I concordato di lavoro per gli elettricisti del Piemonte

I concordato di lavoro per gli elettricisti del Piemonte I concordato di lavoro per gli elettricisti del Piemonte Sono siale concluse le trattative per la stl- ' pula/Jone dei nuovi patti di lavoro pei' il personale dipendente dalle principali Società elettriche del Piemonte. J.e discussioni avvennero tra irapprese.nta.nti delle parti; aw. Broggi, condirettore generale della Sip, ing. Andreoni, direttore centrale della slcssa società in rappresentanza, di tutte le aziende da essa controllate, e cioè: Società elettrica Alta Italia, Piemonte, Centrale di elettricità e Forze idrauliche Moncenisio, Sip-Breda, assistiti dall'avv. Giorgi per il Gruppo regionale delie imprese elettriche piemontesi, per la parte industriale, ed i signori dott. Marini, segretario generale della Corporazione dei servizi pubblici (Age), Romano, Benedetti, Luigi Pozzo, componenti la Commissione per le trattative, assistiti dagli esperti ing. Masstmino. Ferrerò e Zainbelli, per il personale. Come si vede questo concordalo interessa tutto il numerosissimo personale — impiegati ed operai — delle Aziende elettriche della nostra Regione. Pubblichiamo pertanto un largo sunto delle disposizioni più importanti. Innovazioni e miglioramenti Conglobamenti di competenze. — Siccome le delie Società corrispondevano le varie indennità (caro-vita, percentuale, straordinari, contributi previdenziali, ecc.) soltanto sulle paghe-basi di inquadramento, si c ottenuto il conglobamento al Lo luglio 1920, negli stipendi-base agli impiegati, del complesso del diritti di anzianità e cioè quota di anzianità ed aumenti biennali e per gli operai conglobamento del 50 per cento dei detti diritti. A partire, dalla stessa data viene coiigloba.ta nella paga-base una quota uguale a 22 puliti caro-vita con la formula già adottata per la Edison e per l'Elettrica Val d'Arno. Previdenza. — Verrà istituita anche per gli operai una forata di previdenza ad integrazione ili quella obbligatoria di legge. Le partì si riservano di concretare le modalini di funzuoriamcnlo dì tali forme 'dì previdenza, fermo restando il co»tributo dolio. Società nella misura non superiore al 5 per cento delle paghe-basi. E' inteso che la 11qti.iilazione derivarne da versamenti della Societ.i di previdenza non si cumulerà con le indennità dovute a termine del regolamento, in caso ni morte o di licenziamento, ma sarà corrisposta solo la maggiore tra le ritte cifre. La Società effettuerà i versamenti e conteggerà gli Interessi, in modo che il conto della società venga a superare entro sci anni l'ammontare dei l'in demi ita dì licenziamento. All'operaio che venga a morire o sia licenziato entro sei anni, cosi che non verrebbe a risentite i benefici della Cassa di previdenza, la. Società concederà un'equa integrazione dell'indennità d.i liicenzlamen.to, corrispondente in totale agli interessi che sarebbero maturati, al saggio dal 0 pei- cento, sulla liquidazione che gli sarchile dovuta al Lo luglio 1925, Elevamento paghe e istituzione di premi. — A partire dal l.o luglio 192G la Sip eleverà le paghe di una quota percentuale eguale al 5 per cento, considerando tale elevamento come effettuato eccezionalmente, quale aggiunta all'aumento biennale corrisposto nell'anno correline. La Sip accorda al personale effettivo che abbia almeno un biennio di anzianità uno speciale premio-natalizio pari a 5 giornate di paga-base, ed uno speciale premio di Ferragosto pari a 3 giornate di paga-base. Modificazioni a! vecchio concordato Oltre a queste, che abbiamo riportato, e che sono nuove stipulazioni, i rappresentanti delle parti hanno convenuto di apportare importanti ritocchi alle clausole del concordato precedente. Ecco le prlinaipa.il modificazioni : Art. 3. —- 11 periodo di prova e di provvisorietà dell'operalo che viene assunto per un periodo di prova la cui durata è fissata caso per caso dalla Direzione, noni potrà tuttavia essere superiore a ti mesi per il personale della prima categoria, ed a tre mesi per il personale delle altre categorie. Trascorso tale periodo, l'operaio continua ad essere considerilo provvisorio sino a che non abbi» compiuto i 21 anno di età. La mancanza di comunicazioni scritte entro i primi 15 giorni della scadenza degli accennati periodi equivale à conferma e conseguemitemeiile dà diritto al passaggio in organico, Art, I Le categorie del personale ope¬ raio sono distribuite nelle tre categorie clic seguono, distinte in base alle mansioni ed alla capacità. A ciascuna categoria corrisponde una determinala paga oraria. Categoria prima: operai propriamente detti; categoria seconda-. aiutami operai; categoria terza : manovali e guardiani, La paga-oraria iniziale è compresa per gli operai propriamente detti, tra un minimo di lire 2,55 ed un massimo di 3,30, a seconda del lavoro che gli si aliii da, della pratica e del grado di coltura e deli le attitudini; per gli aiutanti operai la paga oraria iniziale è compresa tra lire 2,05 e 2.80, e per i manovali e guardiani tra lire 1,90 e 12,55. La Società corrisponderà il compenso normale giornaliero per il riposo settimanale. In caso di cessione degli impianti o della gestione o di trasformazione della Società sotto qualsiasi forma, l'operaio avrà diritto aila consjirvozione del trattamento assicuratogli da questo regolamento. La paga Art. 10. — La paga sarà fatta per quindicina. Essa risulterà così costituita: a) dal salario, per gli operai addetti, corrispondente alle ore effettive di lavoro ordinario prestato; h) dai diritti di anzianità; c) dalla quota di caro-viveri, quando sia in vigore; d) dal compenso delle ore straordinarie ,se siano state effettuate; e) dalle indennità speciali quando siano in vigore. A tutti gli effetti il salario, o giornate di paga normale, è costituito dal compenso di cui alla lettera a), aumentato dei diritti di anzianità (quota di anzianità ed aumenti biennali conseguiti). Per paga oraria base deve intendersi quella risultante dal conglobamento del 50 per cento del diritti di anzianità colla paga oraria assegnata all'operaio all'atto dell'inquadramento. La paga sarà fatta in modo che presso l'azienda rimanga sempre l'importo massimo di 5 giornate di paga a garanzia degli obblighi dell'operaio verso l'azienda. Qualsiasi reclamo 6ul'la paga dovrà essere presentato entro i due giorni di lavoro successivi al pagamento pel tramite del proprio capo immediato. Sull'ammontare però dalla somma pagata e sulla moneta ricevuia ì reclami dovranno essere avanzati immediatamente, e. cioè, all'atto stesso deHa riscossione. Agli operai attuai niente in servizio è conservata la paga di cui godono all'entrata in vigore del presente regolamento. Però gli aumenti biennali di paga por anzianità al quali avranno diritto normalmente peir dieci blenni di servizio, saranno eal-olati e corrisposti in base al comma precedente, assumendo come paga iniziale quella della classe in oui ciascun operaio fu a suo tempo inquadrato, a partire dal 1920. L'assegnazione degli aumenti si effettuerà il e primo gennaio ed il primo luglio immediatamente successivi al compimento del biennio. Art, 11. — Le promozioni sono latto per merito, a giudizio della Direzione. Agli operai attualmente in servizio sono conservati gli aumenti di anzianità finora conseguiti, rei- ogni biennio successivo di anzianità tino ad un massimo di dieci bienni, compresi 1 trascorsi, la Società continuerà l'aumento normale per ciascun operaio in organico in una misura compresa fra il 2 ed il G % della paga iniziale, e ciò a giudizio insindacabile della Direzione, tenendo conto essenzialmente della capacità, della diligenza e dell'attività dimostrata in servizio. L'assegnazione dell'aumento si effettuerà al l.o gennaio ed al primo luglio immediatamente successivi al compimento del biennio. Art, 12. — Se il lavoro straordinario verrà eseguilo nelle ore comprese tra le 22 e le quattro del mattino il compenso viene portato al -10 %. Art. 13. — Oltre le indennità previste per la istruzione elementare una indennità che tara concordata sarà corrisposta per l'istruzione superiore purché consti alla Società che ì corsi di studio siano seguiti con urolit.to. Art, U. — I congedi sono portati a 10 giorni per l anzianità fl.no a dieci anni di servigio; a 12 giorni per anzianità da dieci a quindici anni, a quattordici giorni oltre i quindici anni di servizio. E' conservata la carenza dei primi tre giorni di sussidio per le piccole malattie Però quando la malattia stillerà la durata di dieci giorni sarà corrisposto anche l'indennità relativa ai giorni di carenza. Per ti casi gravi accertati dal medico possono essere concessi sussidi stabiliti di volta in volta. Disposizioni per gli impiegati Per la parte che più specialmente riguarda gli impiegati sono notevoli le seguenti disposizioni: Art. 4. - Categorie del personale — Gli Impiegati sono suddivìsi in due ruoli e cioè in ruolo tecnico e ruolo amministrativo. Entrambi i ruoli sono divisi in tre categorie, con lo stipendio minimo e massimo per ciascun indicato. Appartengono alla prima categoria gli impiegati siano tecnici che amministrativi che coadiuvano l'impiegato superiore o lo sostituiscono in caso di assenza; clic siano dirigenti ed esecutori insieme o che cornun- occasiosal a a e o a l o ; e , à l a o à o ò a o r o a . l che siano comunque anche e prevalentemente coadiutori ed esecutori Stipendi. — Gli stipendi minimi di assunzione saranno assegnati ad esclusivo giudizi" della Direzione a seconda delle capacita degli impiegati e delle diverse localtità nelle seguenti misure: L. 915, 975, 1040, 1100 e inl!,'!-'"1™.1 Vpr gli impiegati di concetto, l. G10, tio, iJa, 8oo e intermedi per gli impiegati di ordine. L. 440. 41)0, 550, 610 e Intermedi per gli aiuti subalterni ed assimilati. Personale femminile e promozioni — Il personale femminile sarà retribuito conia riduzione del 25 per cento, sui suddetti stipendi. Agli impiegati attualmente In servizio è conservato l'importo mensile tifilo stipendio goduto all'entrata in vigore del prepente, regolamento. Art. 9. — Le promozioni dì caie Erari a sono fatte per merito ed a giudizio delia Direzione. La Direzione, per i posti che si rendessero vacanti, e non debbano esecro soppressi, si riserva di ricorrere al personale in servizio, quando a suo esciu&lvo giudizio ne riconosca le attitudini ed i requisiti necessari, tenendo conio nella scelta della capacità del candidato de-U'attivita e della anzianità. Ciascun impiegato conseguirà un aumento biennale dello stipendio in misura compresa, per ogni biennio, tra il 3 per cento ed il 7 per cento dello stipendio inizi-mie base, e ciò a giudizio della Direzione, tenendosi conto essenzialmente della capacita e della diligenza dimostrata dall'impiegato in servizio per un numero di bienni, normalmente di dieci, compresi i trascorsi. La regolamentazione degli aumenti si effettuerà il l.o gennaio ed il l.o luglio più prossimo al" compimento del biennio. Art 10. ■ Istruzione dei figli. — Norme analoghe a quelle degli operai. Art. 11. - Gratificazioni. — La Società corrisponderà agli impiegati che, a giudizio della Direzione, non se ne siano resi comunque in tutto od in parte iimneritevoli, una gratificazione non inferiore ad un mese di stipendio. A tutti gli effetti, il premio di cui sopra non può essere considerato come integrazione di stipendio. Congedi e licenziamenti Art. 13. - Congedi. — L'impiegato ha diritto per ogni anno solare ai seguenti periodi di riposo, con decorrenza dalla retribuzione normale: giorni 12 per anzianità da 1 a 5 anni; giorni 18 per anzianità da 0 a 15 anni; giorni 24 per anzianità da 10 a 25 anni; giorni 30 per anzianità oltre i 25 anni. In detti periodi sono compresi i giorni festivi e domenicali intermedi. La scelta dell'epoca è fatta dalla Direzione in relazione alle esigenze di servizio, eventualmente frazionando il periodo di riposo. Art. 14. - Stabilità del trattamento. — In caso di trasformazione della Società o di cessazione degli impianti, l'impiegato avaà diritto alla conservazione del trattamento assicuratogli! da questo regolamento. Art. iti. - Indennità di licenziamento. — Oltre al preavviso stabilito, spetta all' impiegato che abbia compiuto tre anni di servizio, e che sia licenziato dalla Società, una indennità nella misura di mezzo mese" di retribuzione percepita all'atto del licenziamento, per ciascuno dei primi sei anni di servizio, e di un mese per ogni anno di servizìo in più dei sei. Dalle indennità suddette vanno detratte le somme eventualmente corrisposte per il completamento dal periodo di preavviso, ai sensi di legge. Nessuna indennità spetta all'impiegato dimissionario, all'infumi di quanto gli possa competere in virtù del trattamento di previdenza esistente o da effettuarsi. In caso dì morte dell'impiegato spetta ai' parenti a suo carico, a norma dalla legge sugli infortuni del lavoro, liniera, indennità stabilita per il coso di 11cenziaanento. In ca^o di morie deiH'impliegato è detratto dall'indennità quanto l'impiegato o i suoi aventi diritto hanno percepito, per atti di previdenza non obbligatori per legge, compiuti dalla Società. All'impiegato che, raggiunto il (iO.o anno di età, oppure compiuto il 35.o anno di sci-vizio, abbia chiesto o sia collocato a riposo, verrà corrisposta la indennità che gli spetterebbe in caso di licenziamento. Art. 18. - Previdenza. — Vige presso la Società Idroelettrica Piemonte e sue Società controllate, il trattameliuto di previdenza eseguito da una apposita Cassa ti contribuio regolato in modo speciale. Inoltre è. stato esteso, tanto agli impiegati quanto agli operai di questa azienda, il trattamento particolare agli ex-combi'.ttenti che si era già ottenuto per i dipendenti della Elettrica Val d'Arno. I lupacal'ail tidisemstrovachcoraCsosiimspstsradciCcCgdcsfazitdCafitisCcasvpmeaCtnbdzèsoqibhdanèeIdmcscvtipzscl

Persone citate: Andreoni, Benedetti, Broggi, Luigi Pozzo

Luoghi citati: Elettrica Val D'arno, Italia, Moncenisio, Piemonte