Il vigoroso impulso alla costruzione di case

Il vigoroso impulso alla costruzione di caseIl vigoroso impulso alla costruzione di case Il decreto che esenta dalle imposte per 25 anni ogni casa di civile abitazione (non di lusso), da chiunque costruita, che sia dichiarata abitabile entro il 31 dicembre 1935 • L'esenzione venticinquennale decorre dal l.o Gennaio 1928 anche per le case edificate dopo il 25 Agosto 1925 Provvedimento a favore del risanamento dei vecchi quartieri cittadini ■ Forte agevolazione per il credito edilizio: mutui sino al 75 % del valore delle costruzioni e delle aree. Roma, 21, notte. L'Agenzja Stefani comunica: « Il Re ha firmato il R. D. L. concernente i provvedimenti per l'edilizia civile e rurale, già approvati dal Consiglio dei Ministri. Provvedimento fondamentale è la concessione di esenzione dall'imposta e sovrimposta per la durata di 25 anni per tutto 'e costruzioni di abitazione civile, che siano compiute e abitate entro il 1935: la esenzione ò estesa a favore di chiunque, ente o privato, imprenda la costruzione senza le limitazioni contenute nel r. d. 30 agosto -lOSó, n. 1548. 11 Governo nazionale ha infatti ritenuto che le ragioni di politica finanziaria, che avevano consigliato le restrizioni contenute nel citato decreto, siano superate e sia invece da auspicarsi una larga ripresa dell'industria edilizia in vista anche dell'aumento demografico della nazione. Il R. D. L. non contiene neppure limiti relativi *al numero dei vani o al prezzo di affitto; ma la locuzione « case di civile abitazione » intende segnare un limito ..di carattere, escludendosi quindi dal benefìcio quelle costruzioni che non hanno la destinazione precisa di alloggi o che, pur avendola, hanno carattere di lusso, facilmente definibile. La concessione è estesa anche allo case dichiarate inabitabili sebbene parzialmente, con la modificazione e trasformazione dei locali terreni, già adibiti a negozi, magazzini o abitazioni infette o malsane. « L'importanza e la portata del provvedimento è tale. da non aver bisogno di illustrazione. Il Governo confida che l'opera di risanamento dei vecchi quartieri possa trovare nelle nuove disposizioni un validissimo impulso. L'esenzione venticinquennale è, dal l.o gennaio 1928, concessa pure alle case di abitazione costruite posteriormente al 25 agosto 1925 e che pertanto non avrebbero potuto godere che della esenzione scalare per 15 anni. Si tratta di una disposizione di carattere equitativo, che tende inoltre a semplificare e dare unità procedurale al regime di esenzione. « I provvedimenti di esenzione sono integrati dagli articoli 4. e 5 del D. L., atti a facilitare- grandemente il credito edilizio; essi autorizzano infatti gli enti mutuanti a portare il mutuo sino al 75 % del valore delle costruzioni c delle aree, beneficando l'altra parte, per maggiore garanzia della procedura privileeiata per la riscossione delle rate di interesse ammortamento. Altre disposizioni à r o o e e o o e a , i l e o l e o a a i particolari contiene infine il provvedimento a favoro dei Comuni ed em ti autonomi di case popolari, segnatamente per ciò che concerno l'esenzione dalla tassa di bollo e scambio e la proroga del termine da 20 a ?5 anni per l'assegnazione in proprietà degli appartamenti locati con patto di futura vendita ». Il decreto Ed ceco il testo del decreto concernente i provvedimenti per la edilizia civile e rurale: Art. l.o — E' concessa la esenzione dalila imposta sui fabbricati e dalle relative sopraimpostc comunali e provinciali, per il periodo di anni 23, ai privati, società ed enti, che intraprendano la costruzione di case di civile abitazione, anche se comprendano negozi, nonché la sopradevazione di edifìci gridi costruiti, ed agli enti pubblici clic costruiscano alberghi popolari. Tale esenzione spetterà soltanto alle costruzioni che saranno dichiarate abitabili dalle competenti autorità comunali entro il 31 dicembre 1935. Art. 2.o — L'esenzione di cui al predetto articolo è concessa anche alle ricostruzioni di case dichiarato non abitabili ed agli alloggi che saranno ricavati dalla demolizione e ricostruzione dì locali terreni già adibiti ad uso di negozi, botteghe, magazzini ed abitazioni Infette e malsane. La dichiarazione di inabitabilità dovrà essere rilasciata dalla competente autorità. In tutti i casi previsl in questo articolò la trasformazione dovrà essere denunciata preventivamente alla competente autorità finanziaria. Art. 3-0 — L'esenzione di etri all'art, l.o è applicabile, con effetto dal l.o gennaio 1928, anche a quelle costruzioni che siano state iniziate posteriormente al 23 agosto 1925. Art. 4.0 — I mutui per le costruzioni e ricostruzioni ammesse alle esenzioni previste nei precedenti articoli 1 e 2 di questo regio decreto, che saranno concessi dagli enti ed istituti autorizzati dalle vigenti disposizioni, saranno consentiti, anche in deroga alle disposi zioni in vigore, fino alia concorrenza del 75 per cento del valore complessivo delle aree e delle costruzioni, da calcolarsi tenendo conto dal maggior valore scaturlente dal maggiore reddito determinato dalla esanzione dei fabbricati da imposta e sovraimposta. I mutui sopra indicati non possono aver un periodo di ammortamento eccedente 2ic4czvrbsmldmmalvIctt 23 annri, stabiliti per la esenzione ò> imposta e sovra imposta. Art. 5.o — In dipendenza dei mutui concessi, giusta il precedente articolo 4, fino all'importo del 75% del valore complessivo delle aree- e dello costruzioni, il mutuante. In caso di mancato versamento di una semestralità, ha diritto di provvedere in confronto al debitore ipotecario alla riscossione della somma non pagata, con la procedura mobiliare privilegiata, stabilita dalla legge per la riscossione delle imposte dirette. In caso di, ritardo di pagamento di duo o più semestralità, ti mutuante potrà procedere In confronto al debitore ipotecario alla vendita dell'immobile, con la stessa procedura privilegiata, di cui al comma precedente. In entrambi i casi è esclusa ogni facoltà di avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette. Art. 6.o — L'esenzione di cui all'articolo 1 del presente decreto legge è estesa ai fabbricati costruiti od acquistati dai Comuni e dagli Enti autonó-' mi per le case popolari ed economiche, che non abbiano potuto usufruire dei benefizi di esenzione dalle imposte e sovrimposte concessi dalla leggo 30 novembre 1919 N. 2318 e successivo sino al R. D. 30 agosto "1925, N. 1538, anche se i fabbricati sono già stati sottoposti ad accertamento ai fini dell'imposta. In ogni caso non c ammessa alcuna azione di rimborso o di restituzione. Art. 7.o — Gli Enti autonomi ,dl caso popolari ed economiche sono esenti dalla tassa di bollo e scambio per 1 materiali acquistati direttamente per la costruzione di dette case popolari ed economiche. Art. 8.o — n termine di 20 anni, concesso dall'art. 4 delia legge io marzo 1926 N. 386, a favore degli assegnatari di alloggi costruiti dagli istituti per case popolari per essere assegnati in locazione con patti di futura vendita, è prorogato ad anni 25. Art. 9.0 — Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto. <11 ' Governo è autorizzato ad emanare U regolamento per le norme di applica» zione e di coordinazione delie disposizioni indicate nel presente decreto, quando tale regolamento risultasse, aeeessarìo. Art. lO.o — Il presente decretò enti*» rà In vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiai» del Regno-e sarà presentato al Parlamento per essere convertito In legge, il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

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