L'importanza dei provvedimenti

L'importanza dei provvedimenti L'importanza dei provvedimenti e i e i a o 4 l 8 e a e Roma, 30, notte. Il lavoro dell'anno VII — che sa rà, secondo l'assicurazione di Mussolini, « ricco di eventi importanti ed opere gigantesche » — è stato iniziato dal Consiglio dei Ministri. 11 resoconto ufficiale di questa pri ma riunione ò eloquente per l'importanza c il numero delle deliberazioni adottate. Il Consiglio ha anzitutto approvato i disegni relativi al Gran Consiglio ed alla Carta del Lavoro, sicché tra breve quelli che sono stati voli dell'organo massimo della Rivoluzione, avranno pieno carattere legislativo. L'assetto dalla burocrazia Due altri provvedimenti meritano un'particolare rilievo: quello relativo al perfezionamento dei metodi di lavoro o di controllo deirainministrazione dello Stato, c quello relativo alle colonie. Si tratta di due schiette realizzazioni fascfstc, che, sebbene in campo diverso, dimostrano una perfetta adeguazione del regime alle esigenze della vita nazionale. La nomina del Comitato per il perfezionamento del metodo di lavoro e di controllo dell'amministrazione dello Stato significa che il Governo intende affrontare in pieno il problema della burocrazia. Non che questa deliba essere o epurata o cambiata so sti ultimi anni, la burocrazia italiana si ò mostrata degna dei compiti che le sono stati affidati; poche bu rocrazie possono in realtà essere pa rajronato a questa nostra, fedele, di-J sciplinata, laboriosa e patriottica. Il problema ò altro: si riferisce infatti ad un assetto diverso di essa, a diverso metodo di lavoro, che urge instaurare per rendere più snelli ed economici i servizi statali. Questo è opportuno ed urgente; e lo Stato, spogliandosi di molte superstrutture di vecchi metodi e di radicate abitudini, può portare nei suoi organismi, che lauta parte hanno nella vita del Paese, quei metodi più moderni, più rapidi ed economici insieme che, attraverso le più recenti esperienze non solo nel campo privato, ma anclie in qualche altro organismo statale, hanno dato soddisfacenti risultati. Le proposte dunque che il Comitato nominato dal Duco è chiamato a fare, hanno pregiudizialmente un duplice fine : giovare allo Stato c giovare al Paese. La serie dei provvedimenti relativi alle Colonie è senza dubbio tra le più notevoli che in questi ultimi tem Lmbiata o comunoue riprovata- bi-!unniata o comunque riprovata, .di |^.fAcPn.?^T?^L^^^\szncl.vpi si siano avute in questo campo. A pparto l'estensione alla Somalia del bmreUtvdcelnsistema adottato per le concessioni libiche, in modo che anche i concessionari della nostra colonia orientale potranno divenire in breve tempo proprietari dei terreni, è di particolare importanza il provvedimento relativo alla immigrazione nella colonia. Finora questa materia era regolata da diverso norme che rendevano non facile non solo l'immigrazione vera e propria, ma il semplice viaggio nei nostri dominii di oltre mare. Tolto questo inceppo, reso agevole ora l'andata dei nostri connazionali nella colonia, non solo si dimostrano l'unità morale e territoriale dei nostri possedimenti e della madre patria; ma si completa il regime dell'immigrazione che il Regime fascista ha radicalmente rinno- tltgssmisdststrttad a sti o i rotl l e o o i e , l l e o J vato, considerando in genere come dannoso all'economia ed alla compattezza spirituale della Nazione, l'allontanamento degli , italiani all'estero. fili uffici di collocamento Inoltre va segnalato il provvedimento, annunciato ed atteso, sugli uffici di collocamento. Si tratta del regolamento al regio decreto 29 marzo 102-8, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta del lavoro. Il regolamento oggi ap-i provato assicura la retta applicazione del decreto fondamentale, detta una più particolareggiata disciplina del funzionamento degli istituiti uffici, ne fissa le definitive norme di vita. Poiché in tutto l'ordine giuridico degli uffici di collocamento, tre momenti appaiono di decisiva importanza, e cioè la struttura degli uffici, il controllo sulla loro opera, e l'obbligo dei datori di lavoro e dei lavoratori li fronte ad essi cosi in tre parti si può in sostanza dividere il regolamento, ciascuna riguardante uno di questi problemi. Anzitutto gli uffici potranno essere nazionali, interprovinciali e provin ciak e .Potranno avere delle sezioni in località diverse da quella in cui hanno la sede principale. Essi PO- Iranno occultarsi di una o piti cate-l!p-one '1 lavo,latorj- Per. 1ue.Uo che |riguartia ;l i„ro organizzazione, il ^\ro% decreto 29 marzo aveva istituì- to in seno a ciascun ufficio la Coni- missione amministrativa ed i collo- catori. Dell'una e degli altri ora il regolamento determina la nomina e le mansioni, sempre inspirandosi cdmndscelti tra i dirigenti di Organizza zioui dei lavoratori. Solo gii uomini che siano a cojntatto immediato coi lavoratori, che provengano dalla loro classe o comunque abbiano vissuto a lungo insieme con loro, poss0no intenderne le aspirazioni, i bisogni e ic sofferenze. D'altro can- alla meni legis del decreto fonda nnntale, cioè attribuendo alla Commissiono funzioni di carattere prevalentemente direttivo ed ai collocatori funzioni soprattutto esecutive. La Commissione, presieduta dal rappresentante del Partito nazionalfascista, è composta da rappresentanti delle Associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori in egual numero. Si è ritenuto che gli Uffici di collocamento siano istituiti non a vantaggio esclusivo dei lavoratori o degli imprenditori, ma degli uni e degli altri insieme, e|sche perciò gli uni e gli altri siano:degualmente interessati a dirigerne ; dl'azione ed a sorvegliarne il funzio-; rnamento. I collocatori invece sono odczfto il fatto clic l'opera di questi collocatori debba tutta essere compiuta sotto il vigile sguardo dell'organo paritetico, cioè della Commissione amministrativa, garantisce sufficientemente elio essi non trasmoderanno in alcun modo, che gli interessi della produzione saranno sempre legge suprema della vita e dell'aziono degli Uffici. Dato clic l'Ufficio avrà per necessità maneggio di fondi, è stata istituita una carica di economo-cassiere, istituzione imposta da evidenti necessità contabili che non occorre illustrare. La vigilanza e la tutela poi sugli Uffici di collocamento possono venire principalmente attuate in due modi : con l'esame dei bilanci e dei conti mediante IEtol'iltacrNcaslv e , i ispezioni ed incbieslc. Sono esercitate da due organi : dal Ministero delle Corporazioni e dalla Sezione lavoro e previdenza sociale del Consiglio provinciale dell'Economia. La necessità di una rigorosa sorveglianza non ha bisogno di essere dimostrata. Si tratta di organi nuovi e di delicata funzione : soprattutto in principio potranno esservi casi di inesperienza e di incomprensione, che occorrerà poter prontamente emendare e reprimere. Gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori di fronte a questa nuova legislazione possono ridursi a quello di dare notizia all'Ufficio di collocamento dell'inizio e della cessazione del rapporto di lavoro. In questo modo ogni Ufficio di collocamento è messo in grado di sapere in ogni istante quauti lavoratori della zona e della categoria per cui ò competente siano occupati e quanti disoccupali. Questi nelle loro grandi linee i principii e le norme fondamentali del nuovo ordinamento della do manda e dell'offerta di lavoro. Ma come appare da questo breve riassunto, il regolamento testé approva to dai Consiglio dei Ministri, pure compietando ed integrando il decre to del lna lascia un campo ab bastanza ampio ai decreti istitutivi l0 alle istruzioni che impartirà il Ministero delle Corporazioni, tenen do conto naturalmente delta rl8v»> s?tà dcgli Unici della ni'iUeplicUà delle categorie dei lavoratori e dei generi di'industria, delle circostan ze locali, iti una parola di quella infinita varietà di scono, di condizio ni e di bisogni che presenta la pio- duzione, varia quasi quanto la vila Con altro decreto che il Consiglio dei Ministri ha approvato insieme col regolamento si è provveduto alle spese necessarie per l'istituzione e il funzionamento degli Uffici di collocamento. Poiché nelle attuali circostanze ò opportuno non caricare di altri oneri il bilancio dello Stnto e poiché d'altra parte il carattere di funziono pubblica che il collocamento di prestatori d'opera assume nella nuova legislnzione, consiglia di non far gravare per intero la spesa necessaria al mantenimento degli Uffici sulle Associazioni sin ducali di intraprenditori e di lavo rat-ori, il nuovo decreto dispone che oltre il necessario contributo delle dette Associazioni, l'onere faccia carico anche in parte al fondo nazionale della disoccupazione ed al fondo speciale delle Corporazioni tsgRpmg

Persone citate: Mussolini

Luoghi citati: Roma, Somalia