I Sindacati nella legislazione fascista

I Sindacati nella legislazione fascista I Sindacati nella legislazione fascista Dichiarazioni del sottosegretario on. Bottai Firenze, 29, notte. Sul nuovo assetto corporativo e sulle funzioni legislative, dei sindacati un redattore della Nazione ha avuto oggi un'intervista con l'on. Giuseppe Bottai — venuto nella nostra città per una breve visita — intervista che il giornale pubblicherà domattina. Il sottosegretario alle Corporazioni ha illustrato quello che è uno dei caposaldi del regime fascista, la legislazione del lavoro, ed ha delio: — Documento luminoso dell'equilibrio della rivoluzione fascista è la legislazione sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, voluta da Benito Mussolini ed elaborata da Alfredo Rocco, la quale pone la base di una trasformazione profonda della società nazionale, anche al di là delle semplici forme legali. Credo inutile tratteggiare i singoli istituti che questa legislazione ha genero.''^Brevemente desiderò lare rilevare che il sindacato, già fomite di anarchìa, di dissipazione economica, nel sistema fascista vie. ne eretto in pubblico istituto, organo indiretto dell'azione dello Stato, regolatore e garante della disciplina professionale delle categorie, rieducatole della coscienza popolare e tutore dei sentimenti di previdenza e di assistenza, che cementano la solidarietà umana. I contratti di lavoro — Ed il contratto di lavoro — ha eh testo il giornalista — quale funzione precisa assolve nel nuovo ordinamento? m — I patti collettivi di lavoro assumono, in questo sistema, ii valore ed i compiti di una vera e propria funzione legislativa, delegata alle organizzazioni, le quali, pertanto, esprimono, mediante tali contratti, delle vere e proprie autonomie. Lo Stato non interviene nella diretta disciplina dei rapporti di categoria, se non quando manchi l'accordo tra i sindacati, nel quale caso il magi-irato del lavoro supplisce con la propria sentenza, cpn uguale autorità di norma legislativa, alla discorde volontà delle parti sinducali. — Dunque, la disciplina del lavoro è garantita, in caso di necessità, dalle norme penali? — La sanzione di legge non poteva mancare in tutta questa legislazione. La legge sui raoporti collettivi del lavoro contiene una serie di disposizioni penali contro le serrate e gli scioperi; ma io confido che allo scopo si dovrà giungere ancora più facilmente, mediante l'uso dei poteri disciplinari, che la legge concede alle associazioni sindacali contro i loro soggetti ; poteri disciplinari dei quald, forse, gli statuti già approvati dalle singole Confederazioni non hanno tenuto il conto adeguato. E' chiaro che le eventuali lacune dovranno essere colmate, nulla essendo più desiderabile di un'intima collaborazione tra l'autorità .dello Stato e l'autorità delle organizzazioni sindacali in questa funzione disciplinatrice. Ma la più alta, esauriente ed organica disciplina della vita nazionale giova attenderla dal funzionamento degli organi corporativi, che la legge dichiara costituire «origani dello Stato». L'aspirazione ad un'intima coUafooraziane tra le classi sociali non è venuta mai meno, neanche durante gli eccessi dell'anarchia sindacale, ma gli esperimenti tentati e facenti capo ai cosidettì « sindacati misti » erano destinati a fallire, non conferendo essi le necessarie garanzie per l'autonomia dello classi lavoratrici in confronto dei datori di lavoro. L'ordinamento del dicastero L'on. Bottai passa poi a specificare quali sono i poteri che la legge ha assegnato al Ministero delle Corporazioni: — Questo Ministero non può essere paragonato al solito tipo dell'amministrazione centrale dello Stato : azione morale, azione giuridica, azione economica si assommano in una sintesi affatto originale. Nel medesimo tempo bisogna tenere .presente che, dati gli elementi costitutivi dell'organo corporativo, cioè le rappresentanze provinciali, il Ministero delle Corporazioni viene a risultare il punto nel quale si saldano le autonomie sindacali ed i poteri centrali dello Stato. — E come procede l'ordinamento del nuovo Ministero ? — Sinora non si è posto mano ad organizzare i servizi centrali ed i servizi locali. La sistemazione non può essere però di troppo ritardata, seppure essa dovrà mantenersi nei più stretti limiti di attrezzatura burocratica, il peso della quale sarebbe incompatibile con le sue funzioni. Sebbene si sia sempre fatto il contrario, si è ripetuto a sazietà : pochi Impiegati ma buoni ; per il Ministero delle Corporazioni credo che bisogna dire: pochissimi ed ottimi. Io penso che il Ministero delle Corporazioni debba essere un pochino anche un centro culturale od almeno un organo di promozione intellettuale. Una delle prime iniziative ufficiose del Ministero delle Corporazioni, per espressa volontà del Duce, è stata la fondazione di una rivista di diritto e di economia intitolata: « Diritto del lavoro ». A questa rivista hanno dato la loro adesione i mig&ari scrittori nostri. L'on. Bottai ha poi ricordato come molte siano le pubblicazioni sull'ordinamento corporativo. Profittando di quest'accenno alle manifestazioini culturali, il giornalista ha domandato al Sottosegretario alle Corporazioni qualche cosa sulle finalità educative del sindacalismo. — Se lo Stato fascista non deve più essere lo Stato agnostico, ed imbelle del'liberalismo — spiega .l'on. Bottai — la funzione attiva aen^irimrtnistrazione non può disinteressarsi dell'intervento di quella che è la vita intellettuale della nazione. Bisogna impedire che il sindacalismo ricada in quel gretto ed avvilente materialismo, che lo ha contrassegnato sino ad oggi, e del quale è giusto riconoscere che bene ha meritato, sforzandosi ad elevarlo, il sindacalismo nazionale nelle sue organizzazioni dei lavoratori. L'ori. Bottai ha proseguito dicendo come la collaborazione delle classi debba essere irradiata dal sentimento della nazione, concepita quale suprema moderatrice degli egoismi particolari: — Vi è quindi — ha continuato — nell'ordinamento corporativo fascista un principio etico che lo presiede e che lo Stato nbn può trascurare. La legge sui rapporti collettivi del lavoro ha voluto che le associazioni sindacali, accanto ai fini della tutela degli interessi, materiali éd econòmici dèi- «oci, si proponessero dei fini di assistenza e previdenza, di educazione nazionale, di istruzione professionale, dei quali il Ministero dellea Corporazioni è il supremo organo coordinatore. Il ministero non si disinteresserà anche del • funzionamento dell'Opera nazionale dei Balilla, del Dopo-lavoro, della maternità e del'infanzia. Crede di non errare nell'attribulre grande importanza all'azione di queste opere, poiché ritengo che l'avvenire della riforma corporativa italiana sia in grande parte affidata ad esse. Sindacati e assemblea legislativa A proposito dei rapporti tra associazioni sindacali ed assemblea legislativa l'intervistato ha detto come non spetti a lui affrontare il cosidetto problema costiuzionale ed ha aggiunto: — Non vi è dubbio che la struttura degli organi, ai quali tradizionalmente spetta la funzione della legislazione generale, non abbia a subire delle trasformazioni in seguito alla creazione dell'ordinamento corporativo. Bisogna rendersi conto dell'impossibilità di fare coesistere tale ordinamento col vecchio sistema delle elezioni a base di masse. Ma, «lei pari, bisogna comprendere che nell'ordine giuridico il sindacalismo è ormai chiamato a fungere quale fonte della legislazione speciale del lavoro, vale a dire, è chiamato ad essere un vero e proprio potere legife rante, sia pure nell'ambito ristretto e speciale degli interessi che lo concernono, mentre allo Stato occorre pur sempre anche un organo di legislazione generale, legislazione la quale è il limite dei poteri sindacali. Questo riflesso è fondamentle per un'esauriente sistemazione del problema e ad esso bisogna fare capo per impostare il problema della cosi detta riforma costituzionale. Ma il Sin dacato è chiamato soprattutto a compiere un'opera genuina riformatrice della società nazionale, per cui esso assurge ad una'entità veramente caratteristica e dotata di larga autonomia, che le venture leggi dovranno probabilmente accentuare. L'on. Bottai ha soggiunto, infine, come l'antico problema delle autonomie, che il liberalismo continentale cercò inutilmente di risolvere nell'ordine delle amministrazioni territoriali, potrà forse essere risolto dal fascismo nell'ordine delle amministrazioni sindacali. — Certo è che il fascismo non è cosi lontano dal senso organico della libertà, come amano far credere coloro che da questa parola derivano il significato che può sfruttare la demagogia. Il Ministero delle Corporazioni, per la propria azione, conta sulla collaborazione delle Confederazioni nazionali, che stanno completando la loro organizzazione, Quando l'inquadramento corporativo sarà completato colla costituzione degli organi centrali corporativi, costituzione imminente, come è stato affermato nell'ultimo ordine del giorw) del Gran Consiglio fascista, gli effetti si faranno sentire e non mancheranno dì assumere la loro più elevata e benefica tonalità. Dall'atteggiamento attuale delle Con federazioni verso il Ministero aeile Corpora zioni, si possono trarre i migliori auspici per l'avvenire. Il compimento del sistema corporativo è in marcia. Non bisogna credere che la perfezione del sistema possa essere raggiunta a grande velocità, ma il successo non mancherà all'impresa, perchè il regime manterrà fermamente il suo fondamento sul dato di fatto del Governo-forte. Solo un Governo forte può infatti moderare le antitesi, dominare gli egoismi, imporre a tutte le classi e a tutte te categorie, al di sopra degli inte. ressi particolari, il rispetto dell'interesse generale della Nazione.