La nuova formazione delle forze del lavoro

La nuova formazione delle forze del lavoro Dalla fase sindacale a quella corporativa La nuova formazione delle forze del lavoro Roma, 27, notte, SI è dato notizia nel giorni scorsi, a più riprese, di una gerle di prowe dlmentl intesi ad introdurre modifica zioni e riforme nell'ordinamento della organizzazione sindacale dei lavorato ri. Tali provvedimenti, che Interessano tutto ti mondo del lavoratori italiani meritano di essere chiariti brevemente nelle loro finalità e nella loro portata Immediata e mediata. Come si ricorderà, la legge 3 aprile 1926 — che è la legge fondamentale del nuovo ordinamento sindacale — 6tat>1 Uva all'art. 41 che potessero essere ri conosciute sei Confederazioni nazionali del prestatori d'opera (agricoltura industria, commercio, banche, trasporti terrestri, trasporti marittimi ed aerei) e sei corrispondenti Confederazioni na zionall per l datori di lavoro ed una Confederazione nazionale del professionisti e degli artisti (intellettuali). Lo stesso articolo stabiliva altresì che potessero essere riconosciute due Conte Aerazioni generali.i: una per i datori di lavoro e l'altra per 1 lavoratori e gli Intellettuali. Per ragioni ovvie di gradualità nell'attuazione del nuovo assetto sindacale ed In considerazione dell'opportunità di rispettare in un primo tempo 'a situazione di fatto che si era preceden temente creata,, la disiposizlone dell'art 41 non fu di fatto applicata. Mentre Infatti, 1 datori di lavoro si distribuirò no organicamente nelle sei Confederazioni nazionali riconosciute singolarmente a tatti gli effetti della legge sin dacale. ed in possesso della più asso luta autonomia reciproca, nè pensarono di costituire anche, data la diversità di Interessi, la Confederazione nazionale organo di collegamento e di coordinamento; 1 lavoratori e gli intellettuali, d'altro canto, verniero raggruppati, ansiche in sette Confederazioni nazionali, in sette Federazioni nazionali, di cui urna, la Federazione marittima ed aerea, pienamente autonoma; le altre sei raggruppate In una Confederazione nazionale avente essa sola la piena ed assoluta personalità giuridica. Accadeva cosi che, mentre ciascuna delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro aveva piena libertà di stipulare, secondo i principi ge nerall stabiliti dalla legge, i contratti collettivi di lavoro, le corrispondenti Federazioni di prestatori' d'opera non avevano questa facoltà in senso ugualmemte largo, ed 1 contratti da esse stipulati non potevano ritenersi impegnarti vi se non dopo ratificati dalla. Confederazione nazionale. U che portava sostanzialmente all'esistenza di due sole organizzazioni di lavoratori (Confederazione generale e Federazio ne marittima ed aerea poi eretta in Confederazione nazionale) contro beD sei organizzazioni di datori di lavoro; cosa questa che da un lato creava difficoltà, lungaggini e complicazioni nei rapporti reciproci tra corrispondenti categorie padronali e lavoratrici, o dall'altro era fonte perenne di equivoci e di confusioni teoriche e pratiche. Gli Inconvenienti di tale situazione si rivelarono anche a proposito della legge elettorale, la quale, prendendo in considerazione, come dovevasi, lo stato di diritto e non lo etato di fatto, stabiliva che le designazioni dei candidati per la rappresentanza nazionale dovessero essere fatte dalle Confederazioni nazionali e, nella tabella annessa, stabiliva il numero di candidati che avrebbero dovuto essere designati da ciascuna delle Confederazio ni nazionali dei lavoratori, specificatamente elencate. Sennnchè. poiché allinfuorl di quella dei marittimi, nessuna delle Confederazioni, cui la legge elettorale si riferiva, esisteva effettivamente, fu necessario aggiungere nel testo unico della legge elettorale che, al posto delle Confederazioni, avrebbe dovuto leggersi Federazioni. Questo ed altri casi ugualmente tipici hanno indotto 11 Ministero delle Corporazioni, che solo In via eccezio naie aveva acconsentito l'anormale situazione, ad esaminare se non fosse venuto 11 momento di adeguare, in maniera definitiva, l'assetto delle organizzazioni dei lavoratori alla lettera ed allo spirito della legge sindacale. Dal nuovo esame è emersa la necessità di porre fine ad uno 6tato di cose ibrido ed insostenibile; mortiti cando l'ordinamento dell'attuale Confederazione nazionale del sindacati fa scisti. Questa infatti non poteva essere accettata come Confederazione naziona le perchè raggruppava categorie di verse, obbligate pr-r legge a raccogliersi in distinte organizzazioni; nè poteva sussistere come Confederazione generale perchè questa presuppone la esistenza di Confederazioni nazionali in pieno possesso dei loro attributi e deve in ogni raso svolgere la sua azione di coordinamento Ira tutte le Confederazioni nazionali, il ohe non avveniva appunto nel caso attuale per la esclusione dei marittimi. Si è arrivati cosi alla revoca della Confederazione generale dei Sindaca ti fascisti e del consigli direttivi delle sei Federazioni, nonché alla nomina di sol Commissari straordinari incaricati di riformare opportunamente le Federazioni stesse in Confederazioni nazionali. Non appena 1 commissari avranno compilato 1 nuovi statuti, il che avverrà al r-in presto, in un palo ai settimane, essi saranno Inviati al , Consiglio di sialo per il necessario parere, e successivamente verranno emanati 1 decreti di riconoscimento delle singole Confederazioni, e alla nomine, dei rispettivi organi dirigenti. E' facile intendere da quanto si è detto sopra in che cosa le nuove Confederazioni nazionali differiranno, oltrecoe nel nome, dalle Federazioni attuali. Essa avranno bilanci e statua separati. arnm1nic1rn->tnnp nr^nr'o. vsgasvnmclrdredCd e a autonomia pari a quella delle Confe derazionl dei datori di lavoro e della Confederazione dei marittimi; potranno quindi stipulare contratti di lavoro con le organizzazioni dipendenti senza sottostare alla ratifica della Confederazione. Benché la cosa sia ancora allo studio presso il Ministe ro. si presume logicamente che la riforma debba avere le sue ripercussioni nell'ordinamento periferico, polche gli attuali Uffici provinciali dovranno scindersi negli Uffici locali delle singole organizzazioni e la figura del Segretario dell'Ufficio provinciale, almeno come è concepita finora, dovrà scomparire. Una volta attuata questa trasforma zlone delle organizzazioni del lavoratori, è intendimento del Governo di procedere alla costituzione di una Con federazione generale dei lavoratori secondo la retta interpretazione della leg ge sindacale; Confederazione Generale che, lungi dal comprendere questa o quella Confederazione, comprenderà tutte e sette le Confederazioni dei lavoratori e degli intellettuali, non assorbendone le funzioni o limitandone l'autonomia consentita dalle leggi < dagli slattiti, ma coordinandone l'atti vita secondo direttive comuni e fungendo da organo e centro di collegamento. E' Infatti innegabile che tra le varie categorie di lavoratori esistono una solidarietà di interessi ed una comunione di spirito e di propositi, ben più vive e tenaci che non tra i datori di lavoro. Ora precisamente tale solidarietà e tale comunione, che il Governo 1nt?nde più che mai rafforzare e tutelare, sarà la ragion d'essere e lo scopo ad un tempo della futura Confederazione generale, Appunto come la legge prevede e vuole. Una nota ufficiale L'Ufficio Stampa del Capo del Governo comunica: «A breve distanza uno duU'altro, in questo volgere di anno di intensa attività corporativa, due importanti provvedimenti si sono susseguiti, diretti a quel perfezionamento dell'ordinamento sindacale, nella sua costituzione organica, che il Capo del Governo, nel discorso pronunziato il 6 maggio u. s. al Congresso nazionale dei sindacati fascisti, pose tra le premesse necessarie per il passaggio dalla « fase sindacale » alla « fase corporativa ». « La Federazione autonoma fascista degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei ha esaurito la fase di gestione commissariale, organizzati do definitivamente la propria struttura interna ed assurgendo al ruolo di Confederazione nazionale fascista della gente di mare e dell'aria. Le sei Federazioni nazionali di categoria, dipendenti dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, hanno acquistato l'autonomia e sono destinate a divenire sei Confederazioni nazionali, corrispondenti alle sei massime branchie di lavoro: industriale, agricola, commerciale, bancaria, dei trasporti terrestri e navigazione interna, e delle libere arti e professioni. « Al di sopra delle sette Confederazioni nazionali dei lavoratori poste cosi su di un piede di parità sindacate e gerarchica, sarà infine costituita, con funzione di rappresentanza ed a tutela degli interessi generali del lavoro, una Confederazione generale fascista dei lavoratori e degli esercenti una libera attività; la prima cioè delle due confederazioni generali previste dall'art, il del R. Decreto l.o luglio 1026, che viene costituita. Infatti, tutta questa nuova struttura data all'organizzazione sindacale nel campo dei lavoratori si svolge secondo le direttive tracciate dalla stessa legislazione corporativa. « Non solo le norme di attuazione della legge 3 aprile 1926 (art. 41) prevedevano già la costituzione di una Confederazione generale e dele sette Confederazioni nazionali di categoria per i lavoratori, ma questa gerarchia era stata riaffermata sia nel decreto costitutivo del Consiglio Nazionale delle Corporazioni (art. 4 del r. decreto 2 luglio 1926) sia nella legge per la riforma delie rappresentanza politica (17 maggio 1928 tabella allegato B), cosicché questa nuova organizzazione dei lavoratori appariva addirittura inevitabile ed urgente per l'approssimarsi della costituzione definitiva e del funzionamento di questi due organi a base corporativa: Consiglio Nazionale delle Corporazioni e Camera dei deputati. « D'altra parte una fase transito ria, prima di attuare una coincidenza precisa tra inquadramento legale ed inquadramento effettivo, era anch'essa necessaria, solo che si pensi alla poderosità con cui già 'e organizzazioni sindacali del fascismo si presentavano all'entrata in vigore dei testi fondamentali della legislazione corporativa. Gli organismi sindacali non sono semplici uffici che un atto legislativo possa trasformare facilmente e rapidamente. Avere potuto operare questa Irasformazione strutturale in poco più di un biennio è segno di un'eccezionale maturità delle nostre organizzazioni », rtEstsrmumcgCrclvensfisviqDeavvaplmf

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