Pensioni operaie

Pensioni operaie Pensioni operaie Spesarne del recènte •Codice delle •pensioni ». che ad opportuna informazione de: lettori si va tacendo (delle per^ioni civili e mHitarl sì è trattato ne' giornale del20 febbraio.«delle pensioni di guerra in quello Mei lì marzo) *1 compia operi, mettendo nella debita • mee un'altra vera benemerenza del Governo Nazionale nei riguardi dei sa tarlati ria esso dipendenti, a; quali, con due leggi radicalmente innovatrici ed unificatrici, si 0 dato un nuovo staio gitiridico-cconomico ed un trattamento dì quiescenza, die regola in modo preciso ed uniforme i loro rapporti con l'Amministrazione. qcmrrnLe categorìe dei salariati Il Testo l.'nico delle disposizioni legislative stillo stato giuridico e siti trattamento economico dei salariali, appi"vaio con R. Decreto '24 dicembre 1024, li classifica in quattro distinte categorie: ni operai permanenti: *>) operai temporanei; r) operai giornalieri: di incaricati, divisi a lor volta in statili! e provvsori. In ogni categoria, poi, si distinguono dai salariati comuni, gli specializzati, in quanto coloro che, posseden- ltpi nprzgq] lj suessbcnfdo speciali attitudini e jequisUtVven-rgono preposti a squadre o giuppi rn altri salariati, per dirigerne e sor\i- gliarne l'operato nell'adempimento de-gli incarichi e nella esecuzione dei la- vori loro affidati, con le denominazioni di capi-operai, capi-d'arte, sorveglianti e simili, hanno naturalmente retribuzioni migliori. Come indica in modo manifesto la qualifica con cui vengono assunti, solo per gli operai permanenti e. per gli incaricati stabili, la nomina ha carattere definitivo, salvo si intende da parte dell'Amministrazione il diritto di revoca per incapacità, difetto di energia, sop- pressione o riduzione di servizi, invece gii operai temporanei sono assunti a tempo, mediante contratti di lavoro che in nessun caso devono oltrepassare la soadenza dell'esercizio finanziario, eisono cosi rinnovabili come rescindibili; quelli giornalieri sono assunti di volta in volta, per detenni nati lavori di breve durata, e agli incaricati provvisori son pure temporaneamente affidate le funzioni inerenti a pubblici servizi cui gli altri sono stabilmente adibiti. Ciò spiega anche come dei primi è determinato, per ciascuna Amministrazione, il numero massimo e son Assale le paghe giornaliere, mentre degli altri il numero varia, a seconda delle esigenze dei servizi e dei lavori, e le paghe son determinate, o dall'Amministrazione centrale, o dagli organi dirigenti periferici, sulla base media dei salari correnti sulla piazza, o nella regione circostante. Da un elenco compilalo a cura della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, e molto opportunamente pubblicato nel « Codice delle pensioni », come appendice alla parte contenente le disposizioni sui salariati, risulta che il numero complessivo degli* operai permanette e degli incaricati stabili dipendenti dallo Stato è di circa oO.OOI. dei quali il gruppo più numeroso è n ìello degli operai delle Manifatture dei tabacchi, ammontante da solo a 21.000, cui seguono per importanza quantitativa: 2303 applicati degli Unici delle tasse sugli affari, 1700 agemi forestali e. 1000 operai delle agenzie delle coltivazioni dei tabacchi. Quanto alla misura delle retribuzioni, il personale operaio permanente ha paghe, giornaliere che variano da un minimo di lire 18,40 a un massimo di 20.80 per gli specializzati, 9,G0 e 18 per i comuni, mentre per le operaie i massimi e 1 minimi sono rispettivamente 8,80 e 15.20, 5,60 e 11.20; per tutti poi sono ammessi aumenti periodici in numero vario da cinque a sette, taluni conferiti esclusivamente per anzianità dopo un biennio o un triennio di servizio e aiiri a scelta, di giornaliere lire 1,20 per gli operai e 0,80 per lo operaie. Gii incaricati sta bili hanno invece retribuzioni mensili varianti da SS0 a 2100 per i capi, da 210 a 780 per gii altri, con due o tre 0quattro aumenti quadriennali in misura-che va da 25 a 75 lire mensili per i primi, da 20 a 45 per i secondi. Il trattamento di quiescenza Anche i salariati dipendenti dallo Stato, come tutti gli altri operai del Regno, sono soggetti alla lep-ge dell'assicurazione obbligatoria conno !a invalidità e la vecchiaia, in conseguenza della quale sono iscritti, qualunque sia la categoria cui appartengono, alia Cassa Nazionale delle AssicurazionSociali che provvede direttamente, con proprie pensioni determinate in base ai contributi versati durante :'. servizio, alle condizioni dell'operaio che questo abbia lasciato. Ma a quelli tra i salariati che cessino da esso come operai permanenti o incaricati stabili lo Stato ha assicurato col R. Decreto Legge 31 dicembre 1925 un particolare trattamento di quiescenza integrativo dell'altro, consistente nel conferimento di pensioni così dirette come indirette, o di riversibilità, nella liquidazione di un'indennità per una volta tanto, e nella concessione di un indennizzo di licenziamento. Hanno diritto a conseguire la pensione gii operai permanenti e gii incaricati stabili che abbiano un minimo di venti anni di servizio valido e cessino da questo o per domanda 'ammissibile però solo quando gli anni de! servizio utile -'eno 40), o p°r limite di eia, o per infermila tale da renderli peniiaiieiitemeiite 'iiabiii, o per licenziamento (non perM volontario c dovuto ad assenze arbitrarie , o per «spulcile cor. questa non sia la perdita d! tal diti pensione c conquello prestato in sione a meno stala infl llta au ritto). Servizio u sidèrato per snu quaiiia d: operaio permanente e di incaricato stabile, per nietà ii-e"a sua durata e in ógni caso non olire dieci anni quello prestato, età superiore al 1*.o anno, nella quali;. ì , „. r„.„ temporaneo e incaricato provvisorio purché immediatamente seguito dall'altro; non è invece vaiamele affatto il servizio prestato rome Operaio s\tvnaliero. Qualora l'operaio sia addetto a lavori insalubri, come quelli che con sistono nella preparazione n richiedi-no l'uso di determinati sali, neìdi e gao nianeggio di esplosivi. ì lavori di formazione e manutenzione di accumulatóri elettrici, quelli subacquei, ecc.. itempo effettivamente passato in talquali'l viene aumentato di un sr-sto un rninto o un quarto, secondo il gra\ do dolla insalubrità; per gli opera\ permanenti addetti ai polverifìci, \relativo servizio viene aumentato senz'altro di un quarto. Sono ino.'irComputabili i servizi civili p militar\li a pensione. !e campagne d' gueryche però sono escluse dal compiivi«orvtzio mmirno di cui sopra\ ultimo tutti i servizi prestati anchè senza diritto a trattamento J uiescenza, in modo continuativo e reItaon carattere di stabilità. Quanto alla: demisura, la pensione ordinaria del sala- miato che conti vent'anni dà servizio è coagguagllata a 120 volte la media gior- sanailon delle paghe attribuitegli nel-1 on'ultimo triennio di servizio, aumenando tale moltiplicatóre di sei unità per ogni anno di servizio utile oltre venti finn ad un importo massimo nr.n superiore a SìO volte la suddetta paga inedia giornaliera: per gli incaricati .--labili, compensati con retribuzione mensile, 6 considerata come paga giornaliera la trentesima parte di quella. Una speciale pensione è conferita al'operaio permanente e all'incaricato stabile che cessi dal servizio per causa unica, diretta ed immediata di questo, e consiste nella liquidazione della pensione in base a vent'anni, quando il servizio utile non superi i dieci, in base al servizio effettivamente prestato, aumentato di dieci anni nell'altro caso; di modo che l'operaio infortunato ha. nella determinazione, della durata del servizio, il notevole beneficio di un aumento variabile da un minimo di dieci a.nni a un massimo che può essere anche di diciannove. La morie dell'operaio permanente e noanrato stabile, cosi in servizio co r pr,nsionat dà } aUa pen sioilo i|u|jr|1tta 0 m rivPrs(mljtà a fa V01.e della vedova o degli orfani, re.go lata da norme analoghe a quelle vi genti per lo vedove e gli orfani degli impiegali civili: il conferimento di essa avviene cioè se il salariato era ancora in servizio, purché questo sia stato prestato almeno* per venti anni, e, in ogni caso, purché il matrimonio sia stato contratto prima o durante il servizio, non mista sentenza di separazione personale fra i coniugi per colpa della moglie, e il matrimonio sia di due anni almeno anteriore alla cessazione dal servizio, qualora il salariali! avesse compiuto 50 anni quanfio riia contratto. Se però la morte sia awenuta per causa di servizio, non è richiesto alcuno degli accennati mi nimi. In mancanza della vedova il di ritto di pensione spetta agli orfani legit'-imi o legittimali, purché d'età non nferiore ai diciotto anni se maschi e questa la sola differenza nel trattamento di riversibilità fra. le pensioni civili e quelle operaie), nubili e minorenni, se femmine. La misura dello pensioni indirette dei salariati è lame destina di quelle stabilite per gli im piegali civili: alia vedova è corrisposto, cioè, il 50 per cento della pensione che sarebbe spettata o fu di fatto liquidata all'operaio, se sola; il 60 se iia un orfano con diritto a pensione, il Ga se ne ha due, il 70 se ne ha tre, il •■' se ne ha quattro o più Ove si tratti invece di orfani soli, se sono in numero di uno o due hanno il terzo, se tre il 40 per cento, se quattro il 50, se cinque o più il 60. Particolari norme, che qui non è il caso di riassumere, regolano la ripartizione della pensione nel caso in cui la vedova viva separata da tutti o da alcuni degù orfani, o vi isiano orfani di pre cedente matrimonio del marito. L indennità per una volta tanto in luogo di pensione viene concessa agli operai permanenti e agli incaricati stabili che cessino dal servizio con meno di venti, ma almeno dieci anni di servizio valido. Detta indennità è ragguagliata a 220 volte la media giornaliera di cui sopra, con aumento a questo moltiplicatore di 20 unità per ogni unno di servizio utile oltre i primi dieci. In morte del salariato l'indennità è liquidata alla vedova nella siessa misura che sarebbe spettata al marito: qualora la vedova manchi o non vi abbia diritto, essa spetta in parti uguali ai figli ohe si trovino nelle condizioni sopra accennate a proposito della pensione. Infine l'indennizzo di licenziamento si corrisponde agli operai permanenti e agli incaricati stabili che vengano licenziati dopo un anno almeno di servizio e non abbiano ancora conseguito il diritto all'indennità per una volta tanto. Tale indennizzi è ragguagliato a .10 giornale dell'ultima paga o retribuzione mensile utile a pensione, con l'aumento — per ogni anno in più di servizio utile — di 15 giornate di paga per gli operai permanenti e metà della retribuzione mensile per gli incaricati stabili: ma non viene corrisposta ove il licenziamento sia vo¬ la crsptucesosepeprunrapopapppsevecse1nClptiaps3rdsc3grmspcrnvpadndm1lomano " dovuto ad espulsione, prò a i n e e a e i o e o cedimento penale, assenze arbitrarie, servizio militare: né è riversibile, in caso di morte del salariato, alla vedo va e agli orfani. o o , sljj1 Associazioni sociali e infortuni Il trattamento di quiescenza di cui si sono esposte le linee generali ha — come si è detto — carattere integrativo di quello di cui godono ; salariati per effetto della loro iscrizione alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali, per la quale spana loro, come a tutti gli altri operai, una pensione d'Invalidità e vecchiaia. Poiché però non si tratta di due diversi e distinti benefici indipendenti l'uno dall'altro e perciò tali da poter coesistere, non può la pensione statale aggiungersi senz'altro a quella liquidata o liquidabile dalla Cassa in base ai contribuii obbligatoriamente versati da! .-alurialo. E perciò è stabilito che ove le decorrenze delie due pensioni coincidano, si deduca da quella 6tatale l'effettivo ammontare dell'altra; in caso contrario, o (piando il salariato abbia, oltre a quelli resi allo Stato, altri servizi con assicurazione obbligatoria al la Cassa Nazionale, si procede alla de duzioue dalia pensione statale di una quota dell'altra calcolata secondo precise norme e con decorrenze iniziali particolarmente indicate. Nessuna deduzione però è fatta sulle pensioni di riversibilità, sulle indennità in luogo ni pens;one e sugli indennizzi di licenziamento. Nei caso, lìnailmente. di infortuni sul lavoro, anche gli operai di Stato, soggetti come tutti gli aitri alla legge vigente in materia, godono naturalmente li quanto loro compete a! riguardo, n applicazione di questa: ma, ove per causa dell'infortunio, vengano a essa re dal servizio o sieno ammessi a oritiiuiarlo. se operai come temporanea, se incaricati nome provvisori, gli uni e f-'li attiri sorto ammessi a far valere i lora titoli per il trattamento orlitiario di quiescenza cui abbiano acHuist-iTo diritto, indipendentemente da quanto spptii loro come infortunati. Soltanto quando, per lo stesso evento d servizio, il salariato abbia diritto e alla pensione speciale e al trattami-ilio infortuni, ha facoltà di optare \- ■ questo iuniuiato col trattamento '(»» l-nar o di quiescenza eventualmente •spettante, diminuito — se del caso rl e o ai il nre ri r' ni, Piota pani-" della pensione d'inai.: i '-i .■ vecchiaia, o per la pensane speciale, immune in questo come in nj-'n; altro easo da riduzioni del genere, ma coti formale rinunzia all'indentriti d'infortunio. Tale il trattamento di quiescenza fallo dallo Slato ai suoi operai permanenti ci! incaricati stabili: di fronte al qua.',.? affermare ebe esso ha tutelato con paterna cura sii interessi i-li quella parte della riasse lavoratrice che n° dipende direttamente, non e n... rendere omaggio ad un» verità imn da miti conosciuta nè apprezzata come si merita. CUIDO VOGHERA.

Persone citate: Mei