Il testo della sentenza per i mondariso pronunziata dalla Magistratura del lavoro

Il testo della sentenza per i mondariso pronunziata dalla Magistratura del lavoro Il testo della sentenza per i mondariso pronunziata dalla Magistratura del lavoro Gli elementi economici dei giudizio Roma, 19, notte. Oggi nella Cancelleria della locale Corte di Appello è stata depositata la semenza pronunciata il 14 corrente dalla .Magistratura del Lavoro, presso a stessa Corte, nella nota vertenza insorta tra la Confederazione nazionale ascista degli agricoltori e la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti per la riduzione delle mercedi dei mondariso delle province di Vercelli, Novara, Pavia e Milano. Eccone il esto : « Ritenuto in fatto : Il 16 marzo 1927 iu stipulato, tra la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e la confederazione nazionale ilei Sindacai fascisti, il contratto collettivo di la\oro per la campagna risiera del corrente anno, fissandosi ira l'altro, per 1 lavoro di mondatura, le seguenti 55 ?f■ 1 S10raaliere : P<->r i mondariso ocan,. in provincia di Pavia, nel circondario di Pavia lire 17,50, nel circondario di Mortara lire la,50; in provincia di Novara .per l'intera provin?- ™i^e 18,50,:, in Provincia di Milano, rnn?ndari° di Milano, lire 17,50, cir5?b?rn'r (il Lodi lire 17'10: in Provinn« ilT,",!?"?' circondario di Cremo«n,.iwEei7-10; m Provincia di Vercelli, sia lire isa^n~ordarsi loca]mente (os- a™1,;90 Per 1 mondariso forestie- nrèso il vmle Provinc? »« 19,50, compreso 11 vmo computato in lire 3. La crisi agricola fafoUCiieoliv^a'nentó' cm ricorso presenfn,?7inn!8n.e,ugno 1927 a questa Corte, voro°narimtC?-Te Magistratura del La* di S'~J},£otr Gino Cacc ari, in qualità zionalJ'S ,delLa Confederatone Ponevi a7Sfònla dfigli, bollori, pròdelirfuriffpfto6 Pfir ? modincazione l£lÌ^^Ì,-io„r0ae1 J*?.l° «tato di fatto esf- Sd. ^ra«e J"A* a SS- w« _,'-.nat011 di lavoro, in mn«. delle^ccennate'^1''- m< ^«SSm? Sindacati fascisti dei delle CoWalioni. la3""-"- Min,éte™ Hi era riuscito ili fruttuoso! tentat'vo era riuscito in neTricorrinte^cwXa^1?n^rterazi0di modificare fa , 1S Hi™ CorÌe: a) in lire UioUn m lèllf n^ató di lavo™ che ^^ffSt'L^ 'misurn di disporre chV la ^L1l*?Tmdnare: & quella che verrebbe ^hmtl in PJU rtl Quando si possono modificare * Patti di lavoro denti Tnca,a conciliacele; aSS cohÌìhvì0^, V modMcazioni ai patti ««SS SuSSì. %oTe\S«U ìif W a, SgR unte elementi. { „Ìi , al <7Uan siano già etati fissati 1 salari, possono provare rtSlS 2,,2^,conrtiz;ion) delle aziende e dej e maestranze; mentre nel secondo caso £ ™n»»«»ni stesse costituirono raS atea inerente a„a natura etessi den» er/aLn^ù^- mert> la domanda ♦.wSJP1'J? rtl andamento, poiché martn^7dl Cui ^ sfatto del 16 eì;an° state fissate quando £ 1? ~paIec,chl mesi fii era annunciata ^aanXaaJV? &n'sl a^l<»la che st valutare nei suoi vari eie2S?*1, e dl ™ni;eg-uenza si era pattuita tratto del C?oUronto "l1 ledente conIwvn . e pertanto da un lato man SaJ?bbe Msogrmrtare ora ]? c?oanP° LWT^t™^™ sa^rifl una diminuzion< da renderebbe"Tu'av^Ze^ffflcfiTn ciò e rl«ìl'»7+»« i«4 ujra"Jre sacrm*t aaii altro lato una diminuzione Il "Sa?j5»nte la cam-pama di mon. ■ S( 0 ni mn t» t^?òera lmi»^ata (che raSprewn u| 1" gsrss&CTssM si ogni sua parte del contratto da e«a stipulato il 16 marzo 1927 con la* Con federazione convenuta; tn62ii'Ìr'H?aS66 11 versamento immedlan-n^ln °reanizzazioni dei lavorato?? di stat0 eventualmente m. debitamente trattenuto, in attesa de la zten?°SLi1eU* ?or,te- daIla Confedera /ione degli agricoltori. atsitoifedoidppzimdoladrerenripnPla19nspsdptodcilto(pAnmtommulsddzrflccdisprmaeqaaqivmcsdnnmzasndagèazLa discussione all'udienza All'udienza fissata davanti al Presi dente le parti si riportarono alle deduzioni e conclusioni soprariferite; ed il rappresentante della Confederazione convenuta, rilevò — in lln»a di puro fatto — che il contratto, di cui chledevasi la modificazione, non era stato nè depositato ne pubblicato; in relazione, poi, alle reciproche domande di rimborso e di restituzione le parti chiarirono che tra 1 rappresentanti iocali delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori erasi con ve-nuto di eseguire una ritenuta sulle mercedi e di depositarne l'importo Jpresso Banche o Autorità locali, ini omici dei g6 a o ? e . i a i . a attesa della decisione della controversia, come effettivamente era stato fato, senza che fosse intervenuta l'autoizzazione e l'approvazione della Confederazione dei Sindacati. Il Presidente, riuscito vano il tentativo di oniponimento, rimise le parti innani al Collegio nell'udienza del 14 c. m-, designando i consiglieri esperti nelle persone del prof. dott. Alessandro Bridirettore generale dell'Agricoltura presso il Ministero dell'Economia Nazionale (surrogato poi, stante impedimento, dal dott. Mario Mariani) e dai dott. Giuseppe Lofrionte, direttore dela Cattedra Ambulante di Agricoltura di Roma; e nominando sè stesso come relatore. Nell'udienza del Collegio, dopo la relazione del Presidente, la causa venne discussa, prendendosi dai difenso ri delle parti le conclusioni sopra riportate, in conformità delle deduzioni notificatesi nei termini di legge; e il P. M. concluse oralmente chiedendo la modificazione del patto 16 marzo 1927, con la riduzione delle mercedi nella misura del 10 % e del 15 %, ri spettivamente per i mondarisi forestieri e per quelli locali, sui patti del 1926, Discesa dei prezzi e concorrenza straniera Il Collegio, ritenuta la propria com petenza ed esposte le ragioni di dirit to, è cosi passato all'esame del merito della causa. Osserva il Collegio che nell'attuale controversia debbasi accertare innan1 tutto se con l'intervallo di tempo tra il giorno in cui fu stipulato il contratto collettivo per la mondatura del riso (16 marzo 1927) e il giorno in cui fu presentata dalla Confederazione degli Agricoltori la richiesta per la riduzione delle ; ^rcedi pattuite, sia effettivamente avvenuto un notevole mutamento nello stato di fatto esistente al momento della 6tipulazidVie; un notevole mutamento aioè, come si sostiene da una parte e s'impugna dall'ahra, nella economia della produzione del riso. E nella affermativa, dovrà poi vedersi se ed in quale misura e da quale decorrenza sia da concedere la riduzione. La causa offre bastevoli elementi per risolvere tali questioni e decidere de flnitivamente la controversia, senza che occorra disporre i mezzi istruttori, come in via subordinata si domanda dalla Confederazione attrice. Infatti in ordine al primo punto è incontrastato che sui mercati dei luoghi di produzione, cui il contratto si riferisce, i prezzi del risone, i quali nei marzo u. s. si aggiravano sulle L. 120 al quintale, ebbero a subire una grave e rapida discesa sino a giungere alla quotazione di L. 90 ed anche meno, ai primi di giugno, e a quotazidhl ancora inferiori successivamente. Su questa discesa dei prezzi, verificatasi improvvisamente e in misura non prevedibile (tenuto conto che, mentre rimanevano invariati i diveffl coefficienti del costo di produzione, nella seconda decade di -marzo si era invece delineata una tendenza al rialzo) hanno indubbiamente influito cause generali e transitorie dell'attuale momento (residui di precedente produzione, rivalutazione della moneta); ma a giudizio del Collegio, essa dipende soprattutto dalle particolari condizioni nelle quali è venuta a trovarsi la pro?< duzione nazionale del riso, di fronte alla concorrenza straniera sui mercati taliani ed esteri, accentuandosi maggiormente in questi ultimi mesi. Ed è questo un fenomeno economico che appare di carattere transitorio perche determinato particolarmente, come notorio, dal minor costo di produzione dei risi esteri. E' ovvio che per superare questa situazione occorre non soltanto migliorare la tecnica della coltivazione, ma ridurre altresì le spese della, mano d'opera che nella produzione del riso rappresentano una quota rilevante. Da tutte queste considerazioni si traggono due conseguenze; prima di tutto, che è innegabile essere avvenuto un notevole mutamento dello stato di fatto esistente al momento della stipulazione del contratto; ed in secondo luogo che, in seguito, avuto riguardo agli interessi superiori della produzione è da ritenersi in massima fondata la domanda. I termini della riduzione niritRcopadiganemniLavoprzidepaPpitltsasubisirapvi4 uredriscmdcnallecdatisivpprdvcrmrferclobmatèpmfcsrdPtssmnvtd e o o Riguardo alla decorrenza della riduzione, si osserva che il termine equo massimo per l'efficacia delle nuove condizioni, secondo i principii generali, è segnato dal momento dell'inizio della controversia, che in questa particolare materia deve ricondursi ad giorno in cui è proposta avanti all'organo corporativo la domanda di conciliazione, essendo questa una condizione, indispensabile per la procedibilità dell'azione (art. 17 della legge 3 aprile 1926). Resta naturalmente sempre nelle facoltà del giudice, che è giudice di equità, di fissare la efficacia delle nuove condizioni in un momento posteriore secondo le particolari circostanze. Nel caso attuale, non risultando in modo preciso il giorno nel quale fu presentata la domanda, ma solo 11 momento in cui riusci infruttuoso il tentativo di conciliazione, che per concorde ammissione fu il 7 giugno scorso, ritiene il Collegio che da tale data si debba far decorrere la efficacia del nuovo patto, che durerà fino al termine della lavorazione di mondatura, col conseguente obbligo da parte dei lavoratori di •rimborsare il di più percepito, e delle due Confederazioni di procedere alla ripartizione delle ritenute depositate a cautela, proporzionatamente alla disposta riduzione. Infine, avuto riguardo alla parziale soccombenza dell'una e dell'altra parte, si ravvisa equo compensare le spese di giudizio, in ordine alle quali, del resto, non è stata avanzata alcuna formale istanza. Per questi motivi la Corte, pronunziando sulle domande proposte con ricorso in data 28 giugno 1927, ecc.: 1. ) Riduce le mercedi giornaliere st: pulate in detto contratto per le prò vincie sopra menzionate in centesimi 60 per tutte le categorie dei mondariso, a decorrere dal giorno 7 giugno 19Z7 fino al termine della lavorazione di mondatura, con il conseguente obbll go al rimborso del di più percetto da detto giorno; 2. ) ordina alle parti di procedere, nei modi di legge, alla liquidazione e ripartizione in conformità di quanto sopra delle somme depositate a cautela del rimborso; 3. ) Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Camera di Consiglio, addi M luglio 1927. Anno V. — Firmato: Breda Relatore; Carboni, Carniccio, Mariani, Lotrionte, Foderaro Cancelliere. — Depositalo In Cancellarla il IO LugMo 1927, Anno V. Ibiidplbudtstmdscetc

Persone citate: Alessandro Bridirettore, Breda Relatore, Carboni, Carniccio, Foderaro Cancelliere, Gino Cacc, Giuseppe Lofrionte, Mariani, Mario Mariani