92 Provincie

92 Provincie 92 Provincie a n o i 1 n . a e a e a a i i i • A questi criteri si inspira lo schema di provvedimento elio si lui l'onore di sottopor-l te all'approvazione dell'onorevole' Consiglio' dei ministri, provvedimento col quale, mentre vengono soppresse tutte le Soitoprcfellu-1 le che il Regio Decido 31 ottobre 1H2U, numero 1890, aveva lasciato sussistere, vengono invece costituite le nuove Provincie, di cui all'unito elenco, \ella determinazione delle | nuove Circoscrizioni provinciali si é tenuto conto principalmente della conllgurazione del Paese, come della convergenza d'interessi che possono cosiitniic la base organica di una omogenea unità territoriale. cercando? sin dove era possibile, di conservare la preesistente Circoscrizione circondariale, al line di ridurle al minimo indispensabile lo spostamento degli interessi precostituiti. K' infine opportuna far presente die dal predir sposto provvedimento non sarà per derivare alcun aggravio per l'Erario, poiché la soppressione delle Soltoprefetture consentirà di sopperire al fabbisogno dei nuovi uffici non soltanto senza alcuna maggiore spesa, ina anche con qualche economia in confronto ddlii spesa globale, prevista dalle vigenti tabelle organiche. Ari. l.o. — Sono isti Olite le seguenti Provincie, con la circoscrizione territoriale per ciascuna di c.s.<a soUolndicala: 1) PROVINCIA D'AOSTA, con capoluogo Aosta, comprendente i Comuni del Circondarlo di Aosta e quelli già costituenti il soppresso Circondario di Ivrea; 2) PROVINCIA DI BOLZANO, con capoluo. oo Bolzano, comprendente i Comuni, dei Circondari di Bolzano, Bressanone e Mirano; 3) • PROVINCIA DI BRINDISI, con capólua. no Brindisi, comprendente i Comuni del Circondario di Brindisi; 4) PROVINCIA DI CASTROGIOVANNI, con capoluogo Castrogiovonni, comprendente i Comuni dei Circondari di Piazza Armerina e di. Xicosia.- 5) PROVINCIA DI PROSINONE, con capoluogo Prosinone comprendente i comuni del circondario di Prosinone; quelli, di Carpineta nomano, Gavignano Gorga, Montclanico, San Felice Circeo, Segni e Terragna ; i comuni del circondario di Sola, nonché quelli di Ausonia, Campodimelc, Castelforte, Castello Noreto, Castclnuovo Paranao, Coreno Ausonio, Elena, Esperia, Fondi, Formia. Gaeta, Uri, Leonia, Maranola, Minturno, Montesambiagio, Paslena, Pico, San Giorgio al Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Andrea, Sant'Apollinare, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga. Spigno Saturnia e Valle Fredda; 6) PROVINCIA DI GORIZIA, con capoluogo Gorizia, comprendente i comuni del circondario di Gorizia, meno quelli di Chiopris, Visconc, nonché i comuni del circondario di Tolmino; 7) PROVINCIA DI MATERA, con capoluogo Matera, comprendente i comuni dei circondari di Matera e di. Lagonegro ; 8) PROVINCIA DI NUORO, con capoluogo Nuoro, comprendente i comuni del circondario di Nuoro e di Lanusei, nonché quelli di Birori, Borore, Bortìgali, Bosa, Dualchi, Flussio, Macomer, Magamadas, Modolo, Montrcsta, Noragugume, Sagame, Sindia, Suni, Tinmira e Tresnuraylus ; 9) PROVINCIA DI PESCARA, con capoluogo Pescara, comprendente i comuni di Abbateggio, Bolognano, l'aramanico, Lettoma. nobello, Musellaro, Pescara Roccacaramanico, Roccamorice, Saile, Sant'Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Serra Monacesca, Tocco da Casatria e Turrivalìgnani, ora appartenenti alla Provincia di Chieti; Bussi sul Tirreno e Popoli, ora appartenenti olla Provincia di Teramo, Alanno, hriltoll. Cappelle sul Tavo, Carpineta della Nora, Castellammare Adriatico, Castiglione a Casauria, Catignano, Cebagalli, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanuova, Colle Corvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farlndola, Loreto Aprutlno, Montebello di Berlona, Montesilvano, Montesllvano Marina, Moscufo. Nociano, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Ptetramico, Rosciano, Spoltore, Torre dei Passeri, Visoli e Villa Celiera ; 10) PROVINCIA DI PISTOIA, con capoluogo Pistoia, comprendente ì comuni del circondario di Pistoia; 11) PROVINOLA DI RAGUSA, con capoluogo Ragusa, comprendente i comuni del circondario del comune di Ragusa e di Modica. 12) PROVINCIA DI RIETI, con capoluogo Rieti, comprendente i comuni del circonda, rio di Rieti e quelli già costituenti il soppresso circondario di Città Ducale; 13) PROVINCIA DI SAVONA, con capoluogo Savona, comprendente i comuni del circondario di Savona; 14) PROVINCIA DI TERNI, con capoluogo Terni, comprendente i comuni del circondario di Terni e di Orvieto .- 15) PROVINOLA DI VARESE, con capoluogo Varese, comprendente i comuni già costituenti i soppressi circondari di Varese e Gallarate ; 16) PROVINCIA DI VERCELLI, con capoluogo Vercelli, comprendente i comuni già costituenti i soppressi circondari di Vercelli, Vaiallo e Biella, nonché i comuni di Antronapiana, Anzino, Bando, Bognanco Dentro e. lìogmncQ Fuori, Catldo, Calasca* Castiglio¬ nvMPTlctin1Cdrs ne D'Ossola, Ceppo Morelli. Cimamulera, Revola d'Ossola, Domodossola, Macugnaga. Monteossolana, Monte Sclieno, Pallanzcno, Piedimulera, Pregila, Sehierango, Seppiana, Tapnia Trasqncra, Bagna, Vanzone, Varzo, Viganclla e Villadossota; 17) PROVINCIA DI VITERBO, con capoluogo Viterbo, comprenden'e i comuni del circondario di Viterbo, nonché quelli di Montano di Castro, Monteromano e Tarquinia. Art. 2. — / comuni costituenti i circondari ili Caserta e di Nola, anteriormente all'emanazione del n. Decreto il ottobre lft?6, -V. 1890, nonché quelli, di Carinola, Conca della Campania, Francolise, Marzano Appio, Moridra/ione. Ponza. Bocca Monfl.ua, Sessa Auranca, e Torre Piccilli, sono aggregali alla provincia di Napoli. I Comuni, già costituenti il soppresso circondario di Pledimontc d'Alifc sono aggregali alla provincia di Benevento. Art. 3. — Tutte le attuali Soltoprefetture sono soppresse. Art. 5. — Il comune di Castellammare Adriatico é unito a quello di Pescara. I Comuni di Cesi, Collescipoll, Collcstatte, Papigno, Piedìluco, Stroncone e Torre Orsina sono uniti al comune di Terni; i Comuni ài Luclnico, Piediinonle, Dalcalvario, Solcano, San Pietro di Gorizia, Sant'Andrea di Gorizia sono uniti al Comune di Gorizia; il Comune dì Ragusa Ibla é unito a quello di Ragusa. Le condizioni, dell'unione dei Comuni sopraindicati saranno detcrminate dai. Prefetti delle rispettive Provincie, sentilo ti parere delle Giunte provinciali amministrative. ¬ Il Governatore di Roma L'ordinamento del Governatorato di Roma, quale è stato stabilito dal regio decreto legge 28 ottobre 1925, n. 1949, ha potuto finora essere attuato soltanto in parte, perche, pubblicata prkiia che potesse avere luogo la nomina della consulla con le norme contenute nel citato decreto legge, la Ugge coneernenie la disciplina giuridica nei rapporti collettivi di lavoro, ò sembrato opportuno rinviare la costituzione della consulta stessa, ; al fine di armonizzare col nuovo ordinamento sindacale le disposizioni relative alla cielerminazione degli enti aventi titolo alla designazione dei consultori. Sennonché l'esperienza pratica sin qui compiuta ha mostrato come l'ordinamento del Governatorato, nel suo funzionamento senza la collaborazione ed il controllo della consulta, non abbiti dato quella pienezza di risultati die era negli intendimenti della'legge. Perciò si è dovu;o considerare se, in attesa che l'ordinamento creato dal R. Decreto 28 ottobre 192à. n. 19l'->. possa essere attuato nella sua organica interezza, non sia opportuno sospenderne il parziale funzionamento, quale fino ad oggi si è svolto, per accogliere ed unificare nel solo governatore tutti i poteri e le responsabilità ora divise tra il governatore, i due vice-governatori, i dieci rettori e il magistrato di Roma. E poiché un attento esame della questione ha reso manifesta la bontà della soluzione affermativa, si è predisposto l'imito schema di legio decreto legge col quale, lino a quando non siano stabilite in armonia con l'ordinamento sindacale le nuove orine per la formazione della consulta e non sia fissata ai sensi dell'art. 3, lettera B, del regio decreto legge 10 giugno 192<i, n. 1U23, la datti di entrata in ufficio del consultori, l'amministrazione del Governatorato di Koma è anidata interamente al solo governatore, restando nel frattempo sospesa l'applicazione delle norme relative al vice-governatori, ai rettori ed al magistrato di Roma. In questa occasione si é altresì riconosciuta 1 opportunità che, in relazione alla flsonotnla già assunta dal Governatorato di Roma nel nuovo ordinamento stabilito col regio decreto legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e in conformità altresì di quanto è già stato disposto nei riguardi del governatore e dei vice-governatori, anche il segretario generale del Governatorato di Roma sia un funzionano dello Stato c più precisamente un funzionario di ruolo dell'Amministrazione dell'Interno. Con riferimento al regio decreto legge che, in via temporanea e sino alla costituzione della consulta, ha unificato nel 6olo governatore tutti i poteri per l'amministrazione del Governatorato, si fi predisposto uno schema di regio decreto legge con cui vengono temporaneamente conferiti al governatore i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento del servizi del Governatorato. i« Consiglio dei ministri ha 6celto come governatore di Roma il principe Ludovico tpada Veralli Potenziani. I ealibi Il capo del Governo ha presentato uno schema di R. Decreto Legge col quale si istituisce, a decorrere dal l.o gennaio 1927, una Imposta progressiva a carico dei celibi tra i 25 e 65 anni, il cui gettito è destinato a favore dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, istituita con la Legge 10 dicembre 1925. n. £577. Da questa semplice enunciazione del contenuto del Decreto è facile rilevare lo spirito che lo informa e le finalità che lo hanno ispirato. L'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ha un mandato assai grave, poiché in molte regioni d'Italia mancano quasi del tutto anche le forme primarie di assistenza. Tra lo disponibilità attuali dell'Ultra e il suo reale fabbisogno, esiste una sproporzione clic minaccia di compromettere lo sviluppo dell'Istituzione., Basta notare, che, per il prossimo esercizio I I