La Francia nazione armata

La Francia nazione armata La Francia nazione armata La Camera vota gli articoli del progetto Boncour. relativi alla mobilitazione di tutte le forze del paese (Servizio speciale della «Stampa») Parigi, i, notte. La seconda giornata di discussione dei progetti militari si è aperta questa mattina con un breve discorso di PainJevé, nel quale il ministro della Guerra ha annunciato per il prossimo luglio l'inizio dei lavori di fortificazione sulla frontiera orientale, terminando col ribadire le altrui precedenti dichiarazioni sulla volontà di pace della Francia, e dicendo fra l'altro: € Se vi è un pecse di cui l'organizzazione militare provi lo spirilo pacifico è la Francia, e bisogna i-he la concezide della difesa nazionale a cui si ispira il nostro piogeno di legge non rimanga una chimera. Vi è torce un uomo di buon senso che possa credere che - un Governo inetta in movimento tale organismo senza avere fatto di tutto per mantenere la pace? Il progetto, lungi dai costituire une minaccia di guerra, attesta la volontà di pace della Francia e la sua decisione di difendere fino alla morte la propria indipendenza Combattenti e non combattenti Si passò quindi alla discussione del primo dei quarantotto articoli di cui il nuovo testo di legge 6i compone. L'articolo in questione è formulato come segue: « In tempo di guerra, tutti i francesi e dl« pendenti francesi, senza distinzione di età « nè di sesso, nonché tutti i gruppi legalmen« te costituiti, devono partecipare — nelle « condizioni fissate dagli articoli cinque al « sedici della presente logge — alla difesa «del paese ed al mantenimento della sua « vita materiale e morale •. Sulla generalizzazione dell'obbligo della difesa a tutti i cittadini indistintamente ven- ?ono sollevate interessanti obbiezioni da vai depuiati, fra cui gli on. Chaumié, DuvalArnould e Loucheur. Esse si possono riassumere nel dubbio che le disposizioni contenute nell'articolo primo implichino la rinuncia al benefizio delle Convenzioni dell'Aja e di Londra sulla (proiezione dei non combattenti, l'autorizzazione ai siluramenti di navi non armate, alla deportazione di borghesi. ecc „ ,, On. Dumal-Arnould : — La distinzione di combattenti e di non combattenti e antichissima Essa deve essere mantenuta in favore delle donne, dei bambini, dei contadini, come 6i diceva al tempo della « pace di Dio », cioè delle popolazioni pacifiche. ■ Il relatore Paul Boncour ammette la fondatezza dell'obbiezione: — La questione sollevata è grave e la commissione non può rispondervi con un si o con un no. Le convenzioni dell'Aia e di Londra subiranno sen za dubbio quelle modificazioni ohe 1 ultima guerra ha leso necessarie. Ma il social-comunista Lafont appoggia 1 fautori di un emendamento osservando che il testo dell'articolo implica pericoli seri per la totalità del paese e che il relatore si pronuncia im modo troppo vago. Egli proporrebbe di cancellare le parole ■ senza distinzione di età, nè di sesso • - Si viene ad un compromesso, ed avendo l'ori Boncour fatto osservare che la distin zione fra non combaitenti e combattenti i abbastanza garantita dall'articolo 6 del progetto di legge, si conclude approvando 1 articolo primo nella redazione seguente: • In tempo di guerra tutti i francesi ed i • dipendenti francesi, senza distinzione dir c età nè di sesso, nonché tutti i corpi legai i mente costituiti, debbono partecipare, nelle m condizioni fissate dagli articoli cinque a se- • dici della presente legge, sia come combat- • tenti alla difesa del-paese, sia come non « combattenti, al mantenimento della sua vi • fa materiale e morale ». Una clausola grave Al principio della seduta pomeridiana si passa all'artìcolo secondo, il quale dice : « Il ccmplesso delle misure destinate a far • passare la nazione* dalia organizzazione di • pace alla'organizzazione di guerra, è sem- • pre predisposto. L'esecuzione di queste mi- • sure costituisce Ha mobilitazione nazionale. « fisso è ordinata sia nel caso di aggressione • manifesta che metta il paese nella imme- • diate necessita di difendersi, sia nei cast • previsti dal Patto della Lega delle Nazioni ». L'articolo viene approvato, aggiungendovi in fondo, senza discussione e quasi di sorpresa, le parole- ■ « ... sia nei còsi di preparativi caratterizzati quali aggressivi quando la vertenza trovisi deferita alla Lega delle Sazioni ». Aggiunta importante e grave, la quale viene ad aimmettere la' possibilità della mobilitazione indipendentemente dal giudizio emes: 60 dal consesso ginevrino. L'osservatore qui non può mancare di chiedersi: ohe cosa avverrà se il paese, già mobilitato, non si riterrà soddisfatto della sentenza della Lega? E" quello che 6i chiedono vari deputati «ì sinistra, ma l'articolo è già approvato e non c'è-più nulla da fare. Colla stessa rapidità passa l'articolo terzo : » II- Governo responsabile della difesa nazionale prepara la mobilitazione di tutte le forze e di tutte le risorse del paese. Egli prende, in tempo opportuno, le misure preliminari proprie ad assicurarne l'esecuzione senza finzioni e senza ritardi, e dispone a tal fine, fin dal tempo di pace, del Consiglio superiore della difesa nazionale e dei suoi organi di lavoro. Questi organi sono posti sotto rautorità diretta del Presidente del Consiglio. La loro composizione è stabilita per decreto ». L'articolo quarto 'dà motivo ad un incidente provocato dai comunisti. Il testo di esso dice : < La mobilitazione dell'Esercito e dell'Armata, atto principale della mobilitazione nazionale, è preparala rispettivamente dal ministro della Guerra e dal ministro della Marina, ed eseguita per loro cura. La mobilita, zione nazionale comporta inoltre: Lo) La presa di possesso di lutti i mezzi di comu¬ ndi„ e 2.chpddplecarandtepnninilnglucè pRmbtandtdcsttdcpLgopnc3ctorcdmszznizmapmgsn icazione {trasporti e trasmissioni), per sod-, misfare da una parte alle necessità militari m j„ivnurn ~nuJLi~~.. .»„.• ),;,„,>,• w»i .,n»«e. \ c dall altra all insieme dei bisogni del P"«**j q.o) Nell ordine economico, delle disposizioni | 6he abbiano per effetto di provvedere per iiorità ai bisogni materiali di ogni natura elle forze ai-male, indi ai bisogni generali el paese ed 'ai bisogni indispensabili della opolazione borghese; 3.o) Nell'ordine sociae. dei provvedimenti riferentisi alle modifiazioni da apportarsi, per il tempo di guera, alla legislazione ed alVd regolamentazione che reggono i rapporti del cittadini fra di essi e verso lo Stato; 4.0) Nell'ordine inellettuale, un orientamento delle risorse del paese nel senso degli interessi della difesa nazionale; 5.0) Infine tutti i provvedimenti necessari per garantire il morale del paese ». Contro questo articolo il comunista Marty nsorge protestando. Dice: — Per garantire l morale del paese i mezzi che si propongono di impiegare saranno, come nell'ultima guerra, l'arresto dei militanti operai e rivouzionari, il Tribunale Militare, l'assassinio ! Ma la soppressione del terzo comma, a ui vorrebbe giungere il deputato comunista, respinta con 514 voti contro 31. Viene approvata invece una aggiunta proposta da Renaudel, a tenore della quale « i provvediminti di cui ai commi 3 c 5 formeranno obbligatoriamente oggetto di leggi speciali ». II reclutamento di tatti i cittadini E passiamo cosi agli articoli 5, 6, 7, adotati senza modifiche. Eccoli : « Art. 5.o. — Nel caco di mobilitazione nazionale generale o parziale, e sotto riserva delle disposizioni dell'art. 6 della presente legge, utte le persone che partecipano all'opera di difesa nazionale sono impiegale nel posto in cui possono rendere i servigi più utili. Que sto posto può essere loro assegnalo • fin dal tempo di pace. Vn regolamento amminislriitivo stabilirà le condizioni di applicazione del presente articolo. Art. 6.0. — Le leggi organiche dell'Esercito e della Marina, nonché i decreti di applicazione di queste leggi, determinano : Lo Le categorie di francesi sottoposte agli obblighi militari, nonché l'estensione di questi obblighi; 2.o Le condizioni di reclutamento per arruolamento volontario nell'Esercito e nella Marina di francesi e di sudditi francesi non sottoposti agli obblighi militari; 3.0 Le categorie di francesi o sudditi francesi sottoposte ad obblighi militari che, dietro designazione del ministro della Guerra o del ministro della Marina, possono ricevere temporaneamente una destinazione speciale per servizi, amministrazioni, gestioni di ogni natura, pubbliche o private, il cui mantenimento o la cui creazione sono previsti, in caso di mobilitazione generale o parziale, per cooperare all'opera di difesa nazionale. « Art. 7.o. — In caso di mobilitazione generale o parziale, i Corpi e servizi che è indispensabile, nell'interesse della difesa nazionale, militarizzare, possono essere chiaper decreto, a far parte delle forze mali, armate... Gli stranieri e i « figli adottivi » L'articolo 8 subisce una lieve aggiunta su proposta delu'on. Lofoiu, il quale tiene a dimostrarsi spulciatole dMigeniissimo del progetto. Ma non è un articolo interessante, e lo saltiamo a pie pari per giungere all'articolo nove, che è viceversa delta massima importanza per tutti i sudditi stranieri che si trovassero in Francia al momento della mobilitazione. Dice questo articolo: « Nel caso di mobilitazione nazionale gene rate o parziale, per decreto vengono stabilite le condizioni nelle quali i sudditi stranieri possono essere ammessi, dietro loro espressa domanda, a servire nelle forze armate di ogni natura o a partecipare all'opera di difesa nazionale, nonché i provvedimenti da prendersi nei riguardi delle persone o dei beni dei sudditi delle Potenze nemiche. La preparazione dei provvedimenti che devono essere oggetto di questi decreti è prevista in istruzioni stabilite fin dal tempo di pace cura dei ministri interessati. Per quello che concerne l'impiego, come mano d'opera, dei sudditi alleati o neutrali che abitano in Francia, istruzioni precisale fin dal tempo di pace saianno prese dai Dipartimenti ministeriali comtetentl per regolare la situazione di que sti stranieri: i) verso le autorità del rispettivo paese; 2) nei riguardi delle leggi e delle autorità francesi: e per fissare le regole della loxo utilizzazione La liquidazione dei beni dei sudditi di Potenze nemiche che siano stati oggetto di un sequestro o di qualsiasi altro provvedimento conservativo non potrà aver luogo se non in virtù di una legge speciale ». Qui, all'on. Chaumié, esprimente l'augurio che venga compreso nella mobilitazione militale il maggior numero possibile di stranieri, Painievé risponde in modo piuttosto ambiguo, dicendo — Tutti i provvedimenti del caso verranno presi, e colla massima elasticità. I figli adottivi della Francia non saranno mài trattati da nemici. Non 6i capisce bene fino a qua] punto in questa formula di « figli adottivi » il ministro della Guerra intenda conglobare quelle masso di lavoratori stranieri a cui, in altre circesfanze, non vengono lesinati epiteti di tutt'altro sapore. L'articolo viene approvato immediatamente e con trasporto. Le requisizioni e l'industria Veniamo cosi ad una parte piuttosto spinosa del progetto di legge: quella relativa alla atzond2dfndqsddanqsalnlrgvtmplnebvcdcdlzsnegncglcpnsL mobilitazione industriale ed economica. In materia, le disposizioni contenute negli articoli dieci e undici tenderebbero ad abolire qualunque profitto da parte dei privati. Que6ti articoll tìono im-aUi concepiti cosi : e i a « Articolo 10. — Le riserve necessarie per assicurare la difesa nazionale sono ottenute-, o per accordo amichevole, o per requisizione,- ma tanto in un caso quanto nell'altro ogni benefizio deve essere escluso ». c Articolo 11. — L'indennità di requisizione non potrà rappresentare-, l.o) se si tratta di servizi, altro che gli stipendi o i salari; 2.o) se si tratta di. animali, di materiali, di derrate, di materie prime, di prodotti manifatturati, oggetti mobili, immobili, istallazioni o stabilimenti diversi, altro che il prezzo di costo quale risulta dalla contabilità e da qualsiasi altro elemento,- in caso di acquisto ed in caso *d{ uso, altro che l'interesse dei capitali investiti nell'impresa aumentato di una somma corrispondente al logorio o alla distruzione degli edifici e delle macchine durante il tempo in cui sarà durata la requisizione, o alla loro sostituzione. L'interesse non sarà dovuto che per le imprese che avranno remunerato il loro capitale durante l'ultimo esercizio precedente alla requisizione. 1 capitali saranno valutati all'epoca della requisizione astrazion fatta da qualsiasi rialzo eccezionale risultante dallo stato di guerra, e saranno detcrminati in base all'inventario. La valutazione dei capitali requisiti sarà fatta per ogni categoria di stabilimenti dal ministro del Commercio, su proposta di una Commissione di sei membri da lui nominala, il presidente della Commissione è designato dal ministro del Commercio ed ha voto preponderante in caso di equilibrio di voti. Se l'interessato non accetta la valutazione fatta dal ministro del Commercio, sarà deciso per via della giurisdizione di diritto comune. Il prezzo dell'indennità corrispondente al logorio o alla distruzione degli edifici e delle macchine sarà fissato alla fine .della requisizione, in seguilo a perizia contraddittoria, e secondo le regole fissate dall'articolo 13. Il dirilto di requisizione degnilo dal presente articolo non può esercitarsi se non in caso di mobilitazione generale o parziale, e soltanto sul territorio nazionale o nelle acque territoriali "francesi ». Le opposizioni - Boncour risponde Alcuni parlamentari particolarmente designati per farsi interpreti degli interessi delle sfere industriali e commerciali, stimano che le disposizioni che precedono sono troppo severe. L'on. Nicolle dice: — 11 Governo, nel testo iniziale del progetto, aveva riconosciuta la necessità di un benefizio legittimo. La Commissione non sembra avere preso in considerazione tutte le fasi del problema della produzione industriale in tempo di guerra. Tale produzione dovrà essere lasciata alla iniziativa individuale. E l'on. Durand, presidente della Commissione del Commercio: — Anche la Commiosione del commercio è stata unanime a scartare l'idea di benefìci durante il periodo di guerra. Ma è pure naturale che non vi siano perdite. Gli industriali ed i commercianti de vono essere messi su di uno stesso piede di uguaglianza. Ed ecco perché la Commissio ne del commercio chiede alla Camera di ap portare qualche modificazione al testo degli articola 10 e 11. Essa si augurerebbe di dare la preferenza all'accordo amichevole sulle requisizioni e vorrebbe inoltre che sin dal tempo di pace le direttive generali di questo accordo fossero indicate in un regolamento amministrativo. In materia di requisizione non sarebbe poi possibile assicurare all'industriale la sostituzione, alia fine delle ostilità, delle materie che gli sono state requisito? Sarebbe pure desiderabile che la fissazione del prezzo di costo fosse meglio determinata, e che la nozione dèi « conto profitti e perdite » venisse introdotta nell'art. 11. Ma a questo tentativo di scuotere la solidità delile garanzie piese dal disegno di kgge contro il rinnovatisi dullo scandalo dei sovraprofìtti di guerra, si oppone il relatore Boncour, dicendo: — Gli articoli lo e 11 costituiscono uno dei punti vitali della legge. Le loro disposizioni non sono state improvvisate, ma votate all'unanimità dai membri della Commissione dell'Esercito. Esse sono inoltre state sottoposte alla Commissione di Jegisdazione civile e criminale, ed è il testo redatto da questa Commissione che viene sottoposto ora alla Camera. Non bisogna che degli emendaimenti vengano a distruggere quest'accordo. Se si distruggesse l'equilibrio di questi due articoli si romperebbe il patto che, in nome della difesa nazionale, è stato concluso in seno alla Commissione dell'Esercito. E' inammissibile che soltanto coloro che detengono il capitale industriale sfuggano .a una regoJa generale. Con quale diritto si farebbe una discriminazione tra i vari cittadini? GM industriali saranno mobilitati come gli altri e non avranno niente di più o di meno degli altri. Ed i loro capi tali? Essi devono avere esattamente la sorte di tutti gli altri capitali. Del resto, il Gover no non ricorrerà affla requisizione se non nel caso che le risorse generali acquisite in seguito ad accordi amichevoli 6iano insufficienti. Le osservazioni del relatore 6ono troppo giuste per non sembrare taflà anche agli occhi della maggioranza deila Camera. Ma la voce dei pescicanl è una voce grossa e non è tanto facile faida tacere. L'articolo suscita quindi altre proteste, e poiché si vede ohe sarà impossibile ottenerne il voto seduta stante, l'approvazione di esso viene rinviata!a domani. C. P Es

Persone citate: Durand, Lafont, Paul Boncour