Legislazione mineraria

Legislazione mineraria Legislazione mineraria Il Ministro dell'Economia Nazionale ha l'altro giorno rivendicato il diritto dello Stato circa la proprietà del sottosuolo ed ha, sebbene di sfuggita, accennato all'unificazione delle leggi minerarie vigenti in Italia, unificazione che ha dichiarato essere in coreo giusta la facoltà concessagli dalla Camera nel maggio dello scorso anno. Riuscirà, crediamo, interessante e, per la maggioranza dei lettori nuovo, il conoscer© la straordinaria situazione in cui si trova l'Italia dal punto di vista del diritto minerario, situazione che ha contribuito non poco ad ostacolare lo sviluppo delle nostre ricerche nel sottosuolo. Le leggi minerarie si possono dividere in due grandi categorie a seconda se distìnguono, o no, la proprietà del sottosuolo da quella del soprasuolo. Dal lato invece dei principi giuridici, ai quali s'informano nell'attribuzione della proprietà dei giacimenti minerari, esse possono dividersi nel modo seguente : a) La miniera appartiene al Sovrano (diritto feudale); b) la miniera appartiene allo Stato; c) la miniera appartiene per diritto di « accessione » al proprietario del soprasuolo; d) la miniera appartiene a chi la scopre e la coltiva. Le leggi minerarie deH'Insrlnlterra, Colonie e Domimi!, e quella della Russia s'ispirano al sistema che chiameremo fondiario e cioè danno al proprietario del soprasuolo anche la proprietà del sottosuolo, secondo la dottrina Romàna. E' curioso notare come il principio die il proprietario del suolo sia anche proprietario del sottosuolo e dell'aria sovrastante « usque ad sirlera« oltre ad avere, dalla costituzione del Regno ad oggi ostacolata l'unificazione della legislazione mineraria, ha anche frapposto ostacoli non lievi alla compilazione del Codice dell'Aria perchè si voleva da taluno contestare il diritto degli aeromobili ad usufruire liberamente dell'atmosfera. In Italia tutta la gamma dei principii giuridici sovra esposti è in vigore in fatto di legislazione mineraria inquantochè vigono tuttora leggi e decreti che erano in vigore negli antichi Stati che vennero a formare il Refcno d'Italia. Queste leggi fondate, come abbiamo dotto, su principii affatto diversi, hanno sempre dato luogo a molli inconvenienti, ma la loro fusione in un testo unico, più volte auspicata e tentata, incontrò sempre ostacoli ritenuti insuperabili e che il più delle volte erano creati da coloro che avevano interessi contrastanti al sistoma che si voleva adottare. Bene è quindi che il Governo, con un atto di energia che non potrà che essere approvato, abolisca tutto le disparità di trattamento che derivano alle varie Regioni Italiane dalla coestislenza di questo notevole numero di leggi : Motu-proprio del Granduca di Toscana del 13 maggio 1788; legge Napoleonica 9 agosto 1808; legge Napoletana 17 ottobre 1628; legge Napoletana modificata per le miniere di zolfo; legge Lucchese 3 maggio 1847; legge Parmensn 21 giugno 1852: leggo Montanistica austriaca 23 maggio 1851; motuproprio del Granduca di Toscanu li mitato dal Sovrano rescritto del 28 ottobre 1856; sistema Pontificio illimitato; legge Sardo-Lombarda del 20 novembre 1850; sistema Pontifìcio regolato con R. Decreto 23 marzo 18fir>: sistema Pontificio regolato con R. Decreto 17 giugno 1872; sistema Eetense illimitato; sistema Estense con speciali disposizioni per le cave di marmo; r. decreto i gennaio 1920 con disposizioni per le concessioni minerarie in Tripolitania e Cirenaica. Fra le leggi sopraindicate, quelle del sistema Estense e quelle del Sistema Pontificio sono praticamente assorbite dalla Legge Sarda del 1859. • Oltre a questo vi sono numerosi decreti speciali come quello dell'industria del petrolio (19 marzo 1911), quelle sulle ricerche dei combustibili tossili (1916), quello circa la coltivazione delle miniere dei combustibili tossii (1917), quello sulle miniere di lignite e torbiere (1917), quello sui combustibili nazionali (1918), ecc., ecc., fino all'ultimo dell'ottobre scorso circa i permessi di ricerca e la loro revoca. Cosi noi abbiamo che in Piemonte, in Sardegna, nelle Marche, in Liguria e in Lombardia vige la legge Sarda del '59; nel Veneto quella Austriaca del '54; nell'Italia meridionale, da Teramo a tutta la Sicilia, le leggi Napoletane; nel Lazio e in parte dell'Emilia i sistemi Pontifici; nel Ducato di Parma la legge Parmense, a Reggio quella Napoleonica, in Toscana Ja cosi detta legge Toscana, ecc., ecc. Ma non basta. Quasi non fosse sufficiente il caos generato da questo variopinto sistema legislativo, un al tro è stato creato dalla legge sulle « cave » (basata sul principio che es se appartengono al proprietario del fondo), perche la differenza fra « cave » e « miniere », essendo basata sulla definizione di « minerale » che è diversa nelle varie leggi, dà luogo a nuove confusioni. La legge Toscana dà al proprietàtrio del soprasuolo anche la proprietà del sottosuolo, mentre tutte le alitre leggi italiane tengono distinte le due proprietà. La legge Sarda del '59 che vige, come abbiamo detto, in Lombardia, Piemonte, Liguria, Marche e Sardegna, e che probabilmente informerà la nuova legge in gestazione, dà la proprietà del sottosuolo allo Stato, riconoscendogli tuttavia il diritto di fare di esse « concessione perpetua » . a chi si dimostri capace di sfruttarlo nel modo più utile all'economia nazionale. Questa neoncessione» costituisce una vera proprietà immobiliare, e perciò trasmissibile ed oggetto di compravendita. Un lato importante di questa legge è quello riguardante le « ricerche minerarie », col qual termine s'intende quel complesso di lavori che permettono di stabilire se in un determinato luogo esiste un giacimento di un determinato minerale che non è «tato ancora veduto ma che si ha ragioni? di credere possa esistervi. Il ricercatore non può asportare o vendere il minerale eventualmente ricavato durante le ricerche, e ciò per Impedire che esso sfrutti il giacimento senza aver predisposto per la col tlvazione più completa e sicura della « miniera ». Questa, giuridica mente parlando, esiste solo quando i lavori di ricerca e di esplorazione avendo dato esito positivo, il Consiglio Superiore delle Miniere può di <hiarare la miniera « scoperta e con atnid'riefacumavduniplinl'aracodddGfopddziasiasocacdrcclitabcavvilsdsdnpccnivcbaccbtbrartnmavctss a l à ge in li o e, o, anio re cessibile ». La concessione può essere revocata quando il concessionario non dimostri sufficiente capacità o attività nello sfruttamento della miniera. E' facile comprendere la quantità d'inconvenienti che una simile varietà di legislazione produce, ed è facile quindi dedurre il favore con cui è stalo accolto negli ambienti minerari l'annuncio che finalmente avremo una legge unica. Non vi è dubbio, tuttavia, che essa dovrà venire gradualmente e lentamente applicata, dati i grandi interessi che, in ogni Regione, sono collegati all'attuale regime legislativo minerario. G. OLDOFREDI. sfgccidalzrtG