La ripresa dei lavori alla Camera

La ripresa dei lavori alla Camera La ripresa dei lavori alla Camera , H Roma, 5, mattino. Domani martedì. 6 marzo, la Camera riprenderà i suoi lavori. Dopo lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno, fra cui quella presentata dagli on. Finsi, Andrea Torre, I^icht e altri « ai ministri dall'Economia Nazionale e dei Lavori Pubblici per sapere se non ..intendano integrare il provvido decnete-del Governo, concernente 1 provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni, con misure atte a richiamare i fabbricanti e. commercianlf. di materie edilizie ad un maggior senso di comprnnsicTne della politica dei'prezzi, e della necessità df assestamento economico di tutte le attività ricostnittive » o dopo la votazione a scrutinio segreto di vari! disegni da convertirsi in legge, il relatore del bilancio della Pubblica Istruzione, on. Leicht, illustrerà la sua relazione, e auindi prenderà la parola il ministro on.- Fedele. L'Ufficio ruolo afla Corte di Cassazione E' stato intanto distribuito alla Camera il disegno di legge per l'istituzione di un Ufficio del ruolo presso la Corte di Cassazione del Regno. La relazione, riferendosi all'unificazione delle Corti di Cassazione, rileva che la concentrazione in un'unica sede della Corte di Cassazione doveva, necessariamente modificarne alquanto la composizione organica e il funzionamento. Il numero grandissimo di ricorsi, che affluiscono da, tatto il Regno, rese necessario istituire diverse sezioni civili, fra le quali è necessario che esista uno stretto collegamento, se si vuole che la uniformità dalla giurisprudenza sia efficacemente mantenuta. A questo scopo fu già adottato un primo provvediménto con il decreto legge 22 febbraio 1924, che istituì l'ufficio di.massimario, destinato a seguire costantemente l'indirizzo della giurisprudenza e a segnalarne le eventuali divergenze. L'esperienza ha però dimostrato che l'opera di questo ufficio non può dare risultati completi, se essa non sia coordinata con un nuovo ufficio che prepari la formazione del ruoli di udienza. Non bastano infatti lo studio e.la raccolta della giurisprudenza, ma occorre che questa sia preventivamente . messa in evidenza, altorohe la questione o questioni analoghe si riprofentino al giudizio della Corte Suprema, giacché, essendo questa divisa in sezioni, potrebbe avvenire che una sezione non fosse a perfetta conoscenza delle decisioni adottate dalle altre. A raggiungere le suddette finalità tende il disegno di legge col quale viene appunto istituito, presso la Corte di Cassazione del Regno, alla dipendenza immediata del Primo Presidente, un ufficio speciale per la formazione del ruoli di udienza, diretto da uh magistrato della Corte medesimo. Il provvedimento proposto non importa aumento di personale, perchè sarà costituito con magistrati' di grado non "superiore a consigliere di Corte di. Appello, i quali, se esigenze di serylibtlo richiederanno, potranno essere' ■ cOTó&ali fuori del nroW) organico, entra i limiti già consentiti dal deoreto-20-dieambre 1923 sull'ordinamento giudiziario modificato dalla legge 14 aprile 1927. La chiamata alle armi a 21 anno L'on. Fani, relatore per l'esame dei' progetti per la conversione in legge dei Decreti-Legge, nella sua relazione per la conversione del Decreto per la chiamata alle armi degli arruolati nel l'anno in cui compiono 11 ventunesi mo anno dell'età loro, rileva che il Governo lia mirato a rafforzare i reparti destinati alla difesa della Patria, i quali, per l'incompleto sviluppo tisico di buon numero degli arruolati, dovevano spesso' subire una non indifferente diminuzione nella loro efficienza durante la prestazione del ser vizio militare. Il relatore continua, quindi: • La piena applicazione del principio della chiamata alle armi a 21 anno compiuti, la si avrà soltanto, come osserva la relazione ministeriale, nel 1932, mentre, volendo subito adottare il provvedimento durante il quadriennio 1928-31, non potranno chiamarsi alle armi che tre classi soltanto, e cioè le classi 1908, 1909 e 1910, le quali saranno chiamate ciascuna in due periodi di tempo, anziché in una sola volta, e ciò al fine di operare il graduale spostamento del limite di età de. stinato all'arruolamento. Questa facoltà, che viene data al Ministro della Guerra, renderà possibile la chiamata in un solo tempo e nei primi mesi del loro ventunesimo anno di eia per tutti gli arruolandi delle leve successive a quella del 1910, e questo avverrà appunto nei 1932, in cui si effettuerà l'arruolamento della classe-! 1911. Datisi chiamata in due tempi successivi delle tre classi, 1908, 1909 e 1910, dseriverà l'inconveniente di avere in certi momenti una diminuzione del contingente alle armi; ma a tale inconveniente, si c-wierà col richiamo di alcune classi, che poeterà un doppio vantaggio: e perchè con questo richiamo si terranno vicini arie reTlute i richiamati, e perchè si terrà desto 10 spirito e l'ammaestramento mill tare in quelli che già in altri tempi compirono il servizio militare, n concetto di spostare il limite di età per ila chiamata arie antri, trova riscontro anche nelle legislazioni d1 molte altre Nazioni, ove l'arruolamento avviene appunto a. 21 anno compiali, e risponde all'intento di avere sotto le armi un contingente in piena efficienza non soltanto quantitativamente, ma anche qualitativamente ». Il miinistro delle Comunicazioni, on Ciano, ha presentato un disegno di legge per il ri ordinamento delle norme regolanti la corrispondenza postale fra gli l'ffici statali e i podestà. 11 disegno di legge elimina l'anomalia per cui i sindaca stessi potevano. In rletermi|iati casi, oorrispondere in esenzione con gli Uffici statali, mentre questa non avevano facoltà di corrlr spendere in esenzione con i primi. Lo attuale disegno di legge concede la esenzione eomplieta di tasse per il carteggio ufficiale diretto ai podestà dal la Amministrazioni centrali e dagli Uffici statali aventi glurisdiiziono nel territorio dori rispettici Comuni, e la riduzione a metà delle tasse normali per il carteggio ufficiale che i podestà si scambiano fra loro, e che essi inviano a qualunque Ufficio statale, a totale carico dell'erario. La Fiera del Libro di Firenze Infialo un disegno di legge, presentato dal ministro della Marina, on le Mussolini, proroga i termini del decreto 13 gennaio 1927 relativi all'alienazione delle unità radiate dal quadro del regio navlgM», e un altro disegno di legge presentato dal capo del Governo, on. Mussolini, autorizza in via permanente la Fiera iiiternazioniile del Libro di Firenze. La relazione spiega che il crescente successo conseguito dalle Fiere intemazionali del dadstsipn\tLibro, tenute in Firenze negli anni 1923 al 1925, e il favore con cui è stato accolto in Italia e all'estero l'annunzio della terza Fiera che avrà luogo nel corrente anno, hanno fatto considerare l'opportunità di dare alla Fiera un carattere permanente, che consenta di consolidare il lavoro compiuto e di trarre dal lavoro stesso e dalla esperienza maturata tutti gli ammaestramenti possibili per le Fiere avvenire. Il provvedimento si inquadra nell'azione svolta dal Governo fasoista e in corso di sviluppo per disciplinare le pubbliche manifestazioni delle attività nazionali, limitandone il numero ed affidando 1 organizzazione delle poche nelle quali dovranno essere concen/trate tutte le risorse e le energie delle, inutili manifestazioni soppresse, ad Enti saldamente costituiti e che diano sicura garanzia di conseguire risultati rdjqjondenti all'effettivo progresso raggiunto in ogni campo dal Paese, e all'accresciuto prestigio e alle tradizioni artistiche e culturali della Nazione.

Persone citate: Andrea Torre, Ciano, Fani, Mussolini

Luoghi citati: Firenze, Italia, Roma