La conversione dei biglietti in oro Le disposizioni del Decreto

La conversione dei biglietti in oro Le disposizioni del Decreto La conversione dei biglietti in oro Le disposizioni del Decreto Roma, 29, notte. La Gazzetta Ufficiale pubblica «n decreto reale, del 27 febbraio 1928, contenente disposizioni in applicatone del dccreto.-legge 21 dicembre decorso, per la conversione in oro, o in valute a questo equiparate, dei biglietti della Banca d'Italia. Secondo tali disposizioni l'Istituto di emissione ha l'obbligo di convertire i propri biglietti, che siano pre sentati alle casse della sua sede centrale in Roma, in verghe di oro fino, del peso minimo di 6 Kg., in relazione di L. 100 per grammi 7,919; ma ha facoltà di convertire i suoi biglietti, anziché in oro, in divise su Paesi esteri, nei quali vige la convertibilità dei biglietti di banca in oro. Questa conversione sarà fatta al corso del eambio stabilito perio die amente dalla stessa Banca d'Italia, avendo presenti le quotazioni praticate nel mercato delle divise, avvertendo che il detto corso del cambia, data la parità del dollaro aL. 19, non potrà mai essere superiore al limite del punto dell'oro per resportazione, fissato con altro speciale regio decreto. La Banca d'Italia dovrà intervenire sul mercato monetario in guisa da contenere le oscillazioni del pretto dei cambi, inerente alle dette divise, nel limite massimo del punto dell'oro all'asportazione e nel limite minimo del pùnto dell'oro all'importazione. Con altro decreto reale di pari data, sentito U Consiglio dei ministri e il direttore generale della Banca d'Italia, sono stati fissati i lìmiti dei punti dell'oro all'esportazione e all'importazione, in rapporto alla parità aurea determinata col decretoleaae 21 dicembre decorso, nella misura di L. 19,10 ogni dollaro per la esportazione, e in L. 18,90 per l'importazione. Tali limiti sono rivedibili col mutare delle condizioni che influiscono sui punti delVoro nel mercato internazionale. (Stefani).

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