L'imposta complementare per gli impiegati statali e i dipendenti dagli Enti locali

L'imposta complementare per gli impiegati statali e i dipendenti dagli Enti locali L'imposta complementare per gli impiegati statali e i dipendenti dagli Enti locali Roma, 1G, notte. In merito all'applicazione dal decreto lì agosto i'J27, che unifica ]a misura ed i sistemi di riscossione dell'imposta progressiva complementare in rapporto ai redditi di categoria C, siano essi sV'»ìeriori od inferiori allo, lire 25.000, Jl ministro delle Finanze, on. Volpi, ha impartito importanti disposizioni ili ministro ha stabilito che per tutti questi redditi l'aliquota sia fissata a lire 0,50 % da applicarsi sullo stesso Imponibile soggetto a ricchezza mobile, estendendo però l'applicabilità del tributo globale, oltreché agli stipendi, ealari ed altri assegni di carattere continuativo, anche agli assegni e compensi affatto occasionali, sempre che 1 percipienti di questi ultimi siano già colpiti dall'imposta complementare per assegni di carattere continuativo. Per l dipendenti e pensionati di Stato la riscossione avviene col metodo della ■ ritenuta diretta. Per i dipendenti e pensionati da enti diversi dallo Stato. ; cai va estesa la classifica delle competenze in categoria D, detta riscossione avviene attraverso il sistema della tassazione dell'ente debitore, salvo il diritto di rivalsa verso i percipienti del reddito. Gli esclusi Innanzitutto va ricordato che, 6e al tratta di pensioni di guerra od asse- ■ gnl per medaglia al valore, l'imposta non è dovuta, e gli uffici pagatori devono astenersi da qualsiasi ritenuta o denunzia. Se si tratta di stipendi od assegni continuativi, di qualsiasi altra natura, corrisposti ad impiegati e pen- 'Bionati, gli uffici pagatori devono ap' plicare l'imposta complementare, se trattasi di competenze che, al netto di ritenuta per pensione ed opere di previdenza, e per ricchezza mobile, risultino annualmente superiori alle lire 6000. Se trattasi di assegni e compensi por incarichi e lavori straordinari od occasionali, soggetti ad imposta di R. ■M.. la ritenuta per l'imposta complementare sarà eseguita qualunque sia l'ammontare, purché siano assoggetta» bill a ritenuta di R. M. e siano a favore di persone già soggette ad imposta complementare per assegni continuativi Nessuna applicazione di ritenuta per imposta complementare dovrebbe farsi, per esempio, 6u un compenso occasionale anche di lire 6000 nette, pagato ad un funzionario che percepisce 6500 di assegni fissi. Temporaneamente però, e cioè per i pagamenti (a qualunque epoca 6i riferiscano) da eseguirsi durante il periodo dal l.o settembre al 31 dicembre 1927 (restando integro in qualunque al tra sua parte il preesistente sistema di tassazione e di riscossione sugli assegni con carattere continuativo, inferio ri a lire 25.000), la ritenuta sarà eseguita con l'aliquota del 0,50%, anziché soli quella deil'1,35%. Naturalmente nessuna ritenuta a tale titolo si «se guirà in detto periodo sugli assegni continuativi superiori alle lire 25.000, già tassati per ruolo, e sugli assegni occasionali di qualunque importo a Chiunque pagati. Norme simili sono da applicarsi a cura degli uffici pagatori di enti diversi dallo Stato nell'esercizio della rivalsa, in confronto dei propri! dipendenti, 1 cui assegni siano classificati in categoria D. con decorrenza dal l.o gennaio 1928. Nulla è variato nei riguardi di detti enti sino al 31 dicembre 1927. Sino a tale data essi devono continuare ad esercitare la rivalsa per l'imposta complementare In ragione di 1,35 % sui soliti assegni continuativi tra le 6 e le 25.000 lire, per i quali sono Iscritti nei rubli in base alla propria denunzia. Per il 1928 gli enti suddetti devono denunziare tutti Indistintamente gli assegni continuati vi ed occasionali spettanti ai propri! dipendenti e pensionati assoggettati a R. M. nella categoria D, esercitando però la ritenuta soltanto per quelli continuativi, il cui imponibile è soggetto all'imposta di R. M„ superiori alle 6000 lire annue, calcolati cori i consueti criteri e per gli assegni occasionali di qualsiasi cifra, purché corrisposti ai propril dipendenti, anche pensionati, già soggetti per altri redditi continuativi di categoria D alla rivalsa per l'imposta complementare.Per tutti questi redditi invece la tas Bastone avviene al nome dell'Ente pagatore, mentre 1 redditi percepiti dai dipendenti forniti di redditi continuativi inferiori al minimo di lire seimila nette saranno eventualmente tassabili al nome del singolo percipiente che raggiunga tale cifra traverso 11 cumulo con redditi di altra natura. La categoria D Col l.o gennaio 1928 avrà attuazione Completa 11 nuovo sistema di assoggettamento dei redditi di categoria D alla imposta complementare. Ad evitare duplicazioni gli uffici delle imposte dovranno perciò, di propria iniziativa, procedere essi stessi alle modificazioni rida tale data degli accertamenti a ca rico del funzionari dello Stato con stipendio superiore a lire 25,000, che in passato erano tassati per ruolo con ali quota ordinaria, anche per i redditi di categoria D che dal l.o gennaio 1928 saranno invece tassati per ritenuta diretta. Quanto alla tassazione dei redditi diversi da quelli soggetti a ritenuta diretta od a rivalsa, l'art. 12 detta norme In tutto identiche a quelle già vigenti in confronto del soli dipendenti degli Enti pubblici, con assegni continuativi inferiori a lire 25.000 e ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del decreto 26 febbraio 1925. Avvertesi solamente che, a modificazione delle speciali norme in tale comma contenutel'art. 12 prevede la tassazione per ruolo del redditi di altra natura, qualunque sia 11 loro ammontare, allorché si cumulino a redditi di categoria D sog getti a ritenuta. Potrà accadere ino! ire che i redditi continuativi di categoria D non soggetti a ritenuta, perchè inferiori da soli al minimo impo cibile, vengano a superare tale limite accumulati con i redditi di altra naJura. In tale caso essi saranno ex novo tassati per ruolo con l'aliquota de-0.50 %, salvo applicare l'imposta con l'aliquota normale sul reddito, ai sensdell'art. 12. Avvertesi però che, agli effetti del triennio 1928-30, per la sosper. «Iona apportata dall'art. 10 del regio decreto 12 agosto 1927, N. 1463, alla facoltà di revisione dei redditi complessivi già Iscritti, accordata dal secondo comma dell'art. 16 del regio decroiolegge 30 dicembre 1923, N. 3062, non si possono aumentare gli Imponibili già iscritti a ruolo per 11 1927. Questi naturalmente dovranno essere modificati In meno, ai sensi degli articoli il. 12 e 13, per quanto riguarda I reddt; di categoria D, ma non rettificati per alcuna altra causa in diminuzione te non auando divengano intassabili o si riducano di una quota parte non interiore ad un quinto.

Persone citate: Bastone, Iona

Luoghi citati: Roma