L'odierna ripresa della Camera

L'odierna ripresa della Camera L'odierna ripresa della Camera Relazioni su disegni di legge L'Opera dei Balilla e i mutui agrari agli invalidi Roma, 1, notte. Ih attesa che la Cam&ra riprenda i suoi lavori domani, sono stati distribuiti numerosi disegni di legge che saranno posti in discussione in questo periodo. La relazione Mussolini sull'Opera Balilla Tra gli altri è stata presentata alla Camera la relazione del Capo del Governo sul disegno di legge sulla istituzione dell'Opera nazionale dei Balilla, per l'assistenza ed educazione fìsica e morale della gioventù. Nella relazione sono specificate le ragioni delle modificazioni. Poiché con l'art. 18 del r. d. l.o luglio 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collcttivi di lavoro, le associazioni sindacali venivano chiamate a versare un contributo annuo a favo-, .iella nuova Opera nazionale, si rendeva opportuno di assicurare in seno al Consiglio centrale la tutela degli interessi di tali associazioni. Allo scopo di ottenere un più efficace raggiungimento delle alte finalità della nuova Opera, era anche necessario di disciplinare le condizioni delle varie organizzazioni che avevano scopi concorrenti con quelli dell'Opera nazionale, organizzazioni di cui si rendeva indispensabile in massima lo scioglimento. Ora a tale scioglimento avrebbe potuto provvedere il preietto coi poteri normali di legge, ma la sua azione avrebbe dovuto limitarsi a ogni singola organizzazione e non estendersi invece ad uri intero gruppo di istituti o alla loro totalità. Polche la legge istitutiva dell'Opera Balilla nulla in proposito disponeva, occorreva che venisse completata, riconoscendosi al Prefetti nei riguardi delle organizzazioni giovanili, poteri di indole eccezionale, con l'articolo i di questo Decreto viene chiamato a far parte del Consiglio centrale dell'Opera nazionale, in aggiunta al componenti indicati nel terzo comma dell'art. 10 della Legge 8 aprile 1926, un rappresentante del Ministero delle Corporazioni. Gli articoli 2, 3, 4. vietano poi qualsiasi nuova formazione anche provvisoria, che si proponga di promuovere l'Istruzione, l'avviamento alla professione, arte e mestiere, o in qualunque altro modo, l'educazione fisica, morale e spirituale della gioventù. In conseguenza, i Prefètti dovranno disporre lo scioglimento delle organizzazioni esistenti o costituite contro tale divieto e che non facciano capo all'Opera nazionale; sono escluse le organizzazioni o formazioni con finalità in prevalenza religiose e quelle del Giovani Esploratori cattolici italiani, che risiedono nel Cornimi non capoluoghi di provincia o frazioni con popolazioni Inferiore a 20 mila abitanti. E' stata inoltre distribuita alla Camera la relazione dell'on Fontana per la conversione in legge del decreto concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali. La relazione nota, tra l'altro, che la proposta di legge, accogliendo i voti degli invalidi di \guerra rurali, migliora e allarga notevolmente le disposizioni del regio decreto legge 19 giugno 1924 il quale consentiva la concessione agli invalidi di guerra lavoratori agricoli di mutui ipotecari, ammortizzabùi in 25 anni, per l'acquisto di fondi rustici dal valore di stima non superiore alle SO 000 lire impegnandosi lo Stato a contribuire nella misura del 3,50 % al pagamento delle annualità comprensive di quota di ammortamento e di interessi ed altro analogo contributo poneva, a carico dell'Opera Nazionale dei Combattenti nella misura per ciascuno del 0,75 %. L'autorizzazione a prooederé centro l'on. Boido La Giunta permanente che esamina la domanda di autorizzazione a procedere contro i deputati ha deliberato di accordare quella presentata contro l'on. Boido per complicità in truffa ai danni dello Stato. La relazione dell'on. De Morsico preeentata oggi alla Camera dice: ■ Jl procuratore del Re presso il Tribunale 'di Asti ha trasmesso aM'on. Guardasigilli gli atti di istruttoria raccolti contro Duparc Simon suddito inglese, amministratore delegato della Società aslese-monfernna, nonché contro Spineda Alvise, Della Penna Francesco Vercellesi Vincenzo, Cheli Egidio, impuiati .del reato di truffa qualificata continuata ver avere in Asti e in Roma in vari tempi negli anni 1922, '23 e '24 con atti esecutivi della stessa risoluzione criminosa mediante artificiose scritturazioni ed esibizione ni falbi resoconti contabili tratto in inganno il Mi¬ nistero del LL. PP. procurando alla Società astesc-iuonferrina di cui il Duparc era amministratore delegato un sussidio indebito di Lire 450.000 ». : ■ ' - « Nel trasmettere tali atti comunico che trattasi ora di estendere ai 6indaci della predetta società l'imputazione di complicità nei delitto ascritto ai precedenti « per aver loro facilitato l'esecuzione del reato c prestato assistenza e aiuto, approvando falsi .bilanci e redigendo relazioni sindacali artificiosamente mendaci ». Risulta dalla relazione del Procuratore del Re che il danno arrecato dalla Società all'Erario dello Stato si aggira, come si è detto, sulle Lire 450.000, cifra suscettibile per altro di aumento in base ad una perizia ordinata dal giudice istruttore e che 1 tre sindaci della Società, fra i quali l'on. ragBoido Battista, approvarono i falsi bilanci 1922-23-24, che di più diedero A benestare delle loro relazioni favorevoli alle falsificazioni dell'amministratore delegato. « Data l'indole delle imitazioni in esame e dei fatti e l'assenza nel procedimento in esame di qualsiasi elemento di persecuzione politica, la Commissione chiede l'autorizzazione a procedere contro l'on. Boido ». I limiti dell'aziona della polizia tributaria Il dazio sul sala II Ministro delle Finanze ha diramato una circolare, la quale ha per oggetto la diisciplina dei rapporti fra la polizia tributaria investigativa e gli Uffici finanziari per.quanto attiene alle indagini relative elle imposte dirette. La circolare contiene istruzioni di massima che stabiliscono: « a) che la polizia tributaria non deve assumere iniziative per proprio conto, awalendosii ad esempio, da facoltà ad essa attribuite dalle leggi del betìo e della tassa scambi, come mezzo per procedere a indagini di portata assaii più vasta, non consentite dalle leggi sulle imposte dirette; 6) che le Agenzie delle Imposte non debbono richiedere mai agli organi della Polizia tributaria investigativa apprezzamenti o giudizi, né debbono lasciarsi indurre ad accettare, 6enza il necessario controllo tecnico, quei suggerimenti alla loro azione di accertamento che anche involantaniamente possono scaturire da un rapporto della « P.'T. I.'»; c) ché~alfazlone della P. T. I. dovranno essere affidati obbiettivi che non richiedano indagini o informazioni di competenza di altri uffici, ovvero, apprezzamenti riservati al criterio degli organi di accertamento. Si potrà ad esempio chiedere alla P. T. I. quale potrà essere la produzione e l'incasso giornaliero e mensile di un Opificio o di un negozio, in quanto tali dati possano venire in certo modo constatati o controllati in linea di fatto, non già indotti attraverso ragionamenti e computi più o meno teenici e soggettivi; d) che per quanto attiene al diritto di accesso deve evitarsi assolutamente di fare di esso un uso defaticante per i contribuenti; e) che per quanto attiene agli interrogatori questi debbano di regola essere compiuti dilettamente dagli organi accertatoti della amministrazione delle imposte e non della P. T. I-, il cui compito è quello ausiliare, di ricercare notizie e dati di fatto, che gli Uffici non hanno agio di procurarsi da sé; /) die del pari deve essere,--di regola, sottratto alla P. X. !.. la ispezione dei libri e registri contabili delle Società. E' noto come un provvediménto del ministro Volpi, ha disposto che i comuni i quali abbiano una popolazione superiore al 50 mila abitanti, possano, dietro concessione del Ministero delle Finanze, imporre un dazio sul consumo del sale commestibile fino al limite massimo di L. 1 per ehilogranwna. Questo dazio viene riscosso sotto forma di maggiore prezzo di vendita e mediante vaglia postale di servizio degli uffici di vendita dei generi di privativa, i quali ne versano l'importo direttamente alla cassa comunale dei comuni autorizzati. • ' , I comuni autorizzati ad introdurre il dazio sono 32 e precisamente i seguenti: Roma, Brescia, Lucca, Foggia, Vicenza, Genova, Cagliari, Venezia, Bari, Prato, Pisa, Cesena, Trieste, Modena, Ravenna, Livorno, Salerno, Barletta, Reggio Emilia, Pistoia, Ferrara, Savona, Treviso, Taranto, Reggio Calabria, Ancona, Forlì, Palermo, Messina, Trapani, Alessandria e Verona. La metà di questi ha fissato il dazio in L. 1, per il raffinato, mentre gli altri hanno stabilito aliquote minori. La nuova imposizione non ha dato luogo ad inconvenienti di sorta e ha dimostrato la bontà della provvidenza adottata a favore della finanza comunale.

Persone citate: Boido, Cheli Egidio, Ferrara, Fontana, Genova, Mussolini, Penna Francesco