Il nuovo ordinamento dell'Esercito nel testo del disegno

Il nuovo ordinamento dell'Esercito nel testo del disegno Il nuovo ordinamento dell'Esercito nel testo del disegno Gli organici delie e la Sardegna cavalleria, 53 Roma 18 nottequali sono compresi nell tabll organiche ifioi di usistenza poi ranno gradlftoi dll i i orpi assegnali ai sl ttl i ifi l olo tecnico ,Ecco n.l testo del disegno di logge presentato alla Camera dal .primo ministro cono del Governo e mwnstTo della. Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, on. Mussolini, sull'ordinaménto dell'Esercito: Art. 1. — Il R. esercito comprende ama paaite metropolitana ed urna parte coloniale. La parte metropolitana è alla dipendenza del Ministero della Guerra, il quale provvede alla relativa spesa,; la parte coloniale 6 alla dipendenza ner l'impiego, del Ministero dedite Colonie che vi provvedo con .il proprio bilancio. Nella presame legge viene considerato soltanto la organizzazione, della .parte metropolitana. L'organizzazione della pairte coloniale è stabilita dn altre leggi. Art. 2. — Il R. Esercito 6i compone del seguènte personale miliare: A) Ufficiali; B) Sottufficiali; C) Truppa. Com'è composto l'Eseroito A) Ufficiali — La gerarchla nei gradi di ufficiali è la seguente, ufficiali annerali: Maresciallo d'Italia, generale d'armala, seniorate di corpo d'arimaita, generalo di divisione, tenente-generale dei carabinieri .reali, tonantegeneralo d'artiglieria, tenente-generale medico, tenente-gcne.ra.le commissario, generale ili .brigate, maggiore-generate dei carabinieri reali, maggio.re-gone.rale d'artiglieria, maggiore-generale medico, maggiore-generale commissario. 11 grado di Maresciallo d'Italia può essere conferito esclusivamente per azioni di guaimi. Vmelali superiori: Colonnello, tenente-colonnello, maggiore. Lfpeìali inferiori: capitano, tenente, sottotenente, maestro direttore di banda, maestro di scherma, ufficiali subalterni. Gli ufficiali del Corpo sanitario militare, dol Corpo di Commissariato militare, dol Corpo d'Amministrazione militare, del Corpo veterinario militare, hanno grado effettivo, con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'esercito e tic portano i distintivi. Però essi percorrono altrettante carriere disi ini e, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri Corpi ed Armi, teme le veci. , B) Sott'uffloiali. — La gerarchia noi grani di sottufficiale e la seiTiieirite: maresciallo (maggiore, capo, ordinarlo) : maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario); sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali: sergente, vicebrigadiere del carabinieri reali. C) Truppa. •— Iai gerarchia nei gradi di truppa è la seguente: coporaliuaggiore, appuntato del carabinieri reali; caporale, carabiniere; appuntato; saldato, allievo carabiniere. Art. 3. — Il regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi: A) Corpo di Stato Maggiore; 11) Arma dei carabinieri «ali; C) Scuole militari; n) Anna, di fanteria; E) Arma di cavalleria; F) Arma di artiglieria; G) Arma del Genio; Hi Carri armati; 1) Centro chimico militare; L) Distretti mi-litari; M) Corpo Sanitario militare; X) Corpo di Commissariato militare; O) Corpo di Amministrazione militare; I') Corpo Veterinario militare; Q) Servizio Automobilistico mi- litare; n) Istituti, stabilimenti e riparti varii; S) Tribunale Supremo militare e tribunali militari; T) Riparti di correzione e stabili-menti militari di pena. La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle suo uuiti è stabilita dai suecessivi articoli. Olii* gli elementi delle va- rio armi, corpi e servizi, considerati nella presente legge e che sono mantenuti per-tnancntemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione, ovvero possono essere faimate temporaneamente per istruzione o per speciale necessità, unità, delle diverse armi, corpi e servizi. Tali unità vengono /ormate, ricorrendo anche a personale ridila- mate dal congedo- 11 numero e la costHu-2lone di detto uullà sono stabiliti per de- crete reale. Aliti difesa nazionale, in caso di guerra, concorrono anche, secondo modalità che vengono stabilite dal Ministero delia guerra, ì corpi armati dello Stato non facenti parte del R. Esercito. L'ordinamento metropolitano Art. 4. — Il R. Esercite metropolitano è cosi ordinato: 1 coniando del corpo di stato maggiore; 4 comandi designati d'armata; 10 corpi d'armata territoriali; truppe della Sicilia, rette da un comando militare della Sicilia; truppe della Sardegna, rette da un comando militare della Sardegna; 2!) divisioni militari territoriali. Presso i comandi d.1 grande unità territoriale sono istituiti 30 ispettorati di mobilitazione. Art. 0,'— Comando del Corpo di stato maggiore: 11 comando del corpo di S. M. è retto dal capo di S. M. generale. 11 comandante in seconda di detto corpo è il sottocapo di S. M. G. Una legge speciale (issa le o.ttriibuzio- ni del capo di S. M., del sottocapo di S. M. e dei comandanti designati d'armata. iArt. 6. — Grandi unità: Le grandi unite comprendono: 1) un comando di grande uni- ta (comando di corpo d'armata, comando militare della Sicilia, comando militare della Sardegna, comando di divisione territoriale); 2) truppe e servizi, in misura variabile. Le truppe e i servizi facenti parte di ciascuna gronde unità saranno stabiliti dal Ministero della Guerra. Art. 7. — L'organico degli ufficiali generali per il comando del conio di S. M., per 1 comandi designati d'armata e per i comandi di grande unità, ili cui all'art. e. il seguente: generali d'armala 5, generali d'armata o di corpo d'armata 1, generali di corpo d'armata 11, generali di divisione 30, generali di divisione o di hrigata 29, genera.ll di brigata 30. Totale ufficiali generali ioti, Al comandi predotti sono assegnati altresì ufficiali superiori ed inferiori i quali sono compresi nelle tabelle organiche delle varie armi e corpi di cui agli articoli seguenti. Art. 8. — Oltre agli ufficiali di cui all'articolo precedente 6i hanno i seguenti per vari incarichi: a) il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re; b) II Comandante generale dell'arma dei Carabinieri reali; e) Il comandante generale della R. Guardia di 11nanza; d) 11 presidente del Tribunale supremo militare; c) l'ispettore dei bersaglieri; l'ispettore delle truppe alpine; l'ispettore della cavalleria; l'ispettore dell'artiglieria e i generali a Lui addetti; l'ispettore del genio od 11 generale a lui addetto; f) il primo aiutante di campo di S. A. R. 11 Principe di Piemonte; a) l'aiutante di campo del generale di S. M. il Re; h) i generali a disposizione per ispezione e per incarichi vari. Art. 9. — L'organico degli ufficiali generali, di cui all'articolo precedente è il seguente: generali di corpo d'armata 4, generali di corpo d'armata o di divisione 2, generali di divisione 3, generali di divisione o di brigala 3, generali di brigata 2. Generali a disposizione per ispezioni o per incarichi vari: generali d'armata 1, generali tll corpo d'armata 1. generali di brigata 6. Totale 22. Art, 10. — Corpo di P. M. : Il Corpo di Stato Maggiore è formato dagli ufficiali di Stato Maggiore. Art. 11. — L'organico degli ufficiali di S. M. è il seguente: colonnelli 29, tenenti colonnelli o maggiori 175, capuani 146. Totale 350. Detti ufficiali appai tengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche per la arma rispettiva. Art. 12. — Arma dei Carabinieri reali, — La comnosizione e l'organico dell'arma dei Carabinieri reali saranno determinati con apposita legge. Le Scuote militari Art 13 — Le scuole militari comprendono- lì collegi militari; 2) accademia di fanteria e cavalleria, accademia di artiglieria e genio; 3) scuola di fanteria; 4) scuola di co. valleria; 5) scuola di reclutamento di ufficiali di complemento; 6) scuote centi ali; 7) scuola di guerra; 8) scuola controaerei; 9) scuola di sanità militare. Il numero dei collegi militari, quello delle scuole di reclutamento di ufficiali di complemento e l'ordinamento di ciascuna scuola militare saranno stabiliti per decreto i ale. Art. 14. -- Alle scitelo militari sono addetti i seguenti uflieiuli generali: general» di divisione o di brigata 1, generali di brigate 2; totale 6. Ad esse sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori delle varie anni e coivi. 1 quali sono compresi nelle tabelle organiche di dette anni e corpi. All'insegnamcnte di materie non militari si provvede con insegnanti delle scuole governative. Le varie anni Fanteria Art. 15. — L'arma di fanteria comprende: a) un comando di brigala granatieri; h) 3 reggimenti granatieri; ci 2» comandi di brigata di fanteria di linea; dì 87 reggimenti di fanteria di linea; e) 12 regginieiiil beraglieri; f) 3 comandi di brigala alpini; y) <) eggimenti alpini, ciascun reggimento si ompone di un coniando e di un numero vario di battaglioni. Ad ogni reggimento e annesso un deposilo territoriale. Art. 16. — L'organico degli ufficiali di faneria 6 il sema ntc : generali comandanti di brigata di fanteria 30, generali comandanti di brigata alpini 3, totale 33; colonnelli 25C, enenti-colonnelli 8-24, maggiori 680, capiteli 2543, tenenti e sottotenenti 1820, maestri direttori di banda 11, totale 6134. Cavalleria Art. 17. — L'arma di cavalleria comprende: ) 3 comandi superiori di cavalleria; b) Vi eggimenti di cavalleria; c) 4 squadroni di palafrenieri. 11 reggimento sì compone di un coniando e di due gruppi di squadroni. Ad ogni reggimento è annesso un deposito erritoriale. Esistono inoltre 3 centri speciali i cavalleria: del Lazio, della Sicilia e della Sardegna. Art. 18. — L'organico degli ufficiali di caalleria, è il seguente: generali comandanti uperiori di cavalleria 3, colonnelli 22, teenti-colonnelli 70, maggiori 5S, capitani 216, enenti e sottolenenti 165, totale 531. Artiglieria Art. 19. — L'arma di artiglieria comprene: 1) l'arma eri il servizio territoriale di rtiglieria; 2) il servizio lecnico di artiglieia. Costituiscono l'arnia od i! servizio terrioriale d'artiglieria: ti) 10'comandi di artilieria di corpo d'annata; li) 1 coniando 'artiglieria della Sicilia; c) 1 comando di rtiglieria della Sardegna; il) 36 reggimenti 'artiglieria da campagna; e.) 11 reggimenti 'artiglieria pesante campalo; f) 1 reggimeno d'artiglieria a cavallo; y) 3 reggimenti 'artiglieria da montagna; //) a reggimenti 'artiglieria pesante: lì 3 reggimenti d'artilieria da costa; 1! 12 cenili controaerei e la cuola controaerei: in) 1 riparto palafrenieri; ) W direzioni d'artiglieria con sezioni, il ui numero è stabilito per decreto reale in elaziona alle esigenze del servizio. Il regimento cetnprende un coniando e un numeo vario di gruppi, Ad ogni reggimento e anesso un deposito territoriale. Il cenno conroaerei comprende un comando del centro, no o più gruppi, ini reparto fotoelettrici d un' deposilo. CostituiecónO il servizio lecnico d'artiglieia: A) una Direzione studi ed esperienze 'artiglieria, con contri dell'cspcriéiizo ed ltlcio tavole di tiro; H! stabilimenti d'artilieria, il cui riiimaro c la cui specie sarano stabiliti per decreto reale in relazione ale esigenze del sci vizio. Ari. 20: — L'organico degli ufficiali d'artilieria e il seguente: Per l'Arma ed il serviio territoriale d'artiglieria (ruolo combatenti) : generali comandanti d'artiglieria di orpo d'armatalo; generali comandanti d'arglieria della Sicilia 1; generali comandanti 'artiglieria della Sardegna 1; totale 12. (Det generali sono compresi In quelli previsti alla tabejla di cui all'art. 7). Colonnelli 137, enenti colonnelli 416, maggiori 370. capitani 402, tenenti, sottotenenti 1099: totale 3ÌJ4. er il servizio tecnico d'artiglieria (molo ecnico): tenerne generale d'artiglieria 1; maggiori generali d'artiglieria 3, totale 4; olonnelli, direttori di stabilimenti e capi ervizio, !); tementi colonnelli direttori di slailimenli capi-servizio, tenenti colonno/Ji ice-direttori capi sezione, 20; maggiori viceirettori, capi sezioni addetti 18; capitani adetti 42; tenenti addetti 30; totale 119. 1 preetti ufficiali del ruolo tecnico percorrono na carriera distinta da quella degli ufficia d'artiglieria del ruolo combattente. Alla irezione studi ed esperienze ed agli stabilimenti d'artiglieria possono essere comanda anche ufficiali delle varie armi e corpi per temporaneo disimpegno di servizi d'ausio al servizio tecnico. Tali ufficiali sono ompresi nelle tabelle organiche dell'arma corpo rispettivo. Arma del Genio Art. 31. — L'Arma del Genio comprende: ) 10 Comandi del genio di Corpo d'annata, comando del genio della Sicilia, 1 comano del genio della Saitlegna»ciascu.ii Comano con un dipendente ufficio fortificazioni; ) 11 reggimenti genio; C) 2 reggimenti raiotelegrafisti; D) 1 reggimento pontieri launari ; E) 1 reggimento ferrovieri : F) 1 ruppo aerostieri; G) 1 istituto militare di adiotelegrafia ed elettrotecnica; H) un'offina radiotelegrafica ed elettrotecnica; 1) Ofcina di costruzioni del genio militare. I eggimenti sono formati da un Comando e a un numero di bait tagli ani. Ad ogni regimento ò annesso un deposito territoriale. Art. 22. — L'organico degli ufficiali del geio 6 il seguente: Generali comandati del geio di corpo d'armata 10. (Detti generali soo compresi in quelli previsti dalla tabella i cui all'art.. 7). Colonnelli 42, tenenti coonnelli 135, maggiori 113, capitani 424, teenti e sottotenenti 336; totale 1050. I servizi generali Art. 23. — Carri armati: I carri armati sono osi organizzati: A) un centro di formazione ostituito da un Comedo di un deposito ruppi di Istruzione; B) il inumerò e la speie di unità di carri armati e l'organico deli ufficiali per il centro di formazione e per ette unità, saranno stabiliti dal ministro ella Guerra. Gli ufficiali appartengono allo arie armi.e corpi e sono compresi nella taella organica dell'arma o corpo rispettivo. Art. 24. — Centro chimico militare: Il Cenro chimico militare comprende una direzioe del centro chimico militare, un gruppo himico. La direzione centro chimico miliare si compone di un generale di brigata. Al centro chimico militare sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori, che appartenono alle varie armi e corpi e sono comprei nella tabella dell'arma o corpo rispetivo. Art. 25. — Distretti militari: 1 Distretti miitari sono 100. Ai distretti militari sono asegnati ufficiali delle varie armi e corpi, i uali sono compresi nelle tabelle organiche elle armi e corpi rispettivi. Art. 26. — Corpo sanitaria militare: 11 Coro sanitario militare consta di: a) ufficiali medici ed ufficiali chimici farmacisti; >>) 11 irezioni di sanità militare; c) 12 compagnie i sanità; a) 1 istituto chimico farmaceutico militare; e) ospedale militare principale e econdari ed infermerie presidiarle, il cui numero è determinato per decreto reale. Art. 27. — Al Corpo sanitario militare sono reposti un tenente generale medico e tre maggiori generali medici ispettori. L'organio degli ufficiali superiori e inferiori del orpo sanitario militare è il seguente: ufciali medici: colonnelli 25, lenenti-colonelli 87, maggiori 155, capitani 392; subalteri 205, totale 864. Ufficiali chimici farmacisti : olonnelli 1, tenenti-colonnelli 4, maggiori 6, capitani 41, subalterni 45, totale 117. Art. 28. — Corpo commissariato militare: 1 Corpo di commissariato militare compreni' : a) ufficiali commissari; 6) ufficiali di ussistenza; ci 11 direzioni di commissariato on sezioni staccate; d) 11 compagni.-: di susistenza; e) stabilimenti di commissariato. Le sezioni stuccate e gli stabilimenti di commissarialo 6ono .stabiliti per decreto reale in elazione alle esigenze del servizio. Art. 29- — Al corpo di commissariato sono preposti: 1 tenente generale commissario e i maggiori generali commissari ispettori. L'organico degli ufficiali superiori e inferiori dei ('rupi ni commissariato è il seguene: utjiciali commissari colonnelli 11. teneni-eolonilflli 30. maggi* ri !8 capitimi ni <ubalteruj fe.', totale 261, Linciali di sussistenza; tenenti-colonnelli 4, maggiori il, capitani 62, subalterni 75 totale 156 Gli ufficiali inferiori di sussistenza poi ranno gradualmente, col prodursi delle vacanze ed a cominciare dai gradi c cariche inferiori, es-' sere scatltuìti da marescialli, sia di sussistenza, s!a delle varie armi e corpi, che abbiano frequentalo con buon esito un corso tecnico amministrativo. Art. 3ii. — Corpo d'amministrazione milita, re: I' Corpo d'amiliifiist razione militare c formalo dadi ufficiali d'amministrazione. : Art. 31. - L'organico degli ufficiali d'ainministra/Jone è il seguente: colonnelli 3, tenenfi-colonnclll :ì9, maggiori 89, capitani loc.. subnliernl 402, letale 939. Art. 32. i Corpo veterinario militare: n Corpo veterinario militare è formalo dagli ufficiali velerinaii. Art. 33. — L'organico degli ufficiali del Corpo veterinario militare 6 il seguente: co. loimi.'!)». capo del Corpo, I. tenenti-colonnelli 15, maggiori 26, capitani 81, subalterni 56, totale 179. Servizio automobilistico, istituto geografico Art. 3i. — Il servizio automobilistico militare comprando : n) li contri automobllislici; hi un ispettorato teoiKico aulomobUietico; c) una officina automobilistica. I cenili automobilistici sono formali di un coniando, un deposito, u.tr gruppo e una coni» pagi i te autom 0 bi I isti ca. Art. 30. — L'organico degli ufficiali per il servizio automobilistico miniare e il seguono te: generale di brigala o colonnello, ispettore lecnii o automobilistico 1, colonnelli o teiicnii-colnii.nnlli 15; tenenti-colonnelli 12, maggiori 3ti, caulinni 95, su bai lenii 60: totale 213. Detti ufficiali appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tu bollo organiche dell'arma rispettiva. Art. 30. - Istituto geografico militare. E' netto da un generale di divisione o di brigala e ad esso sono ai-segnati i seguenti utlicia.ìi superiori ed inferiori: Colonnello di Stato Maggiori', Vice-direttore, 11; ufficiali superiori d'arma combattenite 3; capitani o subalterni d'arma combàttente 3; .ufficialo superiore d'amministrazione 1; capitolilo di a.m.iiiimìstr.azlone I; subalterni d'amministrazione 2: totale 11. 'l'ali ufficiali superiori ed ntcriori sono compresi in quelli previsti dalo tabelle organiche delle vtirte anni e carpi. All'Istituto geografico militare sono inoiiirc assegnati, per i servizi tecnici, .ufficiali superiori e inferiori delie varie armi, in numero variabile. Essi sono collocati fuori quarti» nell'amia rispettiva e e;ono compresi tra quelli previsti da.l.te prosante legge quali uficiali a disposizione <!el Ministero, per necessità speciali di servizio (art. 46). Art. 37— Ufficio di amministrazione di personali militari vari. — Attende all'amministrazione d! lutti i personali dipendenti dal'amiuiiuisfrazione delia Guerra, elio non hanno amministrazione autonoma.. All'ufficio predetto sono assegnati ufficiali di amministrazione, 3 quali sono compresi nella •tabella organica ili detto Corpo. Art. 38. — Depositi allevamento quadrupedi — Sano costituiti di ama direzione militerò di personale inferiore civile. A dati depoiti sono addetti squadroni di rimonta. Il numero dei depositi e degli squadroni di rimonte sono stabiliti per deorelo reale. Art. 39. — Ai depositi di allevamento quadrupedi sono assegnati ufficiali di cavalloia e di artiglieria, i quali sono compresi nelle tabelle organiche di dette armi. Tribunali e Penitenziari Art. 40. — I Tribunali miliitari sono: a) il Tribunale Supremo Militare: b) li Tribunali militari 1 editoriali. Al Tribunale Supremo are e ai Tribunali mi.lita.iil sono asse Mi.l gnau o comandali .ufficiali e funzionari civili. Art. 41. — I reparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono- a) un comando; I» Compagnia di disciplina; ci carceri utilitari preventivo : ci) un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali: e) mi carcero centrato militare « carceri sussidiarie. Il numero dolile Compagnie di disciplina, do! reclusori succursali e delle carceri preventive e sussidiarie 6 determinato per decreto reale. 11 Ministero dela Guerra ha facoltà, ove lo reputi opporuno e sentiti i Ministeri Interessati, d.i ridurre o sopprimerò taluni del ripartii e degli stabilimenti sopraindicati. Art. 42. — Gli ufficiali assegnati ai riparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena sono i seguenti: colonnelli 1, tenenti olonnelli e maggiori 4, capitani 22, lenenti e sottotenenti 50. Totale 77. Detti ufficiali appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma. Essi poranno essere ridotti per decreto reale, in reazione alla riduzione dei reparti e degli stabilimenti di cui all'articolo precedente. Art. 43. — Circoscrizione militare territoriale. — E' fissata per decreto reale, udito il Consiglio dei ministri. Hanno giurisdizione erritoriale i comandi di corno d'armata, il omando militare della Sicilia., il comandu militare della Sardegna, i comandi di divitone, le direzioni e sezioni di artiglieria, i omandi del genio, i distretti militari, le diezioni di sanità e di commissariato, ed i ribunali militari. Disposizioni per gli ufficiali Art. 44. — A) Gli lUflciall generali di cui agli articoli precedenti, sono in totale i seguenti e così suddivisi: generali d'armata 5, generali d'armata o di coppo d'armata 1, generali di corpo d'armata 17, generali ili diviione 43, tenente generale dei carabinieri reai 1, tenente generale d'artiglieria 1, tenente generalo msdloo 1, tenente generale commisarialo 1, generali di brigata di fanteria 55, di cavalleria 5, di artiglieria 30, dei genio 10, delle varie armi 5. (La ripartizione di dotti 5 generali fra le varie armi 0 stabilita, anno por anno, per decroio reato, su proposte del ministro della guerra). Totale 175. Mo.ggiori generali dei carabinieri reali 5, maggiori generali d'artiglieria 3, maggiori generali medici 3, maggiori generali commissari 2. Non sono compresi in questa tabella il ministro della guerra ed il sottosegretario di Stato. Gli ufficiali generali addetti al Ministero dela guerra, quali direttori generali o ricopreni altri incarichi non previsti dalla presente egge, nonché quelli addetti a servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra. Oliando un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di ministro o di sottosegretario di Stato, mentre è completo l'organico degli ufficiali generali, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza, che si farà nel grado e nella carica che gli possono competere. I Principi Beali sono sempre considerati in soprannumero alle tabelle organiche, previste dalla presente logge. Quando una o più cariche o comandi previsti dalla presene legge siano retti da Principi reali, si intende aumentato di altrettanto il numero decrli ufficiali del grado corrispondente, a disposizione. Art. 45. — La ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma o corpo tra i vari enti previsti dalla presente legge e tra i loro elementi è stabilita dal Ministero della Guerra con apposite tabelle graduali e numeriche da approvarsi por decreto reale. L'impiego degli ufficiali generali dei vari gradi nelle cariche previste dalla presente legge e stabilito per D. B. Art. 46. — I. - Le tabelle organiche degli ufficiali superiori ed inferiori stabilite dalla presente logge per ciascuna arma o per cinscun corpo, comprendono tutti gli ufficiali di dette armi e corpi impiegati noi vari enti della parte metropolitana del B. Esercito e dell'amministrazione centrale della guprra. Oltre gli ufficiali superiori ed inferiori, previsti da dette tabelle, si hanno i seguenti che sonò a disposizione del ministro della guerra ncr esser impiegati, secondo necessità speciali di servizio. Colonnelli 13, tenenti colonnclli Ci, maggiori 40, capitani 160, subalterni 127 : totale 407. Essi appartengono alle varie armi e sono collocati fuori quadro nell'arma rispettiva. La loro ripartizione fra le varie armi è stabilite, anno per anno, per decreto reale, su proposta del ministero della guerra. IL - Sono inoltre collocati fuori quadro, per decreto reale, su proposta de! ministro della guerra e non sono perciò compresi nci)c tabelle organiche i seguenti ufficiali: A) un generile di divisione per speciali incarichi; fl) ufficiali generali superiori ed in- fortori delle, vario anni c corpi assegnali ai regi corpi di truppe coloniali od altri enti e servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra, fatta eccezione degli ufficiali del genio, di cui all'ari. 1 del D. L. N. 1936 in dala 15 ottobre 1925; C) i sollotoiienli, maestri di scherma (150), essi appartengono allo varie armi. Ili. -- Non sono altresì compresi nelle tabelle organiche delle varie armi e corpi e sono collocati fuori quadro nell'arma o corpo rispettivo gli ufficiali invàlidi di guerra riassunti in servizio. 11 loro numero è variabile, secondo le disposizioni vigenti per il loro reclute mento. Ài-i. .;7. -•• N'olio tabelle organiche stabilite dalla presente legge non sono compresi gli ufficiali di complemento. 1! loro numero <: variabile dlpnndentóiiìOiile dal gettito, che annualmente si ottiene, in virtù delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento. Disposizioni esecutive e transitorie Art. 48. — La suddivisione dello varie unità o corpi in minori riparti o elementi ed il ninnerò dei riparti e dodi elementi stessi degli istituti degli stabilimenti previsti dalla presente legge, ove non siano in essa specificatamente indicati, saranno stabiliti dal ministro della Guerra. Art. 49. — L'organizzazione prevista dalla presente legge, per (pianto riguarda sciogli1 mento o costituzione o trasformazione, di unità, vorrà raggiunta graduai monto con disposizioni particolari dei ministro della guerra. Altresì gradualmente, con particolari disposizioni legislative, dovranno essere raggiunti gli organici degli ufficiali stabiliti dalla presento leggo. 11 ministro della Guerra cUrérà il completamento e la sistemazinne di tutti ì materiali vari costituenti le . azioni di mobilitazione stabilite poi proII di a. Tali dotazioni sono intangibili! ò ami. ìso soltanto l'impiego di alitinole di delia dotazioni, per opportuna rinnovazione, previo stanziamento in bilancio por la loro immediata ed integrale sostituzione. Art. 50. — Gli attuali generali d'esercito conserveranno ad persnnam telo grado. Quando uno o più generali d'esercito coprono una o più cariche previsle dalla presente leggo por il grado di generalo d'armata, si intende diminuito di altrettanto il numero dei generali d'armala. Art. 51. — Le tabelle organiche stabilite dalla prosante legge per le armi di artiglieria e del genio comprendono, transitoriamente lino ad esaurimento, anello gli ufficiali superiori od inferiori tuttora in" servizio, già appartenenti allo Specialità treno. A delti ufficiali sono riservali non più di sei posti di tenente colonnello c dicci di maggiore, rumula'livaiiT.onle, nei predetti organici delle armi di artiglieria e del genio. Gradualmente il numero dei capitani dovrà ridursi a 40. Art. 58. — Le vacanze, che rispetto all'esi- L tt là slenza attuale si verificano nel ruolo tecnico d'artiglieria, in base agli organici stabiliti dalla presente legge, possono essere ricoperte anche con tenenti colonnelli e maggiori di qualsiasi anzianità, clic abbiano frequenalo con esito favorevole il corso superiore tecnico, di cui alla legge numero 443 del 10 uglio 1910, o che siano stati per duo anni almeno aggregati o comandati per mansioni tecniche ai ruolo tecnico d'artiglieria, disimpegnando lodevolmente il lóro servizio. Colloosircntl In' aspettativa Art. 53. — Con l'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dalla presente, leggo, la facoltà dol ministro della Guerra di cui al 11. Decreto legge 25 novembre 1925 n. 2049 di collocare in aspettativa, per riduzione dei quadri, ufficiali dei moji e gradi in cui si verificano eccedenze, potrà esercitarsi anche noi riguardi di ufficiali elio abbiano 13 anni di servizio, computate le campagne, ma non meno d 10 anni di effettivo servizio prestalo, fenne rimanendo tutte le altro condizioni indicai: .nel citato decreto logge. 11 termine, per la presentazione dello domando da parte dogli iiilerrssat.i, anche per quanto concerne e nuove eccedènze, è. prorogalo al .".0 giugno 1926. La medesima facoltà di collocare in aspettativa, por riduzione di quadri, ufficiali che si trovano neiìo prescritte condizioni, potrà dal ministro della guerra esercitarsi di autorità senza alcun vincolo dol preventivo accoglimento dello domando, inteso ad ottonerò 11 collocamento in tale posizione. Agli ufficiali collocati di autorità in aspettativa, por riduzione dol quadri, competerà lo stesso trattamento apportato a quelli ohe saranno collocati in detta posiziono a domanda. Contro il provvedimento di collocamento di aiitoirilà nella posiziono di aspetativa, per riduzione di quadri, non è ammesso alcun gravame nò in via amministrativa nò in via giudiziaria. Art. 54. — E' In facoltà al ministro della Guerra di Impiegare transitoriamente nel Corpo di amministrazione e del ruolo tecnico di artiglieria ufficiali del grado supcriore nelle funzioni devolute agli ufficiali del grado inferiore. Tale facoltà avrà termino non appena saranno eliminale lo eccedenze atualmente esistenti net gradi superiori del corpo d'amministrazione e del ruoto tecnico di artiglieria. Art. 55. — E' fatta facoltà al ministro della Guerra di trasferire ufficiali superiori dalle armi nello quali si vorranno a verificare eccedenze in quelle nelle quali si manifesteranno deficienze di subalterni rispetto agli organici fissati dalla presente legge. 11 trasferimento avverrà previo corso di abilitazione e con modalità da fissarsi per decreto reale su proposta del ministro della Guerra, Art. 56. — E' abrogata ogni disposizione contraria alla p*esente legge, la quale andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione. [Stefani)

Persone citate: Colonnello, Mussolini