Il testo definitivo dello Statuto del Partito

Il testo definitivo dello Statuto del Partito Il testo definitivo dello Statuto del Partito La nomina dei Segretari federali del Piemonte e della Liguria Roma) 21, notte Il Foglio d'Ordini de) P. N. F. pubblica il testo definitivo dello Statuto del Partito, facendolo precedere dal noto ordine del giorno approvato dai Gran Consiglio nella seduta del 18 di cembre. , , Lo Statuto del Partito resta cosi formulato : Milizia civile « Il Partito Nazionale Fascista è una milizia civile aj servizio dello Stato. Suo obbiettivo: realizzare la grandezza del Popolo Italiano. « Dalle sue origini, che si confondo no con la rinascita della coscienza italica e con la volontà della vittoria, sino a oggi, il Partito si è sempre considerato in stato di guerra: prima per abbattere coloro che deprimevano io spirito della Nazione, oggi e sempre per difendere e sviluppare la potenza del Popolo Italiano, il Fascismo non è soltanto un aggruppamento al italiani intorno a un determinato programma realizzato e da realizzare, ma è sopra tutto una fede che ha avuto I suoi « confessori . e nei cui ordinamenti operano, come militanti, B'"a liani nuovi espressi dallo sforzo della guerra vittoriosa e dalla successiva lotte fra la Nazione e l'antinazlone. «Il Partito è la parte essenziale di mesti ordinamenti. La funzione del Partito è fondamentalmente indispensabile per la vitalità del Regime. Nell'ora aspra della vigilia gli ordinamenti furono fissati dalla necessità iella battaglia, e il popolo riconobbe II Duce dal segni della sua volontà, della sua forza e della sua opera. Nell'ardore della lotta, l'atto precedette sempre la norma. Ogni tappa fu segnata da una conquista e le assemni°e non furono che adunate di comandanti e di gregari cu/ presiedette la memoria del caduti. Alieno da dogmati che formule e da troppi rigidi schemi, il Fasciamo sente che la vittoria e nella possibilità del suo continuo rinnovamento. XI Fa-seismo vive oggi In funzione dell'avvenire e guarda alle nuove generazioni come alle forze destina te a raggiunger* tutte le mete segnate dalla nostra volontà. GII ordinamene e le gerarchle, senza !» quali non può esservi disciplina di sforzi ed educazione di popolo, ricevono pertanto luce e norma dall'alto, dove è la visiona completa degli attributi e del compiti, delle funzioni e del meriti, dove non si obbedisce che ad interessi di ordine generale. Art. 1. — Il Partito Nazionale fascista è costituito da Fasci di combattimento che sono ì aggruppati in Federazioni provinciali. 11 Fascio è l'organismo fondamentale e deve raccogliere intorno al gagliardetto gl'Italiani più sicuri per fedeltà, per onestà, per coraggio, per Intelletto. 1 segretari federali, qualora ne ravvisino la necessità, sono autorizzati a organizzare i Fase! in sotto-Sezioni o in circoli rionali retti da un fiduciario e da una Consulte composta di cinque membri, a uno dei quali saranno affidate le funzioni amministrative. Ogni turbamento o contrasto nella vita del Fascio e: ripercuote su tutti gli organismi e in conseguenza sulle attività morali, economiche e sociali, che da esse sono regolate. Non solo i dirigenti pertanto, ma anche i gregari debbono sentire il peso di tale respon sannita. I Fasci non possono essere sciolti senza l'autorizzazione del Segretario del Partito. Art. 8. — Il gagliardetto è l'emblema del Fascio e il simbolo della fede. Ai gagliardetti spetta, nelle cerimonie ufficiali, una scorta d'onore della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale comandata da un ufficiale. A quello del Direttorio Nazionale e delle Federazioni provinciali sono dovuti anche gli onori militari. Le gerarchie Art. 3. — Il Partito Nazionale Fascista esplica la sua azione sotto la guida suprema del Duce e secondo le direttive segnate dal Gran Consiglio aitraverso le sue gerarchia e I suoi organi collegiali, centrali e periferici. I Gerarchi 6ono: 1) il Duce; 2) 11 Segretario del Partito; 3) I membri del Direttorio nazionale; 4) 11 segretario federale; 5) il segretario del Fascio di combattimento. Gli organi collegiali sono: 11 Direttorio Nazionale, 11 Consiglio Nazionale, 11 Direttorio federale, il Direttorio del Fascio di combattimento. Art. 4. — n Direttorio nazionale, che è presieduto dal Segretario del Partito, à costituito da due vice-segretari, da un segretario amministrativo e da sei membri. Il Segretario del Partito ha la facoltà di valersi di più ispettori. Il Segretario del Partito è nominato con Decreto Reale, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato. E' segretario del Gran Consiglio e può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio del Ministri. E' membro di diritto della Commissione Suprema di Difesa, del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, del Consiglio nazionale delle Corporazioni e del Comitato centrale corporativo. Dura In carica tre anni. I membri del Direttorio nazionale e li Ispettori vengono nominati con decreto del Capo de! Governo Primo Ministro Segret. di Stato, su proposta del Segretario del Partito e durano In carica 3 anni. R Direttorio nazionale si riunisce presso il Duce normalmente una volta al mese e nella sede del Palazzo del Littorio ogni qual volta 11 Segretario del Partito ne ravvisi la necessità. Quando lo riunioni del Direttorio del Partito sono presiedute dal Duce, vi partecipano: il Ministro degli Interni, i'1 Comandante generale della M.V.S.N., il Ministro delle Corporazioni e gli Ispettori del Partilo. Alia riunione presieduta dal Segretario del Partito partecipano: il Sottosegretario agli Interni, il Sottosegretario di Stato alle Corporazioni, il Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N- Le deliberazioni vengono annunciate In linea di massima, a mezzo del Foglio d'Ordini. Art. 5. — Il Consiglio nazionale è composto dai Segretari federali. I Segretari federali vengono nominati e revocati con decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del Segretario del Partito, e durano in carica un anno. Il Consiglio nazionale è convocato dal Direttorio nazionale par l'esame della attività del Partito e per ricevere norme generali di esecuzione. E1 presieduto dal Segretario del Partito. Art. 6. — L'anno fascista decorre dal 29 ottobre. I poteri del Segretario del Partito Art. 7. — il Segretario del Partito, in base alle direttive del Gran Consiglio del Fascismo (istituito con legge del 9 dicembre 1918-VU, numero 2693) organo supremo ^orto dalla Rivoluzione dell'ottobre 1922 che coordina e integra, tutte le attività del Regime, impartisce le disposizioni per l'opera che devono svolgere gli organismi dipen denti, riservandosi 11 più ampto con frollo che esercita sta direttamente sia a mezzo del suoi incaricati. Pre siede alla attività del Direttorio Nazionale e della Segreteria politica, e fissa le norme, con facoltà di procedere alle eventuali necessari modificazioni per la Istituzione e 11 funzionamento degli Uffici che attualmente sono cosi ripar liti: Segreteria Politica, Segreteria Amministrativa, Stampa. Propaganda sindacale, Ispezioni e controllo asso dazioni dipendenti ual Partito, Grup pi Universitari tasctstl, Fasci femml nill. Professori e Assistenti universitari. Sportivo. Dopolavoro, Assoclazio ni famiglie caduti fascisti, Storico, Archivio, Nomina 1 Direttori Federali s proposta dei Segretari federali. Ha la facoltà, ogni qualvolta il Segretario federale, in seguito a sua proposta sia revocato, di sciogliere I Direttori federali e di procedere alla nomina di un Commissario straordinario. Art. P. - Il Segretario del Partito controlla 11 funzionamento degli organi periferici perchè ogni loro atto corrisponda allo spirito del Fascismo e collabora con e'i organi competenti alla vigilanza della attività politica delle Confederazioni nazionali fase! ste del datori di lavoro, del lavoratori e dell'Ente nazionale d»lla Cooperazlone, mantiene il collegamento con la Presidenza del Senato, con la Presi denza della Camera del Reputati, col Comando generale della Milizia, con la Direzione Generale degli Italiani al t'Estero. Le funzioni dei Segretari federali Art. 9. — Il Segretario federale at tua le direttive ed esegue gli ordini del Direttorio nazionale, vigila sulla attività dei Fasci di combattimento e su tutte le organizzazioni dipendenti dal Partito, mantiene 11 collegamento con i senatori e deputati fascisti e col Comando della Milizia nella provin eia, convoca il Direttorio federale almeno una volta al mese e, ogni sei mesi, i segretari del fasci, per esaminare ed illustrare 1 problemi della vita del Partito e quelli morali, sociali ed economici della provincia. Controlla direttamente o a mezzo del suoi incaricati la tenuta degli schedari degli iscritti (federali e del fasci) e degli archivi. Art. 10. — Il Segretario federale, che è anche il segretario politico del Fascio del capoluogo, deve scegliere, tra i fascisti della provinola, sette collaboratori i quali, previa ratifica del Segretario del Partito, costituiscono 11 Direttorio federale, che ha attribuzioni consultive. A ciascun componente potrà affidare speciali Incarichi, in rapporto alle varie branche di attività del Partito, negli organismi dipendenti. Due di essi saranno rispettivamente incaricati di reggere la segreteria federale (vice-segretario federale. In assenza del Segretario federale) e la segreteria federale amministrativa (Segretario federale amministrativo). Le cariche direttive provinciali non potranno essere affidate a coloro che non abbiano almeno cinque anni di appartenenza al Partito. Art. 11 — Il Segretario federale nomina il Segretario di ciascun Fascio di combattimento e questi, a sua volta, chiama a far parte del direttorio, cinque camerati, previa ratifica del Segretario federale. Il numero dei componenti del direttorio dei Fasci capoluogo è elevato da 5 a 7. Uno del- membri è incaricato delle funzioni amministrative. Presso la sede della Federazione deve essere istituito uno schedario degli Iscritti in ciascun Fascio di combattimento. Art. 12. — Il Segretario del Fascio ai Combattimento ha l'obbligo di rlco ,i siano osservati lo spirito e la disciplina del Fascismo. Il Segretario del Fascio convocherà in assemblea 1 fascisti all'inizio dell'anno fascista, per comunicare ed illustrare il programma che intende svolgere, concedendo ampia facoltà di discussione. Durante l'anno dovrà essere tenuta, nei mesi di inaggio e giugno, almeno un'altra assemblea. Farà pervenire al segretario federale una relazione sulla attività svolta, durante il mese. La detta relazione sarà custodita «egli archivi della Federazione, a disposizione della Segreteria politica del Partito, che ne potrà fare richiesta in ogni momento. H^.rt' ,13- ~ tessere ai provenienti ciana Leva fascista saranno consegnate nella sede di ogni Fascio, con cerimonia solenne, il 21 aprile. 1 nuovi iscritti presteranno giuramento davanti al Segretario politico con la formula: « Giuro di eseguire senza discutere gli ordini del Duce a di servire con tutie le mie forze e, se è necessario, con il mio sangue !a causa della Rivoluzione, fascista ». e nello stesso fiS!"".0 «"""«ranno a far parte della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale. Ogni Fascio deve tenere aggiornato lo schedario degli iscritti. _ Art\1*- — Presso il Direttorio Nazioni6, t istUuite la Corte di disciplina presieduta dal Segretario del Partito, ti quale può delegare a presiederla un vice-segretario. Essa è composta di due membri effettivi, due supplenti e <5L,un .segretario. Alla Corte saranno &*<*W ,so'tento 1 casi che a Segre- na,«°.d.el ParHt0 riterrà meritevoli di particolara esame. ò ~* Prel50 osaì Federazione e istituita una Commissione federale di disciplina, presieduta dal Segreta* rio faderale e composta di cinaue membri effettivi, due supplenti e un WS*10' Allorctlè la Commissione^ disciplina dovrà giudicare ufficiali a militari della Milizia Volontaria o olemenu iscritti nelle varie associazioni organizzazioni sindacali o corporati di' rl,S?SI'e,ario, federale, previ accorre,™/] 1^?mand,ami, 9 dirigenti tatelifflntniL £nlamer& a' farne parte un E. oia£i0 un roPPreseniante delle dette associazioni od organizzazioni; .i^i -11 fascista che viene me- n«raÌ„«SU0 aovJer.e Per indisciplina o per deflcenza delle qualità che costi Oliscono lo spirito fascisia _ fede c0 raggio, disciplina e onestà - deve et sere salvo casi di assoluta uremìì SÌSiafa Comm^ione federale""^! Le punizioni so^; "Vde^loraT^ nano8 iW^**S annoidloUn,Jues6 ad un massimo di un anno) 3) la sospensione a tempo in' d,etf,rm»'»te: *) il ritiro della tessera" o) 1 espulsione dal Partito. niArJ£ri18V 7 0Le Punlzl°hl di cui al nun2frl.i. 2. 3 sono inflitte per man- n^vvte^tS'1 Cte non «""dono « raweaimento La sosnenfiinn» „ tempo indeterminato rleWtoSSS in*, flitta ogni qualvolta un fascista sia sottoposto a procedimento oenide v passibile del prevvedimentoDdel ritiro della tessera chiunque incorra ta gravi mancanze disciplinari o dimostri di non possedere le qualità che co«uniscono !o spirito fasciste La punii zione di cui a) numero 5 è Inflitta »i M"2hdeU,1 causa dftl Fascfsmóae^ ~i?f°. c,ne sinno stati condannati ner reati Infamanti. Il fasciste che vlenespulso dal Partito deve essere mesa» al bando dalla vita pubblica. La ^ua posizione non potrà essere suscettibile di revisione, salvo il caso di errore risultante da tatti nuovi o da nuove del Duce30'D SegUlt0 ad «SS 19- — Nessuna punizione può essere proposta se non dopo aver contestato gli addebiti e vagliatei la d> ^^!?' !?' ~ Proposta di punizione rio» eHfnr8.!1982alam f? «e*"-<* superiora fino al Segretario del Partito. Deve essere accompagnata da una breve ma chiara motivazione e non Eh,-.essei? "•«uttv* e resa di pubblica ragione salvo casi di assoluta, urgenza se non dopo la ratifica li colpito ha diritto di ricor-ere al Direttorio federale o al Direttorio nazionale entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Non ha diritto di ricorrere quando il provvedimento sia stato preso direttamente dal Segretario del Partito. Coloro eh" occupano cariche pubbliche di nomina governativa non possono essere songeVtt a provvedimenti nè a punizioni disciplinari. Anche' non abbiano lasciato le cariche stesse. Le proposte di provvedimenti a loro carico «aranno segnalate !n via riservata alla Segreteria politica del Partito e da questa ai Governo. Art. 21. — Il fascista sospeso ha l'obbligo di astenersi ra ogni attività poitica e non può fai valere alcun diritto che gli derivi dalla sua qualità di fascista. Egli deve perciò depositare entro ventiquattio ore dalla notifica del provvedimento la tessera e qualsiasi documento che valga a comprovare la sua appartenenza al Partito nella Segreteria amministrativa del Fascio nel quale è iscritta deve resteranno cusroditi fino a eb.3 durerà la snspensio-

Persone citate: Duce, Segre, Stampa

Luoghi citati: Liguria, Piemonte, Roma