglie oggi le approvazioni una nirai della stampa. « La Francia, il cui commercio è vantaggiosamente ripartito, e di cui le diverse fazioni cinesi non hanno finora mai disturbato seriamente gli interessi — scrive l'Echo de Paris — non ha nessuna ragione per abbandonare l'atteggiamento di rispettosa aspettativa ai quale si è mantenuta fedele finora per tentare una politica nuova, molto contestabile per se stessa ». E sul Figaro Luciano Romier osserva: « La Francia ha una posizione di serenità» basata sua suo disinteresse e sul riserbo costante della sua politica in Estremo Oriente. Questa posizione è la più corretta che si possa immaginare nei riguardi di tutta la Cina. E' anche quella più rispettosa del nazionalismo cinese nella misura in cui questo nazionalismo rappresenta altra cosa che non siano la fortuna di questa o di quella camarilla o di questo o di quell'esercito. Non si capisce bene perchè i sudisti debbano essere degni di una considerazione particolare ed esclusiva, a meno che non sia per aver creato degli speciali imbarazzi al commercio britannico. Forse effettivamente i sudisti riusciranno a confermare e ad estender» 1 loro successi, ma sembra preferibile aspettìt-re che abbiano essi stessi trovato i limiti* delia loro forza, prima di accordare loro i '* vantaggi corrispondenti alie loro esigenze finora senza limiti. Fra una Cina nella quale la senofobia non impedisce l'ingrandirsi di un sentimento nazionale che merita rispetto e una Inghilterra che il disastro del suo commercio spinge agli espedienti, fra un Giappone che non cerca le catastrofi e una America che oggi è occupata più del Nicaragua che non del Pacifico, la Francia rappresenta l'equilibrio e il sangue freddo. Bisogna che essa conservi, nelle attuali circostanze, queste due qualità ». Poco diverso è il giudizio del Tempi il quale ribatte, come ieri sera, il Journal des Débals: « Si concepisce benissimo come gli inglesi siano pieoccupati di assicurare l'efficace difesa dei loro Interessi minacciati nell'Estremo Oriente, ma non è dimostrato che l'iniziativa che implica il memorandum britannico (al quale Giappone e Stati Uniti si affermano ostai e che i cinesi respingono formalmente), sia di natura tale da facilitare questa missione e da permettere di raggiungere questo obbiettivo. Quale possa essere il liberalismo della sua ispirazione, e per quanto importante sia l'evoluzione che esso segna nella politica estremo-orientale del Governo britannico (le cui variazioni, nel corso di questi ultimi mesi, hanno potuto sorprendere coloro che seguivamo attentamente lo svolgersi degli eventi), il memorandum inglese appare come un gesto prematuro e senza vera portata pratica, dato lo stato attuale deHa situazione. Vi "è una nazione cinese che si risveglia; vi è una potenza cinese che si crea. Quando l'ima e l'altra si affermeranno nella piena coscienza delle loro responsabilità verso se stesse e verso gli altri, e quando un Governo stabile — quale esso sia — potrà parlare e agire in nome della Gina consolidata nella sua primitiva unità, sarà venuto il momento di trattare a tondo il grave problema che il memorandum britannico ha voluto sollevare ». Fra queste argomentazioni non figura tuttavia la più importante di tutte. Essa può ventre esposta in due parole. La Francia non vuole aprire le braccia al Governo di Canton principalmente in considerazione delle conseguenze che il consolidarsi definitivo del bolscevismo del sud della Cina potrebbe avere suiravvenire dei suoi possedimenti indocinesi. Sapete già come in questa grande colonia covino da tempo fermenti rivoluzionari, probabilmente alimentati dall'oro moscovita Hanoi, da molti anni centro industriale attivo e ottimo brodo di coltura par bacilli di Importazione, non è più la capitale pacifica « sicura di una volta. Le vittorie dei rossi di Canton e la crisi dell'influenza europea nella repubblica non più celeste vi sono profonda mente sentite. La Francia non ha avuto finora in Indocina seri! imbarazzi. Ma 1 legami che avvincevano il paese ai suoi amministratori si sono allentati e la situazione laggiù è di quelle che un nulla basterebbe a compromettere. E' per tale motivo che il Governo di Parigi vuole evitare ogni gesto capace di turbare, con imprevisti contraccolpi, 11 fragile equilibrio regnante. « Quieta non movere ». ecco la sua divisa Finché l'immobilità e l'agnosticismo basteranno a mantenere ad Hanoi lo statu quo, Londra tenterà invano di indurre il Qual d'Orsay a rimunziarvi. 0. P, Il « raid » aereo del ministro inglese Catania, 29, notte. d Alle ore 12,20 proveniente da Napoli donde era partito alle 9, ha atterrato nell'aeroporto di Fontanarosa l'aerobus inglese che recava a bordo il ministro dell'Aviazione Hoare con la sua signora, il generale Samond e il seguito. 11 ministro è stato ricevuto dalle autorità, dal console inglese, dal comandaste dell'aeroporto Padovani, dall'ufficialità, dalle notabilità e dai giornalisti. Dopo parole di saluto pronunziate dai comandante Padovani, il gr. uff. Zangara, a nome del Sindacato fascista dei giornalisti, ha offerto alla signora Hoare un mazzo di garofani con nastri italo-inglesi e con il distintivo del Fascio Littorio, riuscito graditissimo. Compiuti i rifornimenti l'apparecchio alle ore 14,20 è ripartito per Malta tra uno scambio di saluti e di auguri. Da Malta l'aerobus proseguirà per Tobruk e poi pel Cairo, e si dirigerà quindi verso l'India Si annuncia da Malta che l'aeroplano Hercules, sul quale viaggiano il ministro dell'aviazione inglese e la sua signora, ha telicemente atterrato nell'aerodromo di Haitar presso La Valletta, verso le 16 di oggi La prima parte della sua traversata da Napoli, vale a dire, fino a Catania, procedette abbastanza liscia; ma la seconda parte sperimentò alquante difficoltà dovute a pioggia dirotte e a fortissimo vento. L'arrivo avvenne sotto la pioggia. Combattimento fra truppa governativi i tpp ge ribelli brasiliani 60 morti - 200 Ieri» Parigi, 29. netta. 71 Matin riceve da Buenos Ayres che in un combattimento svoltosi fra i ribelli e le forze del governo a lequerey, nei Aio, Grande del Sud, vi sono stati 60 morti* 2tt t«rUL (Stefani),