La revisione delle circoscrizioni comunali nella relazione Mussolini alla Camera

La revisione delle circoscrizioni comunali nella relazione Mussolini alla Camera La revisione delle circoscrizioni comunali nella relazione Mussolini alla Camera Le case vuote ■ Nuove norme per le cauzioni dei commercianti Roma, 16, notte. L'assenza dalla Capitale del Capo del Governo e di molti ministri, recatisi a passare le feste pasquali fuori di Roma, ha aperto una breve parentesi nell'attività politica e ministeriale. Ai primi della ventura settimana a' remo una ripresa assai intensa, con gli ultimi preparativi della sessione del Gran Consiglio del 21 aprile. Sarà anche iniziata la preparatone delle riunioni del Consiglio dei ministri, che si adunerà ai primi di maggio. Il Consiglio dovrà in questa sessione stabilire la data della riconvocazione della Camera per la discussione dei bilanci non ancora esaminati, che sono quelli degli interni e delle finanze. La vita comunale e la sue necessità A Montecitorio è stato posto oggi in distribuzione il disegno di legge presentato dal Capo del Governo per la conversione in legge del regio decreto legge 17 marzo 192? recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali. Il disegno di legge è accompagnato dalla seguente relazione del Capo del Governo: « Il recente riordinamento delle circoscrizioni provinciali, inspirato all'intendùnento di creare unità organiche, dotate della necessaria capacità finanziaria e meglio rispondenti alle esigenze della popolazione, ha più nettamente imposto all'attenzione del Governo il problema delle circoscrizioni comunali Le accennale finalità non Soni co^ % capacità di sviluppo, ma anche della possibilità di continuare a far fronte, ,con un minimo di sufficienza all'au1Jllentato costo dei pubblici servizi ed ajie accresciute esigenze del cittadini Nell'ambito delle varie provincia sono (infatti numerosi i comuni, special;mente di esigua importanza demograifica, le cui risorse finanziarie si sono mano mano dimostrate impari all'at tuazione della multiforme attività de!gli enti locali, e che, dopo avere tocicato quei limiti di capacità contribu ! ti va, che non è lecito sorpassare, dimettano tuttavia di mezzi adeguati per ili raggiungimento dei fini di pubblico interesse, che costituiscono la ragione e o , - i e o a n e i o e e , a prima dell'esistenza degli enti stessi « Ad ovviare ad una tale situazione, si sono dimostrate insufficienti le norme intese a favorire la gestione consortile del pubblici servizi, mentre lo spirito campanilistico, salvo pochi casi sporadici, ha impedito, ogni qualvolta le condizioni locali obiettivamente considerate potevano consigliarlo, quella riunione volontaria degli enti che la legge dà ampia facoltà di attuare. Nel casi in cui più urgerne si è manifestata la necessità di una soluzione, si è finora provveduto con la emanazione di regi decreti legge, il cui criterio informatore è stato quello di creare organismi più robusti, eliminando unità che, per la loro vita stentata, contrastano con il fervore di attività e di rinnovamento che pervade tutta la vita nazionale, sia mediante raggruppamenti in unico ente di piccole unità preesistenti, sia mediante l'aggregazione di tali piccole unità a limitrofi centri» di notevole importanza demografica, che, mentre possono estendere ai comuni aggregati i benefici di una più efficiente e moderna attrezzatura dei pubblici servizi, traggono a loro volta dall'ampliamento della propria circoscrizione territoriale maggiore possibilità di sviluppo economico e industriale. La necessità di provvedere al risanamento di nu- mprn«p altro tiinu7inni ci ..«..v, „.T -imer0!5e altre situazioni si presenta tut-iiavia come inderogabile, se si vuole o e a a o l a e a i , o cne. ") complesso della riforma, intesa o a dare un nuovo indirizzo ed un nuovo efficace impulso alla attività degli enti locali, trovi organismi .dotati delle necessarie possibilità di attuazione delle riforme stesse. E. per consentire un esame più generale del problema, sulla scorta dei criteri sopra accennati, è parso necessario conferire al Governo, con provvedimento legislativo di carattere generale, la facoltà di procedere alla revisione ed al riordinamento delle circoscrizioni comunali con una ampiezza di poteri maggiore di quella consentita dalle disposizioni attualmente in vigore e per un termine che si è ritenuto sufficiente fissare in due anni ». Il problama della casa a delle pigioni Il Popolo di Roma, occupandosi nel suo editoriale ampiamente del problema della casa e delle pigioni, èctptplqca ricorda che, in una rapida inchiesta eseguita dal Municipio di Milano, al è accertata l'esistenza di 13 mila lo- cali sfitti in quella città, che, ad onta delle necessità, rimangono vuoti per lo eccessive pretese dei proprietari. Nell'articolo ' si richiamano 1 provvedimenti presi dal Governo per la libera contrattazione e si scrive quindi : « La maggioranza del proprietari, facendosi guidare da un'avidità ad un tempo idiota e oscena c rimasta insensibile ad ogni considerazione umana e alla stessa consapevolezza del proprio interesse. E pure non dovrebbe essere difficile comprendere che' gli eccessi non possono essere troppo a lungo tollerati dallo Stato, e che, persistendo in essi, si fluirà con il rendere indispensablli nuovi provvedimenti vincolistici. La libertà di contrattazione'voluta dal Governo non può significare nè agnosticismo nè disinteressamento. Se il fascismo ò contrario alle limita-, zioni demagogiche del diritto di prò- prietà, è, per lo meno, altrettanto ostile agli abusi che offendono la giustizia e il senso morale, che impediscono l'armonia fra' gli opposti interessi, che è canone fondamentale del Regime.. E* un elemento di prima necessità coma l'aria come l'acqua, come il pane. Innanzi a queste ragioni di vita non vi sono diritti di proprietà che possono valere ». L'articolo soggiunge quindi: « E' stato fatto obbligo di denunziare gli appartamenti vuoti, la loro ampiezza e la pigione che per essi si richiede. Si potrebbero però contemporaneamente sancire opportune penalità a coloro che non ottemperassero al dovere della denunzia, cosi si eviterebbe ciò che è accaduto a Milano, dove 1304 proprietari hanno tentato di sfuggire all'ordinanza e nascondere la disponibilità di novemila locali. Ma dalla stessa obbligatorietà della denunzia potrebbe scaturire una sanzione che chiameremmo morale e negativa, ma che non può essere priva di efficacia e sul genere di quella sancita dal Codice Civile per infrenare l'usura. L'articolo 1831 di spone che l'interesse eccedente la misura legale deve risultare da atti scritti, altrimenti non è dovuto. E' questo un freno c un salutare appello al pudore del creditore » succeduto alle norme più antiche e più rigorose. L'esperienza lo ha dimostrato relativamente efficace. Nello stesso modo ogni aumento, comunque mascherato, alla pigione denunziata, dovrebbe essere nullo per legge e tutte le false denunzie adeguatamente punite. Sarebbe questo un primo passo verso eventuali prov-vedimenti più energici ; troverebbe giustificazione nelle stesse ragioni che informarono la limitazione voluta dal-l'articolo 1831 ». La lioanza d'esercizio Il Ministero dell'Economìa Nazionale ha impartito nuove, disposizioni sull'applicazione della legge 16 dicembre làBG sulle licenze di commercio, stabilendo che, in relazione alla proroga accordata dal "ministro delle Finanze per il versamento del deposito cauzionale prescritto, il termine utile per la presentazione della domanda della speciale licenza scadente il 30 aprile corrente anno venga prorogato al 31 maggio prossimo. Il Ministero Ha inoltre disposto che, per quanto riguarda la concessione della licenza, quando si trovano in concorrenza un nuovo spaccio pubblico, gestito da singoli imprenditori, ed uno spaccio cooperativo, sia data la preferenza alla domanda presentata dalla Cooperativa, in considerazione del fatto che Te Cooperative tutelano gli interessi dei coristi- matori e si propongono di abbassare il caro vita. Infine il Ministero, rispondendo ad uno. dei consueti quesiti formu-' lati circa la particolare fisionomia di alcune attività, ha dtehiarato che i lavoratori di pelli gregge, in quanto attendano a cernita, selezione, conservazione e salamoiazione di pelli eregge per venderle non già al pubblico, ma ad industriali che le trasformano, od a commercianti all'tnerosso e al minuto, sono da considerare veri industriali e perciò esenti dagli obblighi imposti dalla legt;' 16 dicemhre. Sono anche eccettuati dalle disposizioni della legge ì raceosrlitori di grasso per la sua tras formazione in sego, purché non vendano questo direttamente al pubblico.

Persone citate: Mussolini, Soni

Luoghi citati: Milano, Roma