La liquidazione della Cassa Mutua di Torino

La liquidazione della Cassa Mutua di Torino La liquidazione della Cassa Mutua di Torino Rema, 1 notte. E' stata distribuita alla Camera la relazione della (limita generale dei bilanci svili disegno di le^ge per la chiusura della liquidazione della Cassa Mutua Cooperativa per 1" pensioni con sede in Torino. Il relatore on. Olivetti scrive: On. Colleghi. Il disegno di legge sottoposto all'esame della vostra Giunta, portante nonne sullo chiusura dela liquidazione della Cassa Mutua Cooperativa italiana por le pensioni di Torino, ha la sua genesi nell'art. 6 rì<\! decreto luogotenenziale 11 novembre 1915 n. 1254 e nell'ordine del giorno approvato dal Senato del Regno nella seduta del 0 febbraio 1!»?3. Con l'art. 6 del predetto decreto fu stabilito che, se l'eventuale avanzo della Cassa Mutua non avesse consentito, alla chiusura della liquidazione, di assegnare agli ex-soci una sómma superiore all'uno e mezzo per cento per ciascuna quota, l'avanzo doveva essere attribuito a favore della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali. Il Senato a sua volta, col suddetto ordine del storno, invitava il Governo a disporre rhe tale fondo residuo della liquidazione della Cassa Mutua Cooperativa fossa, senz'alt™ assegnazione ai soci, interamente devoluto alla predetta Cassa Nazionale. t La relazione ministeriale riassume completamente i risultati della liquiaaz.one, i quali dimostrano come l'ipotesi prevista da.: decreto luogotenenz.a.e non poteva verificarsi, donde l'eslfwnza di devolvere alla Cassa Nazio naie II fondo di riserva, il quale. KÌàlinferiore a un milione di lire, andrà ancora assottigliandosi per effetto di! ulteriori pagamenti. Per quanto riflette poi il fon.lo dei soci recedenti a favore dei quali venne già effettuato un pruno reparto, la relazione ministeriale pone ;n rilievo come, per effetto del nuovo reparto di tale fondo, risultante in circa lire 1.200.000, i due t irzl delle somme da distribuire varerebbero da lire 1 a lire 15,60, e per poro pin di 500 quote si dovrebbe fare luogo al pagamento di una quota suppletiva di qualche entità, che varerebbe da lire 75 a un massimo, per pochissimi casi, di lire 150. Ora si deve considerare da un lato che, per ottenere le assegnazioni, gli aventi diritto sarebbero obbligati a produrre documenti implicanti spese non compensanti 11 recupero degli esigui crediti, e dall'altro che, sulle liquidazioni, dovrebbero gravare oneri rilevanti per la chiusura ■ Ielle operazioni. u La vostra Giunta non puf) non dare la sua piena approvazione alia propo sta del Governo di devolvere alla Cas .sa Nazionale delle Assicurazioni Sociali non soltanto il fondo di riserva, jma alticsl il residuo fondo soci reca |2tenC"c3* "coinè nei Vuó" voto"aveva BF^tò il Senato, Le disposizioni de Jft^òV legge' attuano in modo pre ,iso e razionale la devoluzione suddet- . ..... . . . . lta Dichiarata la decadenza degli ex¬ soci della Gassa Mutua viene disposta la consegna delle attività rir-ultantl dal bilancio di liquldaztona alla Cassa Nazionale, la quale viene incaricata delle operazioni tinnii di liquidazione. Il lt.. Commissario liquidatore cessa dalle sue funzioni t> viene delegalo al Mi i itlstro dell'Economia N'az. il potere di «tabllire un uiterinre compenso a ^"hÌV' n^VrtnXJ«^ri«u ««in" in \*™> « «l»- &SE™&^^fSin',» aggiunta alla indeiuiitù gin stabilita cori B. Decreto 8 febbraio 1913, specialmente in considerazione del soddisfacente risultato della Min gestione. I.a vostra Giunta non può non convenire pienamente con il Ministro proponente che il disegno di legge in esame contiene provvidenze ispirate a criteri e a scopi di pubblico interesse, e pertanto lo raccimanda con piena convinzione ni vrrdrl favorevoli suffragi.

Persone citate: Cassa Nazio, Olivetti

Luoghi citati: Torino